Autore: Daniele Minussi
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Prassi collegate
Il IV comma dell'art. 563 cod.
civ., siccome novellato dalla Legge 14 maggio 2005, n.
80 ed ulteriormente modificato dalla l. 28 dicembre 2005
n.263, prevede che il coniuge o i parenti in linea retta
del donante possano, entro venti anni dalla trascrizione
della donazione (vale a dire entro il termine di cui al
I comma della stessa norma nonchè di quello, di eguale
durata, di cui I comma dell'art. 561 cod. civ. ),
notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di
opposizione. Il compimento di tale atto ha l'effetto di
determinare la sospensione dei menzionati termini
ventennali. La norma fa altresì salvo il disposto di cui
al n. 8 dell'art. 2652 cod. civ..
L’atto di opposizione alla
liberalità donativa di cui all’art. 563 cod.civ.
introduce un concetto assolutamente nuovo nel nostro
ordinamento. Per il tramite di esso il coniuge o il
parente in linea retta del donante (nella sua
presumibile qualità di futuro legittimario) manifesta la
propria contrarietà a subire la preclusione all’azione
recuperatoria nei confronti dei terzi in esito al
decorso di un ventennio a far tempo dalla donazione
nonché ad eventualmente subire il pregiudizio insito nel
mantenimento anche oltre il ventennio degli effetti di
una formalità pregiudizievole insistente sul bene donato
ed oggetto della futura ed eventuale azione di
riduzione.
Giova immediatamente fornire un
elemento che costituisce un’indispensabile premessa
rispetto a qualsiasi tentativo di inquadramento del
nuovo istituto.
L’opposizione, come tale, infatti
presuppone che si dia conto della fondamentale novità
della novella. La stessa ha introdotto la limitazione
cronologica rispetto alla possibilità di proporre azione
di riduzione, o meglio di quella specifica azione di
riduzione che consiste nell’azione recuperatoria contro
i terzi. La restituzione dei beni ai terzi può infatti
essere domandata, premessa l’escussione del donatario,
soltanto entro 20 anni a far tempo dal perfezionamento
della liberalità donativa.
La modificazione normativa parrebbe
dunque avere introdotto un termine prescrizionale di
anni venti relativamente all’azione recuperatoria contro
i terzi di cui all’art.563 cod.civ.. Detto termine
prescrizionale può per l’appunto essere sospeso in
relazione al compimento di un atto volontario, atto
appellato come “opposizione”. Si tratta di una nuova
tipologia di atto che sortisce un'efficacia del tutto
peculiare, determinando, come detto, la sospensione di
un intertempo la cui qualificazione, sotto il profilo
degli istituti della prescrizione o della decadenza, è
tutt'altro che agevole. Quale natura giuridica possiede
detto "atto di opposizione"? Parrebbe a prima vista
adeguato riferirne in chiave di atto negoziale. Chi
manifesta l'intento di "opporsi" alla donazione in
effetti altro non fa se non indicare la propria volontà
in ordine a che non si producano determinate specifiche
conseguenze che normativamente seguirebbero in esito al
decorso del tempo (l'estinzione dell'azione
recuperatoria contro i terzi, la purgazione da
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli del bene
oggetto di donazione). E' pur vero che, una volta che la
fattispecie dell'atto di opposizione siasi perfezionata,
è la legge a determinarne gli effetti, senza che vi sia
spazio per la produzione di un'efficacia atipica.
Meritano di essere analizzate
separtamente le caratteristiche dell'atto di
opposizione, quali si rinvengono dalla lettura dell'art.
563 cod. civ. , tali la stragiudizialità, la
personalità, la rinunziabilità. Gioverà anche analizzare
da un lato il profilo soggettivo vincolato dei soggetti
legittimati dalla legge a porre in essere l'atto,
dall'altro i profili formali che si sostanziano nella
notificazione e nella trascrizione.
Prassi collegate
La circolazione di beni
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dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005
L'atto di opposizione alla
donazione, le modifiche operate dalla legge 263/2005
all'articolo 563 del codice civile |