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Art. 28 Legge 20-5-1970 n.300 la condotta antisindacale (a proposito dei Ministeri a Monza)-Diritto.it

 

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Mancuso Raffaele

 

Il Tribunale di Roma nella persona giudice Anna Baroncini, su ricorso dei sindacati della presidenza del Consiglio, che avevano appreso "dell'istituzione delle sedi a Monza dai giornali e dai tg", avrebbe, cancellato gli effetti dei decreti che istituivano le sedi periferiche dei ministeri a Monza.

 

Le motivazioni: condotta antisindacale

 

La norma di riferimento in tema di condotta antisindacale è l’art. 28 della l. 20/5/1970 n.300 ( Statuto dei lavoratori), la norma recita:

 

“Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’ attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Tribunale, in composizione monocratica, del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione i cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”.

 

Con riferimento al provvedimento in tal senso emesso, provvedimento che contiene l’ordine di “cessazione del comportamento illegittimo” e di “rimozione degli effetti” (art.28,co. 1) bisogna chiedersi può anche incidere sulla validità del trasferimento delle sedi ed in tal modo sulle singole situazioni individuali dei lavoratori?

 

Altra questioni importanti:

 

si tratta di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda in senso tecnico giuridico?

 

L’Art. 2112 c.c. recita: trasferimento di parte dell’azienda come “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”, della nozione di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., è tale "ogni operazione che comporti il mutamento nella titolarità" dell'azienda "

 

Cassazione, 5 marzo 2008, n. 5932. statuisce:

 

“Per ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. (cosìcome modificato dalla L. 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttivaCE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entitàeconomica autonoma e organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, senza che sia necessaria anche la completezza materiale e l'autosufficienza del gruppo.”

 

L’Art. 47 l. 428/1990

 

In caso di trasferimento d’azienda o ramo d’azienda con piùdi 15 lavoratori:

 

• Obbligo informativo di cedente e cessionario:

 

–25 giorni prima del perfezionamento del trasferimento

 

–Alle rappresentanze sindacali dell’azienda o ramo ceduti

 

–Alle associazioni di categoria

 

Su richiesta delle rappresentanze, è possibile l’esperimento di una consultazione sindacale

 

Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, o di ramo d'azienda, che occupi più di 15 dipendenti è prevista una procedura di consultazione sindacale. La stessa legge che prevede questo obbligo (n. 428 del1990) prevede che il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario degli obblighi, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori in tal caso la giurisprudenza prevalentemente afferma, che la violazione degli obblighi di consultazione non influisce sulla validità della vicenda traslativa come da parere della Fondazione studi consulenti lavoro 04/10/2011, n. 22.

 

La Corte di Cassazione, infatti, nega che l’osservanza delle procedure sindacali costituisca un presupposto di legittimità e quindi un requisito di validità del trasferimento

 

In tal senso lo stesso Tribunale di Roma secondo il quale “la violazione dell’obbligo di informativa alle OO.SS. non determina la nullità del contratto di cessione, ma solo la sua temporanea inefficacia per il tempo necessario al rinnovo della procedura” (Trib. Roma 29 dicembre 2005, in Lav. giur., 2006, 822); ed ancora “in caso di trasferimento di ramo d’azienda, l’accertata antisindacalità della condotta non comporta la nullità della cessione né la sua inefficacia e l’ordine del giudice non può contenere ex se la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell’art. 28 dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento dell’antisindacalità della condotta debba essere seguito dall’ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l’esecuzione di tale ordine e prendendo a loro carico la responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 c.p. in caso di mancata esecuzione”. Il giudice, quindi, prima che la cessione sia diventata definitiva può soltanto ordinare alle parti, cedente e cessionario, di effettuare l’informativa omessa, ed eventualmente di dare luogo alla consultazione con le organizzazioni sindacali .

 

Queste considerazioni fanno i conti con la struttura del provvedimento di repressione della condotta antisindacale in riferimento al caso di specie.

 

Tale provvedimento è concepito dalla legge come ordine giudiziale al datore di lavoro, immediatamente esecutivo e rafforzato da sanzione penale, non invece come provvedimento costitutivo, idoneo, cioè, senza cooperazione dell’ autore del comportamento, a realizzare direttamente la modificazione della realtà giuridica.

 

L’ accertamento, come prima accennato, ha ad oggetto la antisindacalità della condotta, non la nullità (o l’ inefficacia, eventualmente temporanea) dell’ operazione traslativa.

 

Per concludere ad avviso dello scrivente l'obbligo per non rientrare eventualmente nella condotta antisindacale di cui al 28 Statuto Lav. è solo un obbligo ad una  concertazione.

 

Quindi l'ordinanza del Giudice del Lavoro di Roma, non potrebbe comunque bloccare il trasferimento di sedi a Monza dei Ministeri de quo , ma solo intimare alla Presidenza del Consiglio di esperire , su richiesta dei Sindacati, tale incontro.

 

 

 

Bibliografia

 

F. SCARPELLI, Il mantenimento dei diritti

 

S. MAINARDI, D. CASALE, Trasferimento di attività a soggetti pubblici o privati e passaggio di personale

 

AA. VV., Diritto del lavoro, Commentario diretto da F. Carinci, V Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a cura di F.

 

Carinci e L. Zoppoli, Torino, 2004, 726 ss

 

Trasferimento di attività della Pubblica Amministrazione e passaggi di personale, in QDLRI, 2004 n. 28, 165 ss

 

C. CESTER, Il trasferimento d’ azienda e di parte di azienda fra garanzie per i lavoratori e nuove forme organizzative dell’ impresa.

 

G. SANTORO PASSARELLI, La disciplina del rapporto di lavoro nel trasferimento d’ azienda

 

G. SANTORO PASSARELLI, Trasferimento d’ azienda e rapporto di lavoro

 

U. CARABELLI, Alcune riflessioni sulla tutela dei lavoratori nei trasferimenti d' azienda

 

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