Autore: Daniele Minussi
Elenco dei capitoli
Note
Bibliografia
Il modo donativo (artt. 793 , 794
cod.civ.), ferme le cose altrove analizzate in relazione
alla definizione ed alla natura giuridica del medesimo,
sembrerebbe figura assolutamente sovrapponibile al modo
testamentario.
A fronte della tesi tradizionale
nota1, che interpreta l'onere apposto alla donazione
(come del resto quello apposto alla disposizione
testamentaria) quale elemento accidentale, connotato da
un'accessorietà rispetto all'atto cui accede del tutto
analoga rispetto a quella del termine e della
condizione, si pone una più recente teorica. Secondo
un'opinione nota2 la donazione modale avrebbe piuttosto
la consistenza di un contratto con prestazioni
corrispettive, ogniqualvolta l'adempimento
dell'obbligazione connessa al modo fosse stata prevista
a pena di risoluzione dell'atto (Cass. Civ., 2432/86
).In effetti questa costruzione ha il pregio di
sottolineare l'ibrida natura dell'elemento causale che
sembra qualificare l'atto negoziale al quale sia stato
apposto un onere così connotato nota3 . La nozione di
risoluzione per inadempimento è infatti strettamente
connessa ai vizi funzionali della causa dei contratti a
prestazioni corrispettive. La cosa è particolarmente
evidente quando il modo importi un'obbligazione che vada
a vantaggio del disponente: diviene particolarmente
arduo valutare concretamente l'aspetto causale di
siffatta stipulazione (Cass. Civ., 6414/84 ). E' stato
comunque deciso che, nell'ambito della controversia
instaurata allo scopo di addivenire ad una pronunzia di
risoluzione della liberalità donativa a cagione del
detto inadempimento, non si possa concludere nel senso
dello scioglimento del vincolo contrattuale in relazione
all'operatività di una clausola risolutiva espressa
(art. 1456 cod.civ.). Ciò nel senso che non potrebbe il
giudice così qualificare l'apposizione del modo sulla
scorta della reputata natura corrispettiva della
negoziazione (Cass. Civ. Sez.II, 13876/05 ).
Le perplessità espresse possono
probabilmente essere fugate accogliendo la tesi del modo
quale negozio autonomo (come meglio si evidenzia in sede
di disamina specifica della natura giuridica dell'onere)
seppure collegato con la donazione, da considerarsi
quale unità negoziale principalenota4 . La forza di
questo collegamento si dimostra massima proprio nel caso
in cui il disponente abbia previsto la risoluzione quale
conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione a
carico dell'onerato, senza tuttavia far venir meno la
causa liberale della donazione.
Una conferma dell'autonomia del
modo donativo si rinviene a proposito della possibilità
che esso faccia carico a soggetto diverso rispetto a
quello originariamente previsto, come potrebbe avvenire
nell'ipotesi in cui, ex art. 773 II comma cod.civ., non
potendo o non volendo taluno dei beneficiati accettare
la liberalità, si verificasse l'accrescimento a favore
degli accettanti. Occorre tuttavia specificare che tale
esito richiede la previsione di un'espressa volontà del
donante: in forza di essa si avrebbero tante proposte di
donazione quanti sono i donatari.
Per fare un esempio, ipotizziamo
che Primo proponga a Secondo ed a Terzo di far loro
dono, con reciproco accrescimento, di un palazzo con
l'onere di realizzare un giardino pubblico nell'area
antistante. Nell'eventualità in cui Secondo rifiutasse e
Terzo accettasse, quest'ultimo dovrebbe farsi carico
dell'intero contenuto obbligatorio del modo.
L'autonomia del modo rispetto alla
donazione consente ad essa di mantenere le proprie
caratteristiche causali, rimanendo in tutto e per tutto
soggetta alle regole che sono peculiari (requisiti di
forma e di sostanza, applicabilità delle regole relative
alla collazione ed all'imputazione ex se, ovviamente
successivamente alla detrazione del valore
dell'obbligazione modale: cfr. Cass. Civ. Sez. II,
15586/05 )nota5 .
Note
nota1
Coviello, Manuale di dir.civ. it.,
vol.I, Milano, 1910, p.430 e Carnevali, voce Modo, in
Enc.dir., vol.XXVI, 1976, p.687.
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nota2
Grassetti, Donazione modale e
fiduciaria, Milano, 1941, p.17.
top2
nota3
infatti Carnevali, La donazione
modale, Milano, 1969, p.7, che la donazione modale trova
la sua ragion d'essere nella dialettica tra contratto
gratuito e contratto di scambio.
top3
nota4
Giorgianni, Il modus testamentario,
in Riv.dir. e proc.civ., 1957, p.921.
top4
nota5
Si deve cioè ritenere che
l'arricchimento debba essere configurato come l'elemento
sul quale si apporta l'intento del donante, condiviso
anche dal donatario; il venir meno di esso per eventi
imprevisti, perciò, non fa venir meno il carattere di
donazione del contratto (così Cataudella, La donazione
mista, Milano, 1970, p.126).
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Bibliografia
CATAUDELLA, La donazione mista,
Milano, 1970
COVIELLO, Manuale di
dir.civ.it., Milano, I, 1910
GIORGIANNI, Il modus
testamentario, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1957
GRASSETTI, Donazione modale e
fiduciaria, Milano, 1941 |