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Caparra confirmatoria- WikiJus.it

 

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Autore: Daniele Minussi

Elenco dei capitoli

 

    Note

    Bibliografia

   

 

La caparra confirmatoria (art. 1385 cod. civ. ) consiste nella dazione di una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili, che viene conferita da una parte all'altra all'atto della conclusione del contratto nota1.

Ordinariamente la consegna della caparra interviene nel momento del perfezionamento del vincolo contrattuale, ma non è preclusa la fissazione di un diverso tempo, purché anteriore a quello fissato per la corresponsione del prezzo. In questo caso infatti essa perderebbe ogni funzione venendosi a confondere con un adempimento eventualmente anticipato (Cass. Civ. Sez. II, 5644/95).

Caratteristica fondamentale della caparra è dunque costituita dalla consegna materiale di quanto ne sia l'oggetto: in altri termini occorre la traditio (Cass. Civ. Sez. II, 2870/78).

La caparra confirmatoria ha finalità in senso ampio rafforzativa del vincolo obbligatorio nota2, come emerge dall'esame delle vicende contrattuali successive alla consegna di quanto ne è oggetto nota3.

Sottoponiamo ad analisi le varie eventualità che possono seguire alla dazione della caparra confirmatoria.

 

    La parte che ha conferito la caparra risulta adempiente: l'altra parte potrà imputarla in conto prezzo ovvero restituire quanto ne è l'oggetto;

    la parte che ha conferito la caparra risulta inadempiente: l'altra parte ha la possibilità di trattenere quanto oggetto di caparra e recedere dal contratto nota4. Una volta che tale diritto di recesso sia stato legittimamente esercitato, ovviamente il contratto è sciolto (senza che neppure il curatore fallimentare del promissario acquirente possa far valere il diritto ex art.72 l.f. di sciogliersi dal contratto per domandare la restituzione della somma versata: cfr Cass. Civ., Sez. II, 3728/2011);

    la parte che ha percepito la caparra risulta inadempiente: l'altra parte può esigere il doppio di quanto versato a titolo di caparra e recedere dal contratto. Si deve notare che questo meccanismo non preclude l'azione di adempimento o quella intesa ad ottenere la risoluzione del contratto né quella per ottenere il risarcimento del danno, risarcimento che avverrà secondo le regole generali (Cass. Civ., 944/92 ).Le opzioni da ultimo riferite sembrerebbero porsi come alternative rispetto alla facoltà di recesso coniugata con quella di trattenere ovvero di chiedere il doppio della caparra nota5 (in questo senso cfr. Cass. Civ. Sez.III, 18850/04 ). Il rimedio di cui all'art.1385 cod.civ. si palesa, in particolare, non compatibile con quello (artt. 1453 e 1455 cod.civ.) che si sostanzia nella domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno secondo le regole generali (Cass. Civ. Sez.II, 13339/06 ). E' stato comunque deciso nel senso della possibilità per il contraente non inadempiente, dopo aver invano diffidato la controparte ad adempiere ed aver successivamente introdotto un giudizio volto ad accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, di domandare semplicemente il versamento di una somma doppia rispetto alla caparra versata (Cass. Civ. Sez. I, 319/01 ). Da ultimo la S.C. è intervenuta sul punto. Le S.U. hanno infatti ribadito l'inammissibilità di trasformare nel corso del processo l'azione risolutoria in azione volta a disciplinare le conseguenze di un recesso che, inevitabilmente, postulerebbe la vigenza del contratto. Proposta dunque l'azione di risoluzione non sarà più possibile domandare la ritenzione della caparra che presuppone l'esercizio del diritto di recedere dal contratto (Cass. Civ. Sez. Unite, 553/09 ).

 

Occorre altresì osservare che non costituisce domanda nuova la proposizione, in grado di appello, dell'azione di recesso promossa ex 1385 cod. civ. anche quando in primo grado si fosse dato impulso alle azioni ordinarie di adempimento o di risoluzione del contratto (Cass. Civ. Sez. II, 1160/96 ).

Valgono pur sempre, anche al fine di verificare la legittimitá dell'esercizio del diritto di recesso attribuito dalla caparra, le norme dettate in tema di inadempimento delle obbligazioni ed intese a vagliare la gravità della condotta inadempiente (Cass. Civ., 398/89 ).

 

Note

 

 

nota1

 

Anche se nulla osta a che si possa prevedere una caparra reciprocamente consegnata da entrambi i contraenti: D'Avanzo, voce Caparra, in N.mo Dig.it., p. 895 e Distaso, I contratti in generale, in Giur.sist.civ. e comm., diretto da Bigiavi, Torino, 1966, p. 797.

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nota2

 

In questo senso la caparra si presenta come accessoria ad una fattispecie negoziale principale, la cui nullità trascina con sé anche la nullità della caparra (Trimarchi, voce Caparra, in Enc. dir., p. 193).

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nota3

 

Si tratta del principale effetto (Scognamiglio, Contratti in generale, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1961, p. 147) svolto dalla caparra. Sono state avanzate ulteriori teoriche che riconoscono altre finalità alla caparra confirmatoria. Secondo alcuni (D'Avanzo, op. cit., p. 894) essa assolverebbe a funzioni probatorie dell'avvenuta stipulazione del contratto; per altri (Distaso, op. cit., p. 793) rappresenterebbe una anticipata e parziale esecuzione della prestazione convenuta. Per altri ancora si darebbe vita ad una sanzione contrattuale (Marini, voce Caparra, in Enc. giur. Treccani, p. 1).

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nota4

 

Questo potere di trattenere la caparra consegnata mostrerebbe, a giudizio di parte della dottrina (Bozzi, voce Caparra, in N.Dig.it., p. 791 e Sacco-De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. X, Torino, 1982, p. 308), anzitutto una diversa ed ulteriore funzione di garanzia dell'obbligazione svolta dalla caparra.

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nota5

 

Così Trimarchi, op. cit., p. 200; Distaso, op. cit., p. 802 e Scognamiglio, op. cit., p. 148.Nell'ipotesi in cui il contraente non inadempiente preferisca agire in base ai rimedi ordinari della risoluzione per inadempimento e del conseguente risarcimento del danno la caparra dovrà invece essere restituita, venendo meno la giustificazione della corresponsione della stessa. L'eventuale trattenimento della caparra da parte del predetto contraente che l'abbia ricevuta e che agisca successivamente in forza delle citate azioni potrebbe tuttavia rinvenire fondamento nella garanzia della pretesa risarcitoria (Cass. Civ. Sez. III, 11356/06 ).

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Bibliografia

 

    BOZZI, Caparra, N.Dig.it., II, 1937

    D'AVANZO, Caparra, N.sso Dig. it., II, 1958

    DISTASO, I contratti in generale, Torino, Giur.sist.civ. e comm. dir. Bigiavi, 1966

    MARINI, Caparra, Enc.giur.Treccani, V

    SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.priv. dir. Rescigno, X, 1982

    SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, Milano, Trat.dir.civ. dir. Grosso Santoro Passarelli, 1961

    TRIMARCHI, Caparra, Enc.dir., VI, 1960

 

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