Dr.ssa Silvana Toriello
PREMESSA
Preliminarmente si ritiene
opportuno rammentare che il diritto alla prestazione
previdenziale si origina dalla legge al realizzarsi
delle condizioni ivi previste. Ne consegue che gli atti
che l’Istituto assicuratore pone in essere al fine di
soddisfare tale diritto sono, secondo giurisprudenza
consolidata, atti di certazione, ricognizione ed
adempimento. Tutto il sistema dell’assicurazione
obbligatoria si articola intorno al sistema della
denuncia. Sia nel rapporto tra il datore di lavoro e
l’Istituto sul versante premi che del datore di lavoro
e/o lavoratore sul versante prestazioni in caso di
infortunio e/o malattia professionale un ruolo di
rilievo è proprio delle varie tipologie di denuncia che
devono essere presentate. Ci troviamo in presenza di
domanda dell’assicurato all’istituto assicuratore,
denuncia del lavoratore assicurato al datore di lavoro,
denuncia del datore di lavoro all’istituto
assicuratore.Va rimarcato però che se il lavoratore ha
interesse ad attivarsi per far sì che l’Istituto
assicuratore possa provvedere è certo che la sua
iniziativa non è condizione del diritto. Allo stesso
modo il diritto del lavoratore non è precluso dalla
mancata denuncia da parte del datore di lavoro.I
riferimenti normativi più importanti per il tema in
esame sono gli articoli 52,53,100,102 (questi ultimi due
per gli aspetti procedurali e di accertamento), 203 del
TU 1124/1965.
IL QUADRO NORMATIVO
L’articolo 52 del TU recita :
L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di
qualsiasi infortunio che gli accada (nell’esercizio
della propria attività ), anche se di lieve entità , al
proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il
datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a
conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia
ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta
l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il
datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.La
denuncia della malattia professionale deve essere fatta
dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di
giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena
di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo
antecedente la denuncia.
L’art. 53 del TU precisa che Il
datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto
assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i
dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati
non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da
ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di
legge per l'indennizzabilità . La denuncia
dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di
cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il
datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere
corredata da certificato medico Se si tratta di
infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale
sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve
essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore
dall'infortunio.Qualora l'inabilità per un infortunio
prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al
quarto, il termine per la denuncia decorre da
quest'ultimo giorno.La denuncia dell'infortunio ed il
certificato medico debbono indicare, oltre alle
generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è
avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di
esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di
misure di igiene e di prevenzione, la natura e la
precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le
cause denunciate, le eventuali alterazioni
preesistenti.La denuncia delle malattie professionali
deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui
all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto
assicuratore, corredata da certificato medico, entro i
cinque giorni successivi a quello nel quale il
prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro
della manifestazione della malattia. Il certificato
medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio
dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova
ricoverato, una relazione particolareggiata della
sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella
rilevata dal medico certificatore. I medici
certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto
assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie
.Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le
ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore
assicurato nei quindici giorni precedenti quello
dell'infortunio o della malattia professionale.Per gli
addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o
padrone preposto al comando della nave o del
galleggiante o, in caso di loro impedimento,
dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autoritÃ
portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si
verifichi durante la navigazione, la denuncia deve
essere fatta il giorno del primo approdo dopo
l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare
la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal
medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del
luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia
all'estero.
Una particolare disciplina e
dettata, infine, dall’art. 203, III c, T.U. 1965 per
la denuncia dell’infortunio occorso al titolare di
azienda artigiana. I titolari di aziende artigiane, ai
fini dell'attuazione della tutela assicurativa per essi
prevista dall'art. 4, n. 3, sono tenuti agli stessi
adempimenti prescritti dal presente titolo a carico dei
datori di lavoro per l'assicurazione dei loro dipendenti
e soggetti alle medesime sanzioni.Qualora il titolare di
azienda artigiana non provveda, nei termini di cui
all'art. 53, alla denuncia dell'infortunio occorsogli,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 52.In caso
di infortunio sul lavoro del titolare di azienda
artigiana, ove questi si trovi nell'inpossibilità di
provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, il
sanitario che abbia per primo costatato le conseguenze
dell'infortunio, è obbligato a darne immediata notizia
all'Istituto assicuratore. Nel caso dunque in cui questi
si trovi nell'impossibilità di prowedere, l’obbligo
di informare l’lstituto assicuratore incombe sul
sanitario che per primo ha prestato le cure. Anche per
rartigiano 1'omessa denuncia dell’infortunio subito
sul lavorocomporta la perdita del diritto
all’indennità per il periodo di tempo che precede la
eventuale tardiva comunicazione, a meno che egli non si
sia trovato nell’impossibilità di provvedere
tempestivamente Egli peraltro non è soggetto alla
sanzione amministrativa prevista, a carico del datore di
lavoro, dall’art. 1,1 c, lett. d), L. 28 dicembre 1993
n. 561 per il caso di omessa denuncia. Tale esclusione
riguarda 1'artigiano titolare solo per infortunio nel
quale egli stesso e incorso o per la malattia
professionale che ha contratto, e npn anche per quelli
hanno colpito i soci artigiani non contitolari e i
collaboratori familiari per la cui denuncia egli è
responsabile come per qualsiasi altro dipendente./
L'obbligo di denuncia a carico del sanitario non è
sanzionato.
In relazione al quadro degli
obblighi di denuncia così come delineato dalla legge va
sottolineato che il silenzio del lavoratore non comporta
perdita del diritto alla prestazione che per i giorni
antecedenti la conoscenza dell’infortunio da parte del
datore di lavoro in capo al quale sussiste l’obbligo
di denuncia. Si rimarca che anche la mancata denuncia da
parte del datore di lavoro non preclude il diritto del
lavoratore. Trattasi di un effetto del principio
dell’automaticità delle prestazioni in virtù del
quale anche manca la denuncia da parte del datore di
lavoro ovvero il datore di lavoro non abbia adempiuto ai
propri obblighi di contribuzione e denuncia ex art. 67
TU 1124/1965 gli assicurati hanno diritto alle
prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore.
LA CIRCOLARE 22/1998
Questa è una circolare
particolarmente rilevante in Inail per i fini di che
trattasi anche se ormai a fronte degli sviluppi
successivi principalmente informatici e poi anche
normativi un po’ datata.Seguiamone il disposto.
Denuncia di infortunio
“L'articolo 53, comma 1, prevede
che essa:
- deve essere inoltrata entro due
giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto
notizia;
- deve essere corredata da
certificato medico.
Di fatto, anche se normalmente la
conoscenza dell'evento da parte del datore di lavoro
precede l'acquisizione del certificato medico, la
denuncia di infortunio non può essere correttamente
effettuata prima di tale acquisizione sia perché
l'obbligo di denuncia nasce solo se la guarigione è
prognosticata oltre i tre giorni, sia perché lo stesso
certificato deve essere allegato alla denuncia.La
certificazione sanitaria si pone dunque come il momento
centrale agli effetti della notizia dell'evento lesivo
e, secondo anche l'orientamento della Suprema corte
(Cassazione penale, sentenza n. 11928 del 12 dicembre
1985 e sentenza n. 6029 del 14 giugno 1993), è alla
data della sua ricezione che bisogna fare riferimento al
fine del computo dei due giorni previsti per l'inoltro
della denuncia.In particolare, il giorno iniziale del
termine previsto dalla norma dovrà essere considerato
quello successivo alla data di ricezione del primo
certificato medico.Di conseguenza, ove l'inabilità per
un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni
si prolunghi al quarto ed oltre, il termine per la
denuncia decorre dalla data di ricezione dell'ulteriore
certificazione medica che accerta la mancata guarigione
nei termini di franchigia (art. 53, comma 3).Quanto alla
"scadenza", se trattasi di giorno festivo essa slitta al
primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro
settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il
sabato verrà considerato normale giornata feriale.Il
datore di lavoro indicherà nello specifico campo del
mod. PREST. 5-L.O. (pag. 2, riquadro "sottoscrizione del
datore di lavoro" la data di ricezione del primo
certificato medico, data che, posta a raffronto con
quella di "spedizione" della denuncia rilevabile dal
timbro postale o, in caso di consegna diretta, con
quella di "arrivo" risultante dal timbro datario,
renderà possibile la verifica del rispetto o meno del
termine in argomento.Se non esistono validi motivi di
dubbio, la data di ricezione del primo certificato
medico indicata dal datore di lavoro sarà ritenuta
esatta agli effetti che qui interessano, in armonia
anche con il nuovo modo di gestire i rapporti fra
pubblica amministrazione e cittadini ex lege 241/1990.
Si tratta tuttavia di una "presunzione semplice" nel
senso che essa può essere superata in qualunque
momento, attraverso accertamenti, con le conseguenze che
deriveranno da una dichiarazione non veritiera.Da ciò
la opportunità , al fine appunto di eventuali verifiche,
che le sedi ricordino ai datori di lavoro il loro
interesse a conservare tra gli atti, insieme alla copia
delle "denunce", anche gli elementi probatori sulla data
di acquisizione dei certificati sanitari.
Denuncia di infortunio mortale o di
infortunio con pericolo di morte
Ove l'evento lesivo abbia causato
la morte o sia previsto il pericolo di morte, la
denuncia deve essere fatta per telegrafo (o via fax)
entro ventiquattro ore dal momento dell'infortunio (art.
53, comma 2).Data la genericità del dettato normativo,
la valutazione in merito all'effettivo "pericolo di
morte" deve essere sempre confermata dall'area
medico-legale prima di procedere alla notificazione
dell'illecito amministrativo. Pur esulando l'argomento
dalla stretta competenza dell'istituto, si ricorda,
anche ai fini di una corretta informazione ai datori di
lavoro, che il Ministero dell'Interno, con circolare del
12 marzo 1997, ha stabilito, modificando il proprio
precedente orientamento, che anche il termine di, due
giorni entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad
inoltrare all'autorità locale di pubblica sicurezza la
denuncia prescritta dall'articolo 54 del Testo unico,
debba essere fatto decorrere "dal momento in cui il
datore di lavoro stesso sia venuto in possesso della
certificazione sanitaria".
Denuncia di malattia professionale
Il datore di lavoro ha l'obbligo di
trasmettere la denuncia, corredata da certificato
medico, entro i cinque giorni successivi a quello in cui
il lavoratore ha denunciato allo stesso datore di lavoro
la manifestazione della malattia (art. 53, comma
5).Anche in questo caso, al fini del computo del
suddetto termine bisognerà fare riferimento alla data
di ricezione del certificato stesso da parte del datore
di lavoro, che avrà cura di indicare tale data
nell'apposito campo del mod. 101-I.L'osservanza o meno
del termine di adempimento potrà quindi essere
verificata confrontando quest'ultima data di, spedizione
dei documenti (o di "arrivo", se consegnati per le vie
brevi).Peraltro, stante l'attuale formulazione del
richiamato "campo" ("data in cui il lavoratore ha
denunciato la malattia al datore di lavoro"), ove, sulla
base della data ivi indicata dal datore di lavoro, si
profilasse una possibile contestazione di violazione
dell'obbligo di denuncia nei termini di legge, la sede
verificherà preventivamente che la data indicata
corrisponda, in effetti, a quella di ricezione della
denuncia (e quindi del certificato medico).Qualora, come
frequentemente si verifica nel settore delle malattie
professionali, l'assicurato fa pervenire direttamente
all'istituto la certificazione medica, la sede
richiederà immediatamente al datore di lavoro la
compilazione e l'inoltro del relativo modulo di
denuncia, informandolo formalmente che, ove a ciò non
provveda entro cinque giorni dalla data di ricezione
della richiesta, troverà applicazione nei suoi
confronti la sanzione di cui alla legge 561/1993.Per la
corretta individuazione del giorno iniziale e di quello
finale del termine di cui all'art. 53 del Testo unico
valgono i criteri indicati a proposito della denuncia di
infortunio. “
OBBLIGHI DEL LAVORATORE IN CASO DI
INFORTUNIO
L’assicurato è obbligato a dare
immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli
accada, anche se di lieve entità , al proprio datore di
lavoro (art. 52, T.U.) se non lo fa, e il datore di
lavoro non ne è venuto in altro modo a conoscenza, egli
perde il diritto all’indennizzo per i giorni
antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto
notizia dell’infortunio (art. 52, comma 1, T.U. n.
1124/1965).
In caso di infortunio agricolo il
lavoratore deve farsi visitare dal medico entro tre
giorni dall’evento ex art. 242 TU. Ai fini della
corresponsione della indennità viene considerata come
data evento quella della prima visita medica.
Ai sensi della Legge n. 54/1982 e
con successive circolari, la disciplina prevista per gli
infortuni in industria è stata estesa anche ai
lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato.
Successivamente, per effetto dell’art. 25, comma 1,
del D.Lgs n. 38/2000, anche per i lavoratori agricoli a
tempo determinato e per i lavoratori autonomi,
l’obbligo di denuncia viene trasferito dal medico al
datore di lavoro o al titolare del nucleo di
appartenenza dell’infortunato. L’articolo 242 TU
sopravvive ormai solo per M.P. in agricoltura relative a
lavoratori agricoli autonomi e lavoratori subordinati a
tempo determinato
Con nota del 2 luglio 2001 la DC
Prestazioni dell’INAIL, ha dettato apposite istruzioni
operative. Pertanto, la norma sopravvive ormai solo per
M.P. in agricoltura relative a lavoratori agricoli
autonomi e lavoratori subordinati a tempo determinato.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministero del Lavoro, avvenuta il 26 giugno
2001, sono cambiate le modalità operative per la
denuncia degli infortuni in agricoltura poste a carico
dei datori di lavoro e del titolare del nucleo per i
coltivatori diretti (prima l’obbligo era a carico del
medico con il certificato-denuncia). Il decreto ha
formalizzato i contenuti della delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’INAIL n. 239 del 19 aprile 2001
reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione Banca
dati normativa. Il 29 novembre 2007 il Ministero del
Lavoro ha divulgato la risposta all’Interpello
dell’Epaca sull’â€Obbligo di denuncia infortuni
all’autorità di Pubblica Sicurezza da parte di datori
di lavoro agricolo a tempo determinato e autonomo
delibera del C.d.A. INAIL n. 239 del 19 aprile 2001.In
particolare l’Epaca (Ente di Patrocinio e Assistenza
per i Cittadini e l’Agricoltura) chiedeva chiarimenti
sulla delibera del C.d.A. INAIL n. 239 del 19 aprile
2001. Secondo l’Ente l’art. 3 della delibera
contrasta con l’art. 239 del D.P.R. n. 1124/1965, che
sancisce l’obbligo di denuncia all’autorità di
Pubblica Sicurezza nei soli “casi di infortunio
seguiti da morte o da lesioni tali da doversene
prevedere la morte o un’inabilità assoluta al lavoro
superiore ai trenta giorniâ€.La risposta del Ministero
ha chiarito che l’art. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 ha
esteso ai datori di lavoro agricolo, per gli operai a
tempo determinato e, al titolare del nucleo di
appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori
agricoli autonomi, le medesime modalità operative per
la denuncia già applicabili con la L. n. 54/1982 ai
datori di lavoro agricolo per i lavoratori a tempo
indeterminato.Pertanto, si legge nell’Interpello
sussiste l’obbligo di denuncia all’Autorità di
Pubblica Sicurezza, in caso di infortunio che abbia per
conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più
di tre giorni, in capo ai datori di lavoro agricolo
anche per i lavoratori a tempo determinato e al titolare
del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i
lavoratori agricoli autonomi.
In sintesi :
Tipologia evento
Obblighi del lavoratore: deve
In caso di omissione
Infortunio
industriale
Dare immediata notizia al
datore di lavoro di qualsiasi
infortunio, anche se di lieve
entità (art. 52 T.U.)
Non è corrisposta l’indennitÃ
di temporanea per i giorni
antecedenti alla comunicazione
dell’evento al datore di lavoro
Infortunio
agricolo
Dare immediata notizia al
datore di lavoro o al preposto
all’azienda, di qualsiasi
infortunio anche se di lieve
entità (art. 241 T.U.)
Non è corrisposta l’indennitÃ
di temporanea per i giorni
antecedenti alla comunicazione
dell’evento al datore di lavoro
Infortunio
agricolo
Deve farsi visitare dal medico
entro 3 giorni dall’evento
(art. 242 T.U.)
Ai fini del pagamento
dell’indennità , viene
considerata come data evento quella della prima visita
medica (art. 242 T.U.)
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Indipendentemente da ogni sua
valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge
per la indennizzabilità , il datore di lavoro deve
denunciare all’INAIL l’infortunio prognosticato non
guaribile entro tre giorni. La denuncia deve essere
presentata entro due giorni decorrenti dalla data di
ricevimento del certificato medico che deve essere
allegato alla denuncia stessa (art. 53 T.U.). Ove
l’evento lesivo abbia causato la morte o sia previsto
il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per
telegrafo (o via fax) entro ventiquattro ore dal momento
dell’infortunio (art. 53, comma 2). La violazione di
questi obblighi a carico del datore di lavoro è
soggetta a sanzioni amministrative. In caso di inerzia
del datore di lavoro, il lavoratore ha egli stesso la
facoltà di denunciare all’INAIL l’infortunio subito
per ottenere
FRANCHIGIA
In caso di evento guaribile entro 3
gg. per il giorno dell’evento è a carico del datore
di lavoro il 100% della retribuzione, per i successivi 3
gg. (franchigia) il 60% della retribuzione a carico del
datore di lavoro, salvo migliori condizioni previste dal
CCNL. Il datore di lavoro è tenuto al trasporto a
proprie spese dell’ infortunato al P.S. (art. 92,
comma 3 T.U.).
Denuncia di infortunio
Quando l’infortunio ha una
prognosi superiore a 3 gg. oppure si prolunga quello con
prognosi iniziale entro 3 gg., il datore di lavoro
dunque deve trasmettere la denuncia di infortunio ove si
deve indicare:
dati anagrafici del lavoratore;
tipologia di lavoro e le mansioni;
dati del datore di lavoro;
dati retributivi;
cause e circostanze dell’evento,
sede e natura della lesione.
La denuncia si compone di 4 copie:
1 per l’INAIL;
1 da trasmettere alla ASL di
competenza;
1 da presentare all’Autorità di
Pubblica Sicurezza;
1 da trattenere presso il datore di
lavoro.
Nel caso di infortuni mortali o con
prognosi superiore a 30 gg., l’autorità di Pubblica
Sicurezza trasmette una copia della denuncia alla
Direzione Provinciale del lavoro (D.Lgs n. 19/02/1998 n.
51 art. 236, in vigore dal 02/06/1999; prima il verbale
era trasmesso al Pretore): si tratta di una inchiesta
amministrativa per accertare natura del lavoro a cui era
addetto il lavoratore, circostanze dell’evento, natura
ed entità della lesione; in caso di violazione di norme
di prevenzione e sicurezza del lavoro, il verbale viene
trasmesso alla Procura della Repubblica (art. 331
c.p.p.).
Il modello della denuncia di
infortunio è scaricabile dal sito Internet
dell’Istituto seguendo il percorso
www.INAIL.it/Assicurazione/Modulistica.
Il datore di lavoro, pertanto, se
l’infortunio è guaribile entro 3 giorni e comporti
l’assenza di almeno 1 giorno oltre l’evento, deve
annotarlo sul Registro infortuni (art. 4, D.Lgs n.
626/94).
Di fatto, anche se normalmente la
conoscenza dell’evento da parte del datore di lavoro
precede l’acquisizione del certificato medico, la
denuncia di infortunio non può essere correttamente
effettuata prima di tale acquisizione, sia perché
l’obbligo di denuncia nasce solo se la guarigione è
prognosticata oltre i tre giorni, sia perché lo stesso
certificato deve essere allegato alla denuncia.
La certificazione sanitaria si
pone, dunque, come il momento centrale agli effetti
della notizia dell’evento lesivo e, secondo anche
l’orientamento della Suprema Corte (Cassazione penale,
sentenza n. 11928 del 12.12.1985 e sentenza n. 6029 del
14.6.1993), è alla data della sua ricezione che bisogna
fare riferimento al fine del computo dei due giorni
previsti per l’inoltro della denuncia.
In particolare, il giorno iniziale
del termine previsto dalla norma dovrà essere
considerato quello successivo alla data di ricezione del
primo certificato medico.
Di conseguenza, ove l’inabilitÃ
per un infortunio prognosticato guaribile entro tre
giorni si prolunghi al quarto ed oltre, il termine per
la denuncia decorre dalla data di ricezione
dell’ulteriore certificazione medica che accerta la
mancata guarigione nei termini di franchigia (art. 53,
comma 3).
Quanto alla “scadenzaâ€, se
trattasi di giorno festivo essa slitta al primo giorno
successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale
articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato verrÃ
considerato normale giornata feriale.
Il datore di lavoro deve indicare
nello specifico campo la data di ricezione del primo
certificato medico, data che, posta a raffronto con
quella di spedizione della denuncia rilevabile dal
timbro postale o, in caso di consegna diretta, con
quella di “arrivo†risultante dal timbro datario,
renderà possibile la verifica del rispetto o meno del
termine in argomento.
Se non esistono validi motivi di
dubbio, la data di ricezione del primo certificato
medico indicata dal datore di lavoro è ritenuta idonea
ai fini di Legge. Si tratta, tuttavia, di una
“presunzione semplice†nel senso che essa può
essere superata in qualunque momento, attraverso
accertamenti, con le conseguenze che deriveranno da una
dichiarazione non veritiera (circolare INAIL 2 aprile
1998, n. 22 più sopra citata).
Nei casi di infortuni rilevanti
(gravi e mortali) la sede competente dell’istituto
richiede la valutazione tecnica delle
CON.T.A.R.P.(consulenza tecnica accertamento rischi e
prevenzione) regionali sulla dinamica dell’evento, con
particolare riguardo al rispetto delle norme di
prevenzione, per la verifica di eventuali
responsabilità ai fini dell’esercizio delle azioni di
rivalsa.
La mancata o ritardata denuncia di
infortunio è punita con la sanzione amministrativa
prevista che ammonta da un minimo di euro 258,00 fino ad
un massimo di euro 1549,00 (ridotta ad euro 516,00 nel
caso di pagamento immediato).
In caso di inerzia del datore di
lavoro, il lavoratore ha egli stesso la facoltà di
denunciare all’INAIL l’infortunio subito per
ottenere l’indennizzo.
La circolare 24 agosto 2004 n. 54
prevede che la gestione della pratica di infortunio sul
lavoro è affidata alla Sede INAIL nel cui ambito
territoriale risiede il domicilio del lavoratore (che
potrebbe essere diversa da quella con cui opera il
datore di lavoro).
In questo caso, se il datore di
lavoro invia la denuncia di infortunio alla sede INAIL
che si occupa del rapporto assicurativo, la pratica
sarà protocollata dalla sede ricevente e trasmessa a
quella di competenza per la liquidazione. Nell’ottica
della presa in carico e della continuità della tutela
del lavoratore, e più specificatamente con riferimento
alla necessità di migliorare costantemente il servizio
offerto dall’Istituto, è stata attentamente valutata
l’opportunità di modificare i criteri di
individuazione delle Sedi competenti a trattare le
denunce di infortunio e di malattia professionale.
Tenuto conto dell’impegno, anche
organizzativo, assunto dall’Istituto in questa
direzione nonché sulla base della positiva esperienza
maturata nell’ambito delle aree metropolitane, la
competenza a trattare le denunce di infortuni e di
malattie professionali è stata attribuita1 alla Sede
nel cui ambito territoriale l’assicurato ha stabilito
il proprio domicilio e cioè “la sede principale dei
suoi affari e interessiâ€.
Di seguito sono indicate le varie
modalità tra cui i datori di lavoro potranno scegliere
per effettuare le denunce di infortuni e di malattie
professionali, unitamente ai conseguenti adempimenti
delle Sedi territoriali dell’INAIL.
DENUNCE
DATORI DI LAVORO
INAIL
Infortunio
Invio via Internet
Invio automatico, per via
informatica alla Sede competente per il territorio nel
quale l’assicurato ha stabilito il proprio domicilio,
la quale gestirà la pratica.
Infortunio Malattia Professionale
Trasmissione per le vie ordinarie
alla Sede competente per il territorio nel quale
l’assicurato ha stabilito il proprio domicilio
La Sede competente tratterà la
pratica seguendo l’ordinario flusso istruttorio
Infortunio Malattia Professionale
Trasmissione per le vie ordinarie
alla Sede che gestisce il rapporto assicurativo
La Sede che ha ricevuto la denuncia
protocolla il caso “per conto†della Sede competente
per il territorio nel quale l’assicurato ha stabilito
il proprio domicilio.
Trasferimento alla Sede competente
per il territorio nel quale l’assicurato ha stabilito
il proprio domicilio, della “pratica informatizzata,
compresa l’immagine documentale della denuncia
Dal momento che l’attuale sistema
informatico consente la visualizzazione in tempo reale
di tutte le pratiche indipendentemente dalla Sede presso
la quale vengono trattate, ciascuna Sede è in grado di
fornire informazioni sullo stato di ogni pratica a tutti
i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro.
Per quanto riguarda
l’organizzazione degli uffici e l’incidenza sui
carichi di lavoro, le elaborazioni e le analisi
effettuate hanno evidenziato che le nuove modalità di
attribuzione della competenza territoriale non avranno
significative conseguenze a livello operativo.
Non si verificheranno, inoltre,
variazioni rispetto alle regole di carattere generale
valide per l’espletamento delle attività collegate
all’iter di istruttoria della pratica (es.:
individuazione della Sede competente a disporre gli
incarichi ispettivi ovvero ad esercitare le azioni di
rivalsa o ad irrogare le sanzioni amministrative in caso
di omessa o ritardata denuncia ecc.) atteso che tali
attività sono a carico della Sede competente per il
territorio di domicilio dell’assicurato.
Tale Sede si avvarrà , ove
necessario, della collaborazione della Sede nel cui
territorio è avvenuto l’infortunio, utilizzando la
procedura “trattazione per conto di altra Sedeâ€.
Per i datori di lavoro resta fermo
l’obbligo di inviare la denuncia all’autorità di
pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto
l’infortunio.
Per quanto riguarda infine gli
infortuni occorsi o le malattie professionali contratte
dai lavoratori frontalieri, la competenza a trattare le
relative denunce rimane della Sede nel cui ambito
territoriale si svolgono i lavori.
Il primo certificato medico deve
essere compilato in tre copie (la prima per l'INAIL e le
altre due per il datore di lavoro, che ne deve inoltrare
una all'autorità locale di pubblica sicurezza). Al
primo possono seguire uno o più certificati di
continuazione e, comunque, a guarigione avvenuta, il
certificato medico definitivo.Sia sulla denuncia che sul
certificato debbono essere indicate le generalitÃ
dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui è avvenuto
l'infortu-nio, le cause e le circostanze di esso, anche
in riferimento ad eventuali deficienze di misure
d'igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede
anatomica della lesione, il rapporto con le cause
denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. Se si
tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per
il quale sia previsto il pericolo di morte, la de-nuncia
deve essere fatta per telegrafo, entro 24 ore
dall'evento
DECORRENZA
Tenuto conto, fra l’altro,
dell’adeguamento della procedura informatica
concernente l’indirizzamento automatico delle denunce
di infortunio acquisite per via telematica, il nuovo
criterio di attribuzione della competenza a trattare le
denunce di infortuni e di malattie professionali in base
al “domicilio dell’assicurato†dovrà essere
applicato a tutti gli infortuni occorsi ed a tutte le
malattie professionali denunciate a partire dal 12
luglio 2004.
In sintesi per gli obblighi del
datore di lavoro :
Tipologia dell’evento
Obblighi del datore di lavoro
In caso di omissione
Infortunio industriale
In caso di inf. guaribile entro 3
giorni con l’assenza di almeno 1 giorno oltre
l’evento, deve annotarlo sul Registro infortuni (art.
4 D. Lgs. 626/94)
Sanzioni amministrative
Infortunio industriale
Se l’infortunio è superiore a 4
giorni, deve annotarlo nel Registro infortuni,
presentare entro 2 giorni dalla notizia la Denuncia di
infortunio all’Inail. Copia della denuncia, sempre
entro 2 giorni va
inviata all’autorità di Pubblica
Sicurezza del Comune dove è avvenuto l’evento (art.
54 T.U.)
Sanzioni amministrative
Infortunio industriale
In caso di evento mortale o
pericolo di morte, va comunicato per telegrafo entro 24
ore (art. 53 T.U.)
Sanzioni amministrative
Titolare artigiano
Stesso obbligo di denuncia
No sanzioni amministrative. Si
perde il diritto all’indennità per il periodo
precedente la denuncia (art. 52 T.U.)
Infortunio agricolo
La disciplina prevista per il
settore industriale è stata estesa anche ai
lavoratori agricoli (lavoratori
subordinati a tempo determinato e
indeterminato, lavoratori agricoli
autonomi)
Sanzione amministrativa, in caso di
omessa o tardata denuncia per i
lavoratori subordinati o per i
membri del nucleo familiare; nei confronti del
lavoratore agricolo autonomo, se impossibilitato a
inviare la denuncia, l’obbligo di dare notizia
dell’evento ricade sul medico.
Gli stessi obblighi visti in altra
ottica :
DENUNCIE DI INFORTUNIO OBBLIGHI DEI
DATORI DI LAVORO E COLTIVATORI DIRETTI
TIPOLOGIA
MODALITA
SCADENZE
Infortuni non guaribili entro tre
giorni
Denuncia a carico del datore di
lavoro oppure del titolare del nucleo coltivatori
diretti per i propri infortuni e per quelli dei
coadiuvanti familiari
Entro due giorni, dalla data di
ricezione del certificato medico o dall’infortunio per
il lavoratore autonomo, all’INAIL e all’autorità di
pubblica sicurezza del Comune (Carabinieri, Sindaco)
Infortunio mortale di lavoratore a
tempo determinato
Il datore di lavoro deve fare la
denuncia con telegramma o mezzo equipollente (fax,
Email)
Entro 24 ore dall’infortunio
all’INAIL.
Entro 2 giorni all’INAIL e
all’autorità di pubblica
sicurezza del Comune (Carabinieri, Sindaco)
Infortunio mortale o inabilitÃ
assoluta al lavoro superiore a 30 giorni coltivatore
diretto
Nel caso di impossibilità da parte
del lavoratore agricolo autonomo, l’obbligo di
denuncia è a carico del medico che constata per primo
le conseguenze ell’infortunio
Entro 24 ore all’INAIL e
all’autorità di pubblica sicurezza
LA DENUNCIA ON-LINE
A far data dal 12 luglio 2004, è
stato introdotto il nuovo sistema di denuncia on-line
tramite il quale i datori di lavoro privati e pubblici -
con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni - i
consulenti del lavoro preventivamente autenticati presso
le Sedi INAIL ed altri soggetti (es. avvocati, dottori
commercialisti) del pari autenticati presso le Sedi
INAIL possono effettuare la denuncia di infortunio per
via telematica.
Il decreto ministeriale del 15
luglio 2005 ha approvato la delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 50 dell’8 novembre 2004 -
integrativa della delibera commissariale n. 168 del 7
aprile 2004 - che ha modificato l’art. 53, comma 1,
del Testo Unico n. 1124/1965. La Circolare n. 44
dell’11 ottobre 2005 in merito alla denuncia di
infortunio per via telematica ed alla acquisizione del
certificato medico ha previsto quanto segue..
La Delibera del C.d.A. n. 50/2004
prevede che il datore di lavoro che effettui la denuncia
di infortunio per via telematica sia esonerato
dall’obbligo di inviare il certificato medico, salvo
che l’INAIL non ne faccia espressa richiesta, qualora
tale certificato non sia stato direttamente inviato
all’Istituto dal lavoratore o dal medico
certificatore.
La modifica mira nell’ottica di
una ulteriore semplificazione dei rapporti tra INAIL e
datore di lavoro - ad evitare che quest’ultimo sia
tenuto ad inviare copia dello stesso certificato medico
del quale l’INAIL sia già venuto in possesso tramite
altra fonte (medici di famiglia, medici ospedalieri o lo
stesso lavoratore).
Ai sensi della nuova disposizione
pertanto, il datore di lavoro che abbia tempestivamente
provveduto alla trasmissione della denuncia di
infortunio per via telematica è sollevato dall’onere
dell’invio contestuale del certificato medico.
L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato
medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non
lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico
certificatore.
Il datore di lavoro, al quale
l’INAIL faccia pervenire la richiesta specifica del
certificato medico, è tenuto a trasmettere tale
certificazione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del
Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dalla
delibera n. 50/2004 più volte menzionata. In caso di
mancato invio restano confermate le disposizioni di cui
al punto 6 della circolare n. 22/1998 (cfr. circolare
INAIL n. 44 dell’11 ottobre 2005).
La denuncia di infortunio degli
artigiani
Anche gli artigiani e i soci
titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e
assicurati, devono denunciare all’INAIL l’infortunio
da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del
certificato medico che prognostica l’infortunio non
guaribile entro 3 giorni.
Nei casi di, infortunio o malattia
professionali occorsi a "titolari di aziende,
artigiane", pur rimanendo a carico di costoro l'obbligo
della denuncia nei termini di cui al ripetuto art. 53
del Testo unico, la eventuale violazione di tale obbligo
non è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita,
per i datori di lavoro, dalla legge 561/1993.Come si
evince dall'art. 203, comma 2, del Testo unico, infatti
il legislatore ha inteso equiparare, ai fini
dell'attuazione della tutela, l'artigiano infortunato al
lavoratore dipendente disponendo, di conseguenza, che,
nelle situazioni in esame, trova applicazione la
sanzione prevista, appunto per i lavoratori dipendenti,
dall'articolo 52 del Testo unico e cioè la perdita del
diritto all'indennità di temporanea per il periodo di
tempo che precede l'eventuale tardiva comunicazione.Tra
i "titolari" di aziende artigiane sono compresi quelli
addetti alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite
esclusivamente per conto terzi (circolare n. 31/1979).Ai
"titolari" artigiani non possono essere equiparati né i
soci artigiani (che non siano anche titolari), né i
collaboratori familiari dei titolari medesimi, ancorché
abbiano in comune l'assolvimento dell'obbligo
assicurativo nella forma del premio speciale unitario.
Ciò in quanto la norma del citato articolo 203, comma
2, ha natura eccezionale (rispetto a quella generale del
precedente comma 1) e, quindi, non è suscettibile di
estensione, per analogia, a lavoratori diversi dal
"titolare di azienda artigiana".Ne consegue,
logicamente, che - per la denuncia degli infortuni (e
delle tecnopatie) occorsi ai soci (non co-titolari) ed
ai collaboratori familiari - è normalmente responsabile
il titolare o uno dei titolari dell'azienda artigiana,
come per qualsiasi altro suo dipendente.In
considerazione della particolare situazione di
difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di
aziende artigiana al momento dell'infortunio lavorativo,
si può ritenere assolto l'obbligo di denuncia nei
termini di legge ogni qualvolta il predetto, o il medico
curante, invii, nel rispetto dei termini stessi, il solo
certificato medico.L'interessato dovrà tuttavia
provvedere, appena possibile, a compilare ed a
trasmettere il modulo di denuncia, contenendo lo stesso
le informazioni necessarie, in linea generale non
desumibili dal certificato medico, onde stabilire la
ricorrenza o meno dei presupposti di indennizzabilitÃ
del caso.Le sedi procederanno al pagamento della
indennità di temporanea soltanto dopo aver acquisito il
modulo stesso debitamente sottoscritto. È tuttavia
evidente che, in tali casi, non dovrà essere applicata
la sanzione di cui al richiamato articolo 52 del Testo
unico per il periodo antecedente l'inoltro del
modulo.L'articolo 203 del Testo unico prevede inoltre,
al comma 3, che in caso di impossibilità del titolare
artigiano infortunato di provvedere personalmente alla
denuncia entro i termini di legge, l'obbligo di dare
immediata notizia dell'evento all'istituto assicuratore
mediante l'inoltro del certificato medico ricade sul
sanitario che per primo ha constatato le conseguenze
dell'infortunio (obbligo, peraltro, privo di
sanzione).Al riguardo si precisa che l'oggettivo
impedimento del titolare artigiano infortunatosi ad
adempiere personalmente all'obbligo di denuncia nei
termini di legge dovrà essere desunto dalla valutazione
delle circostanze immediatamente successiva all'evento
(ricovero d'urgenza, eccetera), ovvero risultare da
giudizio dell'area medico-legale basato sul contenuto
del certificato medico (lesioni descritte, effetti
immediati dell'infortunio, manifestazione in forma acuta
una malattia professionale, eccetera).Anche in tali
situazioni, per le ragioni innanzi illustrate, al
titolare artigiano dovrà essere richiesto di far
pervenire all'istituto, appena possibile, il prescritto
modulo di denuncia.
AMMINISTRAZIONI STATALI.
Il Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale ha recentemente fatto presente che il
meccanismo della "gestione per conto dello Stato"
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti delle
amministrazioni statali (D.M. 10 gennaio 1985) non fa
venire meno, in capo a queste ultime, l'obbligo di
denuncia di cui all'articolo 53 del Testo unico.Ne
consegue che, in caso di violazione di tale obbligo,
trova applicazione, anche nei confronti delle anzidette
amministrazioni, la sanzione prevista dalla legge
561/1993.
La denuncia di infortunio dei
lavoratori agricoli
Per quanto riguarda i lavoratori
agricoli subordinati si a tempo indeterminato che a
tempo determinato, valgono come si è sopra specificato
le stesse regole dettate per il settore industriale.
Nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore
agricolo autonomo l’obbligo di denuncia ricade, ai
sensi del I° comma dell’art. 25 del D.Lgs n. 38/2000,
sul titolare del nucleo di appartenenza
dell’infortunato.
LA DENUNCIA DI INFORTUNIO DEGLI
ADDETTI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED ALLA PESCA
MARITTIMA
La denuncia deve essere fatta dal
comandante o padrone preposto al comando della nave o
galleggianteo in caso di loro impedimento
dall’armatore , all’Istituto assicuratore ovvero
all’Autorità portuale o consolare competente.
Allorchè l’infortunio si verifiche durante la
navigazione la denuncia deve essere fatta il giorno del
primo approdo dopo l’infortunio.
la Denuncia di infortunio
all’Autorità di Pubblica Sicurezza
Il datore di lavoro nel termine di
due giorni deve dare notizia all’autorità locale di
pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che
abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al
lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve essere
fatta all’autorità di pubblica sicurezza del Comune
in cui è avvenuto l’infortunio.
Nei comuni ove manchi l’autoritÃ
di pubblica sicurezza la denuncia deve essere inoltrata
al Sindaco .Se l’infortunio sia avvenuto in viaggio e
in territorio straniero, la denuncia è fatta
all’autorità di pubblica sicurezza nella cui
circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in
territorio italiano, e per la navigazione marittima e
la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del
penultimo comma dell’art. 53, all’autoritÃ
portuale o consolare competente. Gli uffici, ai quali è
presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e
debbono tenere l’elenco degli infortuni denunciati.
Inchiesta infortunistica
Nel caso di infortuni mortali o con
prognosi superiore a 30 gg., l’autorità di Pubblica
Sicurezza trasmette unacopia della denuncia alla
Direzione Provinciale del lavoro (D.Lgs 19/02/1998 n. 51
art. 236, in vigore dal 02/06/1999; prima il verbale era
trasmesso al Pretore): si tratta di una inchiesta
amministrativa per accertare natura del lavoro a cui era
addetto il lavoratore, circostanze dell’evento, natura
ed entità della lesione; in caso di violazione di norme
di prevenzione e sicurezza del lavoro, il verbale viene
trasmesso alla Procura della Repubblica (art. 331
c.p.p.).
L’AUTOPSIA
Ai sensi dell’articolo 63 T.U.
1965 il magistrato, in caso di morte di un lavoratore a
seguito di infortunio o di malattia professionale,quando
gliene facciano richiesta l’Istituto assicuratore o i
superstiti del lavoratore e sempre che egli ravvisi
fondata 1'istanza, può disporre l'accertamento
autoptico .
Casi dubbi
In molti casi è possibile che si
crei sovrapposizione o confusione tra l’infortunio e/o
la malattia. Per tale ragione vige tra INPS ed INAIL
apposita convenzione di recente nel luglio del 2008
rivisitata che consente al lavoratore di non perdere
comunque il ristoro da parte dell’ente cui per primo
ha ritenuto di denunciare il proprio caso, ferma
rimanendo la possibilità per gli enti di effettuare le
proprie verifiche (Deliberazione n. 367 del 23 luglio
2008).
La denuncia della malattia
professionale
La denuncia della malattia
professionale deve essere fatta dall’assicurato al
datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla
manifestazione di essa, pena la decadenza del diritto ad
indennizzo per il tempo antecedente la denuncia (art. 52
T.U.). Va presentata in in triplice copia (due per
Inail, una per il datore di lavoro).
La denuncia deve contenere:
generalità del lavoratore;
dati datore di lavoro;
dati retributivi;
malattia dichiarata dal lavoratore;
data segnalazione malattia
professionale al datore di lavoro;
lavorazione o sostanza che ha
determinato la malattia professionale;
periodo di adibizione a tali
lavorazioni e mansioni;
misure di sicurezza e prevenzione
adottate;
data compilazione e firma del
datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve
trasmettere la denuncia, corredata del certificato
medico, all’INAIL entro i 5 giorni successivi,
decorrenti dalla data di ricezione del certificato
medico (art. 53 T.U.). In caso di inerzia del datore di
lavoro, il lavoratore può egli stesso presentare la
denuncia all’INAIL. La denuncia deve contenere
l’indicazione delle ore lavorate e la retribuzione
percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti la
malattia professionale.
Alla denuncia deve essere allegato
il certificato medico. Se il lavoratore invia il
certificato medico all’INAIL, quest’ultimo
richiederà l’inoltro della denuncia al datore di
lavoro.
Malattia professionale
Il lavoratore
Acquisisce il certificato dal
medico curante/generico/professionista
Deve darne notizia al datore di
lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della
malattia
Il datore di lavoro
Una volta nota la malattia deve
farne denuncia all’INAIL entro 5 giorni successivi
(mod. 101-I), allegando il certificato medico fornito
dal lavoratore
Il medico
Deve redigere il certificato medico
su modello 5SS e inviarlo all’INAIL entro il giorno di
attività ambulatoriale successivo alla visita o tramite
Internet o con modalitÃ
tradizionali (fax, a mano, per posta) (INAIL circolare
39 del 18 settembre 2007).
Due copie devono essere consegnate
al lavoratore che deve consegnarne una al proprio datore
di lavoro.
Deve inviare denuncia anche alla
Dpl
Il certificato medico è atto
necessario che consente all’INAIL di avviare
l’istruttoria per l’erogazione delle prestazioni. Va
prodotto in triplice copia (lavoratore, INAIL e datore
di lavoro) e deve contenere:
generalità del lavoratore;
indicazione del datore di lavoro
attuale;
lavorazione o sostanza che ha
determinato la m.p.;
periodo di adibizione a tali
lavorazioni e mansioni;
sintomatologia accusata - esame
obiettivo – diagnosi – prognosi;
data di inizio della completa
astensione dal lavoro;
data compilazione del certificato.
LA DENUNCIA DI MALATTIA
PROFESSIONALE ON-LINE.
Il D.M. del 30 luglio 2010 ha
modificato, secondo la tecnica normtaiva introdotta
dall’art. 10 L. 48/1988, l’art. 53 del T.U. anche
per l’invio della denuncia di malattia professionale.
Ai sensi della nuova disciplina:
• il datore di lavoro che
provvede alla trasmissione on-line della denuncia di
malattia professionale è sollevato dall’onere
dell’invio contestuale del certificato medico;
• l’Istituto deve richiedere
l’invio del certificato medico al datore di lavoro
nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal
lavoratore o dal medico certificatore.
Il datore di lavoro, al quale
l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del
certificato medico, è tenuto a trasmettere tale
certificazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Testo
Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30
luglio 2010 più volte menzionato. In caso di mancato
invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie
di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come
modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1,
co. 1177. (vedasi circolare 36/2010) L’invio
telematico della denuncia per malattia professionale è
consentito a tutti i Datori di lavoro in possesso di
Posizione Assicurativa, ed ai loro delegati.
L’invio della denuncia telematica
può essere effettuato per tutti i lavoratori nel
settore:
dell’industria,
dell’artigianato, del terziario e altro;
delle Pubbliche Amministrazioni
titolari di specifico rapporto assicurativo con
l’Istituto.
La denuncia della malattia
professionale per gli artigiani
Anche gli artigiani, nella loro
duplice veste di assicuranti e assicurati, devono
denunciare all’INAIL la malattia professionale da essi
contratta, entro 15 giorni dalla sua manifestazione,
corredata del certificato medico, pena la perdita
dell’indennizzo per i giorni antecedenti quello della
denuncia. Tuttavia, se a causa di quella malattia,
l’artigiano si trova nell’impossibilità di
provvedervi, l’obbligo di segnalare il caso
all’INAIL ricade sul sanitario che per primo ha
accertato la malattia (art. 203 T.U.).
La denuncia della malattia
professionale per i lavoratori agricoli
Per quanto riguarda la denuncia
degli infortuni in agricoltura, valgono, per i
lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato,
le stesse disposizioni dettate per i lavoratori
dell’industria.
Invece, per i lavoratori autonomi e
per i subordinati avventizi, è dettata una disciplina
particolare in base alla quale la denuncia deve essere
effettuata dal medico che accerta la malattia e che deve
inviare all’INAIL l’apposito modulo (cosiddetto
“certificato – denunciaâ€) entro 10 giorni dalla
prima visita medica (art. 251 T.U.).La denuncia di
Malattia Professionale deve sempre essere presentata,
alla Sede INAIL competente, dal datore di lavoro
(indipendentemente da ogni valutazione personale sul
caso), entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto
il certificato medico riferito alla malattia stessa.
Il Datore di lavoro è al momento
obbligato ad inviare, per le vie tradizionali, il
certificato (art. 53, D.P.R. n. 1124/1965) alla sede
INAIL competente risultante nel modulo/ricevuta della
denuncia inoltrata telematicamente e per la quale si
intende quella nel cui ambito territoriale rientra il
domicilio dell’assicurato (Delibera CS n. 446 del 17
giugno 2004).
SANZIONI
Il datore di lavoro deve indicare
il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione
mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di
una sanzione amministrativa di € 25,82 (Legge n.
251/1982, art. 16).
In caso di denuncia mancata,
tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista
l’applicazione di una sanzione amministrativa da €
258 a € 1549 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e Legge n.
561/1993, art. 2, comma 1, lett. B).
Per le violazioni contestate a
partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la
quintuplicazione delle sanzioni amministrative (Legge n.
296/06, art. 1, comma 1177). Per tali ipotesi i nuovi
importi sono i seguenti: denuncia mancante, tardiva,
inesatta o incompleta da euro 1.290 a euro 7.745, codice
fiscale mancante o inesatto euro 129.
Denuncia di silicosi e asbestosi
Nel caso in cui il lavoratore venga
riscontrato affetto da silicosi o asbestosi, il medico
che ha eseguito gli accertamenti deve trasmettere entro
10 giorni al datore di lavoro la scheda personale del
lavoratore, l’originale e due copie
dell’attestazione di cui all’art. 157 del D.P.R. n.
1124/65, i documenti radiografici o schermografici. Il
datore di lavoro, entro 5 giorni dal ricevimento, deve
consegnare al lavoratore la prima copia
dell’attestazione e inviare all’Ispettorato del
lavoro la seconda, nonché rilasciare al lavoratore,
entro 5 giorni dalla relativa richiesta, una copia della
scheda personale. Tali documenti debbono essere
conservati a cura del datore in originale, unitamente al
registro sul quale il medico di fabbrica o l’ente
autorizzato riporta i risultati degli accertamenti
medici nel luogo in cui si esegue il lavoro, per un
periodo di almeno 7 anni. Gli stessi documenti devono
essere presentati ad ogni richiesta dell’Ispettorato
del lavoro che ne può autorizzare la conservazione in
altro luogo. La denuncia di silicosi e asbestosi
contratte nello svolgimento delle attività di cui
all'All. 8, D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 deve essere
presentata dal datore di lavoro. Nella denuncia sono
indicate le generalità del lavoratore assicurato e del
datore mentre le ore lavorate e i dati retributivi sono
inoltrati in un secondo momento e solo se richiesti. La
denuncia riporta in dettaglio la lavorazione e la
sostanza che avrebbero determinato la malattia, il
periodo di esposizione e le mansioni svolte dal
lavoratore e la natura del materiale maneggiato (se
silice libera o amianto). Va inoltre annotato se il
datore di lavoro è a conoscenza di eventuali sintomi
della malattia manifestati dal lavoratore e accertati
con visite precedenti e vanno specificate le misure di
sicurezza e di prevenzione adottate. La denuncia è
redatta in tre esemplari, di cui uno per il datore di
lavoro e gli altri da consegnare rispettivamente
all'INAIL e alla ASL (tramite l'INAIL).
In sintesi sulla denuncia di
malattia professionale:
obblighi del lavoratore : se svolge
attivita’ lavorativa deve denunciare la malattia al
datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi,
presentare al datore di lavoro il primo certificato
medico, se non svolge attivita’ lavorativa puo’
presentare direttamente all’ inail domanda di
riconoscimento della malattia professionale
obblighi del datore di lavoro :
trasmettere la denuncia, corredata del certificato
medico, all’inail entro 5 giorni successivi al
ricevimento del primo certificato medico
obblighi dei lavoratori autonomi e
subordinati avventizi in agricoltura la denuncia deve
essere effettuata dal medico che accerta la malattia
inviando il modulo all’INAIL entro 10 giorni dalla
prima visita (c.d. certificato-denuncia)
obblighi dei lavoratori subordinati
a tempo indeterminato in agricoltura : valgono le
disposizioni dell’industria
Tipologia evento
Obblighi del lavoratore
In caso di omissione
Malattia prof. industriale
deve denunciare la malattia al
datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi
Non è corrisposta l’indennitÃ
per il tempo che precede la denucia – 52 TU
Malattia prof. agricola
Lavoratore agricolo subordinato a
tempo indeterminato deve denunciare la malattia al
datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi
lavoratori autonomi e subordinati a
tempo determinato in agricoltura la denuncia deve essere
effettuata dal medico che accerta la malattia
Lavoratore agricolo subordinato non
è corrisposta l’indennità per il tempo che precede
la denucia – 250 TU
Tipologia evento
Obblighi del datore di lavoro
In caso di omissione
Malattia prof. industriale
trasmettere la denuncia, corredata
del certificato medico, all’inail entro 5 giorni
successivi al ricevimento del primo certificato medico1
Sanzione amministrativa
In azienda artigiana
obbligo di denuncia per i casi di
infortunio o di malattia professionale occorsi ai
titolari di aziende artigiane . Tuttavia, se a causa di
quella malattia, l’artigiano si trova
nell’impossibilità di provvedervi, l’obbligo di
segnalare il caso all’INAIL ricade sul sanitario che
per primo ha accertato la malattia
NO SANZIONE AMMINISTRATIVA
Contitolare di azienda artigiana
obbligo di denuncia per i casi di
infortunio o di malattia professionale occorsi ai
titolari di aziende artigiane
Sanzione amministrativa(datore di
lavoro è la società l’obbligo ricade sul
contitolare)
Malattia prof. agricola
Per i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato il datore di lavoro ha gli stessi obblighi
che per l’industria. lavoratori autonomi e subordinati
a tempo determinato in agricoltura la denuncia deve
essere effettuata dal medico che accerta la malattia
Denuncia di malattia o lesione da
raggi X
Alla denuncia di malattia o lesione
da raggi X deve provvedere il medico, che per primo ha
visitato l’ammalato, entro 5 giorni dalla data della
visita. Per l’assolvimento di tale obbligo è
predisposto dall’INAIL un apposito modello. Se la
malattia o la lesione ha determinato la morte o se vi è
pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per
telegrafo entro 24 ore dall’evento.
LA DENUNCIA-SEGNALAZIONE DA
EFFETTUARE IN BASE ALL’ARTICOLO 139 DEL D.P.R. 1124/65
E’ un particolare tipo di
denuncia posta in capo al medico che ha valore
conoscitivo-epidemiologico con precise finalitÃ
preventive.
E’ prevista dall’articolo 139
del D.P.R. 1124/65, così come modificato dalle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 38/2000..
L’elenco delle malattie da
denunciare è costituito da tre liste:
- la prima contiene le malattie
“la cui origine lavorativa risulta essere di elevata
probabilità â€; tale lista contiene “le malattie che
costituiranno la base per la revisione delle tabelle
delle malattie professionaliâ€
- la seconda quelle per le quali
l’origine lavorativa è di “limitata probabilitÃ
â€;
- la terza quelle per le quali
l’origine lavorativa è solo “possibileâ€.
Per le malattie di cui alla prima e
seconda lista, nella segnalazione deve essere riportato
anche il codice identificativo della malattia correlata
all’agente, codice riportato nelle stesse liste.
La denuncia va trasmessa alla
Direzione Provinciale del Lavoro, alla ASL competente
per il territorio dove è situata l’azienda e
all’INAIL competente in base al domicilio
dell’assicurato.
Per assolvere agli obblighi di
riferire agli enti preposti sulle notizie di casi di
malattie professionali o malattie correlate al lavoro,
si propone di utilizzare il modello allegato, concordato
tra la Regione Lombardia - ASL e INAIL, che potrÃ
essere vantaggiosamente usato non soltanto come denuncia
ex articolo 13913 ma anche come referto.
LA DENUNCIA DI INFORTUNIO:LE REGOLE
DOPO IL CORRETTIVO AL D. Lgs. 81/2008
A seguito delle modifiche
introdotte dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009 al Testo
Unico sicurezza, gli adempimenti connessi al verificarsi
di un infortunio sul lavoro.I datori di lavoro sono
tenuti a comunicare, in via esclusivamente telematica,
all’Inail (o all’Ipsema, se datori di lavoro
marittimi), entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico:1) le informazioni relative agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno
un giorno, escluso quello dell’evento: tale
comunicazione ha finalità esclusivamente statistiche e
informative, in quanto gli infortuni fino a 3 giorni non
sono coperti dall’assicurazione Inail;2) le
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza superiore a 3 giorni: in questo
caso la comunicazione ha finalità assicurative, in
quanto l’evento in questione è coperto dall’assicurazione
Inail.L’obbligo di comunicare gli infortuni superiori
a 3 giorni si considera comunque assolto se il datore di
lavoro effettua la denuncia di infortunio all’Inail
nelle modalità previste dall’art.53 del DPR n.1124/65,
anche se tale denuncia prevede tempistiche diverse, in
quanto deve essere effettuata entro 2 giorni da quello
in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, e la
possibilità di essere inoltrata in forma cartacea e non
telematicamente.Inoltre, rimane comunque in vigore l’obbligo
di comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza gli
infortuni che comportano un’assenza superiore a tre
giorni, sempre entro 2 giorni dalla notizia dell’evento.Viceversa,
l’obbligo di effettuare la denuncia ai fini statistici
degli infortuni di almeno un giorno non è ancora
operativa: essa entrerà in vigore decorsi sei mesi
dall’emanazione del Decreto Interministeriale che
definirà le regole tecniche per la realizzazione e il
funzionamento del SINP.Una volta entrati in vigore il
SINP e la comunicazione ai fini statistici, non dovrÃ
più essere aggiornato o istituito il Registro
Infortuni; il Registro in essere, comunque, dovrÃ
essere conservato per 4 anni decorrenti dall’ultima
registrazione.
Già il Ministero del lavoro, con
nota del 21 maggio 2008 (seguito da nota INAIL del 23
maggio 2008), precisava come l’obbligo della
comunicazione degli infortuni a fini statistici di cui
all’articolo 18, comma 1, lett. r) doveva essere
inquadrato avendo riguardo alla costituzione del SINP e
che pertanto le prescrizioni in esso contenute sarebbero
potute divenire operative solo una volta che fossero
state rese pubbliche le regole del Sistema. In virtù
della mancata attuazione delle suddette norme e data la
rilevanza delle stesse, il Governo, tramite l’articolo
32 della Legge 27 febbraio 2009, n. 14 aveva previsto lo
slittamento al 16 maggio 2009 dell’entrata in vigore
delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1,
lett. r) del D.Lgs. n. 81/2008
1 per la decorrenza di detto
termine si veda circolare 22/1998.Qquest'ultima
disposizione riguarda peraltro 1'ipotesi di tecno patia
verificatasi nel corso del rapporto di lavoro, e non e
quindi appli cabile ai casi di (malat tia che non
determini astensione dal lavoro o che si manifesti dopo
1a cessazione della lavorazione morbigena) |