Secondo una definizione molto diffusa,
per “Offerta Pubblica di Acquisto” (di seguito
OPA) si intende ogni offerta, invito ad offrire
o messaggio promozionale finalizzato
all’acquisto di prodotti finanziari; in altri
termini, si ha un’offerta pubblica di acquisto
quando un determinato soggetto – persona fisica
o società - manifesta in maniera espressa, al
pubblico ed ai mercati finanziari, l’intenzione
di procedere all’acquisto di una certa
percentuale di azioni di un’altra società, al
fine di acquisirne il controllo.
L’OPA può essere osservata sotto due distinti ma
connessi profili: da un lato, si ha un’OPA
quando un soggetto si rivolge alla generalità
degli azionisti di una società, per acquistarne,
appunto, le azioni; dall’altro, tutti coloro che
sono titolari di quelle azioni oggetto di OPA
possono decidere di venderle a quel soggetto.
Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando,
a titolo di corrispettivo, altri prodotti
finanziari, l’offerta pubblica viene definita di
scambio.
In termini generali, un’OPA può avere ad oggetto
non soltanto azioni, ma anche altri strumenti
finanziari, come le obbligazioni.
Il lancio e la realizzazione di un’offerta
pubblica di acquisto sono rigorosamente
disciplinate da diverse disposizioni normative
(artt. 102 – 112 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58,
TUF: Testo Unico della Finanza); l’obiettivo
principale di tali disposizioni è impedire che
un soggetto acquisti numerose azioni di un’altra
società in assenza di informazioni rese e
diffuse nei mercati finanziari; ed infatti,
nell’ipotesi in cui un determinato soggetto
cominci, in maniera più o meno oscura, ad
acquistare azioni della società X, il valore
delle stesse comincerebbe a salire, in maniera
incontrollata (in base alla legge dell’offerta:
più un bene è richiesto maggiore è il prezzo che
bisogna pagare per averlo). La conseguenza è che
gli investitori non comprenderebbero la
motivazione per la quale le azioni della società
X continuano a crescere, con inevitabili
incertezze generali; senza contare che,
comunque, coloro le cui azioni verrebbero
acquistate in un secondo momento, si
troverebbero in una situazione di ingiusto
vantaggio in quanto il valore delle azioni, dopo
i primi acquisti, sarebbe inevitabilmente
destinato a crescere.
L’influenza che l’acquisto di un consistente
numero di azioni ha sul mercato impone un
necessario controllo pubblico sui meccanismi
dell’OPA; colui che lancia un’offerta pubblica
di acquisto o di scambio, infatti, deve
effettuare preventivamente un’apposita
comunicazione alla Commissione Nazionale Società
e Borsa (Consob: l’organo di controllo sulle
società quotate) allegando un documento,
destinato alla pubblicazione, contenente le
informazioni necessarie per consentire al
pubblico di formarsi un giudizio
sull’OPA stessa, in modo che i titolari delle
azioni oggetto dell’OPA (c.d. società bersaglio)
possano fare delle scelte consapevoli (ossia,
aderire o meno).
Entro 15 giorni (30 per i titoli non quotati)
dal ricevimento della richiesta la CONSOB può
chiedere integrazioni nel documento dell’OPA o
ulteriori chiarimenti da fornire, sempre con
l’intento di offrire al mercato, e quindi agli
investitori, la possibilità di agire con la più
ampia consapevolezza e conoscenze delle
caratteristiche dell’offerta promossa.
La legislazione attuale impone anche alla
società oggetto dell’OPA alcuni obblighi di
natura informativa, dovendo la stessa
predisporre un prospetto – documento nel quale
esporre, in maniera sintetica ma esauriente, i
dati relativi alla propria struttura finanziaria
e patrimoniale. Tale obbligo, sulla scia di
quanto previsto per la società che lancia l’OPA,
è finalizzato all’acquisizione, da parte del
mercato e, in particolare, degli azionisti, del
maggior numero di informazioni possibili sulla
società, in modo da consentire che l’operazione
si svolga nella massima trasparenza.
Un elemento di particolare importanza che deve
contenere il documento della società oggetto
dell’OPA è la valutazione dell’OPA stessa in
termini di gradimento; è possibile infatti – e
succede con una certa frequenza – che la società
“bersaglio” non gradisca essere controllata dal
soggetto che la lancia; è possibile per la
stessa difendersi – e l’OPA è chiamata “ostile”
– in vari modi:
§ rendere più difficile l’OPA con
opportune operazioni societarie. Un’opzione che
si adotta in tale circostanza è quella, se
possibile, di convertire le azioni con voto
limitato ad azioni con diritto di voto pieno; in
tal modo, se il soggetto che lancia l’OPA aveva
ipotizzato di spendere una somma X per
l’acquisto, ad esempio, del 40% delle azioni, si
troverà costretta a rivedere tale progetto, in
quanto le azioni sono aumentate di numero e
quindi, la somma prima ipotizzata non è più
sufficiente per l’acquisto del 40%;
§ genericamente, adottare comportamenti
di disturbo diretti a rendere difficile
l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo da
parte dell’offerente (ad esempio, lanciare
pubblicamente un piano di investimenti altamente
remunerativi così da indurre gli azionisti a non
vendere le azioni, con l’intento prossimamente
di ottenere maggiori ricavi; oppure destinare
una parte di utili ai dividendi per gli
azionisti in misura maggiore rispetto al
passato)
Le azioni sopra descritte – chiamate “difese
successive”: successive al lancio dell’OPA –
devono essere, salvo alcune eccezioni,
espressamente autorizzate dall’assemblea della
società bersaglio; considerata la rilevanza
dell’operazione, è previsto che le decisioni
dell’assemblea sulle strategie difensive debbano
essere approvate sempre dal almeno tanti soci
che rappresentano il 30% del capitale della
società.
Una tecnica difensiva spesso utilizzata è quella
del c.d. “cavaliere bianco” (White Knight)
– ossia un’altra società - che propone
un’offerta concorrente. Peraltro, per tale
meccanismo, proprio perché tendenzialmente
concorrenziale, e quindi, in teoria, vantaggioso
per gli azionisti – perché il corrispettivo loro
offerto sarebbe più alto – non è prevista la
necessaria autorizzazione dell’assemblea,
potendo essere avviato dagli amministratori
stessi, che quindi possono sollecitare altri
soggetti a promuovere offerte concorrenti.
L’OPA, una volta lanciata, ha una durata
variabile concordata, solitamente, tra
l’offerente le società di gestione del mercato
(ad esempio, Borsa Italiana s.p.a) di 15/25
giorni (salvo per l’OPA obbligatoria, la cui
durata è tra 25 e 40 giorni).
Una delle caratteristiche dell’OPA è la sua
irrevocabilità; sebbene la legge stessa preveda
che l’OPA, una volta lanciata, sia irrevocabile,
è però possibile che l’offerente condizioni il
perfezionamento dell’OPA al verificarsi di
alcune circostanze ad esempio, un minimo di
azioni da acquistare. Se, infatti, chi lancia
un’OPA ha interesse ad acquisire il controllo di
un’altra società, potrebbe indicare una
percentuale minima di azioni da acquistare –
corrispondente, nella sua prospettiva,
all’acquisizione del controllo – in mancanza
della quale l’offerta si considera decaduta (e
conseguente restituzione delle azioni e dei
corrispettivi pagati).
L’offerente si impegna a garantire una parità di
trattamento agli azionisti della società
bersaglio, ossia, in primo luogo, il medesimo
corrispettivo. E’ peraltro possibile che, in
corso, l’offerente aumenti il corrispettivo
offerto in precedenza; in tal caso, se vi
fossero già stati degli acquisti, l’offerente
deve impegnarsi a corrispondere la differenza
rispetto al prezzo già pagato.
Con riferimento, in particolare, al quantitativo
ed alle modalità di acquisto delle azioni, la
legge distingue, tra l’altro, tra OPA volontaria
e OPA obbligatoria:
§ l' OPA volontaria si effettua quando
si vuole acquistare il controllo di una
determinata società, in quanto chi lancia l’OPA
si rivolge al mercato garantendo l’acquisto
minimo del 60% del totale delle azioni della
società ad un certo prezzo.
§ l' OPA obbligatoria, prevista
dall’art. 106 del TUF, in base alla quale
chiunque a seguito di acquisti venga a detenere
una partecipazione in un’altra società superiore
al 30%, ha l’obbligo di lanciare un’OPA sulla
totalità delle azioni. E’ imposto altresì un
corrispettivo minimo, non inferiore alla media
tra prezzo medio ponderato dell’ultimo anno
solare e quello più alto pattuito nello stesso
periodo da chi vuole acquistare.
Nell’ipotesi di acquisto di una percentuale di
azioni tale da garantire il controllo della
società bersaglio, i soci di minoranza vedono di
fatto eliminato il loro potere di intervento
all’interno della società; per ovviare a tale
limitazione, oltre all’ipotesi dell’OPA
obbligatoria sopra ricordata in caso di
superamento della soglia del 30%, la legge
prevede due particolari tipologie di OPA:
§ Un altro tipo di OPA obbligatoria è
quella residuale – art. 108 del TUF – per la
quale vi è l’obbligo, per chi detiene oltre il
90% del capitale di una società, di lanciare
un’offerta per l’acquisto del restante 10% ad un
prezzo stabilito dalla CONSOB.
§ Il c.d. squeeze out, invece, è
un istituto che, soprattutto nell’ottica
favorevole al socio di maggioranza, obbliga gli
azionisti della società bersaglio a vendere le
proprie azioni, nell’ipotesi in cui il socio di
maggioranza riesca ad ottenere il 98% delle
azioni. Il prezzo di tali azioni, per evitare
speculazioni, è fissato da un esperto nominato
dal Tribunale.
L’ OPS offerta pubblica di scambio si
differenzia dalle altre in quanto la
contropartita non è offerta in denaro ma in
titoli diversi; in altri termini si verifica un
mero scambio di titoli (ad esempio: 3 azioni
della società X in cambio di 5 azioni della
società Y). Molto diffusa, peraltro, è la
combinazione tra OPA e OPS, ossia un’offerta
nella quale il corrispettivo per le azioni della
società bersaglio è in parte pagato in denaro ed
in parte con lo scambio con altri strumenti
finanziari (c.d. OPAS: offerta pubblico di
acquisto e scambio). |