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di Previdenza e deontologia forense
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di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
Il decreto
legge n. 212 del 2011 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 dicembre scorso e in vigore dal giorno
successivo) prevede, tra l'altro una serie di misure
volte a porre rimedio alle numerose situazioni di
sovrandebitamento, permettendo al debitore di concludere
un accordo con i suoi creditori, secondo una speciale
procedura di composizione della crisi, in tale documento
illustrata. Si riportano in forma tabellare gli aspetti
principali della disciplina in commento.
Articolo 1 |
Definizioni:
i) sovraindebitamento si intende: a) una
situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio
liquidabile; b) la definitiva incapacità del
debitore di adempiere regolarmente le proprie
obbligazioni;
ii) sovra indebitamento del consumatore: è
dovuto essenzialmente all’inadempimento delle
obbligazioni contratte. |
Articolo 2 |
Presupposti per l’ammissibilità alla
composizione delle situazioni di crisi
Proposizione ai creditori di un accordo di
ristrutturazione dei debiti, sulla base di un
piano che assicuri il regolare pagamento dei
creditori estranei all’accordo. Tale proposta è
ammissibile se il debitore:
i) non è assoggettabile alle vigenti procedure
concorsuali;
ii) non ha fatto ricorso, nei tre anni
precedenti alla composizione delle crisi da
sovraindebitamento. |
Articolo 3 |
Contenuto dell’accordo
i) ristrutturazione dei debiti e soddisfazione
dei creditori attraverso qualsiasi forma;
ii) sottoscrizione della proposta, nel caso in
cui i beni o i redditi del debitori non siano
sufficienti a garantire la fattibilità del
piano;
iii) eventuali limitazioni all’accesso al
mercato del credito al consumo, all’utilizzo
degli strumenti di pagamento elettronico o alla
sottoscrizione di strumenti creditizi e
finanziari. |
Articolo 4 |
Deposito della proposta di accordoLa
proposta di accordo è depositata presso il
tribunale del luogo ove il debitore ha la
residenza ovvero la sede principale e alla
stessa sono allegati:
i) l’elenco di tutti i creditori, con
l’indicazione delle somme dovute, dei beni e
degli eventuali atti di disposizione compiuti
degli ultimi 5 anni, corredati delle
dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e
dell’attestazione della fattibilità del piano;
ii) l’elenco delle spese correnti necessarie al
suo sostentamento e a quello della sua famiglia;
iii) le scritture contabili degli ultimi 3
esercizi, nel caso in cui il debitore svolga
attività d’impresa. |
Articolo 5 |
Procedimento
Se la proposta di composizione della crisi
presenta i requisiti richiesti il giudice fissa
con decreto l’udienza, disponendo la
comunicazione ai creditori; quindi dispone
idonea pubblicità della stessa .
All’udienza, il giudice dispone che, per non
oltre 90 giorni, non possono essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali, né
disposti sequestri conservativi, né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio del
debitore che ha presentato la proposta, da parte
di creditori aventi titolo o causa anteriore. |
Articolo 6 |
Raggiungimento dell’accordo
I creditori fanno pervenire il proprio consenso
alla proposta. Ai fini della sua omologazione è
necessario il raggiungimento del 70% dei
creditori e il 50% nei casi di
sovraindebitamento del consumatore.
L’accordo è revocato di diritto se il debitore
non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali e agli enti previdenziali e
assistenziali. |
Articolo 7 |
Omologazione dell’accordo
Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di
composizione della crisi trasmetta ai creditori
una relazione sui consensi espressi e sul
raggiungimento della percentuale richiesta.
Nei 10 giorni successivi tale data è possibile
sollevare obiezioni. Verificato il
raggiungimento dell’accordo, il giudice omologa
lo stesso e ne dispone la pubblicità. |
Articolo 8 |
Esecuzione dell’accordo
Il giudice nomina un liquidatore che dispone in
via esclusiva dei beni e delle somme incassate
per soddisfare i creditori. L’organismo di
composizione della crisi risolve le difficoltà
insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila
sull’esatto adempimento dello stesso,
comunicando ai creditori eventuali irregolarità. |
Articolo 9 |
Impugnazione e risoluzione dell’accordo
L’accordo può essere annullato dal tribunale su
istanza di ogni creditore, in contraddittorio
con il debitore, quando è stato dolosamente
aumentato o diminuito il passivo, ovvero
sottratta parte rilevante dell’attivo. L’accordo
può essere risolto se il proponente non adempie
alle obbligazioni derivanti dallo stesso. |
Articoli 10- 12 |
Organismi di composizione della crisi
Gli enti pubblici possono costituire organismi
per la composizione della crisi da
sovraindebitamento; essi sono iscritti in un
apposito registro tenuto presso il Ministero
della Giustizia. Gli organismi di mediazione
costituiti presso le CCIAA, gli ordini
professionali degli avvocati, dei commercialisti
e degli esperti contabili e dei notai sono
iscritti nel predetto registro di diritto. I
compiti e le funzioni attribuii agli organismi
per la composizione della crisi possono essere
svolti anche da un professionista o da una
società tra professionisti. |
Articolo 16 |
Modifica alla disciplina delle società di
capitali
Intervenendo sulla formulazione dell’articolo
14:
i) al comma 12, della Legge n. 183/2011 è
previsto che a partire dal 1° gennaio 2012, le
S.r.l. che non abbiano nominato il sindaco unico
possono redigere il bilancio secondo uno schema
semplificato;
ii) viene aggiunto il comma 13-bis che prevede
che nelle S.r.l., i collegi sindacali nominati
entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica
fino alla scadenza naturale del mandato
deliberata dall’assemblea che li ha nominati.
Mediante la modifica del comma 4-bis,
dell’articolo 6, del D.Lgs. n. 231/2001 viene
previsto che se il reato è stato commesso dalle
persone in posizione apicale, l’ente non
risponde se prova che il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli di
curare il loro aggiornamento è stato affidato a
un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri
di iniziativa e di controllo.
Nelle società di capitali il sindaco, il
collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
e il comitato per il controllo della gestione
possono svolgere le funzioni dell'organismo di
vigilanza predette. |
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(D.L.
22/12/2011, n. 212, G.U. 22/12/2011, n. 297)
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