Spese anticipate dal condomino,
restituzione pro-quota ai condomini rimasti inerti,
requisiti dell’urgenza
(15/10/2011)Cassazione, sez. II
Civile, sentenza del 12 ottobre 2011, n. 21015
Il condomino che anticipa le spese
necessarie per la conservazione delle cose comuni può
chiedere la restituzione pro-quota ai condomini rimasti
inerti , ma solo se le opere eseguite siano
caratterizzate dal requisito dell'urgenza. Principio che
trova applicazione anche nell'ipotesi del c.d.
“condominio minimo”.
Nella sentenza si legge:
Il Tribunale ha correttamente e
motivatamente ricondotto la fattispecie oggetto di
giudizio all'ambito di applicabilità dell'art. 1134 cod.
civ.. Tale soluzione è in linea con l'approdo
giurisprudenziale costituito dalla sentenza delle
Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato il
principio secondo cui “la diversa disciplina dettata
dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso
delle spese sostenute dal partecipante per la
conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella
comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il
relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli
altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più
stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento
nella considerazione” che, nella comunione, i beni
comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei
partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo
scioglimento, possono decidere di provvedere
personalmente alla loro conservazione, mentre nel
condominio i beni predetti rappresentano utilità
strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la
legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che
il singolo possa interferire nella loro amministrazione.
Ne discende che, istaurandosi il condominio sul
fondamento della relazione di accessorietà tra i beni
comuni e le proprietà individuali, poiché tale
situazione si riscontra anche nel caso di condominio
minimo, cioè di condominio composto da due soli
partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di
essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i
requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art.1134 cod.
civ.” (Cass., S.U., n. 2046 del 2006).
Si deve solo aggiungere che
correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile la
disposizione di cui all'art. 1134 cod. civ., pur se,
nella specie, il condominio non risultava formalmente
costituito, con nomina dell'amministratore, atteso che
la disciplina del condominio negli edifici opera per il
semplice fatto che coesistano in un fabbricato, come
nella specie, parti di proprietà comune e parti di
proprietà esclusiva.
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