Il Codice degli Appalti Pubblici
prevede che per gli appalti di lavori la stazione
appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando
di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la
categoria prevalente con il relativo importo, nonchè le
ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il
relativo importo. Tutte le prestazioni nonchè
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili.
La materia del subappalto è
regolata dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 meglio
conosciuto come Codice degli Appalti Pubblici. Va
osservato, preliminarmente, che la normativa non
fornisce una definizione diretta del contratto di
subappalto, che tra l’altro si ricava indirettamente
dall’articolo 1656 del Codice Civile, il quale prevede
la necessità dell’autorizzazione per tale contratto da
parte del committente. In base a detta disposizione
normativa, il subappalto può pertanto definirsi come il
contratto con il quale l’appaltatore affida ad un terzo
l’esecuzione di determinate lavorazioni nell’ambito di
un lavoro che l’appaltatore stesso si è impegnato a
realizzare nei confronti di un committente. Il contratto
di subappalto, in considerazione della stretta relazione
esistente con il contratto di appalto, viene pertanto
definito “contratto derivato” e come tale soggetto alle
vicende del contratto principale.
Nell’articolo 118 del Codice degli
Appalti Pubblici di particolare importanza è il comma 2;
tale disposizione prevede che per gli appalti di lavoro
la stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto
e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i
lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il
relativo importo. Tutte le prestazioni nonché
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, è definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i
servizi e le forniture, tale quota è riferita
all'importo complessivo del contratto.
Le condizioni del subappalto
Le condizioni del subappalto sono
le seguenti:
a) i concorrenti all'atto
dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in
corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono
indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e
le forniture o parti di servizi e forniture che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) l'affidatario deve provvedere al
deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni;
c) al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario deve trasmettere, altresì, la
certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal citato Codice in relazione alla
prestazione subappaltata e “la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'articolo 38”;
d) non sussista, nei confronti
dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno
dei divieti “previsti dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni”.
Le condizioni rispondono
all’esigenza di consentire alla amministrazione
committente la preventiva conoscibilità dei lavori da
conferire in subappalto e dei soggetti subappaltatori.
Per quanto riguarda questi ultimi, è sufficiente che la
loro conoscenza avvenga poco prima dell’effettivo inizio
dei lavori, con la conseguenza abrogazione di altre
prescrizioni superflue aventi il solo effetto di creare
ulteriori attività e complicazioni all’appaltatore.
Il Consiglio di Stato, Sezione IV -
Sentenza 12/06/2009 n. 3696 ha sostanzialmente affermato
che vale la considerazione che il subappalto è soggetto
ad autorizzazione, sicché l’eventuale superamento della
percentuale ammessa non sarebbe autorizzabile nella fase
esecutiva del rapporto. Infatti eventuali violazioni dei
limiti del subappalto consentito possono valere nella
successiva fase, ma la incompletezza delle indicazioni e
dei documenti concernenti la identità e la
qualificazione dei subappaltatori indicati in sede di
offerta preclude la possibilità di esercitare la facoltà
di subappalto, ma non determina la esclusione
dell’offerente che partecipa alla procedura, ove non
venga in rilievo il diverso profilo del difetto di
qualificazione di quest’ultima in relazione ai lavori
interessati dal subappalto (cfr. sentenza Consiglio di
Stato, VI, 13.2.2004, n.557).
La giurisprudenza amministrativa ha
precisato, inoltre, che il superamento delle percentuali
di subappalto non comporta l’esclusione del concorrente,
potendo al più comportare l’esclusione del subappalto in
caso di aggiudicazione (cfr. Consiglio di Stato, IV,
5.7.1999, n.1163).
Il contratto di subappalto viene
stipulato prima di qualsiasi possibilità di controllo da
parte dell’ente committente; solo con il deposito del
contratto la stazione appaltante riceve la
documentazione indispensabile per valutare l’idoneità
del subappaltatore. È ovvio che l’impresa aggiudicataria
deve ricorrere al subappalto solo quando tale scelta sia
giustificata da motivi tecnici; pertanto, a garanzia
della serietà del subappalto, l’articolo 118, comma 4
del Codice prevede che l’aggiudicatario pratichi gli
stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione, con
ribasso non superiore al 20% (salvo gli oneri di
sicurezza, esenti da ribasso).
Il rispetto dei contratti di lavoro
L'affidatario è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, devono trasmettere alla stazione
appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e,
suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento
unico di regolarità contributiva (cd. DURC).
Al fine di contrastare il fenomeno
del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarità contributiva è comprensivo della verifica
della congruità della incidenza della mano d'opera
relativa allo specifico contratto affidato. Tale
congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile
in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le
parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente più rappresentative per
l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali. |