Mancuso Raffaele
Il Tribunale di Roma nella persona
giudice Anna Baroncini, su ricorso dei sindacati della
presidenza del Consiglio, che avevano appreso
"dell'istituzione delle sedi a Monza dai giornali e dai
tg", avrebbe, cancellato gli effetti dei decreti che
istituivano le sedi periferiche dei ministeri a Monza.
Le motivazioni: condotta
antisindacale
La norma di riferimento in tema di
condotta antisindacale è l’art. 28 della l. 20/5/1970
n.300 ( Statuto dei lavoratori), la norma recita:
“Qualora il datore di lavoro ponga
in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare
l’esercizio della libertà e dell’ attività sindacale
nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli
organismi locali delle associazioni sindacali nazionali
che vi abbiano interesse, il Tribunale, in composizione
monocratica, del luogo ove è posto in essere il
comportamento denunciato, nei due giorni successivi,
convocate le parti ed assunte sommarie informazioni,
qualora ritenga sussistente la violazione i cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”.
Con riferimento al provvedimento in
tal senso emesso, provvedimento che contiene l’ordine di
“cessazione del comportamento illegittimo” e di
“rimozione degli effetti” (art.28,co. 1) bisogna
chiedersi può anche incidere sulla validità del
trasferimento delle sedi ed in tal modo sulle singole
situazioni individuali dei lavoratori?
Altra questioni importanti:
si tratta di trasferimento
d’azienda o di ramo d’azienda in senso tecnico
giuridico?
L’Art. 2112 c.c. recita:
trasferimento di parte dell’azienda come “articolazione
funzionalmente autonoma di un’attività economica
organizzata”, della nozione di trasferimento d'azienda
ai sensi dell'art. 2112 c.c., è tale "ogni operazione
che comporti il mutamento nella titolarità" dell'azienda
"
Cassazione, 5 marzo 2008, n. 5932.
statuisce:
“Per ramo d'azienda, ai sensi
dell'art. 2112 c.c. (cosìcome modificato dalla L. 2
febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttivaCE
n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo
trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per
la cessione di azienda, deve intendersi ogni
entitàeconomica autonoma e organizzata in maniera
stabile, la quale, in occasione del trasferimento,
conservi la sua identità, senza che sia necessaria anche
la completezza materiale e l'autosufficienza del
gruppo.”
L’Art. 47 l. 428/1990
In caso di trasferimento d’azienda
o ramo d’azienda con piùdi 15 lavoratori:
• Obbligo informativo di cedente e
cessionario:
–25 giorni prima del
perfezionamento del trasferimento
–Alle rappresentanze sindacali
dell’azienda o ramo ceduti
–Alle associazioni di categoria
Su richiesta delle rappresentanze,
è possibile l’esperimento di una consultazione sindacale
Nell'ipotesi di trasferimento
d'azienda, o di ramo d'azienda, che occupi più di 15
dipendenti è prevista una procedura di consultazione
sindacale. La stessa legge che prevede questo obbligo
(n. 428 del1990) prevede che il mancato rispetto da
parte del cedente o del cessionario degli obblighi,
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28
dello Statuto dei Lavoratori in tal caso la
giurisprudenza prevalentemente afferma, che la
violazione degli obblighi di consultazione non influisce
sulla validità della vicenda traslativa come da parere
della Fondazione studi consulenti lavoro 04/10/2011, n.
22.
La Corte di Cassazione, infatti,
nega che l’osservanza delle procedure sindacali
costituisca un presupposto di legittimità e quindi un
requisito di validità del trasferimento
In tal senso lo stesso Tribunale di
Roma secondo il quale “la violazione dell’obbligo di
informativa alle OO.SS. non determina la nullità del
contratto di cessione, ma solo la sua temporanea
inefficacia per il tempo necessario al rinnovo della
procedura” (Trib. Roma 29 dicembre 2005, in Lav. giur.,
2006, 822); ed ancora “in caso di trasferimento di ramo
d’azienda, l’accertata antisindacalità della condotta
non comporta la nullità della cessione né la sua
inefficacia e l’ordine del giudice non può contenere ex
se la rimozione degli effetti della condotta
antisindacale, atteso che tale conclusione
contrasterebbe con la lettera e la ratio dell’art. 28
dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento
dell’antisindacalità della condotta debba essere seguito
dall’ordine di rimozione degli effetti, demandando così
ai destinatari l’esecuzione di tale ordine e prendendo a
loro carico la responsabilità penale ai sensi dell’art.
650 c.p. in caso di mancata esecuzione”. Il giudice,
quindi, prima che la cessione sia diventata definitiva
può soltanto ordinare alle parti, cedente e cessionario,
di effettuare l’informativa omessa, ed eventualmente di
dare luogo alla consultazione con le organizzazioni
sindacali .
Queste considerazioni fanno i conti
con la struttura del provvedimento di repressione della
condotta antisindacale in riferimento al caso di specie.
Tale provvedimento è concepito
dalla legge come ordine giudiziale al datore di lavoro,
immediatamente esecutivo e rafforzato da sanzione
penale, non invece come provvedimento costitutivo,
idoneo, cioè, senza cooperazione dell’ autore del
comportamento, a realizzare direttamente la
modificazione della realtà giuridica.
L’ accertamento, come prima
accennato, ha ad oggetto la antisindacalità della
condotta, non la nullità (o l’ inefficacia,
eventualmente temporanea) dell’ operazione traslativa.
Per concludere ad avviso dello
scrivente l'obbligo per non rientrare eventualmente
nella condotta antisindacale di cui al 28 Statuto Lav. è
solo un obbligo ad una concertazione.
Quindi l'ordinanza del Giudice del
Lavoro di Roma, non potrebbe comunque bloccare il
trasferimento di sedi a Monza dei Ministeri de quo , ma
solo intimare alla Presidenza del Consiglio di esperire
, su richiesta dei Sindacati, tale incontro.
Bibliografia
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diritti
S. MAINARDI, D. CASALE,
Trasferimento di attività a soggetti pubblici o privati
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AA. VV., Diritto del lavoro,
Commentario diretto da F. Carinci, V Il lavoro nelle
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Carinci e L. Zoppoli, Torino, 2004,
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Trasferimento di attività della
Pubblica Amministrazione e passaggi di personale, in
QDLRI, 2004 n. 28, 165 ss
C. CESTER, Il trasferimento d’
azienda e di parte di azienda fra garanzie per i
lavoratori e nuove forme organizzative dell’ impresa.
G. SANTORO PASSARELLI, La
disciplina del rapporto di lavoro nel trasferimento d’
azienda
G. SANTORO PASSARELLI,
Trasferimento d’ azienda e rapporto di lavoro
U. CARABELLI, Alcune riflessioni
sulla tutela dei lavoratori nei trasferimenti d' azienda |