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Autore: Daniele Minussi

Elenco dei capitoli

 

    Note

    Bibliografia

   

 

Il modo donativo (artt. 793 , 794 cod.civ.), ferme le cose altrove analizzate in relazione alla definizione ed alla natura giuridica del medesimo, sembrerebbe figura assolutamente sovrapponibile al modo testamentario.

 

A fronte della tesi tradizionale nota1, che interpreta l'onere apposto alla donazione (come del resto quello apposto alla disposizione testamentaria) quale elemento accidentale, connotato da un'accessorietà rispetto all'atto cui accede del tutto analoga rispetto a quella del termine e della condizione, si pone una più recente teorica. Secondo un'opinione nota2 la donazione modale avrebbe piuttosto la consistenza di un contratto con prestazioni corrispettive, ogniqualvolta l'adempimento dell'obbligazione connessa al modo fosse stata prevista a pena di risoluzione dell'atto (Cass. Civ., 2432/86 ).In effetti questa costruzione ha il pregio di sottolineare l'ibrida natura dell'elemento causale che sembra qualificare l'atto negoziale al quale sia stato apposto un onere così connotato nota3 . La nozione di risoluzione per inadempimento è infatti strettamente connessa ai vizi funzionali della causa dei contratti a prestazioni corrispettive. La cosa è particolarmente evidente quando il modo importi un'obbligazione che vada a vantaggio del disponente: diviene particolarmente arduo valutare concretamente l'aspetto causale di siffatta stipulazione (Cass. Civ., 6414/84 ). E' stato comunque deciso che, nell'ambito della controversia instaurata allo scopo di addivenire ad una pronunzia di risoluzione della liberalità donativa a cagione del detto inadempimento, non si possa concludere nel senso dello scioglimento del vincolo contrattuale in relazione all'operatività di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod.civ.). Ciò nel senso che non potrebbe il giudice così qualificare l'apposizione del modo sulla scorta della reputata natura corrispettiva della negoziazione (Cass. Civ. Sez.II, 13876/05 ).

 

Le perplessità espresse possono probabilmente essere fugate accogliendo la tesi del modo quale negozio autonomo (come meglio si evidenzia in sede di disamina specifica della natura giuridica dell'onere) seppure collegato con la donazione, da considerarsi quale unità negoziale principalenota4 . La forza di questo collegamento si dimostra massima proprio nel caso in cui il disponente abbia previsto la risoluzione quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione a carico dell'onerato, senza tuttavia far venir meno la causa liberale della donazione.

 

Una conferma dell'autonomia del modo donativo si rinviene a proposito della possibilità che esso faccia carico a soggetto diverso rispetto a quello originariamente previsto, come potrebbe avvenire nell'ipotesi in cui, ex art. 773 II comma cod.civ., non potendo o non volendo taluno dei beneficiati accettare la liberalità, si verificasse l'accrescimento a favore degli accettanti. Occorre tuttavia specificare che tale esito richiede la previsione di un'espressa volontà del donante: in forza di essa si avrebbero tante proposte di donazione quanti sono i donatari.

 

Per fare un esempio, ipotizziamo che Primo proponga a Secondo ed a Terzo di far loro dono, con reciproco accrescimento, di un palazzo con l'onere di realizzare un giardino pubblico nell'area antistante. Nell'eventualità in cui Secondo rifiutasse e Terzo accettasse, quest'ultimo dovrebbe farsi carico dell'intero contenuto obbligatorio del modo.

 

L'autonomia del modo rispetto alla donazione consente ad essa di mantenere le proprie caratteristiche causali, rimanendo in tutto e per tutto soggetta alle regole che sono peculiari (requisiti di forma e di sostanza, applicabilità delle regole relative alla collazione ed all'imputazione ex se, ovviamente successivamente alla detrazione del valore dell'obbligazione modale: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 15586/05 )nota5 .

 

Note

 

 

nota1

 

Coviello, Manuale di dir.civ. it., vol.I, Milano, 1910, p.430 e Carnevali, voce Modo, in Enc.dir., vol.XXVI, 1976, p.687.

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nota2

 

Grassetti, Donazione modale e fiduciaria, Milano, 1941, p.17.

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nota3

 

infatti Carnevali, La donazione modale, Milano, 1969, p.7, che la donazione modale trova la sua ragion d'essere nella dialettica tra contratto gratuito e contratto di scambio.

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nota4

 

Giorgianni, Il modus testamentario, in Riv.dir. e proc.civ., 1957, p.921.

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nota5

 

Si deve cioè ritenere che l'arricchimento debba essere configurato come l'elemento sul quale si apporta l'intento del donante, condiviso anche dal donatario; il venir meno di esso per eventi imprevisti, perciò, non fa venir meno il carattere di donazione del contratto (così Cataudella, La donazione mista, Milano, 1970, p.126).

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Bibliografia

 

    CATAUDELLA, La donazione mista, Milano, 1970

    COVIELLO, Manuale di dir.civ.it., Milano, I, 1910

    GIORGIANNI, Il modus testamentario, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1957

    GRASSETTI, Donazione modale e fiduciaria, Milano, 1941

 

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