Che cosa è successo
Lo scorso 7 ottobre è entrato in
vigore il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, con
cui è stato completamente riscritto il procedimento
amministrativo in tema di prevenzione incendi. Sul
punto, poi, sono intervenuti gli indispensabili
chiarimenti operativi mediante la circolare ministeriale
n. 13061 del 6 ottobre 2011.
Che cosa cambia
Come si legge nel parere del
Consiglio di Stato, che ha preceduto l’emanazione del
D.P.R. 151/2011, l’idea di fondo del regolamento è la
segmentazione della disciplina sulla base della
pericolosità (statistica) delle attività e di prevedere
oneri e procedure con effetti distinti. Per fare ciò, al
posto delle 82 attività indicate nel d.m. 16 febbraio
1982, sottoposte ad una disciplina indifferenziata
(parere di conformità/CPI o dichiarazione di inizio
attività), il D.P.R. 151/2011 individua 80 attività
sottoposte ai controlli di prevenzione incendi,
distinguendole in tre categorie [“A”, “B” e “C”,
dettagliate nella lettera A) dell’allegato I al
regolamento] ed assoggettandole a una distinta
disciplina in relazione al rischio connesso
all’attività, alla presenza di specifiche regole
tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica
incolumità.
Che cosa cambia per i privati e
per i Vigili del Fuoco
Per le attività indicate nella
categoria A) dell’allegato I (che sono soggette a norme
tecniche e che, sulla base delle evidenze statistiche,
non sono suscettibili di provocare rischi significativi
per la pubblica incolumità – ad es. attività n. 41
teatri e studi per le riprese
cinematografiche/televisive fino a 25 persone), non è
più previsto il parere di conformità. I progetti
relativi a tali attività sono presentati contestualmente
alla SCIA e, per le attività di competenza SUAP,
ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo
III, D.P.R. n. 160/2010. La ricevuta della SCIA,
inoltre, costituisce titolo autorizzatorio.
Per le attività indicate nelle
categorie B) e C) dell’allegato I (per proseguire
nell’esempio: teatri e studi per le riprese
cinematografiche/televisive, rispettivamente compresi
tra 26 e 100 persone od oltre 100 persone), le istanze
di esame dei progetti devono essere presentate ai fini
dell’esercizio delle attività mediante la SCIA che
sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di
inizio attività, corredata dalle attestazioni, prevista
dalla normativa previgente. Secondo i chiarimenti
forniti con la predetta circolare, le attività di
categoria B) e C) devono ottenere il parere di
conformità.
Come si può dare inizio
all’attività
Prima dell’inizio dell’attività
indicata nelle tre categorie, il titolare presenta la
SCIA, corredata dell’asseverazione, della documentazione
tecnica costituita sostanzialmente dalle
certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini
antincendio e, per le attività di cui alla categoria A,
della relazione tecnica e degli elaborati grafici. Per
le sole attività di cui alle categorie B e C, inoltre,
non dovrà essere allegato alcun elaborato
grafico/progetto perché lo stesso è già in possesso del
Comando Provinciale VVF.
Quali sono i controlli
Per le attività di cui alle
categorie A) e B) i controlli avvengono, entro sessanta
giorni, anche mediante metodo a campione o in base a
programmi settoriali individuati, di norma, attraverso
circolari a cadenza annuale. Per le attività di cui alla
categoria C), invece, il Comando provinciale dei vigili
del fuoco effettua sempre il controllo entro sessanta
giorni.
Per tutte le attività di cui alle
categorie A), B) e C), si prevede che se, in seguito
alla visita tecnica, viene riscontrata la carenza dei
requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle
attività previsti dalla normativa di prevenzione
incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell’attività
e chiede la rimozione degli eventuali effetti dannosi a
meno che l’interessato non conformi la propria attività
entro un termine di quarantacinque giorni.
In caso di esito positivo, per le
attività di cui alla lettera A) – categorie A e B è
previsto, su richiesta dell’interessato, il rilascio di
copia del verbale della visita tecnica verbale che,
comunque, dovrà essere sempre redatto. In caso di esito
positivo, per le sole attività di cui alla lettera A) –
categoria C), il Comando rilascia, entro quindici
giorni, il CPI.
Che cosa fare in caso di progetti
complessi
In caso di progetti particolarmente
complessi, è stata introdotta la facoltà, per i titolari
delle attività di cui alle categorie B e C, di
richiedere al Comando l’emissione di un nulla osta di
fattibilità (cd. NOF), definito nella circolare come
“parere rilasciato con riguardo ad uno o più aspetti
rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi,
elaborato sulla base della valutazione di un progetto di
fattibilità dell’opera”. Il NOF deve essere rilasciato
entro 30 giorni dalla richiesta.
La modulistica da utilizzare
Gli obblighi documentali, in attesa
del preannunciato decreto ministeriale, sono già
disciplinati dalla modulistica disponibile nel sito
istituzionale dei Vigili del Fuoco. Nel sito, inoltre,
sono già presenti gli applicativi necessari per
quantificare le tariffe da corrispondersi ai singoli
Comandi.
Come fare per le nuove pratiche o
per le pratiche pendenti
Le indispensabili indicazioni sul
periodo transitorio (relativo a nuove attività soggette
al D.P.R. 151/2011 oppure ad altre attività
riconducibili a procedimenti avviati sotto il precedente
regime e non ancora conclusi) sono dettagliate nel punto
4 della circolare ministeriale n. 13061/2011.
Pubblicato da Andrea Ferruti |