Con la manovra di ferragosto il
legislatore ha esteso alle libere professioni le misure
di verifica e antievasione già in vigore per gli
esercenti attività commerciali
Il professionista che non rilascia
il documento di certificazione dei corrispettivi ai
propri clienti viene sospeso dall’Albo o Ordine. La
sospensione può durare da tre giorni a un mese. E’
quanto prevede l’articolo 2 del Dl 138/2011, che
interviene ad apportare correttivi, questa volta in
materia di sanzioni accessorie per violazioni alle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
In tal modo, vengono estese alle
libere professioni le misure di verifica e antievasione
già in vigore per gli esercenti attività commerciali.
La nuova sanzione
In considerazione della
eccezionalità della situazione economica internazionale,
in particolare della crisi finanziaria di alcuni Paesi
della zona euro (tra cui l’Italia) e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, il Dl
138/2011 è intervenuto, tra l’altro, in materia di
entrate, provvedendo all’inserimento dei commi 2-sexies
e 2-septies, nell’articolo 12 del decreto che disciplina
le sanzioni tributarie non penali (Dlgs 471/1997). La
modifica è arrivata grazie alle disposizioni contenute
nell’articolo 2, comma 5, della manovra di ferragosto
(Dl 138/2001). In sostanza, la norma rinnovata prevede
che, a decorrere dal 13 agosto 2011, qualora siano state
contestate a carico di soggetti iscritti in Albi ovvero
a Ordini professionali, nel corso di un quinquennio,
quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in
giorni diversi, sia disposta dall’Amministrazione
finanziaria “in ogni caso” la sanzione accessoria della
sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un
periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la
sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni
a sei mesi.
Per rendere più efficace la
disposizione, è previsto che il provvedimento di
sospensione è immediatamente esecutivo, e ciò in deroga
all’articolo 19, ultimo comma, del Dlgs 472/1997,
secondo cui le sanzioni accessorie sono eseguite quando
il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.
Siccome il provvedimento è
immediatamente esecutivo, gli atti di sospensione sono
comunicati all’Ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell’Albo affinché ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet.
L’irrogazione della sanzione e,
quindi, la sospensione dell’attività, è demandata alla
direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate
competente per territorio, in relazione al domicilio
fiscale del contribuente. In tal caso, gli atti inerenti
la sanzione accessoria devono essere notificati all’Albo
o all’Ordine, oltreché naturalmente all’interessato, nel
termine di sei mesi dalla contestazione dell’ultima
violazione. Questa incombenza è prevista a pena di
decadenza.
Nel caso in cui tali violazioni
siano commesse nell’esercizio in forma associata di
attività professionale, la sanzione accessoria, di cui
al nuovo comma 2-septies dell’articolo 12 del Dlgs
471/1997, è disposta nei confronti di tutti gli
associati.
Alle nuove disposizioni sono
interessati i lavoratori autonomi che, a differenza
delle imprese, non rilasciano ricevuta o scontrino
fiscale, ma emettono regolare fattura all’atto
dell’effettuazione della prestazione.
Ciò vuol dire che, mentre per gli
esercenti attività commerciali è più facile constatare
con immediatezza la mancata emissione dello scontrino
e/o della ricevuta fiscale (l’ipotesi usuale è quella
del cliente che al controllo viene trovato senza il
documento nelle vicinanze dell’esercizio in cui si
svolge l’attività), per i professionisti la violazione
può essere contestata solo in caso di verifica fiscale
e, quindi, anche a distanza di qualche tempo da quando
la violazione è stata commessa.
Osservazioni
Il legislatore, con la descritta
sanzione contenuta nella manovra di ferragosto, ha di
fatto esteso ai professionisti le misure finora
applicate ai commercianti al minuto che omettono
“reiteratamente” il rilascio degli scontrini fiscali;
per loro, però, non sussistendo il requisito della
licenza per l’esercizio dell’attività, bensì quello
dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine, è stata prevista
la sospensione di quest’ultima.
La sospensione aveva, infatti,
avuto origine nel contesto della normativa in materia di
emissione di scontrini e ricevute fiscali. Solo in
occasione della riforma delle sanzioni tributarie non
penali del 1997, è stata inclusa, più che altro per
ragioni di organicità, nel Dlgs 472/1997, ma sempre
comunque riferita ai contribuenti obbligati
all’emissione di scontrini e ricevute fiscali.
Trattandosi di un provvedimento
così grave, che scatta a seguito della constatazione
palese dell’omissione del documento fiscale, la sua
decorrenza ha effetto ex nunc. Ciò in quanto, ai sensi
dell’articolo 3 del Dlgs 472/1997, le norme
sanzionatorie non possono avere effetto retroattivo,
quindi la sanzione accessoria sarà applicabile solo ove
le quattro violazioni siano tutte state commesse a
partire dalla data di entrata in vigore del Dl 138,
ossia dal 13 agosto 2011.
Occorre poi ricordare che l’Agenzia
delle Entrate, con risoluzione 150/2007, in riferimento
alla chiusura dei locali commerciali, ha chiarito che
l’effetto di impedire l’irrogazione delle sanzioni
accessorie a seguito dell’intervenuta definizione
agevolata di cui all’articolo 16 del Dlgs 472/1997,
ossia dell’atto di contestazione, non può operare per la
sanzione in argomento, atteso che quest’ultima gode di
una disciplina speciale rispetto alla norma generale.
Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza di
legittimità (cfr, Cassazione, sentenze 14669/2010 e
2439/2007).
Si ricorda, infine, che avverso il
provvedimento di sospensione emesso ai sensi
dell'articolo 12, comma 2-sexies, Dlgs 471/1997, è
ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale
competente.
Salvatore Servidio |