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Correzione di errore materiale delle pronunce giudiziali-Altalex.it

 

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 (Luigi Marino)

Sommario: 1. Introduzione e natura del procedimento - 2. Il rapporto tra la nullità e il vizio emendabile attraverso la procedura di correzione. - 3. Il caso - 4. Il contrasto tra intestazione e contenuto della sentenza - 5. Quando il giudice omette di menzionare una parte intervenuta nel giudizio – nullità o errore materiale? - 6. Il rapporto tra correzione e impugnazioni. - 7. Segue. L'intervento della Corte Costituzionale - 8. L'interesse alla correzione - 9. Spunti sul procedimento.

 

1. Introduzione e natura del procedimento

 

Il procedimento di correzione di errore materiale delle pronunce giudiziali costituisce un metodo semplice[1], rapido ed efficace per mezzo del quale vengono rettificate le “sviste” in cui è incorso il giudicante nel processo redazionale; esso, codificato all’interno del Codice di rito civile agli artt. 287 e 288, trova applicazione, secondo l’orientamento della giurisprudenza, qualora l’errore emendando consista in un mero “lapsus calami”, ossia in una momentanea disattenzione del redattore che diviene, in maniera lampante, intellegibile al lettore.

 

Le definizioni di errore materiale date dalla giurisprudenza sono molteplici, ciascuna ha privilegiato questo o quell’aspetto peculiare dell’errore correggibile, ma tutte si sono dimostrate egualmente pertinenti [2],[3].

 

Si possono avere, dunque, di una vasta gamma di errori, quali, a titolo di esempio, errori di calcolo oppure l’omessa indicazione di una delle parti del giudizio o ancora l’erronea indicazione dei dati anagrafici delle parti in causa o ancora l’erronea trascrizione delle conclusioni formulate dalle stesse in occasione dell’ultima udienza[4].

 

Tuttavia, come detto, perché si possa procedere alla correzione con il metodo indicato dal codice, occorre che la svista sia rilevabile ictu oculi, cioè che l’errore incida negativamente sull’iter logico giuridico che ha condotto ad esso[5].

 

In specie, per quanto concerne gli errori di calcolo, è convincimento oramai condiviso che essi debbano avere un carattere di assoluta materialità (es. 2+2=5), in quanto non si potrebbe dare luogo al procedimento di correzione nell’ipotesi in cui, per rilevarlo, occorrerebbe ricorrere ad un procedimento tecnico[6].

 

Una delle problematiche che sono state costantemente sottese al procedimento di correzione, consiste nella differenza intercorrente tra gli errori emendabili ex art. 287 c.p.c. e quelli che, al contrario, devono formare oggetto di apposito mezzo di gravame, anche, di natura incidentale.

 

In proposito, serve un immediato chiarimento: il procedimento di correzione è qualificato come procedimento a carattere amministrativo[7], tant’è che la natura giurisdizionale della procedura di correzione è stata esclusa apertis verbis anche dalla Suprema Corte, pronunciatasi in tal senso in un risalente arresto nel quale è stata ribadita la natura amministrativa di tale procedimento[8],[9].

 

2. Il rapporto tra la nullità e il vizio emendabile attraverso la procedura di correzione

 

La prassi ha posto problematiche di eminente rilievo con riguardo alla differenza tra gli errori che possono venire eliminati mediante il procedimento di correzione e quelli che, al contrario, inficiano la sentenza al punto tale da determinarne la nullità, pertanto occorrerà prendere le mosse da alcuni chiarimenti di carattere generale.

 

La nullità - e in particolare la nullità della sentenza - è il vizio da cui sono affetti gli atti processuali carenti dei requisiti che la legge ritiene invece indispensabili e obbligatori affinché l’atto sia valido ed efficace; l’errore materiale consiste, invece, in un’errata traduzione in segni grafici degli elementi propri o individuatori di una persona o di una cosa o, comunque, nella non corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica[10].

 

Occorre, tuttavia, scindere le ipotesi di nullità della sentenza (art. 161 c.p.c.) da quelle di errore materiale, poiché la sentenza o qualunque pronuncia giudiziale che difetta dei requisiti previsti dalla legge e/o che non è in grado di produrre gli effetti per cui è stata emessa, dovrà essere considerata nulla, mentre la sentenza affetta da errori materiali non difetterà né dei requisiti previsti dalla legge, né sarà improduttiva di effetti, ma andrà semplicemente espunto l’errore o sanata l’omissione che consistono nella erronea trasposizione in segni grafici della volontà del giudice

 

Ulteriore profilo argomentativo che depone a favore della differenziazione le cui linee essenziali sono state appena tracciate, risiede nella considerazione per cui mentre la sentenza affetta da nullità è, per come prevede il codice, incapace di raggiungere lo scopo, la sentenza errata, invece, li produrrà.

 

Ma ciò che distingue in maniera più incisiva la nullità dall’errore suscettibile di correzione sono i metodi con i quali tali vizi possono essere emendati.

 

Mentre, infatti, la nullità può essere fatta valere solo attraverso i normali mezzi d’impugnazione, in base al noto principio per il quale i vizi di nullità si convertono in motivi di impugnazione, assorbendosi in essi[11], gli errori materiali possono essere corretti tanto facendone espressa richiesta al giudice d’appello, quanto con il procedimento di cui all’art. 287 e ss. c.p.c.

 

In proposito, occorre porre in evidenza la circostanza per cui, chi chiede la correzione di errore materiale, non accorgendosi che, invece, si tratta di nullità, rischia di incorrere nella decadenza propria del termine di impugnazione.

 

In particolare, laddove il giudice dichiarasse inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale, poiché il vizio denunciato rientra nella casistica delle nullità, l’interessato potrebbe non essere più in termini per eccepirla, stante il ribadito principio per cui l’istanza di correzione può essere presentata in qualunque momento, mentre la nullità andrà eccepita nei termini previsti per l’impugnazione della sentenza.

 

Talora, però, la dottrina e la giurisprudenza non sono state concordi con l’indirizzo appena richiamato, opinando che può essere sottoposta al procedimento di correzione di errore quella sentenza che è affetta da un vizio che ne produce la nullità[12].

 

Tale indirizzo, autorevolmente sostenuto, ma, invero, assai risalente, pare oramai sconfessato dal recente orientamento pretorio che scinde con decisione i due istituti che, pertanto, paiono potersi configurare solo in maniera alternativa[13].

 

Ulteriore profilo di invalidità della sentenza è l’inesistenza.

 

In ordine, poi, alla differenza tra la sentenza da correggere e la sentenza inesistente, pare legittimo fare analoghe considerazioni a quelle fatte per la nullità; infatti l’inesistenza determinerà la totale invalidità e l’assenza di effetti della decisione, dunque non sarà neppure necessario procedere alla sua riforma in sede di appello.

 

E’ invece chiaro che la sentenza viziata da errore materiale è valida e produce i suoi effetti.

 

3. Un caso... tra tanti

 

Una sentenza in particolare[14] costituisce, però, la più chiara espressione di questo principio, laddove, a chiare lettere, disgiunge l’ipotesi di correzione di errore materiale da quella in cui si avrebbe nullità della pronuncia.

 

La sentenza in questione trae origine dalla vicenda di un dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale venne intimato il licenziamento per aver esercitato l’attività di agente mandatario della SIAE senza la prescritta autorizzazione.

 

Il lavoratore impugnato il licenziamento, affermò di aver richiesto l’autorizzazione all’Amministrazione la quale, tuttavia, era rimasta inerte, favorendo così il consolidarsi degli effetti del silenzio assenso che doveva essere considerato quale accoglimento dell’istanza.

 

Si costituirono in giudizio il Ministero e l’Agenzia delle Entrate chiedendo entrambi il rigetto della domanda, ma la tesi del dipendente trovò positivo riscontro presso il giudice del lavoro che, in accoglimento del ricorso, ordinò la reintegrazione del ricorrente e il versamento in suo favore dei ratei stipendiali maturati medio tempore.

 

In secondo grado, la Corte d’Appello accolse, però, il gravame proposto dall’Amministrazione e ordinò al ricorrente la restituzione di quanto percepito per effetto dell’attività non autorizzata.

 

A tale fase segue il ricorso per Cassazione del dipendente che, oltre a denunciare la violazione da parte della Corte territoriale delle principali norme in materia di pubblico impiego, chiede che la Suprema Corte dichiari nulla la sentenza d’appello poiché i giudici di secondo grado hanno omesso di indicare, nell’epigrafe della sentenza, l’Agenzia delle Entrate, quale ulteriore appellante oltre al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

La soluzione cui addiviene la Cassazione è da ritenersi equilibrata.

 

La Suprema Corte, infatti, ritiene che non possa configurarsi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. laddove, pur non espressamente indicato nell’epigrafe della sentenza, la partecipazione di una parte al giudizio si possa evincere dal contenuto della medesima decisione e, pertanto, ritiene appropriata l’applicazione della procedura di correzione.

 

4. Il contrasto tra intestazione e contenuto della sentenza

 

Il principio espresso dalla Sezione lavoro si può rinvenire anche in numerose altre pronunce della Suprema Corte[15] come, ad esempio, nel caso in cui l’estensore abbia tralasciato di indicare tanto le parti quanto i difensori nell’intestazione della sentenza. Ciò, a ben vedere, non provocherà giammai la nullità della sentenza, ma un difetto facilmente emendabile attraverso il ben noto procedimento di correzione.

 

Si avrà, invece, la nullità della sentenza ove, a causa degli errori, si verifichi la mancata partecipazione (intesa in senso ampio) della parte al giudizio, tanto da determinare la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa[16].

 

 

Eguale ragionamento si può fare in altro assai frequente caso, ossia quando non viene indicato nella sentenza il contumace.

 

Pertanto, ove ciò non infici la regolarità del contraddittorio e, dunque, ove la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, la sentenza in cui il contumace è stato escluso per errore, si correggerà con il metodo di cui all’art. 287 c.p.c.[17].

 

5. Quando il giudice omette di menzionare una parte intervenuta nel giudizio – nullità o errore materiale?

 

La sentenza del 2010 richiamata supra offre lo spunto per affrontare una problematica davvero peculiare che origina dalla circostanza in base alla quale il giudice abbia tralasciato di indicare, tanto nella epigrafe della decisione, quanto nel corpo della stessa, l’indicazione di una parte e, segnatamente, di un interveniente ad adiuvandum, “entrato” nel giudizio per coadiuvare il convenuto principale nell’ipotesi in cui quest’ultimo fosse stato condannato.

 

Si pensi ad un giudizio appartenente al rito del lavoro, nel quale un dipendente convenga il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella veste di Amministrazione datrice di lavoro, per la corresponsione di alcune maggiorazioni stipendiali asseritamente spettanti ai vice dirigenti di un’area dell’Amministrazione finanziaria. L’art. 61, comma 1 bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’esistenza di controversie, relative ai rapporti di lavoro, dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica.

 

In questi casi, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica – d’intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del Codice di procedura civile, sopportando parte degli oneri derivanti dalla eventuale soccombenza.

 

Si faccia, dunque, caso all’ipotesi in cui, alla luce della predetta norma, la Presidenza del Consiglio si costituisca in giudizio, come interveniente volontario, chiedendo di essere condannata in solido con il convenuto principale in caso di soccombenza, ma il giudice del lavoro emettendo la sentenza con la quale rigetta il ricorso ritenendolo infondato, ometta di indicare la costituzione della Presidenza del Consiglio, nella qualità di interveniente.

 

Quid iuris? Si tratta, dunque, di nullità perché il giudice ha completamente omesso di indicare una parte del processo o si tratta di un semplice errore materiale?

 

E’ da ritenersi preferibile la nullità.

 

Ben vero che si ha nullità, secondo l’indirizzo della Cassazione già supra richiamato, nel caso in cui dalla sentenza si deduca che non si è regolarmente integrato il contraddittorio e che, nel caso di specie, il contraddittorio era da ritenersi regolarmente integrato, in quanto avevano preso parte al giudizio tanto il dipendente, il quale chiedeva le maggiorazioni stipendiali quanto l’Amministrazione datrice, risultando l’intervento adesivo della Presidenza del Consiglio intervento volontario di una parte che sceglie, sua sponte, di prendere parte ad un giudizio già regolarmente instaurato, ma è altrettanto vero che, nella fattispecie di sentenza nulla, la Suprema Corte, fa rientrare anche l’ipotesi della sussistenza di una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza in ordine ai soggetti cui essa si riferisce.

 

L’ipotesi prospettata sembra rientrare perfecte nelle statuizioni della Corte regolatrice, non potendosi evincere con chiarezza dalla decisione del tribunale del lavoro, i soggetti cui la decisione si riferisce.

 

Premesse queste considerazioni, il rimedio che l’interveniente dovrà utilizzare per chiedere la correzione della sentenza errata non può essere l’istanza di correzione poiché, come detto, non si tratta di un errore materiale, bensì di nullità, la quale può essere fatta valere solo con gli ordinari mezzi di gravame.

 

Il punctum dolens sta, però, nella circostanza che l’interveniente (Presidenza del Consiglio) non ha alcun interesse a far valere detta nullità, avendo il giudice respinto il ricorso del dipendente e risultandone, dunque, l’Amministrazione resistente, parte vittoriosa del giudizio.

 

La Presidenza del Consiglio, nella qualità di intervenuto ad adiuvandum del Ministero è anch’essa parte vittoriosa e, dunque, non potrà essere titolare di un interesse all’impugnazione di detta decisione, neppure in via incidentale, poiché chi propone appello avverso una precedente statuizione giurisdizionale, deve essere, anche solo parzialmente, soccombente in quel grado di giudizio.

 

Apparirà forse paradossale, ma, nel caso illustrato, la sentenza, qualora non venisse impugnata da chi non ha interesse e, dunque riformata anche con riguardo alla mancata indicazione dell’interveniente, rimarrebbe pronunciata nei confronti di tutte le parti tranne una (l’intervenuto).

 

6. Il rapporto tra correzione ed impugnazione. L’appello incidentale.

 

Come già riferito, la parte che intende far valere in giudizio la nullità di un atto processale e, in particolare, la nullità di una sentenza, potrà provvedervi attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, stante l’assorbimento della nullità negli ordinari mezzi di gravame; al contrario, laddove si intenda ottenere la correzione dell’errore materiale, occorrerà instaurare la specifica procedura prevista dal codice oppure occorrerà formulare apposita istanza direttamente nell’atto d’impugnazione con il quale si faranno valere anche altri profili di gravame attinenti al merito.

 

Tutto ciò pone in rilievo la problematica del rapporto tra correzione di errore materiale e impugnazioni, anche di natura incidentale.

 

Sul punto, si possono riscontrare due diversi orientamenti in seno alla medesima Corte di Cassazione.

 

Da una parte, attestandosi su posizioni più permissive, vi è la giurisprudenza che afferma che “nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello”[18] e dall’altra le pronunce che escludono tale ipotesi in maniera categorica: “nei casi in cui, come nella fattispecie, la sentenza contro la quale è stato proposto appello contenga un errore materiale, l'istanza per la relativa correzione, non essendo diretta ad ottenere una vera e propria riforma della decisione, non deve formare, e non costituisce, oggetto di un mezzo di gravame, neppure incidentale, in senso proprio, e, perciò, resta utilmente proposta in qualunque forma, eventualmente implicita, nel complesso delle deduzioni difensive svolte in secondo grado”[19].

 

Le pronunce testé esaminate richiamano la tematica dell’appello incidentale, sostanzialmente escludendo, chi categoricamente, chi, invece, con una qualche apertura, la possibilità di richiedere la correzione di errore materiale con lo strumento dell’appello incidentale.

 

Quest’ultimo, in ipotesi (ma, pare, che ciò venga escluso dalla giurisprudenza), potrebbe essere utilizzato dalla parte vittoriosa in primo grado che abbia riscontrato un errore nella sentenza avverso la quale la parte soccombente ha già proposto gravame.

 

 

Infatti, allorché viene instaurato il giudizio d’appello, dovendo l’appellato effettuare la costituzione in tale giudizio, questi potrebbe evitare di instaurare, nel contempo, il giudizio di correzione dinanzi al giudice di prime cure, anche solo per ragioni di economia processuale, potendo ottenere la correzione anche con la pronuncia d’appello.

 

Nell’ipotesi scolastica formulata nel precedente paragrafo[20], la parte che vince in primo grado non può proporre appello incidentale se non è, almeno parzialmente, soccombente, ancorché la sentenza di prime cure meriterebbe di essere corretta; il principio della soccombenza e della legittimazione ad impugnare non potranno, dunque, essere sacrificati.

 

In tema di correzione dell’errore materiale e impugnazioni non si può tralasciare quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 288 c.p.c. : “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione”.

 

Tale disposizione ha suscitato non pochi e contrastanti dubbi interpretativi, ma sembrerebbe da accogliere l’opinione di chi ha affermato che l’impugnazione in parola avrebbe ad oggetto il testo della sentenza “novellata”, se ed in quanto sussista il requisito della soccombenza. Pertanto, l’impugnazione in questione avrebbe ad oggetto il provvedimento emendato.

 

Tanto, tuttavia, tenendo in debita considerazione che il potere spiegato ai fini della correzione dell’errore non si riveli, in realtà, illegittimo, tale, cioè, da determinare una modifica dell’originaria volontà del giudice redattore del provvedimento[21].

 

7. Segue. L’intervento della Corte Costituzionale.

 

Nel panorama pretorio è da tenere in considerazione anche la recente pronuncia con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 287 c.p.c., limitatamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”[22].

 

La pronuncia della Consulta trae origine dalla riflessione proposta dal giudice a quo in base alla quale, di norma, la competenza ad effettuare la correzione della sentenza appartiene al giudice che l’ha emessa, eccetto il caso in cui, avverso la sentenza da correggere, sia stato proposto appello.

 

Come era stato già affermato dalla giurisprudenza[23], in ipotesi siffatte, l’appello finisce per “assorbire” il procedimento di correzione, essendo, quest’ultimo, rimedio con devoluzione illimitata, destinato a concludersi con una pronuncia sostitutiva di quella bisognosa di correzione.

 

Già in epoca precedente alla pronuncia del 2004[24], la Consulta era stata investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 287 c.p.c., ma, sulla base del rilievo per cui “l’appello sfocia per sua natura in una sentenza che – rescissa in ogni caso, la confermi o la modifichi, quella di primo grado – si sostituisce a quella impugnata comporta che il giudice d'appello può esercitare il potere di correzione solo con la pronuncia della sentenza conclusiva e non già con un procedimento ad hoc”[25], la Corte Costituzionale aveva ritenuto non rilevante la questione di legittimità della esclusione, dal novero dei provvedimenti correggibili ex art. 287 cod. proc. civ., del decreto ingiuntivo opposto.

 

Ad avviso del Giudice rimettente del 2004, precludere l’esecuzione di una sentenza affetta da errore materiale per la sola ragione che avverso la medesima sia stato proposto appello, costituisce scelta lesiva del principio di uguaglianza per il diverso trattamento riservato alle sentenze, a seconda che esse siano o meno affette da errore materiale, e cioè da un errore che incide solo sull'espressione grafica del dictum del giudice, e ciò tanto più che dottrina e giurisprudenza ritengono esperibile il procedimento di correzione anche avverso decisioni per le quali i termini di impugnazione non siano ancora scaduti e che non siano pertanto ancora passate in giudicato[26].

 

In questa occasione, invece, la Consulta ripercorre brevemente il dettato dell’art. 337, comma 1, c.p.c., il quale, nella versione anteriore alla riforma del 1990, prevedeva l’automatica sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze avverso le quali era stato interposto appello.

 

La riforma del 1990, capovolgendo il dettato codicistico, introduce il principio per cui la mera impugnazione di una sentenza non ne sospende l’efficacia esecutiva.

 

Tale novella determina rilevanti conseguenze anche in tema di correzione di errore poiché le esigenze di economia processuale in nome delle quali era stata predicata la scelta di esperimento di un solo rimedio (id est, la superfluità dell'esperimento del procedimento speciale in pendenza di un giudizio (d'appello) idoneo ad emendare la sentenza dall'errore che la inficiava), vengono meno atteso che, nell’attuale sistema, il giudizio d’appello e il procedimento di correzione seguono binari diversi, potendosi escludere che la pendenza dell’uno determini l’improcedibilità dell’altro.

 

8. Interesse alla correzione

 

Passando in rassegna il tema della correzione dell’errore materiale delle decisioni giudiziali, non può sottacersi quello dell’interesse alla proposizione dell’istanza di emenda.

 

Invero, su tale questione, il codice di rito erge un muro di impenetrabile silenzio. Dalle parole utilizzate, infatti, pare non doversi cogliere alcun riferimento alla necessità di un interesse effettivo alla correzione della pronuncia, in maniera particolare ove si consideri che l’istanza può essere presentata dalla parte in qualunque momento, anche a distanza di anni dalla pronuncia; si badi, però, che tale prerogativa di illimitatezza della correzione non è stato sempre presente nel codice, ma la si è avuta a partire proprio dalla sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la parte dell’art. 287 c.p.c. che prevedeva la possibilità di richiedere la correzione di errore fino al momento in cui la sentenza affetta da errore materiale non fosse stata appellata.

 

La giurisprudenza, dal canto suo, non ha compiuto uno sforzo maggiore di quello del legislatore per chiarire se l’ammissibilità dell’istanza di correzione sia subordinata all’accertamento della sussistenza di un interesse da parte del richiedente.

 

Tuttavia, un dato si può rinvenire in qualche pronuncia della Suprema Corte di qualche anno fa.

 

La Cassazione così afferma: “l’indicazione della data della deliberazione della sentenza, pur costituendo un requisito richiesto per la regolarità della sentenza non è un elemento essenziale di questa in quanto si riferisce a un atto meramente interno. La sua omissione, pertanto, non produce alcuna nullità deducibile con l'impugnazione ma si risolve in un errore materiale emendabile con la procedura di correzione che deve essere avviata innanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza dalla parte che ne ha interesse e deve, di conseguenza, escludersi che la sentenza stessa sia inefficace, sino a che non sia avviata la procedura di correzione”[27].

 

Pare evidente, però, che chi pone in essere un procedimento finalizzato alla correzione non lo fa in nome di un ideale cavalleresco di correttezza formale delle pronunce giudiziali, ma in nome di un interesse che diviene concretamente realizzabile, a volte, solo attraverso tale procedimento.

 

9. Spunti sul procedimento

 

Ribadendo oramai strenuamente che il procedimento di correzione dell’errore materiale si svolge dinanzi al giudice che ha emesso la pronuncia emendanda e che il procedimento disciplinato dall’art. 287 c.p.c. non costituisce un nuovo giudizio o una fase processuale nuova rispetto a quella in cui la sentenza è stata emessa, ma un mero incidente dello stesso giudizio diretto ad identificare, con la sua corretta espressione grafica, la effettiva volontà del giudice come già risulta espressa nella sentenza – si coglie l’occasione per evideoccorre rilevare che la pronuncia che chiude la fase della correzione non necessita di un’ulteriore motivazione rispetto alla esplicitazione dei passaggi logici e delle operazioni attraverso le quali si pone rimedio all’errore del giudice[28].

 

Ciò, d’altro canto, sembrerebbe escludere la possibilità di domandare la correzione di una pronuncia direttamente nell’atto che instaura il giudizio d’appello avverso la pronuncia medesima; si può cogliere qualche spunto nella giurisprudenza dell’ultimo decennio.

 

(Altalex, 17 ottobre 2011. Articolo di Luigi Marino)

 

________________

 

[1] F.P. LUISO, Diritto processuale civile, Giuffrè Milano 2009, pag. 208; negli stessi termini già S. SATTA, Diritto processuale civile, (IX edizione a cura di C. PUNZI), Padova Cedam 1981, pag. 377, in cui si chiarisce che il carattere della semplicità è dovuto alla circostanza che, in caso di errore materiale, non occorre “rifare” il giudizio, ma eliminare una fortuita divergenza fra l’idea e la sua errata rappresentazione.

 

[2] Cfr. Giur. It. 2000, 2274, nota di Vanz.

 

[3] In ordine alla definizione di errore materiale, pregevole ed esemplificativa risulta quella data in R. VACCARELLA, M. GIORGETTI, Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, Torino Utet, 2007, annotazioni sull’art. 287 c.p.c., dove viene definita mera svista del giudice che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica.

 

[4] Per una panoramica completa ed esaustiva delle singole ipotesi di correzione e un breve excursus storico dell’istituto, si veda, tra gli altri, la voce “correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice” in ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI, Roma 1994, vol. IX..

 

[5] Giur. It. 2000, 2274, nota di Vanz cit.

 

[6] U. ROCCO, Trattato di diritto processuale civile, UTET , Torino 1957, pag. 190 e ss.

 

[7] Cass., Sez. I, 24 luglio 2003, n. 11458, in Giust. civ. mass. 2003, 1757 e ss.

 

[8] Cass., Sez. II, 3 maggio 1996, n. 4096, in Giust. civ. mass. 1996, 662.

 

[9] Il procedimento per la correzione di errore materiale è applicabile anche al rito del lavoro. Sul punto, con decisa chiarezza, si è espressa la Suprema Corte: “Il campo di operatività della procedura di correzione degli errori materiali non può subire quindi alcuna limitazione in ragione della speciale natura del processo del lavoro, non essendo consentito addurre una forma di assoluta o, quanto meno, più severa modificabilità del dispositivo, sulla base della considerazione che lo stesso - perché portato ad immediata conoscenza delle parti in quanto letto in udienza e perché consente l'esecuzione provvisoria pur in pendenza del deposito - deve cristallizzare in maniera definitiva ed immodificabile quanto risulta documentalmente riportato. Ed invero, non risponde a criteri di razionalità un sistema volto a ridurre gli spazi di operatività dell'istituto in oggetto sulla base di una volontà decisoria che, sebbene non trasfusa fedelmente nello scritto, risulti tuttavia accertabile agevolmente. Per di più non risponde al generale criterio di lealtà e di buona fede, che deve permeare il processo, potendo finanche concretizzare un comportamento in mala fede e gravemente colposo la condotta della parte che, pur potendo agevolmente rendersi conto, anche per la attiva partecipazione avuta in giudizio, che il dispositivo letto in udienza sia frutto di una svista materiale del giudice, utilizzi detto dispositivo, nel suo contenuto documentale, come titolo esecutivo” così Cass., Sez. Lav., 16 maggio 2003, n. 7706, in Foro It. 2004, 1229.

 

[10] cfr. Cass., Sez. III, 25 gennaio 2000, n. 816, in Gius. civ. mass. 2000, 135.

 

[11] C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile – editio minor-, Giappichelli Torino 2007, pag 266.

 

[12] F. CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, 1942, vol. I, pag. 368.

 

[13] Cfr. in proposito, Cass., Sez. III, 22 maggio 2001, n. 6961, la quale ha statuito che “La sentenza nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, non è nulla ma deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza stessa” in Giust. civ. mass. 2001, 1028; conformemente, anche, Sez. II, 24 marzo 2005, n. 6399 e, tra le più recenti, Sez. III, 14 dicembre 2010, n. 25238.

 

[14] Cass., Sez. Lav., 23 marzo 2010, n. 7343.

 

[15] Cfr., tra le tante, Cass., Sez. lav, 13 maggio 2000, n. 6171, in Giust. Civ. mass. 2000, 1012; Sez. III, 3 luglio 2008, n. 18202, in Giust. civ. mass. 2008, 1085.

 

[16] Il riferimento giurisprudenziale è Cass., Sez. III, 9 febbraio 2005, n. 2657, (più di recente Cass., Sez. III, 14 dicembre 2010, n. 25238) quello dottrinario: C. CARNEVALE E ALTRI a cura di, Rassegna di giurisprudenza del codice di procedura civile, Giuffrè, Milano 2002, Tomo I, pag. 410.

 

[17] Op. cit. pag. 411.

 

[18] Cass., Sez. Lav., 16 maggio 2003, n. 7706, in Giust. civ. mass. 2003, 1146, nello stesso già Sez. I, 22 novembre 1991, n. 12574, in Giust. civ. mass. 1991, 1690, nella giurisprudenza di merito cfr. C. App. Milano, Sez. I, 7 novembre 2007, in Corriere del Merito, 2008, 294.

 

[19] Cass., Sez. II, 21 ottobre 1998, n. 10447, in Giur. It.1999, 993.

 

[20] Cfr. supra pag. 6.

 

[21] M. C. VANZ, Considerazioni sulla funzione della correzione e sui limiti oggettivi di impugnabilità del provvedimento emendato, in Giur. It. 2000, 2273; che, tra l’altro, riprende con spunti critici, l’opinione di Andrioli.

 

[22] Corte Cost. sentenza 10 novembre 2004, n. 335 (in Giur. Cost., 2004, 3788 e ss).

 

[23] Dottrina e giurisprudenza vengono genericamente richiamate dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 10-17 novembre.

 

[24] Per un approfondito esame del panorama normativo e giurisprudenziale anteriore alla sentenza 335/2004 della Corte Costituzionale, si rinvia a S. SATTA, Diritto processuale civile, IX ed. rivista a cura di C. Punzi, Padova Cedam 1981, pag. 379, in cui si afferma che qualora si ritenesse sottoponibile al procedimento di correzione una sentenza ancora impugnabile, si finirebbe svilire la portata dell’art. 288, ult. co. laddove si ammette la impugnazione delle sentenze relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno della notifica dell’ordinanza di correzione. Si verrebbero, dunque, ad accavallare due diverse impugnazioni.

 

[25] Corte Cost., 10-17 novembre 1994, 393.

 

[26] In tal senso vengono sintetizzate dalla Consulta nella sentenza n. 335/2004, le conclusioni contenute nell’ordinanza di rimessione del Tribunale dell’Aquila che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in seguito alla quale è stata emessa la sentenza tale pronuncia.

 

[27] Cass., Sez. III, 24 novembre 2003, n. 17844.

 

[28] C. Carnevale e altri a cura di, Rassegna di giurisprudenza del Codice di procedura civile cit. pag. 406 e ss.

 

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