Di Francesco Pentella
È stato pubblicato, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2011, il Decreto del
Presidente della Repubblica del 27 luglio 2011 n. 171,
con il quale è stato emanato il Regolamento di
attuazione in materia di risoluzione del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di
permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo
55-octies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In effetti, il regolamento
disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento
giuridico ed economico relativi all’accertamento della
permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti,
anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
dello Stato. Il regolamento si attua anche alle
amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo e
dagli enti pubblici non economici fino a quelli di
ricerca e delle università.
Si ricorda che l’iniziativa per
l’avvio della procedura per l’accertamento
dell’inidoneità psicofisica permanente spetta
all’Amministrazione di appartenenza del dipendente o al
dipendente interessato.
Non solo, le disposizioni ricordano
anche se il dipendente presta servizio in
un’amministrazione diversa rispetto a quella di
appartenenza, la procedura è attivata
dall’amministrazione di appartenenza su segnalazione di
quella presso cui il dipendente presta servizio e la
segnalazione avviene nel rispetto dei principi di
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d),
e 22, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Il dipendente può presentare
istanza per l’avvio della procedura all’amministrazione
di appartenenza in qualsiasi momento successivo al
superamento del periodo di prova.
La pubblica amministrazione avvia
la procedura per l’accertamento dell’inidoneità
psicofisica del dipendente in caso di assenza del
dipendente per malattia, superato il primo periodo di
conservazione del posto previsto nei contratti
collettivi di riferimento o per disturbi del
comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno
fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità
psichica permanente assoluta o relativa al servizio,
oltre alle condizioni fisiche che facciano presumere
l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al
servizio.
|