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Abrogazione causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata: limiti e deroghe- Avv. Daniela Carbone

 

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(D.L. 6.12.2011 n. 201, art. 6, c.d. Manovra Monti

Con l’articolo 6 del Dl. n. 201 del 6 dicembre 2011, c.d. Manovra Monti, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” è stata disposta, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, l’abrogazione degli istituti relativi all’accertamento:

 

-      della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;

 

-      dell’equo indennizzo;

 

-      del rimborso delle spese di degenza derivanti da causa di servizio;

 

-      della pensione privilegiata.

 

La norma contempla, tuttavia, alcune ipotesi derogatorie.

 

Infatti, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 6 predetto, non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (ad esempio.: Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc.). Nulla cambia pertanto, per il personale militare. Diverso sarà per il personale civile pubblico, nei confronti del quale, a fronte dell’abrogazione dei succitati istituti (causa di servizio, pensione privilegiata ed equo indennizzo), per espressa previsione dell’art. 6, c. 1, in esame, viene comunque applicata la tutela Inail per gli infortuni e le malattie di natura professionale, con la medesima disciplina prevista nel settore privato e conseguente armonizzazione allo stesso. In proposito però la normativa in esame nulla dice.

 

Ulteriori ipotesi derogatorie riguardano i seguenti casi:

 

-      procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame;

 

-      procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda (entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d’impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica. Per quanto concerne la causa di servizio la relativa istanza deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella da cui si è avuta conoscenza dell’infermità – lesione o aggravamento. Circa la domanda di equo indennizzo, qualora non sia stato richiesto contestualmente alla domanda di riconoscimento della causa di servizio, l’istanza stessa deve essere presentata entro sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio);

 

-      procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.

 

Alle fattispecie che rientrano nelle ipotesi derogatorie, il testo normativo è chiaro nel prevedere l’applicazione invariate delle norme sulla causa di servizio.

 

Il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta, come previsto dall’art. 50, e cioè il 6 dicembre 2011.

 

Avv. Daniela Carbone

 

 

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