Autore: Daniele Minussi
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Note
Bibliografia
Percorsi argomentali
L'atto ricognitivo del debito è
contemplato dall'art. 1988 cod. civ. : colui a favore
del quale è rilasciato, viene dispensato dall'onere di
provare il rapporto fondamentale. La fattispecie è
simile a quella della promessa di pagamento: mentre
questa pone eventualmente il problema di effettuare il
pagamento promesso, nel caso in esame invece ci si
riconosce puramente e semplicemente debitori nota1 . Ad
esempio Tizio rilascia a Caio una dichiarazione nella
quale afferma di essere debitore di costui della somma
di 100.
Mediante il riconoscimento del
debito il creditore che volesse agire in giudizio per
ottenere il soddisfacimento del proprio diritto è assai
agevolato: non dovrà infatti fornire la prova dei fatti
costitutivi del credito, presumendosi l'effettiva
sussistenza di esso (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5106/87 ).
Questo riconoscimento non possiede
tuttavia un valore assoluto, sostanziale: è pertanto
possibile, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. , fornire
da parte del debitore la prova della insussistenza del
debito nota2 . Si tratta in definitiva di una
presunzione juris tantum di esistenza del debito che
vale ad invertire la regola generale in tema di
ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.
).
L'efficacia della ricognizione del
debito è in ogni caso limitata a questo aspetto, con
l'esclusione di ogni profilo sostanziale:
conseguentemente non risulta possibile per le parti
creare dal nulla (in difetto cioè di una idonea causa
giustificativa) una situazione giuridica soggettiva di
segno passivo, semplicemente ponendo in essere un mero
atto ricognitivo di debito.
Come per la promessa di pagamento,
è possibile distinguere tra una ricognizione pura ed una
titolata nota3. Nel primo caso non viene evocato il
rapporto fondamentale afferente al debito, ciò che
invece caratterizza la seconda specie di ricognizione,
la cui natura non muta in dipendenza di tale aspetto
(Cass. Civ. Sez. III, 4276/97 ). Entrambe le specie
dell'atto in esame determinano una presunzione semplice
di esistenza del debito, ma nella seconda la titolazione
rende più agevole al debitore dimostrare l'insussistenza
del rapporto fondamentale o l'estinzione
dell'obbligazione. Tanto la distinzione evocata, quanto
la questione più generale della natura giuridica
dell'istituto, saranno oggetto di separata analisi.
Questi punti accomunano infatti la promessa di pagamento
e la ricognizione di debito.
Note
nota1
Cfr. Sbisà, Delle promesse
unilaterali, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. V,
Torino, 1999, pp. 1832 e ss.. Secondo l'A. la
ricognizione del debito si esaurisce nell'attestazione
della posizione di una parte e nel diritto ad una
prestazione. La promessa di pagamento potrebbe invece
avere una portata più ampia nell'ambito dell'attuazione
del rapporto fondamentale. Infatti, fermo restando che
ha natura confermativa di situazioni giuridiche
dipendenti da altra fonte, essa può assolvere (nei
limiti dei suoi propri effetti) una funzione
modificativa o integrativa del regolamento negoziale.
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nota2
V. Gazzoni, Manuale di diritto
privato, Napoli, 1996, p. 658. Secondo l'A. il
dichiarante che intenda provare l'inesistenza
dell'obbligo ha l'onere di dar conto di quali ragioni lo
hanno spinto ad emettere la ricognizione, al fine di
dimostrare che l'obbligazione non è riferibile ad alcun
preesistente rapporto.
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nota3
In dottrina per la distinzione si
veda Falqui-Massidda, voce Promesse unilaterali, in
N.sso Dig.it., vol.XIV, 1967, p. 82; Branca, Delle
promesse unilaterali, in Comm. cod. civ. a cura di
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1974, p. 420.
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Bibliografia
BRANCA, Delle promesse
unilaterali, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di
Scialoja e Branca, 1974
FALQUI-MASSIDDA, Promesse
unilaterali, N.ssoDig.it, XIV, 1967
SBISA', Delle promesse
unilaterali, Torino, Comm. Cendon, V, 1999 |