Autore: Daniele Minussi
Elenco dei capitoli
Note
Bibliografia
Un singolare caso di applicazione
del principio di apparenza è stato fatto in tema di
condominio di edifici, al fine di individuare il
soggetto tenuto al pagamento delle spese condominiali.
La cosa notevole è che il principio che ci interessa è
stato inteso come fonte di individuazione della
titolarità del diritto di proprietà in relazione
all'immobile. A differenza delle fattispecie che si
riconducono in generale al tema (l'acquisto dall'erede
apparente, il pagamento al creditore apparente, etc.)
l'apparenza è stata qui intesa non come apparenza di
potere dispositivo, rappresentativo ovvero della qualità
di creditore di un soggetto, ma come apparenza della
proprietà, apparenza di titolarità del diritto di
proprietà, sia pure ai fini di individuare il soggetto
tenuto al pagamento delle spese condominiali (Cass. Civ.
Sez. II, 9079/90). Giova rilevare come, nella medesima
ipotesi, sia stato deciso con l'autorevolezza delle
Sezioni Unite della S.C. (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite,
5035/02) nel senso della legittimazione passiva del vero
proprietario dell'immobile e non già di chi possa
apparire come tale agli occhi dell'amministratore (quale
il venditore che, in esito alla cessione del proprio
diritto sull'unità immobiliare nel condominio, non
soltanto non abbia comunicato la negoziazione
all'amministratore, ma addirittura perpetui la propria
condotta uti dominus). Detto orientamento è stato
successivamente confermato (cfr. Cass. Civ. Sez. II,
17897/03; Cass. Civ., Sez. II, 574/2011).
Ancora facendo ricorso
all'apparenza è apparso giustificabile reputare,
nell'ipotesi di intervenuta cessione dell'azienda,
responsabile anche il cedente delle obbligazioni assunte
dal cessionario quando non siano stati eseguiti gli
adempimenti pubblicitari conseguenti al trasferimento
del compendio aziendale (Cass. Civ. Sez. III, 2838/05).
Ciò ogniqualvolta il terzo in buona fede, perchè ignaro
della cessione, abbia ritenuto ragionevolmente di aver
trattato con il cedente o con un suo rappresentante.
Ulteriore problematica, attinente a
quella della apparenza, è quella della configurabilità
del conferimento tacito di procura.
Conferimento di procura tacita
vuole dire perfezionamento dell'atto per fatti
concludenti. Quello che vale la pena di precisare è che,
a rigore, non ci troviamo di fronte a un caso di
apparenza in senso proprio. Si tratta piuttosto di
verificare se esistano o meno poteri rappresentativi.
Più specificamente, se sia possibile conferire procura
tacitamente e non espressamente. La questione attiene
alla consistenza della fattispecie rappresentativa ed
alla forma di espressione dell'intento di colui che
conferisce i poteri. L'apparenza in tema di
rappresentanza riguarda invece l'ipotesi in cui
l'esistenza del potere rappresentativo risulta del tutto
esclusa, dovendo essere imputato l'atto in capo al
soggetto falsamente rappresentato in base ad indici di
condotta colposa di costui (Cass. Civ. Sez. II, 7501/95)
nota1. E' possibile rilevare che il principio del
collegamento formale di cui all'art. 1392 cod. civ. in
tema di procura non impedisce che, relativamente ad un
atto contrassegnato dal formalismo ad probationem (quale
il contratto di assicurazione), possa darsi apparenza di
poteri rappresentativi (Cass. Civ. Sez. III, 3988/99).
Note
nota1
Chianale, La rappresentanza, in I
contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino,
1999, p. 1153.
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Bibliografia
CHIANALE, La rappresentanza. ,
Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2,
1999 |