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Il decreto svuota carceri, per
intervenire sul sovraffollamento dei penitenziari, ma
anche le novità introdotte nelle ultime settimane e
negli ultimi mesi in tema di giustizia civile:
vediamoli.
Dal 6 ottobre 2011 sono entrate in
vigore le nuove disposizioni sulla giustizia previste
dal Decreto legislativo n. 150 del primo settembre 2011
recante "Disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.
69", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21
settembre 2011. Si tratta di un'importante riforma per
realizzare un decongestionamento delle cause civili. I
riti previsti sono stati drasticamente ridotti da 33 a
tre schemi processuali:
Rito ordinario di cognizione:
il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del
titolo III del libro secondo del codice di procedura
civile;
Rito del lavoro: il
procedimento regolato dalle norme della sezione II del
capo I del titolo IV del libro secondo del codice di
procedura civile;
Rito sommario di cognizione: il
procedimento regolato dalle norme del capo III bis del
titolo I del libro quarto del codice di procedura
civile.
L'attuale governo ha introdotto una
norma di estinzione automatica di tutti i processi in
appello ed in Cassazione pendenti da più di tre anni,
senza avviso alle parti ed è stata prevista una multa
per chi non vuole pagare le spese di mediazione.
I numeri del Ministero della
Giustizia indicano un arretrato civile di dimensioni
enormi: al 30 giugno 2010 si stimano 5.698.054 di cause
pendenti di cui ben 3.476.109 presso i Tribunali,
1.578.519 presso i giudici di pace, 429.844 presso le
Corti d'Appello, 118.144 presso i Tribunali dei
minorenni e 95.438 in Cassazione.
Lo scorso 16 dicembre il Consiglio
dei Ministri ha approvato alcuni provvedimenti in
materia di giustizia civile e penale. Oltre a un
decreto-legge sull'emergenza carceri sono stati
approvati:
Il disegno di legge con
interventi per il recupero dell'efficienza del processo
penale;
Il regolamento che introduce la
Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti;
Il decreto-legge sul
sovraindebitamento del piccolo imprenditore e del
consumatore e sull'efficienza del processo civile;
Il primo decreto legislativo di
attuazione della delega per la revisione delle
circoscrizioni giudiziarie relativo ai giudici di pace.
Per quanto attiene alle carceri il
decreto legge, definito "svuota-carceri", considera le
indicazioni del Parlamento europeo che ha chiesto agli
Stati membri di adottare "misure urgenti per garantire
la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo". Allo
stato attuale sono più di 68.144 i detenuti nelle 206
carceri italiane che potrebbero ospitarne solamente
45.654.
La normativa introdotta con decreto
legge prevede i domiciliari per gli ultimi 18 mesi di
pena (rispetto ai precedenti 12 mesi previsti dalla L.
199/2010) in alcuni casi specifici e l'introduzione di
due nuove pene detentive non carcerarie con la
reclusione e l'arresto presso l'abitazione o altro luogo
di privata dimora. La detenzione carceraria viene
sostituita in caso di condanne per reati puniti con pene
detentive non superiori a quattro anni. Si calcola che
beneficeranno di questa norma 3.300 detenuti che si
aggiungono ai 4.000 rientranti della L.199/2010.
Inoltre, sempre nel caso di reati
puniti con pene detentive non superiori a quattro anni,
è possibile una "sospensione del procedimento con messa
alla prova":
viene data delega al Governo di
definire una serie di prestazioni, tra cui un'attività
lavorativa di pubblica utilità che, qualora diano esito
positivo, comportino l'estinzione della pena.
Inoltre viene considerata la
situazione della "detenzione in transito" relativa a
quelle persone che sono costrette a transitare per le
strutture carcerarie per un periodo di qualche giorno. E
in effetti nel 2010 sono stati oltre 21.000 i soggetti
detenuti per un periodo non superiore a tre giorni.
Nel caso di arresto in flagranza di
reato deve svolgersi il processo per direttissima entro
e non oltre 48 ore e, per reati di non particolare
gravità, la detenzione deve essere a cura delle forze di
polizia (salvo la mancanza di strutture, lo stato di
salute dell'arrestato o la sua pericolosità).
Con disegno di legge al Governo
viene conferita delega (entro il termine di 18 mesi) per
la trasformazione in illecito amministrativo dei reati
punti solo con pena pecuniaria, tiuttavia esclusdendo i
reati in materia di edilizia urbanistica, ambiente,
territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e
bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
sicurezza pubblica. Escluso anche il vilipendio e i
delitti contro la personalità dello Stato.
Ulteriore delega riguarda la
sospensione del procedimento nei confronti degli
irreperibili. Come indicato dalla Convenzione Europea
dei Diritti dell'Uomo occorre che il soggetto imputato
sia effettivamente a consocenza del processo che lo
riguarda. Pertanto se irreperibili il dibattimento è
sospeso con la correlata sospensione della prescrizione
per un periodo pari a quello previsto per la
prescrizione del reato. Qualora si presuma che il
soggetto imputato sappia del procedimento (come i
latitanti o nel caso di reati di mafia, terrorismo o
altri reati di competenza delle direzioni distrettuali)
questa sospesnione non ha luogo.
La novità interessante in ambito
civile è l'introduzione con decreto legge del
"FALLIMENTO - LIGHT" per le famiglie e le piccole
imprese, soggetti esclusi dalla Legge fallimentare
(L.267/1942). Per gli imprenditori la legge fallimentare
non viene applicata a coloro che nei tre esercizi
precedenti l'istanza di fallimento hanni iscritto in
bilancio un attivo patrimoniale annuo con superiore a
300mila euro e ricavi lordi annui non superiori a
200mila euro e sono gravati da un ammonatre di debiti
non superiore a 500mila euro.
Il nome scelto è in realtà
"composizione della crisi", intesa come crisi economica
dei soggetti suindicati, che sino ad oggi si trovano ad
affrontare azioni esecutive individuali, con il solo
limite di tempo determinato dalla prescrizione del
credito.
Concretamente viene istituita una
categoria di professionisti (inteso come organismo di
composizione della crisi) che vanno ad affiancare i
debitori nella difficilissima trattativa con la
controparte creditrice, al fine di idividuare un piano
di rientro condiviso che stronchi il fenomeno odioso
dell'usura.
La procedura avviene con la
supervisione dell'autorità giudiziaria che interviene ad
omologare l'accordo raggiunto.
Per quanto attiene attiene ai
giudici di pace, ossia ai magistrati onorari in
servizio, vengono prorogati di un anno nelle loro
funzioni anche se si prevede un accorpamento di diversi
uffici con un risparmio di 28 milioni di euro.
Inoltre per eliminare il
contenzioso seriale di fronte ai giudici di pace viene
posto un tetto agli onorari di avvocato riconosciuti
alla parte vincente per i giudizi di valore fino a
516,46 euro. Si tratta di quelle cause per cui il
cittadino può autodifendersi e le cui spese legali
(addebitate alla parte perdente) da oggi saranno
liquidate in base al tariffario di legge e non più a
discrezione del giudice di pace. |