il mediatore, pur non essendo
tenuto, in difetto di un particolare incarico, a
svolgere, nell’adempimento della sua prestazione,
specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, come
l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto de
trasferimento, mediante le visure catastali ed
ipotecarie, è comunque tenuto ad un obbligo di corretta
informazione secondo il criterio della media diligenza
professionale, il quale comprende, in positivo,
l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o
comunque conoscibili con la comune diligenza che si
richiede al mediatore, e, in negativo, il divieto di
fornire informazioni su circostanze che non abbia
controllato. Nella specie, risultava dall’interrogatorio
libero dell’A. che egli aveva assicurato la promissaria
acquirente che l’immobile fosse libero da pesi,
basandosi su dichiarazioni rese per iscritto dalla
venditrice.
L’agente immobiliare non può,
infatti, assicurare che l’immobile che sta vendendo è
libero da pegni od ipoteche solo perché così gli è stato
detto dal venditore, omettendo la necessaria verifica
mediante visure catastali.
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