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NUOVO DECRETO SVILUPPO: ANCORA MODIFICHE AL CODICE PRIVACY di Nicola Fabiano

 

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Circola in rete la bozza del c.d. nuovo decreto legge sviluppo. In realtà sarebbe il secondo provvedimento in materia di “sviluppo”, posto che c’è già stato il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12/7/2011. Anche questo nuovo decreto sviluppo contiene delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (attualmente sono indicate nell’art. 94).

 

Il primo decreto legge (n. 70/2011) è stato già oggetto di un breve commento riguardo alle tematiche in materia di privacy.

 

La bozza del “nuovo decreto legge sviluppo”, così come formulata, apporta modifiche al codice privacy che – per alcuni versi – hanno una incidenza sostanziale. Ecco le modifiche:

 

1) la prima delle introducende modifiche comporta la sostituzione della lettera b) dell’art. 4, comma 1, del codice privacy ed il nuovo testo – si ribadisce nella bozza che è reperibile – sarebbe il seguente:

 

    b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, nonché, limitatamente al settore delle comunicazioni elettroniche, qualunque informazione relativa a persona giuridica, ente od associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, sempre che si tratti di soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

 

 2) Una ulteriore modifica dell’art. 4, comma 1, è la seguente:

 

    alla lettera i) le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse e sono aggiunte, in fine le seguenti: “nonché la persona giuridica, l’ente o l’associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, limitatamente al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche”.

 

3) Viene abrogato il comma 3-bis dell’art. 5 (peraltro introdotto proprio dal precedente decreto sviluppo ed in particolare dall’art. 6, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106); riporto di seguito il teso:

 

    3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.

 

4) Viene soppresso l’ultimo periodo (in grassetto) del comma 4 dell’art. 9 che riporto di seguito:

 

    4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

 

5) Vengono soppressi il comma 1, lettera g) e il comma 1-bis (introdotto con il precedente decreto sviluppo già citato) dell’art. 34, che riporto di seguito (in grassetto la modifica):

 

    Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

 

    a) autenticazione informatica;

 

    b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

 

    c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

 

    d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

 

    e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

 

    f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

 

    [g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;]

 

    h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

 

    1-bis.(1) Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’ articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.

 

6) Viene aggiunto il testo seguente all’art. 43, lettera h), dopo la parola “dati” (in grassetto la modifica introdotta):

 

    Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:

 

    a) l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

 

    b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;

 

    c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

 

    d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

 

    e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

 

    f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;

 

    g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

 

    h) il trattamento concerne dati personali trattati nel settore delle comunicazioni elettroniche riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

 

7) Viene aggiunto il seguente testo all’art. 26, comma 4, lettera d) (la modifica in grassetto):

 

    Art. 26. Garanzie per i dati sensibili

 

    4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

 

    a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;

 

    b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

 

    c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

 

    d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento, da contratti collettivi o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.

 

Come si può notare il provvedimento continua nel solco della già tracciata linea di “semplificazione” adottata dal Governo con il precedente decreto legge “sviluppo” (70/2011), poiché secondo la nuova formulazione il codice privacy sancirebbe la tutela limitatamente alle persone fisiche. In realtà, l’apparente continuità legislativa si appalesa come una profonda incongruenza posto che questo nuovo emandando decreto legge in sostanza abroga le disposizioni introdotte dal precedente decreto legge sviluppo. Ciò determina, ovviamente, una confusione per tutti coloro che si occupano ex professo della materia i quali devono essere ben allenati a recepire le modifiche introdotte dal legislatore in modo disorganico e frequente.

 

Al di là di questa notazione critica, è evidente come la volontà del legislatore sia quella di escludere dal novero dei dati personali quelli delle persone giuridiche, enti o associazioni se non in ambito di comunicazioni elettroniche, lasciando così la protezione dei dati personali alle sole persone fisiche. In realtà, una simile prospettazione sembra confliggente con il contenuto dell’art. 1 codice privacy che testualmente recita: “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. In effetti, se il diritto alla protezione dei dati personali è riservata a chiunque, non si comprende la definizione riduttiva di “dato personale” che viene proposta con la bozza del decreto legge che si commenta.

 

Altra novità è l’abrogazione dell’obbligo di redazione e tenuta di un DPS, ma il testo del decreto legge in commento (nella bozza su citata) non contiene alcun riferimento alla abrogazione dell’allegato B; del resto, la modifica che dovrebbe essere apportata all’art 34 riguarda solo ed esclusivamente la soppressione della lettera g). L’eliminazione del DPS se da un lato potrebbe essere comprensibile nell’ottica di semplificazione, dall’altro suscita non pochi dubbi in ordine ai controlli sul rispetto delle norme del codice privacy ed in particolare il riferimento è all’allegato B. Difatti i controlli si renderanno più complessi in quanto gli Organi preposti non dovranno più verificare il DPS, ma effettuare accertamenti approfonditi in ordine al rispetto da parte del titolare del trattamento delle misure indicate propri nell’allegato B. Il provvedimento sembra che voglia unicamente evitare la redazione del DPS ritenendo che si tratti, probabilmente, di un adempimento inutile con conseguenti costi superflui. In realtà, in un’ottica di semplificazione si potrebbe provvedere a “semplificare” la redazione del DPS, piuttosto che eliminarlo del tutto. Del resto, questo è il proposito alla luce dell’introduzione del comma 1-bis all’art. 34 con cui viene prevista la sostituzione del DPS con l’autocertificazione soltanto “per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti”. Sembra, quindi, che le modifiche introducende con il nuovo decreto sviluppo – che si sussegue al precedente provvedimento – piuttosto che ridurre i costi in un’ottica di semplificazione, li aumentino perché sarà necessario affidarsi a professionisti preparati in questa materia.

 

Beh, trattandosi di provvedimento in itinere, non può che auspicarsi l’apporto di modifiche al codice privacy che siano comunque compatibili con la emananda revisione della normativa europea di cui si attende a breve la prima bozza.

 

 

 

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