Tribunale di Latina, decreto 1°
giugno 2011
Esecuzione forzata - Procedimento
esecutivo immobiliare - Ricorso in opposizione - Avverso
istanza di vendita depositata durante il periodo di
sospensione del procedimento esecutivo - Fattispecie -
Natura giuridica opposizione - Opposizione agli atti
esecutivi - Sussiste - (Cpc, arttt. 617 e 624)
Va qualificata come opposizione
agli atti esecutivi poiché investe la legittimità di uno
degli atti del processo esecutivo, l’opposizione con la
quale si contesta l’irritualità del deposito
dell’istanza di vendita depositata nelle more del
procedimento esecutivo sospeso ex art.624 c.p.c.
Tribunale di Latina, decreto 1°
giugno 2011 - Giudice dott. Lorenzo Ferri
Risarcimento danni – C.D. danno da
vacanza rovinata – Caduta del viaggiatore consumatore in
albergo estero - Risarcibilità - Sussiste -
Responsabilità per inadempimento contrattuale del tour
operator - Sussiste - Fattispecie (Cc, art. 2059; D.lgs.
n. 111/1995)
Sussiste la responsabilità
contrattuale ed il conseguente obbligo risarcitorio
dell’organizzatore e del venditore di pacchetto
turistico (tour operator) anche nella ipotesi in cui
l’effettivo prestatore estero del servizio nei confronti
del cliente sia responsabile per la causazione del danno
al viaggiatore consumatore.
Ciò in quanto l’organizzatore ed il
venditore di pacchetto turistico assumono nell’ambito
del rischio di impresa una obbligazione di risultato nei
confronti dell’acquirente viaggiatore, e la loro
responsabilità sussiste quindi ogniqualvolta sia
ravvisabile una responsabilità diretta dell’effettivo
prestatore del servizio nei confronti del consumatore e
non è connessa ad un suo difetto di diligenza nella
scelta del prestatore del servizio ovvero alla
possibilità di controllare in concreto le modalità
operative nella esecuzione della prestazione.
Nella fattispecie il viaggiatore
che si trovava in un albergo estero, mentre entrava
nella vasca da bagno era caduto procurandosi fratture.
Veniva nello specifico accertato che le dimensioni e la
altezza vasca della vasca, priva di gradino di accesso,
erano proibitive e mancava il tappetino antiscivolo.
Tribunale di Latina, sentenza 9
febbraio 2011, n. 87 - Pres. Dott. Nicola Pannullo
Risarcimento danni – C.D. danno da
vacanza rovinata – Caduta del viaggiatore consumatore in
albergo estero - Risarcibilità - Sussiste -
Responsabilità per inadempimento contrattuale del tour
operator - Sussiste - Fattispecie (Cc, art. 2059; D.lgs.
n. 111/1995)
Tra i vari pregiudizi non
patrimoniali, va risarcita in via equitativa
personalizzandola sulle condizioni specifiche del
danneggiato, la sofferenza soggettiva cagionata dal
fatto astrattamente configurabile come reato, sofferenza
la cui intensità e durata nel tempo non assumono
rilevanza ai fini della esistenza del danno ma solo
della quantificazione del risarcimento, in ragione della
gravità delle lesioni (pari al 4% di danno biologico) e
tenuto conto del fatto che il danneggiato ha dovuto
sottoporsi ad intervento chirurgico per le attenuazioni
del trauma.
Ciò in quanto tali circostanze
hanno chiaramente aggravato la sofferenza emotiva del
danneggiato sia nell’immediatezza del fatto traumatico
che nei successivi momenti di degenza.
Tribunale di Latina, sentenza 9
febbraio 2011, n. 87 - Pres. Dott. Nicola Pannullo
Estorsione – Avvocato – Richiesta
di pagamento di somme alla controparte per evitare
denuncia penale del proprio cliente per molestie
sessuali e divulgazione notizia a mezzo stampa - Reato
– Estorsione - Sussiste – Concorso nel reato con il
cliente – Sussiste - Fattispecie. (Cp, artt. 100 e 629)
Integra il reato di estorsione la
condotta dell’avvocato, il quale in concorso con il
proprio cliente, con ripetute e pervicaci richieste
intimidatorie, chieda al presunto autore del reato, il
pagamento di una somma di denaro, quale preteso
corrispettivo per evitare la presentazione di denuncia
querela e la diffusione a mezzo stampa della notizia di
reato.
Ciò in quanto non è consentito nel
nostro ordinamento fissare il “prezzo” per reati che
investono diritti personalissimi ed ottenere la
corresponsione dal suo presunto autore, paventando in
caso contrario la distruzione del suo onore e della sua
reputazione, infatti l’eventuale qualità di parte offesa
di una molestia sessuale non implica affatto il sorgere
di un diritto di credito verso il molestatore, bensì il
solo diritto di costituirsi parte civile nell’eventuale
processo penale che nasce dal delitto.
Difetta nella fattispecie anche la
proporzione tra la condotta minacciosa o violenta ed il
preteso diritto, e persino la diretta riferibilità della
pretesa ad un presunto diritto.
Ciò in quanto chi opera in tal
senso non sta cercando un risarcimento per i danni
derivanti dal delitto, ma un lucro personale, che solo
incidentalmente trae occasione da un asserito fatto di
reato, utilizzato quale mezzo di pressione per
intimidire l’interlocutore ed indurlo a piegarsi ai
propri voleri.
Nella fattispecie l’avvocato con
intimidazioni di varia natura aveva ripetutamente e
pervicacemente chiesto al presunto molestatore il
pagamento di una somma di denaro esplicitamente
prospettando l’alternativa tra la corresponsione del
denaro e la perdita della onorabilità causata dalla
divulgazione della notizia a mezzo stampa, senza mai
ricollegare la consegna del denaro ad una forma di
ristoro.
Tribunale di Latina, sentenza 12
gennaio 2011, n. 373/2010 - G.U.P. Dott. Costantino de
Robbio
Estorsione – Avvocato – Richiesta
di pagamento di somme alla controparte per evitare
denuncia penale del proprio cliente per molestie
sessuali e divulgazione notizia a mezzo stampa - Reato
– Estorsione - Sussiste – Concorso nel reato con il
cliente – Sussiste - Esercizio arbitrario delle proprie
ragioni - Esclusione - Fattispecie. (Cp, artt. 100, 393
e 629)
Configura il più grave reato di
estorsione e non quello minore di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni, la condotta dell’avvocato, il
quale in concorso con il proprio cliente, con ripetute e
pervicaci richieste intimidatorie, chieda al presunto
autore del reato, il pagamento di una somma di denaro,
quale preteso corrispettivo per evitare la diffusione a
mezzo stampa della notizia di reato e la presentazione
di denuncia querela.
Ciò in quanto nel delitto di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta
violenta o minacciosa è strettamente connessa alla
finalità dell’agente di far valere il preteso diritto,
rispetto al cui conseguimento si pone come elemento
accidentale, e quindi non può consistere in
manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, in
presenza delle quali deve ritenersi che la coartazione
dell’altrui volontà sia destinata a conseguire un
profitto ingiusto.
Tribunale di Latina, sentenza 12
gennaio 2011, n. 373/2010 - G.U.P. Dott. Costantino de
Robbio |