Diritto.it
di Biancamaria Consales
Con direttiva n. 14 del 22 dicembre
2011, rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il
Dipartimento della Funzione Pubblica, ha disposto gli
adempimenti per l’applicazione delle nuove disposizioni
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di
cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183
(legge di stabilità per il 2012), che dal 1° gennaio
2012 entrano in vigore.
Scopo della disposizione è la
completa “decertificazione” nei rapporti tra pubbliche
amministrazioni e privati soprattutto per l’acquisizione
diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti
da parte delle amministrazioni procedenti e, in
alternativa, la produzione da parte degli interessati
solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell’atto di notorietà.
Le nuove previsioni operano nel
solco tracciato dal D.P.R. 445/2000, in forza del quale
le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti
o certificati contenenti informazioni già in possesso
della P.A.: tali disposizioni devono essere osservate
dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di
pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con
l’utenza.
Queste le principali novità
introdotte con la nuova normativa:
a) le certificazioni rilasciate
dalle amministrazioni pubbliche in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide
e utilizzabili solo nei rapporti
tra privati; nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le
amministrazioni e i gestori non possono più accettarli
né richiederli, in quanto tali comportamenti integrano,
per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio
ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74,
comma 2, lett. a), del D.P.R. 445/2000;
b) sui certificati deve essere
apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi”; le amministrazioni e i gestori devono
conseguentemente adottare le misure organizzative
necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano
prodotte certificazioni nulle per l’assenza della
predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati
che ne siano privi costituisce violazione dei doveri
d’ufficio a carico del responsabile, per espressa
previsione della lett. c-bis del comma 2 dell’art. 74,
del D.P.R. 445/2000, introdotta dall’articolo 15 della
legge n. 183/2011;
c) le amministrazioni certificanti
sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per
tutte le attività volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto
agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti;
d) le amministrazioni certificanti,
per il tramite dell’ufficio responsabile, devono
individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione
sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative
adottate per l’efficiente e tempestiva acquisizione
d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli
medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
e) la mancata risposta alle
richieste di controllo entro trenta giorni costituisce
violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in
considerazione ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei
responsabili dell’omissione.
Il Dipartimento provvederà, anche
tramite il proprio Ispettorato, a monitorare
l’attuazione ed a seguire gli sviluppi applicativi delle
disposizioni suesposte.
Direttiva del Ministro su
adempimenti urgenti in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive
DIRETTIVA n. 14 del 2011 -
"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12
novembre 2011, n. 183"
Dal 1 gennaio 2012 i certificati
avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le
amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini
certificati o informazioni già in possesso di altre
pubbliche amministrazioni.
La Direttiva del Ministro per la
Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22
dicembre 2011, "Adempimenti urgenti per l'applicazione
delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive", spiega le principali novità
alle quali le amministrazioni pubbliche dovranno
attenersi.
Il 1 gennaio 2012, infatti, entrano
in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello stato (legge di Stabilità 2012)", alla disciplina
dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive
contenuta nel "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Le nuove norme hanno come obiettivo
la completa "de-certificazione" del rapporto tra
Pubblica amministrazione e cittadini e operano nel solco
tracciato dal citato Testo unico, dove era già previsto
che nessuna amministrazione potesse richiedere atti o
certificati contenenti informazioni già in possesso
della PA.
L'attuazione di queste disposizioni
richiede un profondo cambiamento nei comportamenti
quotidiani delle amministrazioni, pertanto il
Dipartimento della Funzione Pubblica provvederà, anche
attraverso l'Ispettorato, a monitorarne la effettiva
applicazione.
Ecco le principali novità:
1) le certificazioni rilasciate
dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati.
Nei rapporti con gli organi della
Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici
servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto
di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i
gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli
né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei
certificati costituiscono violazione dei doveri
d'ufficio;
2) i certificati dovranno
riportare, a pena di nullità, la frase: " il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi".
Le amministrazioni dovranno
adottare le misure organizzative necessarie per evitare
che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni
nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il
rilascio di certificati che siano privi della dicitura
citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
3) le amministrazioni sono tenute a
individuare un ufficio responsabile per tutte le
attività volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da
parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento
risulta indispensabile, anche per consentire "idonei
controlli, anche a campione" delle dichiarazioni
sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in
materia di documentazione amministrativa;
4) le amministrazioni devono
individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione
sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative
adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione
dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro
esecuzione;
5) la mancata risposta alle
richieste di controllo entro trenta giorni costituisce
violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso
presa in considerazione ai fini della misurazione e
della valutazione della performance individuale dei
responsabili dell'omissione;
6) le pubbliche amministrazioni
possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie
per effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della
loro fonte di provenienza.
Per lo scambio dei dati per via
telematica le amministrazioni dovranno operare secondo
quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente
Codice dell'amministrazione sulla base delle linee guida
redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale
di DIGITPA), attraverso apposite convenzioni aperte
all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e
volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da
parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza
oneri a loro carico.
Nelle more della predisposizione e
della sottoscrizione di tali convenzioni, le
amministrazioni titolari di banche dati accessibili per
via telematica dovranno comunque rispondere alle
richieste di informazioni ai sensi dell' articolo 43
del Testo unico sulla documentazione amministrativa.
Per quanto non espressamente
richiamato dalla direttiva continuano, naturalmente, ad
applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la
materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000,
n.445, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012)
e quelle del Codice dell'amministrazione digitale.
|