Sommario
Principi normativi
Quesiti
A) Fonti normative
B) Presupposto d’imposta
B.1) Qual è il presupposto
impositivo del contributo unificato? Cosa si intende per
“ricorso”?
B.2) Quando i motivi aggiunti
ed il ricorso incidentale danno luogo al versamento del
contributo unificato?
B.3) Come riconoscere i motivi
aggiunti che danno luogo al versamento del contributo
unificato?
B.4) Regime tributario cui è
sottoposta la domanda riconvenzionale (art. 42 del
Codice del processo amministrativo).
C) Soggetto passivo
C.1) Chi è obbligato ad
adempiere? In quale momento sorge l’onere di versare il
contributo unificato?
C.2) A chi va inviato l’invito
al pagamento nel caso in cui il giudizio di merito si
sia già concluso?
D) Omesso od insufficiente
pagamento del contributo unificato
D. 1) Quale effetto produce sul
processo il mancato versamento del contributo unificato?
D. 2) Quale effetto produce sul
processo l’omessa indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata e del recapito fax?
E) Esenzioni
E.1) Pubblico Impiego
E.2) Concorsi pubblici
E.3) Controversie elettorali
E.4) Regolamento di
giurisdizione
E.5) Regolamento di competenza
E.6) Misure cautelari ante
causam ed in corso di causa
E.7) Accesso in corso di causa
E.8) Ricorsi delle vittime
della criminalità organizzata
E.9) Ricorsi proposti dai
genitori di alunni diversamente abili per ottenere un
insegnante di sostegno
E.10) Ricorsi delle Onlus,
delle federazioni sportive e delle associazioni di
tutela dei consumatori e di difesa dell’ambiente
F) Patrocinio a spese dello
stato
G) Translatio Iudicii
H) Risarcimento danni
I) Azione di nullità
L) Trasposizione del ricorso
straordinario
M) Impugnazioni
M.1) Appello avverso sentenza
parziale
M.2) Revocazione ed opposizione
di terzo
N.2) Incidenti di esecuzione
N.3) Accesso
N.4) Procedimento monitorio
N.5) Silenzio
N.6) Riti abbreviati
O) Extracomunitari
P) Entrata in vigore del D.L.
n. 98/2011
Q) Aspetti gestionali
Q.1) Controllo dell’ufficio
giudiziario
Q.2) Rimborso
R) Tabella degli importi
Testo
Segretariato generale della
Giustizia amministrativa
Circolare del 18 ottobre 2011
Principi normativi
L’entrata in vigore del Codice del
processo amministrativo rende opportuna l’emanazione di
istruzioni in merito all’applicazione, nel processo
amministrativo, della disciplina concernente il
contributo unificato, aggiornando così le precedenti
istruzioni rese:
A) con le circolari del
Segretariato generale della Giustizia amministrativa:
1) 29 gennaio 2004 n. 56;
2) 6 febbraio 2006 n.
229/S.G./s.p.;
3) 6 luglio 2006;
4) 7 luglio 2006 n. 12686;
5) 11 luglio 2006 n. 12919;
6) 31 agosto 2006 n. 15437;
7) 28 dicembre 2006 n. 24911;
8) 12 febbraio 2007 n. 1024;
9) 26 aprile 2007 n. 10186;
10) 27 aprile 2010 n. 9177;
B) con la circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 26 ottobre 2007 n. 33.
Preliminarmente va ricordato che
l’art. 13 comma 6-bis del T.U. 30 maggio 2002 n. 115
disciplina il criterio di determinazione del contributo
unificato dovuto per l’accesso alla tutela
giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo,
stabilendone l’importo in base alla tipologia di
processo azionato ovvero alla materia oggetto del
contenzioso. Com’è noto, tale risultato è il frutto di
una modifica dell’originario sistema, concepito dal
medesimo art. 13 in maniera unitaria per i giudizi
civili ed amministrativi.
Attualmente i primi continuano ad
essere regolati dalle disposizioni recate dai primi sei
commi dell’art. 13 cit., basati, sostanzialmente, sul
criterio del valore della controversia ovvero sulla
tipologia di processo azionato.
Il processo amministrativo è
regolato dall’art. 13 comma 6-bis, T.U. n. 115 del 2002,
come modificato dall’art. 37, sesto comma, del decreto
legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che stabilisce:
a) una misura ordinaria del
contributo unificato, fissata in 600,00 euro, dovuta
all’atto del deposito del “ricorso” giurisdizionale
amministrativo, sia di primo che di secondo grado;
b) l’importo di 300,00 euro per i
ricorsi in materia di silenzio della P.A., di accesso
agli atti detenuti dalla P.A., di ottemperanza al
giudicato, nonché per quelli in materia di cittadinanza,
residenza, soggiorno e ingresso nel territorio dello
Stato, nonché in materia di pubblico impiego, salvo le
eccezioni per i limiti di reddito indicati nella
successiva lettera E);
c) l’importo di 1.500,00 euro per i
ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a
determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del
Codice, nonché da altre disposizioni che richiamino il
citato rito;
d) l’importo di 4.000,00 euro per i
ricorsi di cui all’art. 119, comma 1, lettere a) e b)
del Codice del processo amministrativo (vale a dire, i
provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di
pubblici lavori, servizi e forniture ed i provvedimenti
delle Autorità indipendenti, con esclusione di quelli
relativi ai rapporti di servizio con i propri
dipendenti);
e) l’assoggettamento a contributo
unificato delle controversie concernenti i rapporti di
pubblico impiego, peraltro in relazione al reddito
goduto dal proponente;
f) l’assoggettamento a contributo
unificato dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica;
g) l’aumento della metà degli
importi predetti ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio
recapito fax, come previsto dall’art. 136 del Codice del
processo amministrativo;
h) l’esenzione per i ricorsi
riguardanti l’accesso in materia ambientale;
i) la definizione di “ricorso” ai
fini dell’individuazione degli atti processuali da
sottoporre a contributo unificato.
Infine, dopo la temporanea
abrogazione operata dall’art. 37, sesto comma, del D.L.
n. 98 del 2011, l’art. 13, comma 6-bis, T.U. n. 115 del
2002 reca nuovamente la previsione che l’onere relativo
al pagamento del contributo unificato grava sulla parte
soccombente in giudizio, anche nel caso di compensazione
delle spese di causa ed anche nel caso in cui essa non
si sia costituita in giudizio.
Quesiti
Fatta questa premessa, può passarsi
ad esaminare gli aspetti più rilevanti connessi
all’applicazione della suddetta normativa.
A) Fonti normative
Qual è la fonte che disciplina il
contributo unificato nel processo amministrativo?
L’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n.
115 del 2002 disciplina, con il carattere
dell’esclusività, l’imposizione del contributo unificato
nell’ambito del processo amministrativo; ciò comporta
l’inapplicabilità a quest’ultimo delle disposizioni
dettate dai commi precedenti del medesimo art. 13 e, in
particolare, l’inoperatività del disposto del primo
comma lett. d) del medesimo art. 13, laddove si prevede
l’importo del contributo unificato nella misura di
450,00 euro “per i processi civili e amministrativi di
valore indeterminabile”, la cui sopravvivenza è da
considerarsi un mero refuso.
B) Presupposto d’imposta
B.1) Qual è il presupposto
impositivo del contributo unificato? Cosa si intende per
“ricorso”?
Il presupposto d’imposta è
costituito, ai sensi dell’art. 14, del T.U. n. 115 del
2002, dal deposito dell’atto introduttivo del giudizio,
con il quale, cioè, si instaura il processo
amministrativo, di primo ovvero di secondo grado.
L’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n.
115 del 2002, nella sua prima versione, identificava
l’atto introduttivo con il solo “ricorso”. Con due
successivi interventi, il secondo proprio nell’ambito
del Codice, il Legislatore ha fornito una nuova nozione
di “ricorso” ampliandone la portata fino a comprendere
in esso il ricorso incidentale (anche sub specie di
appello incidentale, in tutte le sue forme) ed i motivi
aggiunti che introducono domande nuove. In queste due
ipotesi l’onere tributario sorge all’atto del deposito
dell’atto –motivi aggiunti o ricorso incidentale -cui
accede.
B.2) Quando i motivi aggiunti ed il
ricorso incidentale danno luogo al versamento del
contributo unificato?
Cosa si intende per “domande
nuove”?
Il risultato ottenuto dalla nuova
definizione di “ricorso”, resa dall’art. 13, comma
6-bis, del T.U. n. 115 del 2002, è stato di allargare la
base imponibile, andando a colpire quegli atti
processuali – autonomi rispetto a quello introduttivo
del giudizio – che comportino un sostanziale ampliamento
del “thema decidendum”, nel duplice senso:
-di estendere l’impugnazione a
provvedimenti diversi da quelli già portati
all’attenzione del giudice col ricorso introduttivo
ovvero di prevedere l’impugnazione di questi ultimi o di
atti ad essi strettamente connessi ad opera del
controinteressato con ricorso incidentale;
-di introdurre nuove azioni di
accertamento o di condanna.
La scelta effettuata dal
Legislatore comporta che, se il ricorso introduttivo del
giudizio contiene una pluralità di “domande” (tutte
annullatorie, ovvero anche costitutive, di condanna o di
accertamento), è dovuto, sempre e comunque, un unico
contributo unificato: in via esemplificativa, ciò si
verifica con l’impugnativa diretta, contestualmente,
all’annullamento di un atto amministrativo e alla
condanna della P.A. al risarcimento del danno.
Diversamente, se la pluralità di
domande è il frutto di un ampliamento successivo,
operato con i motivi aggiunti, al deposito di tali atti
andrà versato un ulteriore contributo unificato.
Pertanto, il contributo non è dovuto qualora con i
motivi aggiunti venga impugnato l’originario
provvedimento per vizi diversi da quelli fatti valere
con il ricorso originario. Analogamente, all’atto del
deposito di un ricorso incidentale, andrà corrisposto,
da parte del controinteressato proponente, il contributo
unificato.
B.3) Come riconoscere i motivi
aggiunti che danno luogo al versamento del contributo
unificato?
Quali sono le indagini e le
valutazioni che deve effettuate l’ufficio giudiziario
impositore? L’individuazione da parte dell’ufficio
giudiziario del presupposto d’imposta, in relazione al
deposito di “motivi aggiunti”, va effettuata tenendo
conto dei seguenti requisiti formali, che devono
sussistere congiuntamente:
a) impugnazione di un atto (di
qualsivoglia natura e portata sostanziale) “nuovo”, vale
a dire non gravato con il ricorso introduttivo del
giudizio, ovvero richiesta di accertamento di un
rapporto, ovvero azione di condanna (in via
esemplificativa: al risarcimento del danno) formulate
per la prima volta in giudizio;
b) intestazione dell’atto
giudiziario che si va a depositare come “motivi
aggiunti”;
c) notifica dello stesso alle
controparti.
Di converso, l’ufficio giudiziario,
chiamato ad applicare il contributo unificato, non deve
fare alcuna indagine in merito all’effettiva lesività
dell’atto oggetto dei motivi aggiunti (si pensi, ad
esempio, all’impugnazione di atti infraprocedimentali,
quali un verbale di gara pubblica o una relazione
redatta nell’ambito di un procedimento di repressione di
abusi edilizi), trattandosi di valutazione che,
evidentemente, spetta in via esclusiva al giudice.
Considerazioni analoghe vanno
effettuate nel caso di proposizione del ricorso
incidentale.
B.4) Regime tributario cui è
sottoposta la domanda riconvenzionale (art. 42 del
Codice del processo amministrativo).
Il Codice disciplina la domanda
riconvenzionale congiuntamente al ricorso incidentale, a
causa dell’evidente analogia fra i due istituti
processuali, tant’è che la prima va proposta con la
forma del ricorso incidentale (art. 42, quinto comma).
Conseguentemente, in entrambi i casi è dovuto il
contributo unificato, nella misura e con le regole
dettate dall’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del
2002.
C) Soggetto passivo
C.1) Chi è obbligato ad adempiere?
In quale momento sorge l’onere di versare il contributo
unificato?
L’art. 14 del T.U. n. 115 del 2002
prevede che tenuta al pagamento “contestuale” del
contributo unificato è la parte che per prima deposita
il ricorso introduttivo.
C.2) A chi va inviato l’invito al
pagamento nel caso in cui il giudizio di merito si sia
già concluso?
Posto che l’art. 14 del T.U. n. 115
del 2002 configura come presupposto d’imposta il
deposito del ricorso introduttivo, anche dopo il
passaggio in giudicato della sentenza che conclude il
giudizio, cui è riferito il contributo unificato non
tempestivamente versato dal debitore d’imposta, l’invito
al pagamento deve essere inviato sempre e comunque a
quest’ultimo, il quale, a sua volta, potrà ottenere il
rimborso di quanto pagato, rivolgendosi, in sede di
rivalsa, alla parte soccombente.
D) Omesso od insufficiente
pagamento del contributo unificato
D. 1) Quale effetto produce sul
processo il mancato versamento del contributo unificato?
Il mancato pagamento del contributo
unificato non determina l’inammissibilità del ricorso,
ma comporta solo l’obbligo per l’ufficio giudiziario di
procedere all’esazione del tributo, con l’eventuale
irrogazione delle sanzioni pecuniarie connesse
all’inadempimento.
Si richiamano in proposito le
modalità operative per l’irrogazione delle sanzioni
previste dalla circolare del Segretariato generale della
Giustizia amministrativa 26 aprile 2007 n. 10186. Si
precisa che l’invito al pagamento deve recare, ai sensi
dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (“statuto
del contribuente”), la motivazione della richiesta di
contributo unificato, nonché l’indicazione del
responsabile del procedimento e dei termini per proporre
ricorso alla commissione tributaria provinciale. Infine,
quanto alla riscossione coattiva, valgono le modalità
stabilite con la circolare del Segretariato generale
della Giustizia 29 gennaio 2004 n. 56 (parte III).
D. 2) Quale effetto produce sul
processo l’omessa indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata e del recapito fax?
L’art. 37, sesto comma, del D.L. n.
98 del 2011 cit. riconnette a tale omissione l’aumento
della metà dell’importo del contributo dovuto.
Il legislatore, pertanto, prevede
conseguenze sanzionatorie per le sole parti – ricorrente
principale e ricorrente incidentale -sulle quali incombe
l’obbligo del versamento del contributo unificato, non
anche per le altre parti cui pure l’art. 136 del Codice
del processo amministrativo richiede tale indicazione.
L’applicazione della norma predetta
comporta l’obbligo di specifica indicazione, nella
motivazione dell’invito al pagamento, della
maggiorazione operata, in modo da consentire
all’interessato di interloquire e difendersi
adeguatamente.
Trattandosi, comunque, di una
previsione di natura sanzionatoria, deve ammettersi la
possibilità che, anche su espresso invito della
segreteria dell’ufficio giudiziario e, in questo caso
nel termine all’uopo accordato, l’interessato possa
sanare l’omissione, depositando in giudizio un atto che
rechi l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica
e del fax.
Non occorre che tale atto sia
previamente notificato alla controparte eventualmente
costituita.
E) Esenzioni
E.1) Pubblico Impiego
- In generale.
A seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 37, sesto comma, del D.L. n. 98 del 2011 cit.,
la totale esenzione dall’onere fiscale delle
controversie in materia di impiego pubblico, attribuite
in via residuale alla giurisdizione amministrativa, è
stata sostituita da un’esenzione parziale, in ragione
del reddito posseduto dal ricorrente.
Deve altresì precisarsi che, mentre
l’art. 37 del D.L. n. 98 del 2011 ha previsto che fosse
dovuto il contributo unificato per i ricorsi proposti
dal soggetto titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risultante
dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio
dell’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115 del
2002 (doppio di euro 10.628,16), la legge di conversione
n. 111 del 2011 ha elevato a tre volte il moltiplicatore
di cui tener conto ai fini del tetto di esenzione.
Pertanto, occorre distinguere fra
il periodo di vigenza del D.L. n. 98 del 2011 e quello
successivo all’entrata in vigore delle modificazioni
introdotte con la legge di conversione, atteso che i
ricorsi attinenti al pubblico impiego, depositati nel
primo intervallo di tempo (6-16 luglio 2011)
soggiacciono alla disciplina introdotta con il D.L. più
volte citato, in quanto fonte vigente all’atto della
maturazione del presupposto d’imposta.
- Dimostrazione del possesso del
requisito reddituale e controllo da parte della
segreteria dell’organo giudiziario.
Nell’art. 37 del D.L. n. 98 del
2011 si fa espresso riferimento, quanto alla
dimostrazione del possesso di un reddito inferiore a
quello minimo previsto, all’“ultima dichiarazione” dei
redditi.
Ciò significa che, analogamente a
quanto previsto dal medesimo T.U. n. 115 del 2002 per la
dimostrazione del livello reddituale richiesto per
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.
79), la parte può produrre, a mezzo del suo difensore,
una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46 comma 1 lett. o) del d.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni
di reddito previste per beneficiare dell’esenzione.
Alla segreteria dell’ufficio
giudiziario non compete alcuna indagine di carattere
fiscale.
Essa è tenuta esclusivamente a
trasmettere all’ufficio finanziario competente la
documentazione utilizzata dall’interessato per ottenere
il beneficio dell’esenzione, analogamente a quanto
previsto, sempre per il patrocinio a spese dello Stato,
dall’art. 127 del T.U. n. 115 del 2002, salvo procedere
all’invito al pagamento del contributo unificato,
qualora il procedimento di verifica fiscale desse esito
negativo per l’interessato.
- Ricorsi collettivi in materia di
pubblico impiego.
In tal caso, la dichiarazione
concernente la sussistenza delle condizioni reddituali
richieste dalla norma per usufruire dell’esenzione deve
essere resa da tutti i ricorrenti, non rilevando, ai
fini fiscali, che l’impugnativa sia stata proposta in
forma collettiva piuttosto che in quella individuale.
Ciò comporta che, ai fini della
debenza del contributo unificato nella misura di 300,00
euro complessive (e, quindi, del controllo richiesto
alla segreteria dell’ufficio giudiziario), è sufficiente
che anche uno solo dei ricorrenti goda di un reddito
superiore a quello indicato dalla norma, non rilevando a
tal fine i rapporti interni alla parte ricorrente.
- Ambito di operatività
dell’esenzione.
La previsione dell’esenzione dal
contributo unificato, sia pure nei limiti di reddito
innanzi indicati, riguarda anche le controversie
inerenti al “rapporto di lavoro del personale dei
servizi di informazione per la sicurezza”, atteso che la
norma agevolativa, costituendo un principio generale
valevole per ogni forma di pubblico impiego (in base ad
un’interpretazione costituzionalmente orientata della
norma), prevale sulla disposizione processuale che
sottopone a rito abbreviato la risoluzione delle
controversie del suddetto personale.
Vanno invece sottoposte al
pagamento del contributo unificato le controversie
instaurate dal datore di lavoro avverso il provvedimento
di diniego di cassa integrazione guadagni (cfr., in tal
senso, la nota 23 marzo 2011 prot. n. 2011/31185
dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla corretta
interpretazione della normativa sul bollo).
Analogamente, è dovuto il
contributo unificato in relazione a ricorsi aventi ad
oggetto la nomina, il recesso ovvero la decadenza
dall’incarico di direttore generale delle aziende
sanitarie locali, atteso che il rapporto di lavoro è di
natura privatistica e, in particolare, di lavoro
autonomo, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile
(cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. civile, SS.UU., 26
gennaio 2011 n. 1767).
- Giudizi per:
A) l’accesso;
B) l’esecuzione del giudicato;
C) avverso il silenzio, relativi a
controversie in materia di pubblico impiego.
L’esenzione dal contributo
unificato, sia pure nei limiti di reddito innanzi
indicati, si applica anche: -ai ricorsi diretti ad
ottenere l’accesso agli atti detenuti dalla pubblica
amministrazione che, per loro natura, siano connessi al
rapporto di pubblico impiego; in questo caso, la
strumentalità di tale azione rispetto alla difesa (sia
pure non necessariamente giudiziaria) della posizione
soggettiva di pubblico dipendente posseduta comporta
l’estensione della norma agevolativa al rito
dell’accesso, sicché, qualora non sussistano le
condizioni di reddito richieste per l’esenzione, il
contributo unificato, previsto in via ordinaria per tale
forma di giudizio nella misura fissa di 300,00 euro, è
di 150,00 euro; -ad analogo regime fiscale soggiacciono
il ricorso per l’esecuzione della sentenza che definisce
una controversia relativa al rapporto di pubblico
impiego ed il ricorso avverso il silenzio concernente la
medesima tipologia di rapporto, sicché la proposizione
di siffatti ricorsi comporta il pagamento del contributo
unificato nella misura di 150,00 euro, qualora non
sussistano le condizioni reddituali per godere
dell’esenzione dal tributo.
E.2) Concorsi pubblici
Le controversie relative ai
concorsi pubblici (sia di accesso all’impiego, che di
passaggio da un livello ovvero da un grado o qualifica a
quelli, rispettivamente, superiori) godono
dell’esenzione prevista dal punto 12 della Tabella B
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, richiamato
dall’art. 10, comma 1, del T.U. n. 115 del 2002, in
quanto la previsione di legge –
“controversie…concernenti rapporti di pubblico impiego”
– ricomprende anche “quelle riguardanti la fase di
costituzione del rapporto stesso” (nello stesso senso,
cfr. la nota 23 marzo 2011 prot. n. 2011/31185
dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla corretta
interpretazione della normativa sul bollo). Anche in
questo caso, peraltro, l’esenzione va riconosciuta ai
soli titolari di redditi inferiori a quello indicato
nell’art. 37, sesto comma, del D.L. n. 98 del 2011.
E.3) Controversie elettorali
Per espressa previsione dell’art.
127 del Codice del processo amministrativo, sono esenti
dal pagamento del contributo unificato i ricorsi e tutti
gli altri atti concernenti il rito elettorale.
E.4) Regolamento di giurisdizione
La proposizione del regolamento
preventivo di giurisdizione, prevista dall’art. 10 del
Codice del processo amministrativo, comporta un mero
effetto sospensivo del processo amministrativo, sicché
il contributo unificato va corrisposto unicamente in
relazione e nell’ambito del giudizio azionato dinanzi
alla Corte di cassazione.
E.5) Regolamento di competenza
Il regolamento di competenza è
istituto processuale che è stato profondamente innovato
dal Codice, che lo ha reso rimedio (anche) impugnatorio,
in relazione al potere riservato, per la prima volta, al
giudice amministrativo di rilevare d’ufficio il vizio di
incompetenza. Nell’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115
del 2002 non si rinviene alcuna norma che legittimi
l’imposizione del contributo unificato al sub
procedimento concernente il regolamento di competenza.
Ciò vale, in particolare, per il regolamento di
competenza azionato dalla parte interessata, a mezzo di
una semplice “istanza” (su quello richiesto d’ufficio
dal giudice, invero, non vi è problema alcuno), che non
rientra in nessuno dei tre atti tipici (ricorso
principale, ricorso incidentale e motivi aggiunti) che
fungono da presupposto impositivo, atteso che esso
solleva una mera questione di rito, suscettibile di
produrre effetti esclusivamente nell’ambito del processo
cui accede. Da ultimo, è il caso di chiarire che nulla è
dovuto per l’atto di riassunzione della causa davanti al
giudice dichiarato competente, proposto ai sensi
dell’art. 16, secondo comma, del Codice del processo
amministrativo.
E.6) Misure cautelari ante causam
ed in corso di causa
Il processo cautelare, nella
disciplina recata dal Libro II, Titolo II del Codice, si
articola in tre tipologie distinte: le misure cautelari
collegiali (art. 55 del Codice del processo
amministrativo), le misure cautelari monocratiche (art.
56 del Codice del processo amministrativo) e le misure
cautelari anteriori alla causa (art. 61 del Codice del
processo amministrativo).
La caratteristica comune ad esse è
la mancanza di una norma impositiva, in quanto, come si
è detto in precedenza, l’art. 13, comma 6-bis, T.U. n.
115 del 2002 collega l’insorgenza dell’obbligo
tributario alla proposizione di un ricorso (e degli atti
ad esso equiparati), inteso come atto introduttivo del
giudizio di merito (o, quantomeno, ampliativo del thema
decidendum).
Nessuna delle tre forme di
richiesta di tutela cautelare reca tale carattere,
atteso che nella cd. tutela ante causam il giudizio di
merito non è neppure iniziato, mentre le altre due
introducono un sub procedimento tutto interno a quello
principale e totalmente servente rispetto ad esso. Per
ragioni analoghe a quelle innanzi esposte non comportano
il pagamento del contributo unificato:
-la richiesta di esecuzione di
ordinanza cautelare;
-la proposizione dell’appello
cautelare (art. 92, quinto comma, del Codice del
processo amministrativo);
-l’istanza di sospensione della
sentenza di primo grado (art. 98 del Codice del processo
amministrativo).
E.7) Accesso in corso di causa
A differenza dell’accesso in forma
autonoma (specificamente disciplinato, sotto l’aspetto
tributario, dall’art. 13, comma 6-bis, delT.U. n. 115
del 2002), l’accesso in corso di causa, di cui all’art.
116, secondo comma, del Codice del processo
amministrativo non va sottoposto a contributo unificato,
atteso che l’istanza con cui si propone, oltre a non
rientrare in nessuna delle tre tipologie di atti
(ricorso principale, incidentale e motivi aggiunti)
contemplati dall’art. 13, comma 6-bis, T.U. n. 115 del
2002 neppure in senso sostanziale configura una domanda
nuova, in quanto si incardina nel giudizio principale
proposto, rispetto al quale è meramente servente: ne è
prova che l’istanza stessa, oltre che con apposita
ordinanza, può essere decisa con la sentenza che
definisce il giudizio.
E.8) Ricorsi delle vittime della
criminalità organizzata
I ricorsi anzidetti non
soggiacciono al pagamento del contributo unificato,
potendosi estendere ad essi la norma di esenzione,
contemplata dall’art. 10 della legge n. 206 del 2004 per
le “vittime del terrorismo”.
E.9) Ricorsi proposti dai genitori
di alunni diversamente abili per ottenere un insegnante
di sostegno
I ricorsi suddetti sono soggetti al
pagamento del contributo unificato nella misura
ordinaria, atteso che non è rinvenibile alcuna norma
nell’ordinamento che consenta di tenerli esenti da
imposizione tributaria. In particolare, non può
applicarsi la norma contenuta nell’art. 10, comma 2, del
T.U. n. 115 del 2002, che esenta tutte le controversie
“comunque riguardanti la prole”, in quanto essa riguarda
i soli rapporti concernenti situazioni giuridiche
soggettive che hanno origine e si esauriscono
nell’ambito della famiglia e del rapporto relazionale
potestà genitoriale-figli, azionabili dinanzi al giudice
ordinario.
Analogamente, una norma di
esenzione non può rinvenirsi neppure nell’articolo unico
della legge 2 aprile 1958 n. 319, che esenta da ogni
tipo di imposizione fiscale le controversie in materia
di previdenza ed assistenza obbligatoria, come
individuate dall’art. 442 del codice di procedura
civile, mentre nella specie si verte nella materia del
diritto all’istruzione, come emerge sia dalla normativa
primaria (art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n. 104),
sia dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost.,
sent. 26 febbraio 2010 n. 80).
E.10) Ricorsi delle Onlus, delle
federazioni sportive e delle associazioni di tutela dei
consumatori e di difesa dell’ambiente
I suindicati ricorsi sono
sottoposti al pagamento del contributo unificato, ai
sensi del punto 27bis della Tabella B allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che esenta dall’imposta
di bollo (ed oggi, in virtù dell’art. 10 del T.U. n. 115
del 2002, dal contributo unificato) i soli atti di
natura sostanziale e non anche quelli di natura
processuale delle suddette persone giuridiche, in quanto
l’elencazione degli atti esenti, effettuata dalla
suddetta Tabella B, deve ritenersi tassativa, atteso che
le esenzioni, per gli atti posti in essere nell’ambito
di procedimenti giurisdizionali, sono disciplinate dal
legislatore in maniera esplicita.
A supporto di tale interpretazione
può richiamarsi l’analoga posizione assunta dall’Agenzia
delle entrate, nella nota 23 marzo 2011 prot. n.
2011/31185, concernente la corretta interpretazione
della normativa sul bollo, nonché, in sede
giurisdizionale amministrativa, dal Consiglio di Stato,
Sezione VI, nella sentenza 16 febbraio 2011 n. 996.
F) Patrocinio a spese dello stato
Qual è l’effetto dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato? La fattispecie è
disciplinata dall’art. 11 del T.U. n. 115 del 2002 che,
nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese
dello Stato, prevede la prenotazione a debito del
contributo unificato. Per tutti gli aspetti operativi,
relativi al recupero del contributo unificato nei
giudizi in cui vi sia stata la prenotazione a debito, si
richiama la circolare del Segretariato generale della
Giustizia amministrativa 29 gennaio 2004 n. 56 (parte
VII).
G) Translatio Iudicii
Qual è il contributo unificato
dovuto nel caso di riproposizione del processo dinanzi
al giudice amministrativo, dopo che il giudice ordinario
abbia declinato la propria giurisdizione (art. 11,
secondo comma, del Codice)?
Nel caso in cui il giudice
ordinario declini la propria giurisdizione in favore del
giudice amministrativo, la “riproposizione” del processo
innanzi a quest’ultimo comporta il versamento del
contributo unificato nella misura dovuta (senza cioè
detrarre quanto, eventualmente, versato innanzi al
giudice precedentemente adito) in relazione alla
tipologia di processo azionato, seguendo cioè i principi
dettati in via generale dal comma 6-bis dell’art. 13 del
T.U. n. 115 del 2002.
La stessa regola si applica nel
caso di attribuzione della giurisdizione al giudice
amministrativo da parte della Corte di cassazione
nell’ambito del regolamento preventivo di giurisdizione
sollevato nel corso del processo dinanzi al giudice
ordinario.
H) Risarcimento danni
Qual è il regime impositivo cui va
sottoposta la richiesta di risarcimento del danno, sia
nel caso in cui venga azionata con il ricorso
introduttivo, che nel caso in cui venga formulata
autonomamente (art. 30 del Codice)?
La risposta muta in relazione alle
diverse modalità di richiesta di risarcimento del danno:
a) se il risarcimento è chiesto
nell’atto introduttivo del giudizio, unitamente
all’azione impugnatoria (art. 30, primo comma, del
Codice del processo amministrativo), la domanda
risarcitoria non ha una sua autonomia e, perciò, non è
sottoposta ad imposizione (che non sia quella dovuta per
la domanda principale su cui si incardina);
b) se la richiesta risarcitoria è
proposta congiuntamente a quella formulata avverso il
silenzio rifiuto (art. 117, sesto comma, del Codice del
processo amministrativo, il quale prevede la facoltà del
giudice di definire con il rito camerale l’azione
avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la
domanda risarcitoria), la contestualità delle due
richieste (inerente, l’una, al silenzio, l’altra al
risarcimento per danno da ritardo) comporta il
necessario mutamento del rito – da camerale ad ordinario
– quantomeno per la trattazione della domanda
risarcitoria, sicché il contributo unificato dovrà
essere corrisposto, sin dal deposito del ricorso, nella
misura dovuta per la celebrazione del processo ordinario
(600,00 euro), in base al principio di prevalenza di
quest’ultimo, sancito dall’art. 32 del Codice del
processo amministrativo;
c) la richiesta può essere proposta
anche in via autonoma, nelle due forme previste
dall’art. 30 del Codice del processo amministrativo:
1) come domanda giudiziale
formulata nel corso del processo (mediante il deposito
di motivi aggiunti) o ad esito del giudizio impugnatorio
(ipotesi contemplata dal quinto comma);
2) come richiesta risarcitoria che
non sia stata preceduta o, comunque, correlata ad azione
annullatoria (secondo e terzo comma).
In ambedue le ipotesi descritte il
contributo unificato va corrisposto nella misura
ordinaria di 600,00 euro, salvo il caso di controversie
esenti da oneri fiscali (si pensi per tutte, a quelle in
materia di impiego pubblico non privatizzato, nei limiti
all’uopo previsti), per le quali esso non è dovuto;
d) vi è, poi, la richiesta
risarcitoria formulata in via autonoma nell’ambito del
contenzioso inerente alle procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture; in proposito, deve
distinguersi fra:
1) la richiesta di risarcimento del
danno in forma specifica, che presuppone l’impugnazione
dell’aggiudicazione in favore di un terzo;
2) la richiesta di risarcimento del
danno per equivalente, che, al contrario, esclude la
pretesa di conseguire l’aggiudicazione, essendo limitata
ad ottenere il ristoro pecuniario delle conseguenze
pregiudizievoli dell’agire illegittimo della stazione
appaltante.
Nel primo caso, il contributo
unificato è dovuto nella misura di 4.000,00 euro, atteso
che la richiesta di risarcimento in forma specifica
postula come necessario risultato l’annullamento
dell’aggiudicazione, sicché essa soggiace allo speciale
rito di cui all’art. 120 del Codice del processo
amministrativo; di converso, la richiesta di
risarcimento del danno per equivalente pecuniario non dà
luogo all’applicazione del rito accelerato, essendo ad
essa estranea la pretesa a conseguire l’aggiudicazione,
e, pertanto, comporta il pagamento del contributo
unificato nella misura – ordinaria – di 600,00 euro.
Considerazioni in tutto analoghe possono essere
formulate per i ricorsi che introducono il rito speciale
di cui all’art. 119 del Codice del processo
amministrativo (per tutti, i ricorsi in materia di
espropriazione per pubblica utilità), in merito ai quali
il contributo unificato è dovuto nella misura di
1.500,00 euro, quando la domanda giudiziale è di natura
annullatoria (e soggiace, perciò, al rito speciale), e
di 600,00 euro, quando la richiesta è limitata
all’accertamento dell’illiceità della condotta della
pubblica amministrazione, ai fini del risarcimento del
danno, anche se al giudice sia richiesto l’accertamento
incidentale dell’illegittimità di un atto ablatorio; e)
da ultimo, va esaminato il caso in cui la richiesta
risarcitoria sia proposta insieme ad un ricorso
impugnatorio in materia di cittadinanza, residenza,
soggiorno o ingresso nel territorio dello Stato, che,
come detto in precedenza, impone il pagamento del
contributo unificato nella misura di 300,00 euro; poiché
tale misura è fissata non in relazione al rito o
all’oggetto della domanda, ma in relazione alla materia,
quale che sia la pretesa azionata, nel caso di domanda
risarcitoria contestuale a quella impugnatoria, il
contributo unificato sarà dovuto nella misura di 300,00
euro, così come, se formulata con motivi aggiunti,
introducendo così una “domanda nuova”, il proponente
dovrà corrispondere ulteriori 300,00 euro.
I) Azione di nullità
Cosa è dovuto nel caso della
proposizione di azione di nullità nell’ambito
dell’ordinario processo impugnatorio e nel corso del
giudizio di esecuzione (rispettivamente, art. 31, ultimo
comma, e art. 114, quarto comma, lett. b) del Codice del
processo amministrativo)?
Va tenuta distinta l’azione di
nullità in via autonoma, prevista dall’art. 31, ultimo
comma, del Codice del processo amministrativo, dai
poteri del giudice di dichiarare la nullità degli atti
elusivi o violativi del giudicato, previsti dall’art.
114, quarto comma, lett b), del Codice del processo
amministrativo nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Quanto alla disciplina tributaria delle due fattispecie,
la prima, recante, appunto, il carattere dell’autonomia,
rimane sottoposta al versamento del contributo
unificato, nella misura riferita alla tipologia di
processo azionato; la seconda, che si inserisce, senza
alcuna autonomia, nel giudizio principale di esecuzione,
va esente dal pagamento del contributo unificato.
L) Trasposizione del ricorso
straordinario
Soggetto obbligato al pagamento e
misura del contributo unificato in caso di trasposizione
del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(art. 48 del Codice). Nel caso di opposizione a ricorso
straordinario, il ricorrente, allorché voglia trasporre
il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, è
chiamato a depositare nella segreteria di quest’ultimo
un “atto di costituzione in giudizio”.
Occorre altresì tenere presente che
l’art. 37, sesto comma, del D.L. n. 98 del 2011. ha
assoggettato per la prima volta a contributo unificato
il ricorso straordinario, nella misura fissa di 600,00
euro.
In considerazione di ciò, nonché
della natura dell’atto con cui si opera la
trasposizione, che postula la “prosecuzione” e non la
“riproposizione” di un giudizio contenzioso, sia pure
nella diversa sede giurisdizionale, l’ufficio procederà
a richiedere, una volta verificato l’adempimento
dell’onere tributario connesso alla presentazione del
ricorso straordinario, l’eventuale differenza dovuta (o
l’intero, se nulla era stato versato), calcolata in
relazione ai diversi importi, previsti dal novellato
art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002,
rispettivamente, per il ricorso straordinario e per
quello giurisdizionale.
Per il periodo antecedente
all’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, il
contributo unificato dovuto a seguito della
trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso
straordinario dovrà essere versato per l’intero
ammontare, atteso che il ricorso straordinario era
precedentemente esente dal contributo stesso.
Per quanto attiene alla
quantificazione del contributo dovuto in ragione della
trasposizione, occorrerà fare riferimento agli importi
vigenti al momento della trasposizione stessa.
M) Impugnazioni
M.1) Appello avverso sentenza
parziale
E’ dovuto il contributo unificato
nel caso di appello su sentenza parziale (art. 104 del
Codice del processo amministrativo)?
La parte soccombente su sentenza
parziale, che non si avvalga della facoltà di proporre
riserva di appello, è obbligata al pagamento, al momento
del deposito dell’appello, del contributo unificato;
esso va nuovamente corrisposto all’atto del deposito
dell’appello sulla sentenza definitiva, atteso che
questa seconda iniziativa giudiziaria, per giunta
indotta da una libera valutazione dell’interessato, ha
il carattere della “novità”, assunto a criterio
legittimante l’imposizione fiscale.
M.2) Revocazione ed opposizione di
terzo
Qual è il regime impositivo della
revocazione (art. 105 del Codice del processo
amministrativo) e dell’opposizione di terzo (art. 108
del Codice del processo amministrativo)?
Entrambi tali istituti processuali,
recando domande nuove (cui va aggiunta l’ulteriore
considerazione, formale, che il rimedio della
revocazione va espressamente azionato con apposito
ricorso, ai sensi dell’art. 106 del Codice del processo
amministrativo), comportano il pagamento del contributo
unificato, nella misura prevista per la particolare
tipologia del processo principale svoltosi ed al quale
fanno seguito.
N) Ottemperanza e riti speciali
N.1) Giudizio di ottemperanza
Cosa è dovuto nel caso di
richiesta, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di
somme maturate dopo il passaggio in giudicato della
sentenza o di richiesta di risarcimento del danno (art.
112 del Codice del processo amministrativo)?
L’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n.
115 del 2002 sottopone il giudizio di ottemperanza al
versamento del contributo unificato nella misura fissa
di 300,00 euro. L’art. 112 del Codice del processo
amministrativo prevede la facoltà di proporre nel corso
di tale giudizio:
a) (terzo comma) azione di condanna
al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e
interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della
sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni per
mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato:
tali azioni, quando sono proposte contestualmente al
ricorso per l’ottemperanza, non danno luogo al pagamento
del contributo unificato; di converso, se vengono
formulate successivamente con autonoma domanda
giudiziale, comportano il versamento del contributo
unificato nella stessa misura di quello assolto all’atto
della proposizione dell’originario ricorso per
l’ottemperanza (300,00 euro);
b) (quarto comma) “la connessa
domanda risarcitoria di cui all’art. 30, comma 5, nel
termine ivi stabilito”, facendone discendere la
necessaria conversione del rito: da giudizio di
esecuzione a giudizio ordinario.
Tale conversione comporta
l’immediato assolvimento del contributo unificato nella
misura e con le modalità stabilite dall’art. 13, comma
6-bis, del T.U. n. 115 del 2002 per il giudizio
ordinario (600,00 euro), contributo che si sostituisce a
quello dovuto per il giudizio di ottemperanza se la
domanda risarcitoria e quella di ottemperanza vengono
proposte con unico ricorso, ovvero che si aggiunge a
quello – di 300,00 euro – già versato all’atto
dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza, nel
caso in cui la richiesta risarcitoria venga proposta
successivamente a quest’ultima.
Lo stesso regime fiscale si applica
nel caso di giudizio per l’ottemperanza alla decisione
del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
N.2) Incidenti di esecuzione
Gli incidenti di esecuzione,
introdotti nell’ambito del giudizio di ottemperanza, e
la cognizione degli atti del commissario ad acta danno
luogo al pagamento di un autonomo contributo unificato
(art. 112 del Codice del processo amministrativo)?
La richiesta al giudice
dell’ottemperanza di risolvere i possibili incidenti di
esecuzione insorti, nonché la “cognizione” degli atti
emanati dal commissario ad acta, non danno luogo ad
un’autonoma imposizione, atteso che il versamento del
contributo unificato all’atto della proposizione del
ricorso per l’ottemperanza copre tutte le questioni che
vanno in esso trattate, sia che riguardino richieste di
chiarimenti presentate dalle parti, sia che attengano ad
atti del commissario ad acta, che, ai sensi dell’art. 21
del Codice del processo amministrativo, è “ausiliario
del giudice”.
N.3) Accesso
Qual è l’importo del contributo
unificato nel caso in cui sia un terzo controinteressato
ad impugnare, con il particolare rito disciplinato
dall’art. 116 del Codice del processo amministrativo, il
provvedimento che autorizza l’accesso dell’interessato
agli atti detenuti dalla P.A.?
Nel caso appena descritto, anche il
controinteressato è tenuto al pagamento del contributo
unificato nella misura di 300,00 euro.
N.4) Procedimento monitorio
La richiesta di decreto ingiuntivo
dà luogo al pagamento del contributo unificato?
Parimenti, è dovuto detto tributo
nel caso di successiva opposizione (art. 118 del Codice
del processo amministrativo)? La richiesta di emissione
di decreto ingiuntivo, ammissibile nelle controversie
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, comporta il versamento del contributo
unificato nella misura ordinaria di 600,00 euro.
Nulla è dovuto, di converso, nel
caso di successiva proposizione dell’opposizione a
decreto.
N.5) Silenzio
Cosa accade, quanto al regime
fiscale, nel caso di sopravvenienza del provvedimento
espresso nel corso del giudizio avverso il silenzio
(art. 117, quinto comma, del Codice del processo
amministrativo)?
Qualora, nel corso del processo
incardinato per la declaratoria dell’illegittimità del
silenzio serbato dalla P.A., sopravvenga il
provvedimento espresso ovvero un atto connesso con
l’oggetto della controversia in pendenza di giudizio,
l’interessato ha una duplice possibilità: impugnare
l’atto in via ordinaria ovvero con motivi aggiunti, con
la conseguenza che, anche in questa seconda eventualità,
“l’intero giudizio” prosegue con il rito previsto per il
nuovo provvedimento.
In ambedue le ipotesi va
corrisposto il contributo unificato nella misura piena
stabilita per il rito che si va ad instaurare, atteso
che quest’ultimo è del tutto autonomo da quello
originariamente azionato per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio rifiuto che, dal canto
suo, ha prodotto l’effetto richiesto, consentendo il
conseguimento del risultato – l’emanazione del
provvedimento espresso -che l’attore si prefiggeva di
ottenere.
N.6) Riti abbreviati
A) Qual è il regime fiscale dei
riti abbreviati (Titolo V, artt. 119-125 del Codice del
processo amministrativo)?
Le disposizioni recate dagli artt.
119 e seguenti del Codice del processo amministrativo
comportano delicati aspetti applicativi. Va, anzitutto,
individuato il presupposto d’imposta, vale a dire quali
delle fattispecie disciplinate dal Titolo V del Codice
comportino il pagamento del contributo nella misura –
diversa da quella ordinaria -di 1.500,00 ovvero di
4.000,00 euro. Il criterio discretivo, indicato dall’art
13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002, è costituito
dall’applicazione del “rito abbreviato”, sicché la più
onerosa imposizione è connessa e giustificata dalla
previsione della rapida definizione del giudizio. Detto
questo in linea di principio, può passarsi ad effettuare
qualche puntualizzazione, con intento chiarificatore ma
non esaustivo della varietà delle ipotesi che possono
presentarsi all’interprete.
La materia più “sensibile” è
sicuramente quella degli appalti; in proposito, il più
volte citato art. 13, comma 6-bis, T.U. n. 115 del
2002fornisce un’univoca chiave di lettura, facendo
espresso riferimento alle “procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture” (ivi compresi gli incarichi
di progettazione e, altresì, il concorso di idee), vale
a dire tutte le tipologie di ricorsi (impugnazione del
bando di gara, dell’esclusione dalla gara,
dell’aggiudicazione, del provvedimento di auto
annullamento di quest’ultima) che hanno come effetto
l’individuazione del soggetto prescelto a contrarre con
la pubblica amministrazione.
Al di fuori delle fattispecie
descritte, quando, cioè, non è in gioco l’“affidamento”
dell’appalto, va versato un contributo unificato nella
misura ordinaria di 600,00 euro: in proposito, possono
farsi le ipotesi della richiesta del risarcimento del
danno per equivalente monetario (e non anche in forma
specifica, come si è già precisato nella parte
riguardante il “risarcimento del danno”, al precedente
punto “h”, perché solo quest’ultima presuppone il
subentro nel contratto), e della richiesta di revisione
dei prezzi, atteso che in entrambe le fattispecie si fa
valere esclusivamente la responsabilità patrimoniale
della P.A., senza che venga minimamente in rilievo la
sorte dell’aggiudicazione e, se del caso, anche
dell’esecuzione dei lavori.
Alla medesima conclusione deve
pervenirsi in merito alle eventuali azioni giudiziarie
riguardanti la fase, successiva all’aggiudicazione, di
esecuzione del rapporto, quali provvedimenti di
sospensione e di recesso, ovvero di proroga del
contratto, ovvero di disapplicazione delle penali, non
rilevando, ai fini fiscali, la circostanza che su tali
controversie sussista o meno la giurisdizione del
giudice amministrativo.
Parimenti, alla misura ordinaria
(600,00 euro) è da sottoporre l’eventuale impugnativa
delle cd. informative antimafia, autonomamente azionata;
di converso, qualora essa venga effettuata con
motivi aggiunti, nell’ambito di un
già instaurato giudizio concernente le procedure di
affidamento degli appalti, ex art. 120 del Codice del
processo amministrativo, anche il ricorso avente ad
oggetto l’interdittiva antimafia, costituendo
quest’ultima un atto presupposto dell’eventuale
esclusione o aggiudicazione ad altro concorrente,
postula l’applicazione del rito abbreviato e, quindi, il
versamento del contributo unificato nella misura di
4.000,00 euro all’atto del deposito dei relativi motivi
aggiunti.
Un’ulteriore questione riguarda la
proposizione di motivi aggiunti, ai sensi dell’art.
243-bis, ultimo comma, del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 (Codice dei contratti), avverso il
silenzio-diniego maturato sull’informativa in ordine
all’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale. In
tal caso, prevale la speciale disciplina impositiva
riguardante le procedure di affidamento degli appalti
pubblici e, quindi, ai suddetti motivi aggiunti si
applica il contributo unificato nella misura di 4.000,00
euro.
Tale conclusione si basa su di un
duplice ordine di ragioni, di carattere
logico-sistematico e testuale: anzitutto, la nuova
iniziativa giudiziaria si incardina in un processo già
instaurato e regolato, appunto, dal “rito” di cui
all’art. 120 del Codice del processo amministrativo; in
secondo luogo, l’art. 32 del Codice del processo
amministrativo disciplina l’ipotesi di cumulo di domande
in uno stesso giudizio, anche quando le rispettive
azioni siano soggette a riti diversi, con la conseguenza
in quest’ultimo caso, che, su tutti, prevale il rito
speciale di cui all’art. 120 del Codice del processo
amministrativo. Da ultimo, va chiarito il rapporto, che
è di sostanziale sovrapposizione, fra l’art. 119, primo
comma, lett. a) e l’art. 133, primo comma, lett. e) n.
1) del Codice del processo amministrativo, atteso che
entrambi enunciano le controversie “relative a procedure
di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”,
solo che la prima norma lo fa per introdurre per esse (e
solo per esse) una procedura accelerata di definizione
del contenzioso, mentre la seconda è diretta ad
individuare i poteri di cognizione del giudice
amministrativo attraverso la sussunzione delle suddette
controversie nell’ambito della giurisdizione esclusiva.
B) La richiesta di sospensione
dell’esecutività del dispositivo comporta l’insorgenza
dell’obbligo di versamento del contributo unificato
(artt. 119, sesto comma, e 120, undicesimo comma, del
Codice)? Il Codice, agli artt. 119, sesto comma, e 120,
undicesimo comma, del Codice del processo
amministrativo, prevede la possibilità di chiedere al
Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del
dispositivo, proponendo “appello”, con riserva di
esplicitazione dei motivi in un termine perentorio, a
seguito della pubblicazione della sentenza. Tale
iniziativa giudiziaria, costituendo formalmente ed anche
sostanzialmente un “appello”, soggiace all’immediato
versamento del contributo unificato, nella misura
prevista, rispettivamente, per le controversie di cui
all’art. 119 e 120, fermo restando che il completamento
dell’impugnativa (con la precisazione delle doglianze)
non comporta alcun ulteriore onere fiscale.
O) Extracomunitari
Qual è il contributo unificato
dovuto in relazione ai ricorsi concernenti il rilascio
del nulla osta al lavoro subordinato di cittadino extra
comunitario, regolato dal T.U. immigrazione 25 luglio
1998 n. 286 e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394
(regolamento di attuazione)?
Le questioni suddette riguardano le
condizioni e, quindi, la possibilità di consentire
l’ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini
extra comunitari; coerentemente con la ratio legis, che
attiene alla fattispecie in senso oggettivo (l’ingresso
nello Stato), la norma di favore, che fissa in 300,00
euro l’importo del contributo unificato, si applica
anche nel caso in cui la controversia sia azionata dal
datore di lavoro e anche se le ragioni ostative del
beneficio siano ascrivibili a quest’ultimo e non al
cittadino extra comunitario, dovendosi guardare
esclusivamente al risultato che, oggettivamente,
appunto, l’iniziativa giudiziaria persegue.
P) Entrata in vigore del D.L. n.
98/2011
Le disposizioni contenute nel D.L.
n. 98 del 2011 entrano in vigore lo stesso giorno della
sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, secondo
quanto previsto dall’art. 41, che ne costituisce la
norma finale.
Pertanto, la data di operatività di
tutte le previsioni recate dal D.L. in questione –
nessuna esclusa-va fissata al 6 luglio 2011. La
specificazione -“le disposizioni di cui al comma 6 si
applicano alle controversie instaurate”…“successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto”-,
recata dall’art. 37, settimo comma, del D.L. n. 98 del
2011 serve solo a chiarire che la disciplina introdotta
non è suscettibile di produrre effetti retroattivi. Di
conseguenza, coerentemente con le peculiarità del
processo amministrativo, la novella legislativa si
applica ai ricorsi per i quali il deposito –quale
momento di instaurazione della controversia-sia stato
effettuato a far tempo dal 6 luglio 2011 (compreso).
Va, peraltro, aggiunto, che la
legge di conversione n. 111 cit. stabilisce che le
modificazioni con essa introdotte al D.L. (che, per quel
che riguarda il contributo unificato attengono, come si
è detto, al limite di esenzione previsto per le
controversie relative al pubblico impiego) entrano in
vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della
legge stessa sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, dal 17
luglio 2011.
Q) Aspetti gestionali
Q.1) Controllo dell’ufficio
giudiziario
Spetta all’ufficio giudiziario
presso cui pende il ricorso la verifica dell’avvenuto
versamento del contributo unificato nella misura dovuta,
in relazione all’oggetto della controversia. Questo
controllo è di tipo sostanziale, avendo l’ufficio
giudiziario il compito di effettuare i seguenti
adempimenti:
-accertare se sia dovuto o meno il
pagamento del contributo unificato e, nel primo caso,
verificare la corrispondenza dell’importo versato,
risultante dalla ricevuta di versamento, a quello
previsto dall’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del
2002, in relazione alla tipologia di processo azionato
ovvero alla materia oggetto del contenzioso. Nel caso di
esenzione, occorre verificare che la ragione
dell’esenzione risulti dal ricorso o da altro documento;
-accertare l’esistenza della
ricevuta di versamento ( contrassegno telematico
rilasciato da ricevitoria autorizzata, attestato di
pagamento tramite modello F23, ricevuta di pagamento
tramite conto corrente postale). In caso di mancata
indicazione della ragione dell’esenzione dal versamento
del contributo unificato, la dichiarazione deve
considerarsi incompleta e deve, quindi, essere
regolarizzata.
L’esito del controllo sarà
riportato nell’apposita scheda (allegata alla circolare
n. 56/2004), da inserire nel fascicolo di ufficio
unitamente alla ricevuta di versamento del contributo,
ove dovuto.
La dichiarazione, purché riferita
espressamente al ricorso e sottoscritta dal difensore,
può ugualmente considerarsi resa nelle conclusioni del
ricorso quando sia allegata a quest’ultimo in atto
separato.
Q.2) Rimborso
Per procedere al rimborso del
contributo unificato, in tutti i casi in cui sia
ammissibile (versamento di somme eccedenti lo scaglione
di riferimento;
duplicazione di versamenti;
procedimento giurisdizionale esente; versamento cui non
hanno fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo
dell’atto introduttivo del giudizio), si osservano le
istruzioni operative contenute nella circolare del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 ottobre 2007
n. 33.
R) Tabella degli importi
Giudizi proposti al Consiglio di
Stato, esenti:
1) appello in materia di
riparazione ex lege 89/01 (legge Pinto);
2) appello avverso ordinanza
cautelare (art. 62 del codice), richiesta di misure
cautelari monocratiche (art. 56 del codice), istanza per
esecuzione dell’ordinanza cautelare e revoca
dell’ordinanza cautelare;
3) istanza di sospensione
dell’esecutività della sentenza di primo grado (art. 98
del codice);
4) istanza per regolamento di
competenza;
5) appello in materia di pubblico
impiego, ivi compreso quello in materia di accesso
all’impiego (concorsi), depositato tra il 6 e il 16
luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte
sia titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risultante
dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore al doppio
dell’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002
(doppio di euro 10.628,16);
6) appello in materia di pubblico
impiego, ivi compreso quello in materia di accesso
all’impiego (concorsi), depositato a decorrere dal 17
luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte
sia titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risultante
dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a tre volte
l’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002
(triplo di euro 10.628,16);
7) appello in materia elettorale;
8) appello ex art. 25 L. 7 agosto
1990 n. 241, in materia di accesso alle informazioni
ambientali (D.Lgs. 19 agosto 2005 n.195);
9) appello in materia di
ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno
per motivi familiari ex art. 30 D.Lgs. 25 luglio 1998 n.
286;
10) istanza di correzione di errore
materiale;
11) riassunzione;
12) appello in materia di leva
militare;
13) accesso in corso di causa;
14) incidente di esecuzione
nell’ambito del giudizio di ottemperanza;
15) istanza di ricusazione.
Giudizi proposti ai TT.AA.RR.,
esenti:
1) ricorso in materia di
riparazione ex lege 89/01 (legge Pinto);
2) richiesta di misure cautelari
collegiali (art. 55 del codice), di misure cautelari
monocratiche (art. 56 del codice) e di misure cautelari
anteriori alla causa (art. 61 del codice), nonché
istanza per la revoca (art. 58 del codice) o per
l’esecuzione dell’ordinanza cautelare (art. 59 del
codice);
3) ricorso in materia di pubblico
impiego, ivi compreso quello in materia di accesso
all’impiego (concorsi), depositato tra il 6 e il 16
luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte
sia titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risultante
dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore al doppio
dell’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002
(doppio di euro 10.628,16);
4) ricorso in materia di pubblico
impiego, ivi compreso quello in materia di accesso
all’impiego (concorsi), depositato a decorrere dal 17
luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte
sia titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risultante
dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a tre volte;
5) ricorso in materia elettorale;
6) ricorso, ex art. 25 L. 7 agosto
1990 n. 241, in materia di accesso alle informazioni
ambientali (D.Lgs. 19 agosto 2005 n.195);
7) ricorso in materia di
ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno
per motivi familiari ex art. 30 D.Lgs. 25 luglio 1998 n.
286;
8) istanza di correzione di errore
materiale;
9) riassunzione;
10) ricorso in materia di leva
militare;
11) accesso in corso di causa;
12) incidente di esecuzione
nell’ambito del giudizio di ottemperanza;
13) istanza di ricusazione.
Giudizi proposti al Consiglio di
Stato, importo dovuto:
1) appello ordinario: 600,00 (già
500,00) euro;
2) appello con rito abbreviato di
cui al libro IV, titolo V, del codice [(ad eccezione
degli appelli ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)],
compreso il caso di altre disposizioni che richiamino
tale rito: 1.500,00 (già 1.000,00) euro;
3) appello di cui all’art. 119
comma 1, lett. a) e b): 4.000,00 (già 2.000,00) euro;
4) appello su controversie relative
ad infrastrutture strategiche ex art. 125 del codice:
l’importo è calcolato in relazione alla tipologia di
contenzioso azionato [in via esemplificativa: 1.500,00
(già 1.000,00) euro, per l’impugnazione dei
provvedimenti espropriativi; 4.000,00 (già 2.000,00)
euro per quelle riguardanti gli affidamenti degli
appalti];
5) appello avverso dispositivo di
sentenza: l’importo è calcolato in relazione al
particolare regime del rito abbreviato: rito di cui al
libro IV, titolo V, del codice [(ad eccezione degli
appelli ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)], compreso il
caso di altre disposizioni che richiamino tale rito:
1.500,00 (già 1.000,00) euro; appelli ex art. 119 comma
1, lett. a) e b): 4.000,00 (già 2.000,00) euro. Il
contributo unificato non è dovuto nel caso di successivo
appello avverso la sentenza;
6) appello avverso sentenza
parziale: l’importo è calcolato in relazione alla
tipologia di appello azionato: ordinaria, rito
abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice,
compreso il caso di altre disposizioni che richiamino
tale rito, appello ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)
[rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già
1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
l’importo va nuovamente corrisposto per l’intero nel
caso di appello avverso la sentenza definitiva;
7) appello avverso sentenza resa
nell’ambito di un giudizio di esecuzione/ottemperanza
(art. 112 del codice), qualunque sia la decisione di cui
è chiesta l’esecuzione: 300,00 (già 250,00) euro;
8) appello avverso sentenza resa
nell’ambito di un giudizio di esecuzione/ottemperanza
(art. 112 del codice), qualunque sia la decisione di cui
è chiesta l’esecuzione, con contestuale istanza
risarcitoria: 600,00 (già 500,00) euro;
9) appello incidentale e domanda
riconvenzionale: seguono l’importo dovuto in relazione
alla tipologia di contenzioso azionato: ordinaria, rito
abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice,
compreso il caso di altre disposizioni che richiamino
tale rito, appello ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)
[rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già
1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
10) azione di nullità: l’importo è
calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso
azionato: ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV,
titolo V, del codice, compreso il caso di altre
disposizioni che richiamino tale rito, appello ex art.
119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già
500,00) euro, 1,500 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già
2.000,00) euro];
11) appello volto ad ottenere il
risarcimento del danno per equivalente: 600,00 (già
500,00) euro;
12) appello in materia di accesso
ai documenti (art. 116 del codice): 300,00 (già 250,00)
euro;
13) appello avverso sentenza nel
rito del silenzio della P.A. (art. 117 del codice):
300,00 (già 250,00) euro;
14) appello avverso sentenza nel
rito del silenzio della P.A. (art. 117 del codice) con
contestuale istanza risarcitoria: 600,00 (già 500,00)
euro;
15) opposizione di terzo su
sentenza di appello: l’importo è calcolato in relazione
alla tipologia di appello azionato: ordinaria, rito
abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice,
compreso il caso di altre disposizioni che richiamino
tale rito, appello ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)
[rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già
1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
16) revocazione sentenza di
appello: l’importo è calcolato in relazione alla
tipologia di appello azionato: ordinaria, rito
abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice,
compreso il caso di altre disposizioni che richiamino
tale rito, appello ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)
[rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già
1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
17) appello in materia di “diritto
di cittadinanza, di residenza, di soggiorno, di ingresso
nel territorio dello stato”: 300,00 (già 250,00) euro.
18) appello in materia di pubblico
impiego, ivi compreso quello in materia di accesso
all’impiego (concorsi), depositato tra il 6 e il 16
luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte
sia titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risultante
dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio
dell’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002
(doppio di euro 10.628,16), euro 300,00 (in precedenza:
esente);
19) appello in materia di pubblico
impiego, ivi compreso quello in materia di accesso
all’impiego (concorsi), depositato a decorrere dal 17
luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte
sia titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risultante
dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte
l’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002
(triplo di euro 10.628,16), euro 300,00 (in precedenza:
esente).
N.B.: ai sensi del penultimo comma
dell’art. 13 comma 6-bis, come modificato dal decreto
legge n. 98 del 2011, i predetti importi sono aumentati
della metà ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice.
Giudizi proposti ai TT.AA.R.,
importo dovuto:
1) ricorso ordinario: 600,00 (già
500,00) euro;
2) ricorso con rito abbreviato di
cui al libro IV, titolo V, del codice [(ad eccezione dei
ricorsi ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)] compreso il
caso di altre disposizioni che richiamino tale rito:
1.500,00 (già 1.000,00) euro;
3) ricorso di cui all’art. 119
comma 1, lett. a) e b): 4.000,00 (già 2.000,00) euro;
4) ricorso concernente controversie
relative ad infrastrutture strategiche ex art. 125 del
codice: l’importo è calcolato in relazione alla
tipologia di contenzioso azionato [in via
esemplificativa: 1.500,00 (già 1.000,00) euro, per
l’impugnazione dei provvedimenti espropriativi; 4.000,00
(già 2.000,00) euro per quelle riguardanti gli
affidamenti degli appalti];
5) motivi aggiunti: l’importo è
calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso
azionato: ordinaria, con rito abbreviato di cui al libro
IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre
disposizioni che richiamino tale rito e con rito ex art.
119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già
500,00) euro, 1.500.00 (già 1.000,00) euro e 4.000,00
(già 2.000,00) euro];
6) ricorso incidentale e domanda
riconvenzionale: l’importo è calcolato in relazione alla
tipologia di contenzioso azionato: ordinaria, rito
abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice,
compreso il caso di altre disposizioni che richiamino
tale rito, ricorso ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)
[rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già
1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
7) azione di nullità: l’importo è
calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso
ordinaria, rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V,
del codice, compreso il caso di altre disposizioni che
richiamino tale rito, ricorso ex art. 119 comma 1, lett.
a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro,
1,500 (già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00)
euro];
8) riproposizione a seguito di
translatio: l’importo è calcolato in relazione alla
tipologia di ricorso azionato: ordinaria, rito
abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice,
compreso il caso di altre disposizioni che richiamino
tale rito, giudizio ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)
[rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già
1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro];
9) trasposizione di ricorso
straordinario (art. 48 del codice): va corrisposta la
differenza tra quanto versato all’atto della
proposizione del ricorso straordinario (600,00 euro) e
l’importo dovuto in relazione alla tipologia di giudizio
azionato a seguito della trasposizione: ordinaria, rito
abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice,
compreso il caso di altre disposizioni che richiamino
tale rito, ricorso ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)
[rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1,500 (già
1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro)]; può
anche darsi il caso che il risultato della trasposizione
comporti un saldo favorevole per il ricorrente, nel qual
caso va disposto il rimborso;
10) ricorso per il risarcimento del
danno per equivalente: 600,00 (già 500,00) euro;
11) ricorso per
l’esecuzione/ottemperanza (art. 112 del codice),
qualunque sia la decisione di cui è chiesta
l’esecuzione: 300,00 (già 250,00) euro;
12) ricorso per
l’esecuzione/ottemperanza (art. 112 del codice),
qualunque sia la decisione di cui è chiesta
l’esecuzione, con contestuale istanza risarcitoria:
600,00 (già 500,00) euro;
13) ricorso in materia di accesso
ai documenti (art. 116 del codice): 300,00 (già 250,00)
euro;
14) ricorso avverso sentenza nel
rito del silenzio della P.A. (art. 117 del codice):
300,00 (già 250,00) euro;
15) ricorso nel rito del silenzio
della P.A. (art. 117 del codice) con contestuale istanza
risarcitoria: 600,00 (già 500,00) euro;
16) impugnazione con motivi
aggiunti del provvedimento sopravvenuto nel corso del
procedimento giurisdizionale sul silenzio: l’importo è
calcolato in relazione alla tipologia di ricorso
azionato: ordinaria, con rito abbreviato di cui al libro
IV, titolo V, del codice, compreso il caso di altre
disposizioni che richiamino tale rito e con rito ex art.
119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente, 600,00 (già
500,00) euro, 1.500.00 (già 1.000,00) euro e 4.000,00
(già 2.000,00) euro];
17) opposizione di terzo: l’importo
è calcolato in relazione alla tipologia di ricorso
originario: ordinaria, con rito abbreviato di cui al
libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso di
altre disposizioni che richiamino tale rito e con rito
ex art. 119 comma 1, lett. a) e b) [rispettivamente,
600,00 (già 500,00) euro, 1.500.00 (già 1.000,00) euro e
4.000,00 (già 2.000,00) euro];
18) ricorso per ingiunzione (art.
118 del codice): 600,00 (già 500,00) euro;
19) revocazione sentenza di primo
grado: l’importo è calcolato in relazione alla tipologia
di appello azionato: ordinaria, con rito abbreviato di
cui al libro IV, titolo V, del codice, compreso il caso
di altre disposizioni che richiamino tale rito e con
rito ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)
[rispettivamente, 600,00 (già 500,00) euro, 1.500.00
(già 1.000,00) euro e 4.000,00 (già 2.000,00) euro].
20) ricorso in materia di “diritto
di cittadinanza, di residenza, di soggiorno, di ingresso
nel territorio dello stato”: 300,00 (già 250,00) euro;
21) ricorso in materia di pubblico
impiego, ivi compreso quello in materia di accesso
all’impiego (concorsi), depositato tra il 6 e il 16
luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte
sia titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risultante
dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio
dell’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002
(doppio di euro 10.628,16), euro 300,00 (in precedenza:
esente);
22) ricorso in materia di pubblico
impiego, ivi compreso quello in materia di accesso
all’impiego (concorsi), depositato a decorrere dal 17
luglio 2011, limitatamente all’ipotesi in cui la parte
sia titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta personale sul reddito, risultante
dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte
l’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002
(triplo di euro 10.628,16), euro 300,00 (in precedenza:
esente).
N.B.: ai sensi del penultimo comma
dell’art. 13 comma 6-bis, come modificato dal decreto
legge n. 98 del 2011, i predetti importi sono aumentati
della metà ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice.
F.to
Il Segretario Generale
Mario Torsello |