Borgoglio Alessandro
Il legislatore, con la “Manovra di
Ferragosto” definitivamente approvata a metà del
settembre scorso (D.L. 138/2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 148/2011), è intervenuto
anche in materia di detrazione del 36% delle spese
sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio. In particolare, modificando la normativa di
riferimento di tale fattispecie agevolativa, è stato
previsto che la detrazione delle rate residue del
beneficio fiscale in oggetto, in caso di cessione
dell'immobile su cui sono stati effetti gli interventi,
possa rimanere anche al venditore di tale unità
immobiliare, opzione questa sino ad oggi non possibile,
atteso che prima la detrazione si trasferiva
automaticamente all'acquirente.
Preliminarmente all'illustrazione
delle novelle legislative, pare opportuno delineare
brevemente il quadro normativo di riferimento
dell'agevolazione fiscale in oggetto.
La detrazione del 36% ante
modifiche
Le disposizioni normative di
riferimento del beneficio fiscale in oggetto sono recate
dall'art. 1 della legge 449 del 27 dicembre 1997.
Numerose leggi degli anni successi hanno poi prorogato,
a volte anche con alcune modifiche, tali norme, sino ad
addivenire alle disposizioni attuali, che possono
riepilogarsi così come esposto nel prosieguo.
Innanzitutto, rientrano tra le
spese agevolabili quelle relative alle ristrutturazioni
edilizie, come generalmente noto, ma anche quelle
relative ad altri interventi specifici dettagliatamente
elencati nella tabella seguente.
Per quanto attiene alle spese
detraibili, ovvero quelle che possono essere considerate
per il calcolo della detrazione, si tratta non soltanto
delle spese relative agli specifici interventi ma anche
di quelle a esse strettamente connesse o comunque
necessarie.
La detrazione d'imposta spetta
nella misura del 36% o del 41%, in funzione della data
di sostenimento delle spese e/o di emissione delle
relative fatture, così come il limite di spesa su cui è
possibile calcolare la detrazione varia anch'esso in
funzione del periodo in cui sono state sostenute le
spese agevolabili.
Occorre ricordare, peraltro, che il
limite di spesa deve essere considerato in relazione ad
ogni persona fisica beneficiaria e ad ogni singola unità
immobiliare: pertanto, in caso di presenza di più
soggetti destinatari dell'agevolazione, occorre
ripartire l'importo di 48 mila € per ogni avente
diritto. Inoltre, occorre tenere conto delle spese
sostenute negli anni pregressi per lo stesso intervento
che prosegua in anni successivi, in modo tale che il
limite di 48 mila € venga considerato sulla pluralità
degli anni in cui è durato lo stesso intervento.
Per poter fruire della detrazione
in oggetto, i contribuenti erano prima tenuti ad
adempiere a diverse formalità, la cui omissione
comportava inevitabilmente l'esclusione dal beneficio,
rilevabile anche in sede di controllo da parte degli
organi preposti. Recentemente, però, il cosiddetto
“decreto Sviluppo” (DL 70/2011) ha apportato notevoli
semplificazioni, abolendo alcuni degli adempimenti
precedenti.
Tutta la documentazione deve essere
conservata per la pronta esibizione in caso, per
esempio, di controllo formale delle dichiarazioni ex
art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.
La detrazione deve essere ripartita
in dieci rate annuali di pari importo. Tuttavia, coloro
che abbiano compiuto 75 anni possono optare per una
ripartizione in 5 rate; inoltre, i contribuenti che
abbiano compiuto 80 anni possono invece scegliere la
rateazione in 3 quote di pari importo.
L'aspetto più importante, però, ai
fini del presente scritto, concerne i destinatari
dell'agevolazione de qua. La detrazione del 36%, infatti
spetta ai contribuenti che possiedano o detengano, sulla
base di un idoneo titolo (proprietà, locazione, comodato
ecc.), l'immobile oggetto di intervento di recupero.
L'agevolazione compete anche agli imprenditori
individuali ed ai soci di società semplici o di persone,
purché si tratti di immobili non strumentali e che non
costituiscano “beni merce”. Ha diritto alla detrazione,
inoltre, anche il familiare convivente del possessore o
detentore dell'immobile, purché ne abbia sostenuto le
relative spese e siano a lui intestate le fatture e i
bonifici.
Sotto il profilo del trasferimento
soggettivo del diritto alla detrazione, le norme
prevedono che, in caso di decesso del soggetto
destinatario dell'agevolazione, le quote residue della
detrazione spettano agli eredi, purché detengano, da
subito, direttamente e materialmente l'immobile, senza
tuttavia la necessità di adibirlo a propria abitazione
principale. Invece, in caso di cessione dell'immobile
agevolato per atto inter vivos, il diritto alla
detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito
all'acquirente.
È proprio su quest'ultimo aspetto
che è intervenuto il legislatore con le modifiche
apportate dalla “Manovra di Ferragosto”.
Trasferimento della detrazione
residua in caso cessione dell'immobile (disposizioni
ante D.L. 138/2011)
Art. 1, comma 7, della legge 449
del 27.12.1997.
- In caso di vendita
dell'unità immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi agevolati le detrazioni
previste non utilizzate in tutto o in parte dal
venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta
all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Art. 2, comma 5, terzo periodo,
della legge 289 del 27.12.2002.
- Resta fermo, in caso di
trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare
oggetto degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 1 della legge 449/1997, e
successive modificazioni, che spettano
all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare
esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o
in parte dal venditore.
Detrazione residua anche al
venditore
Le novelle normative apportate
dalla suddetta manovra sono recate dai commi 12-bis e
12-ter dell'art. 2 del D.L. 138/2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 148/2011.
In particolare, il predetto comma
12-bis interviene sull'art. 1, comma 7, della legge
449/1997. Quest'ultima disposizione, nella formulazione
precedente alle modifiche di cui trattasi, stabiliva
che, in caso di vendita dell'unità immobiliare su cui
erano stati realizzati gli interventi agevolati, la
detrazione del 36% non utilizzata in tutto o in parte
dal venditore spettava per i rimanenti periodi di
imposta all'acquirente persona fisica dell'unità
immobiliare. Ciò significa che, in caso di cessione
dell'immobile su cui era stata effettuata una
manutenzione straordinaria o un restauro o un
risanamento conservativo ovvero una ristrutturazione
edilizia – tutti interventi agevolati – il diritto alla
detrazione del 36% sulle spese sostenute dal venditore
si trasferiva automaticamente al nuovo acquirente, che
poteva proseguire nella detrazione di tali spese, sino
alla conclusione del periodo di rateazione, che
attualmente è previsto in dieci rate annuali ovvero, su
opzione, in cinque quote annue per gli over 75 o tre
rate annuali per gli over 80.
Con la modifica normativa recata
dal DL 138/2011 viene variato il testo di tale art. 1,
comma 7, in modo tale che, ora, nel caso di vendita
dell'unità immobiliare, la detrazione del 36% per i
rimanenti periodi d'imposta può o essere trasferita al
nuovo acquirente o rimanere in capo al venditore,
circostanza quest'ultima non consentita in precedenza.
Il comma 12-ter dell'art. 2 del
D.L. 138/2011 introduce, invece, una modifica all'art.
2, comma 5, della Finanziaria 2003 (legge 289/2002).
Tale disposizione, nella formulazione previgente,
disponeva che, in caso di trasferimento per atto tra
vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1
della legge 449/1997, spettavano all'acquirente
persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le
detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal
venditore.
La novella normativa recata dal
summenzionato comma 12-ter, coerentemente con quanto
stabilito dal comma precedente, dispone una sostituzione
del testo poc'anzi riportato, in modo tale che sia
previsto, al predetto art. 2, comma 5, che la detrazione
del 36% possa ora essere utilizzata dal venditore oppure
trasferita all'acquirente persona fisica per la parte
residuante.
Modifiche previste dal D.L.
138/2011
Art. 2, comma 12-bis, del D.L.
138/2011.
- All'art. 1, comma 7,
della legge 449 del 27.12.1997, le parole: «non
utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «possono
essere utilizzate» e: «oppure possono essere
trasferite».
Art. 2, comma 12-ter, del D.L.
138/2011.
- All'art. 2, comma 5,
terzo periodo, della legge 289 del 27.12.2002, le
parole da: «spettano» fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni
possono essere utilizzate dal venditore oppure essere
trasferite all'acquirente persona fisica».
Tale modifiche normative
aggiungono, quindi, un nuovo elemento di valutazione
nelle compravendite immobiliari. Così, il venditore
potrebbe pattuire con l'acquirente di riservare a sé il
diritto di proseguire la detrazione già iniziata, in
cambio di una riduzione del prezzo di vendita
dell'immobile. La misura, pertanto, potrebbe anche
finire per stimolare, in qualche modo, le transazioni
immobiliari.
In attesa di chiarimenti da parte
dell'Agenzia delle entrate sul punto, pare comunque
opportuno che le parti contraenti formalizzino, magari
nel compromesso o nel rogito notarile, l'accordo con cui
attribuiscono il diritto alla prosecuzione della
detrazione del 36% al venditore piuttosto che
all'acquirente, così da evitare possibili recuperi da
parte del Fisco, in sede di controllo formale ex art.
36-ter del D.P.R. 600/1973, o eventuali contenziosi con
l'altra parte contraente. |