Chiarimenti a 360° sulla
comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di
importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il
software gratuito per la compilazione
testo alternativo per immagine
In caso di comunicazione di
cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività
propria dell’impresa, oggetto di autofatturazione, nel
campo codice fiscale della controparte va indicata la
partita Iva del cedente. E’ solo una delle tante
precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in
risposta ai quesiti formulati dalle associazioni di
categoria sulla disciplina dello “spesometro”. Vanno ad
aggiungersi ai chiarimenti contenuti nella circolare n.
24/E del 30 maggio.
Per semplificare ulteriormente gli
obblighi di comunicazione, l’Agenzia metterà a
disposizione gratuitamente un software di compilazione.
Contribuenti minimi
Per i contribuenti minimi,
l’esonero dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini
Iva viene meno quando, in corso d’anno, si verifica
fuoriuscita dal regime semplificato. L’obbligo di
comunicare le operazioni effettuate a partire dalla data
in cui vengono meno i requisiti scatta se si realizzano
ricavi/compensi superiori a 45.000 euro; altrimenti,
l’adempimento è dovuto a partire dall’anno successivo.
Inoltre, il soggetto passivo Iva
che riceve una fattura (di importo rilevante) da un
contribuente minimo è comunque tenuto a comunicare
l’operazione, anche se la stessa non genera analogo
obbligo in capo all’operatore “minimo” che ha emesso il
documento.
Operazioni Snai - Corrispettivi
delle farmacie
Sono oggetto di comunicazione (se
di importo pari o superiore a 3.000 euro), in quanto
operazioni rilevanti ai fini Iva:
i corrispettivi risultanti
dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli
apparecchi da intrattenimento
le fatture emesse dal pubblico
esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi
i corrispettivi derivanti da
singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati
i corrispettivi delle farmacie
a fronte delle distinte riepilogative Asl.
Dispensa da adempimenti per le
operazioni esenti
I soggetti che si avvalgono della
dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
(banche, assicurazioni, eccetera) sono in ogni caso
obbligati a comunicare le operazioni esenti, se di
importo superiore alla soglia.
Fattura differita
In caso di fattura differita,
riepilogativa delle operazioni effettuate nel corso
dello stesso mese nei confronti dello stesso
cliente/fornitore, il superamento della soglia va
verificato facendo riferimento all’importo della fattura
stessa e non della singola operazione documentata da Ddt
o in altro modo.
Fattura cointestata
In caso di fattura cointestata,
l’operazione va segnalata per ciascuno dei
cointestatari. Per la verifica del superamento della
soglia si fa riferimento all’importo totale della
fattura; se la quota parte di un singolo cointestatario
dovesse essere inferiore a 3.000 euro, andrà indicato,
come “modalità di pagamento”, “importo frazionato”.
Fattura con sconto
In caso di fattura con sconto
condizionato, l’importo da comunicare è quello
incassato, quindi al netto dello sconto.
Fattura riepilogativa
Se in un’unica fattura sono
documentate operazioni di natura diversa (cessione di
beni e prestazione di servizi) che determinano un valore
complessivo superiore alla soglia, la fattura va
comunicata con riferimento al totale, indicando come
“tipologia della operazione” la causale di quella
prevalente (“1” cessione di beni, “2” prestazione di
servizi).
Reverse charge
Per le operazioni soggette al
regime dell’inversione contabile, in relazione alle
quali l’imposta non viene indicata in fattura perché
assolta dal cessionario, il limite superato il quale
scatta l’obbligo di comunicazione è 3.000 euro.
Operazioni con privati
Nel caso di operazioni con privati,
in presenza di contratti tra loro collegati o di
contratti da cui derivano corrispettivi periodici o di
pagamenti con acconti e saldi, per verificare il
superamento della soglia di 3.600 euro, non si tiene
conto delle operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30
giugno 2011, dal momento che il monitoraggio delle
operazioni con privati decorre dal 1° luglio.
Note di variazione
Viene confermato quanto già
chiarito nella circolare 24/2011: le operazioni devono
essere comunicate al netto di eventuali note di
variazione.
I record di dettaglio 4 e 5 del
tracciato riguardano esclusivamente le note di
variazione relative a operazioni già comunicate e non
effettuate nello stesso anno in cui viene
emessa/ricevuta la nota di variazione.
Spedizioni internazionali delle
merci
I servizi di spedizione e trasporto
relativi a operazioni di importazione ed esportazione
rientrano tra le operazioni rilevanti.
Sono escluse dalla comunicazione le
operazioni effettuate in ambito comunitario perché già
acquisite tramite i modelli Intra.
Passaggi interni di beni
I passaggi interni di beni tra
attività separate non sono oggetto di comunicazione.
Ricevute fiscali
Se viene emessa ricevuta fiscale
nei confronti di un soggetto passivo Iva, per indicare
nel campo 6 del tracciato l’importo dell’operazione al
netto dell’Iva, va effettuato lo scorporo dell’imposta
dal corrispettivo.
r.fo. |