La prevedenza.it
(D.L. 6.12.2011 n. 201, art. 6,
c.d. Manovra Monti
Con l’articolo 6 del Dl. n. 201 del
6 dicembre 2011, c.d. Manovra Monti, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici” è stata disposta,
dalla data di entrata in vigore del decreto in esame,
l’abrogazione degli istituti relativi all’accertamento:
- della dipendenza
dell’infermità da causa di servizio;
- dell’equo indennizzo;
- del rimborso delle spese di
degenza derivanti da causa di servizio;
- della pensione privilegiata.
La norma contempla, tuttavia,
alcune ipotesi derogatorie.
Infatti, la disposizione di cui al
primo periodo del comma 1 dell’art. 6 predetto, non si
applica nei confronti del personale appartenente al
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (ad
esempio.: Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Protezione
Civile, etc.). Nulla cambia pertanto, per il personale
militare. Diverso sarà per il personale civile pubblico,
nei confronti del quale, a fronte dell’abrogazione dei
succitati istituti (causa di servizio, pensione
privilegiata ed equo indennizzo), per espressa
previsione dell’art. 6, c. 1, in esame, viene comunque
applicata la tutela Inail per gli infortuni e le
malattie di natura professionale, con la medesima
disciplina prevista nel settore privato e conseguente
armonizzazione allo stesso. In proposito però la
normativa in esame nulla dice.
Ulteriori ipotesi derogatorie
riguardano i seguenti casi:
- procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del decreto in esame;
- procedimenti per i quali,
alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine di
presentazione della domanda (entro cinque anni dalla
cessazione del rapporto d’impiego, elevati a dieci anni
per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi
non definita o idiopatica. Per quanto concerne la causa
di servizio la relativa istanza deve essere presentata
entro sei mesi dalla data in cui si è verificato
l’evento dannoso o da quella da cui si è avuta
conoscenza dell’infermità – lesione o aggravamento.
Circa la domanda di equo indennizzo, qualora non sia
stato richiesto contestualmente alla domanda di
riconoscimento della causa di servizio, l’istanza stessa
deve essere presentata entro sei mesi dalla data di
notifica o comunicazione del provvedimento di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio);
- procedimenti instaurabili
d’ufficio per eventi occorsi prima dell’entrata in
vigore del predetto decreto.
Alle fattispecie che rientrano
nelle ipotesi derogatorie, il testo normativo è chiaro
nel prevedere l’applicazione invariate delle norme sulla
causa di servizio.
Il decreto legge entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta, come
previsto dall’art. 50, e cioè il 6 dicembre 2011.
Avv. Daniela Carbone
|