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Spese anticipate dal condomino, restituzione pro-quota ai condomini rimasti inerti, requisiti dell’urgenza

(15/10/2011)Cassazione, sez. II Civile, sentenza del 12 ottobre 2011, n. 21015

Il condomino che anticipa le spese necessarie per la conservazione delle cose comuni può chiedere la restituzione pro-quota ai condomini rimasti inerti , ma solo se le opere eseguite siano caratterizzate dal requisito dell'urgenza. Principio che trova applicazione anche nell'ipotesi del c.d. “condominio minimo”.

 

Nella sentenza si legge:

 

Il Tribunale ha correttamente e motivatamente ricondotto la fattispecie oggetto di giudizio all'ambito di applicabilità dell'art. 1134 cod. civ.. Tale soluzione è in linea con l'approdo giurisprudenziale costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui “la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione” che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art.1134 cod. civ.” (Cass., S.U., n. 2046 del 2006).

Si deve solo aggiungere che correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 1134 cod. civ., pur se, nella specie, il condominio non risultava formalmente costituito, con nomina dell'amministratore, atteso che la disciplina del condominio negli edifici opera per il semplice fatto che coesistano in un fabbricato, come nella specie, parti di proprietà comune e parti di proprietà esclusiva.

 

 

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