Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Il patto di famiglia-WikiJus.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Autore: Daniele Minussi

 

       

In esito all'entrata in vigore della Legge 14 febbraio 2006, n. 55 è stato introdotto un nuovo istituto. Ai sensi dell'art. 768 bis cod.civ. "è patto di famiglia il contratto con cui... l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti". La finalità del patto di famiglia sarebbe quella di agevolare il trasferimento della proprietà dell'azienda tra genitori e figli, evitando che le caratteristiche proprie di un atto di liberalità donativa costituiscano una remora alla circolazione della ricchezza ed un pregiudizio per la continuità dell'impresa e le ragioni dell'economia.

 

La figura presenta aspetti notevolmente problematici. Anzitutto si palesa come introduttiva di principi divergenti rispetto al generale principio del divieto di patti successori di cui all'art. 458 cod.civ. . Ciò non soltanto in relazione all'attribuzione operata dall'"imprenditore" in favore a colui al quale viene trasferita l'azienda (assimilabile ad un patto istitutivo), ma anche alle pattuizioni intercorrenti tra il discendente attributario dell'azienda e gli altri legittimari assegnatari, tra i quali ben possono intercorrere negoziazioni riconducibili a patti rinunziativi (anche in riferimento alla futura proponibilità dell'azione di riduzione). Quanto complessivamente oggetto del patto non sarà infatti soggetto nè a collazione nè all'azione di riduzione (ultimo comma art. 768 quater cod.civ. ). Queste caratteristiche consentono di configurare il patto di famiglia come un vero e proprio asse pattizio autonomo, anticipazione di futura successione, la quale avrebbe a seguire quale seconda fase attributiva mortis causa. Un chiarimento infine si impone. La stipulazione del patto di famiglia non è certo uno strumento "obbligatorio" per chi voglia trasmettere a titolo di liberalità la propria azienda al figlio. Resta pur sempre aperta la via tradizionale ad una donazione diretta. E' ben vero che essa sarà soggetta agli obblighi collatizi (artt. 737 e ss.cod.civ.), all'onere dell'imputazione ex se (art. 564 cod.civ.), all'eventuale azione di riduzione nell'ipotesi di insufficienza dell'attivo ereditario, ma non si può certo dire (anticipando l'esito di una più compiuta disamina dell'istituto) che con il patto di famiglia possa dirsi raggiunto lo scopo di rendere stabile e non aleatorio il trasferimento dell'azienda ai discendenti, ciò che costituiva indubbiamente la mira del legislatore.

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici