Alessandro gallucci
E’ cosa normalissima assistere alla
trasformazione di un balcone in veranda. E’ cosa
altrettanto usuale che una parte della terrazza a
livello (o tutta) sia trasformati in ambiente chiuso. In
quest’ultimo caso oltre alle conseguenze di carattere
penale (di cui ci occuperemo a breve) per reati edilizi,
il condomino può vedersi contestata anche la violazione
dell’art. 1127 c.c. Secondo la giurisprudenza, infatti,
la sopraelevazione di edificio condominiale deve essere
intesa non solamente come costruzione oltre l'altezza
originaria dell’edificio, ma come edificazione di uno o
più nuovi piani o nuove costruzioni sopra l'ultimo piano
dello stabile, poiché in tal caso la sopraelevazione
comporta l'occupazione dell'area comune su cui sorge il
fabbricato.
Torniamo alle questioni attinenti
gli abusi edilizi.
In breve: il condomino che
trasformi il balcone o la terrazza a livello in un
locale chiuso senza le necessarie autorizzazioni
amministrative commette il reato di abusivismo edilizio
di cui all’art. 44 lett. b) d.p.r. n. 380/01 (così detto
testo unico per l’edilizia).
Il Tribunale di Brindisi, con la
sentenza 10 marzo 2011 n. 224, ci dà conferma di
quest’affermazione. Cerchiamo di capirne meglio la
portata. Ai sensi della norma appena citata:
Salvo che il fatto costituisca più
grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si
applica:
b)l'arresto fino a due anni e
l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione
dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o
di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione.
Si tratta di un reato
contravvenzionale che prevede l’applicazione della pena
nel caso di esecuzione di opere senza il permesso (di
costruire) o in sua difformità. Il permesso di costruire
è necessario per gli interventi di cui all’art. 10 del
d.p.r. n. 380/01 (tra i quali vanno annoverati quelli
che comportano la creazione di nuove superfici utili a
mutare la destinazione d’uso).
Nel caso sottoposto all’attenzione
del Tribunale di Brindisi un condomino aveva trasformato
la propria terrazza in un vano destinato a cucina. Opera
eseguita senza alcun permesso. E come tale, dice il
giudice pugliese, sanzionabile a livello penale. In
particolare, si legge in sentenza, che “ si deve
rilevare come integri il reato di cui all'art.44 lett.b)
DPR 380/01 la copertura, in difetto di permesso di
costruire, di mura perimetrali preesistenti laddove si
venga a determinare la creazione di nuova superficie
utile ed al fine di modificare la originaria
destinazione d'uso. E nel caso di specie non è
confutabile il mutamento abusivo della destinazione
d'uso da terrazzo a vano abitabile (nella specie,
cucina, come comprovato dalla predisposizione di
supporti in muratura per allocarvi elettrodomestici, v.
rilievi fotografici in atti) attuato mediante la
realizzazione della copertura lignea. Inoltre,
inconferente appare l'osservazione circa la natura del
materiale impiegato per la realizzazione della
copertura, asseritamente precario perché agevolmente
rimovibile. In proposito, difatti, la Suprema Corte ha
reiteratamente sancito che "in materia edilizia ai fini
del riscontro della precarietà e della relativa
esclusione della modifica dell 'assetto del territorio,
non sono rilevati le caratteristiche costruttive, i
materiali impiegati, e l'agevole rimovibilità, ma le
esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente
assolva" (v. Cass. Sez. III n.22054/2009). Ne consegue
che nel caso in esame la stabilità della destinazione
d'uso a vano abitabile (evinta obiettivamente dalle
strutture murarie internamente realizzate) esclude
recisamente qualunque natura temporanea e precaria dell'
opera abusiva” (Trib. Brindisi n. 224/11)
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