Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Delitti contro il patrimonio-Quando si consuma il delitto di usura?Ipsoa.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

    

 

di Stefano Corbetta

Precisazioni della Suprema Corte a proposito del momento consumativo del delitto di usura, rilevante anche ai fini del computo del termine di prescrizione.

 

La vicenda processuale al vaglio della Suprema Corte riguardava un imputato, condannato in primo grado per il delitto di usura, per essersi fatto promettere d un imprenditore interessi usurari nel periodo gennaio-dicembre 2001 e ottobre 2007-gennaio 2008.

 

 

Adita dal ricorso del difensore, la Cassazione ha annullato la sentenza perché ritenuta contraddittoria in relazione al momento consumativo del delitto di usura e al conseguente spirare del termine di prescrizione.

 

La Corte, in primo luogo, nel solco della propria giurisprudenza inaugurata nel 1998 (cfr. Cass., Sez. I, 19 ottobre 1998, D'Agata e altri, in Dir. pen. proc., 1999, 86 ss., con commento di P. Pisa, Duplice svolta giurisprudenziale a proposito di usura e art. 586 c.p., seguìta da Cass., Sez. II, 30 aprile 1999, Lopez, in C.E.D. Cass., n. 213380; Cass., Sez. II, 12 ottobre 2000, P.m. in c. Ivaldi, ivi, n. 217161), ha affermato che «il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dalla effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria».

 

In particolare, l’effettivo pagamento degli interessi usurari, quale adempimento dell’illecita pregressa pattuizione costituisce non un post factum irrilevante, bensì la consumazione sostanziale del delitto, il quale, in questo caso, si atteggia a delitto a consumazione prolungata.

 

Infatti il delitto di usura può presentarsi sotto un duplice schema, che trae origine da un elemento comune, dal quale si dipartono, poi, due possibili fattispecie entrambe costituenti ipotesi di delitto consumato. Elemento comune ai due schemi è l’induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile.

 

Duplice può essere il modo di realizzazione del reato. In un caso, può perfezionarsi con la sola accettazione del sinallagma preordinato all'usura, che già di per sé è reato anche se non è seguito da esecuzione (o inizio di esecuzione) del patto. Nell’altro caso, si realizza con la dazione effettiva degli interessi in esecuzione dell’illecita pattuizione.

 

Questo diverso modo di atteggiarsi del delitto di usura si riflette sul momento di consumazione del delitto, che coincide, nel primo caso, con l’accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta, nel secondo con il pagamento degli interessi.

 

E l’esatta individuazione della consumazione del reato incide sul dies a quo del termine prescrizionale che decorre nel primo caso dal momento della promessa, nel secondo caso dalla data in cui si è verificato l’ultimo pagamento.

 

Una variante è rappresenta dall’ipotesi in cui, tra le stesse persone, le dazioni di denaro successive alla scadenza delle precedenti non costituiscono l'esecuzione della promessa iniziale, ma del rinnovo del patto usurario con la nuova fissazione del capitale in diverso importo e dei conseguenti interessi: trattandosi della conclusione di patti successivi, si è in presenza di un reato continuato di usura.

 

In tal caso – sebbene la Suprema Corte non l’abbia esplicitato - il termine di prescrizione per il reato continuato non decorre dall’ultimo pagamento, poiché, a seguito della modifica dell’art. 158 c.p., per ogni singola ipotesi di usura decorre un autonomo termine di prescrizione, a far tempo dalla promessa ovvero dalla dazione degli interessi usurari.

 

Nel caso in esame, il giudice aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dall’ultima richiesta di restituzione del prestito da parte dell’imputato, elemento questo, che se può gettare luce sulla determinazione del tasso applicato in origine, non è dirimente ai fini di determinare i tempi e le modalità di pattuizione degli interessi usurari. Di qui l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame.

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici