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Tribunale di Latina, decreto 1° giugno 2011

 

 

 

Esecuzione forzata - Procedimento esecutivo immobiliare - Ricorso in opposizione - Avverso istanza di vendita depositata durante il periodo di sospensione del procedimento esecutivo - Fattispecie - Natura giuridica opposizione - Opposizione agli atti esecutivi - Sussiste - (Cpc, arttt. 617 e 624)

 

Va qualificata come opposizione agli atti esecutivi poiché investe la legittimità di uno degli atti del processo esecutivo, l’opposizione con la quale si contesta l’irritualità del deposito dell’istanza di vendita depositata nelle more del procedimento esecutivo sospeso ex art.624 c.p.c.

 

Tribunale di Latina, decreto 1° giugno 2011 - Giudice dott. Lorenzo Ferri

 

 

 

Risarcimento danni – C.D. danno da vacanza rovinata – Caduta del viaggiatore consumatore in albergo estero - Risarcibilità - Sussiste - Responsabilità per inadempimento contrattuale del tour operator - Sussiste - Fattispecie (Cc, art. 2059; D.lgs. n. 111/1995)

 

Sussiste la responsabilità contrattuale ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’organizzatore e del venditore di pacchetto turistico (tour operator) anche nella ipotesi in cui l’effettivo prestatore estero del servizio nei confronti del cliente sia responsabile per la causazione del danno al viaggiatore consumatore.

Ciò in quanto l’organizzatore ed il venditore di pacchetto turistico assumono nell’ambito del rischio di impresa una obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente viaggiatore, e la loro responsabilità sussiste quindi ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità diretta dell’effettivo prestatore del servizio nei confronti del consumatore e non è connessa ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore del servizio ovvero alla possibilità di controllare in concreto le modalità operative nella esecuzione della prestazione.

Nella fattispecie il viaggiatore che si trovava in un albergo estero, mentre entrava nella vasca da bagno era caduto procurandosi fratture. Veniva nello specifico accertato che le dimensioni e la altezza vasca della vasca, priva di gradino di accesso, erano proibitive e mancava il tappetino antiscivolo.

 

Tribunale di Latina, sentenza 9 febbraio 2011, n. 87 - Pres. Dott. Nicola Pannullo

 

 

 

Risarcimento danni – C.D. danno da vacanza rovinata – Caduta del viaggiatore consumatore in albergo estero - Risarcibilità - Sussiste - Responsabilità per inadempimento contrattuale del tour operator - Sussiste - Fattispecie (Cc, art. 2059; D.lgs. n. 111/1995)

 

Tra i vari pregiudizi non patrimoniali, va risarcita in via equitativa personalizzandola sulle condizioni specifiche del danneggiato, la sofferenza soggettiva cagionata dal fatto astrattamente configurabile come reato, sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno ma solo della quantificazione del risarcimento, in ragione della gravità delle lesioni (pari al 4% di danno biologico) e tenuto conto del fatto che il danneggiato ha dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico per le attenuazioni del trauma.

Ciò in quanto tali circostanze hanno chiaramente aggravato la sofferenza emotiva del danneggiato sia nell’immediatezza del fatto traumatico che nei successivi momenti di degenza.

 

Tribunale di Latina, sentenza 9 febbraio 2011, n. 87 - Pres. Dott. Nicola Pannullo

 

 

 

Estorsione – Avvocato – Richiesta di pagamento di somme alla controparte per evitare denuncia penale del proprio cliente per molestie sessuali e divulgazione notizia a mezzo stampa -  Reato – Estorsione - Sussiste – Concorso nel reato con il cliente – Sussiste - Fattispecie. (Cp, artt. 100 e 629)

 

Integra il reato di estorsione la condotta dell’avvocato, il quale in concorso con il proprio cliente, con ripetute e pervicaci richieste intimidatorie, chieda al presunto autore del reato, il pagamento di una somma di denaro, quale preteso corrispettivo per evitare la presentazione di denuncia querela e la diffusione a mezzo stampa della notizia di reato.

Ciò in quanto non è consentito nel nostro ordinamento fissare il “prezzo” per reati che investono diritti personalissimi ed ottenere la corresponsione dal suo presunto autore, paventando in caso contrario la distruzione del suo onore e della sua reputazione, infatti l’eventuale qualità di parte offesa di una molestia sessuale non implica affatto il sorgere di un diritto di credito verso il molestatore, bensì il solo diritto di costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale che nasce dal delitto.

Difetta nella fattispecie anche la proporzione tra la condotta minacciosa o violenta ed il preteso diritto, e persino la diretta riferibilità della pretesa ad un presunto diritto.

Ciò in quanto chi opera in tal senso non sta cercando un risarcimento per i danni derivanti dal delitto, ma un lucro personale, che solo incidentalmente trae occasione da un asserito fatto di reato, utilizzato quale mezzo di pressione per intimidire l’interlocutore ed indurlo a piegarsi ai propri voleri.

Nella fattispecie l’avvocato con intimidazioni di varia natura aveva ripetutamente e pervicacemente chiesto al presunto molestatore il pagamento di una somma di denaro esplicitamente prospettando l’alternativa tra la corresponsione del denaro e la perdita della onorabilità causata dalla divulgazione della notizia a mezzo stampa, senza mai ricollegare la consegna del denaro ad una forma di ristoro.

 

Tribunale di Latina, sentenza 12 gennaio 2011, n. 373/2010 - G.U.P. Dott. Costantino de Robbio

 

 

 

 

Estorsione – Avvocato – Richiesta di pagamento di somme alla controparte per evitare denuncia penale del proprio cliente per molestie sessuali e divulgazione notizia a mezzo stampa -  Reato – Estorsione - Sussiste – Concorso nel reato con il cliente – Sussiste - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Esclusione - Fattispecie. (Cp, artt. 100, 393 e 629)

 

Configura il più grave reato di estorsione e non quello minore di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta dell’avvocato, il quale in concorso con il proprio cliente, con ripetute e pervicaci richieste intimidatorie, chieda al presunto autore del reato, il pagamento di una somma di denaro, quale preteso corrispettivo per evitare la diffusione a mezzo stampa della notizia di reato e la presentazione di denuncia querela.

Ciò in quanto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e quindi non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, in presenza delle quali deve ritenersi che la coartazione dell’altrui volontà sia destinata a conseguire un profitto ingiusto.

 

Tribunale di Latina, sentenza 12 gennaio 2011, n. 373/2010 - G.U.P. Dott. Costantino de Robbio

 

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