Autore: Daniele Minussi
Elenco dei capitoli
Note
Bibliografia
La caparra confirmatoria (art. 1385
cod. civ. ) consiste nella dazione di una somma di
denaro o altra quantità di cose fungibili, che viene
conferita da una parte all'altra all'atto della
conclusione del contratto nota1.
Ordinariamente la consegna della
caparra interviene nel momento del perfezionamento del
vincolo contrattuale, ma non è preclusa la fissazione di
un diverso tempo, purché anteriore a quello fissato per
la corresponsione del prezzo. In questo caso infatti
essa perderebbe ogni funzione venendosi a confondere con
un adempimento eventualmente anticipato (Cass. Civ. Sez.
II, 5644/95).
Caratteristica fondamentale della
caparra è dunque costituita dalla consegna materiale di
quanto ne sia l'oggetto: in altri termini occorre la
traditio (Cass. Civ. Sez. II, 2870/78).
La caparra confirmatoria ha
finalità in senso ampio rafforzativa del vincolo
obbligatorio nota2, come emerge dall'esame delle vicende
contrattuali successive alla consegna di quanto ne è
oggetto nota3.
Sottoponiamo ad analisi le varie
eventualità che possono seguire alla dazione della
caparra confirmatoria.
La parte che ha conferito la
caparra risulta adempiente: l'altra parte potrà
imputarla in conto prezzo ovvero restituire quanto ne è
l'oggetto;
la parte che ha conferito la
caparra risulta inadempiente: l'altra parte ha la
possibilità di trattenere quanto oggetto di caparra e
recedere dal contratto nota4. Una volta che tale diritto
di recesso sia stato legittimamente esercitato,
ovviamente il contratto è sciolto (senza che neppure il
curatore fallimentare del promissario acquirente possa
far valere il diritto ex art.72 l.f. di sciogliersi dal
contratto per domandare la restituzione della somma
versata: cfr Cass. Civ., Sez. II, 3728/2011);
la parte che ha percepito la
caparra risulta inadempiente: l'altra parte può esigere
il doppio di quanto versato a titolo di caparra e
recedere dal contratto. Si deve notare che questo
meccanismo non preclude l'azione di adempimento o quella
intesa ad ottenere la risoluzione del contratto né
quella per ottenere il risarcimento del danno,
risarcimento che avverrà secondo le regole generali
(Cass. Civ., 944/92 ).Le opzioni da ultimo riferite
sembrerebbero porsi come alternative rispetto alla
facoltà di recesso coniugata con quella di trattenere
ovvero di chiedere il doppio della caparra nota5 (in
questo senso cfr. Cass. Civ. Sez.III, 18850/04 ). Il
rimedio di cui all'art.1385 cod.civ. si palesa, in
particolare, non compatibile con quello (artt. 1453 e
1455 cod.civ.) che si sostanzia nella domanda di
risoluzione del contratto e di risarcimento del danno
secondo le regole generali (Cass. Civ. Sez.II, 13339/06
). E' stato comunque deciso nel senso della possibilità
per il contraente non inadempiente, dopo aver invano
diffidato la controparte ad adempiere ed aver
successivamente introdotto un giudizio volto ad
accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del
contratto, di domandare semplicemente il versamento di
una somma doppia rispetto alla caparra versata (Cass.
Civ. Sez. I, 319/01 ). Da ultimo la S.C. è intervenuta
sul punto. Le S.U. hanno infatti ribadito
l'inammissibilità di trasformare nel corso del processo
l'azione risolutoria in azione volta a disciplinare le
conseguenze di un recesso che, inevitabilmente,
postulerebbe la vigenza del contratto. Proposta dunque
l'azione di risoluzione non sarà più possibile domandare
la ritenzione della caparra che presuppone l'esercizio
del diritto di recedere dal contratto (Cass. Civ. Sez.
Unite, 553/09 ).
Occorre altresì osservare che non
costituisce domanda nuova la proposizione, in grado di
appello, dell'azione di recesso promossa ex 1385 cod.
civ. anche quando in primo grado si fosse dato impulso
alle azioni ordinarie di adempimento o di risoluzione
del contratto (Cass. Civ. Sez. II, 1160/96 ).
Valgono pur sempre, anche al fine
di verificare la legittimitá dell'esercizio del diritto
di recesso attribuito dalla caparra, le norme dettate in
tema di inadempimento delle obbligazioni ed intese a
vagliare la gravità della condotta inadempiente (Cass.
Civ., 398/89 ).
Note
nota1
Anche se nulla osta a che si possa
prevedere una caparra reciprocamente consegnata da
entrambi i contraenti: D'Avanzo, voce Caparra, in N.mo
Dig.it., p. 895 e Distaso, I contratti in generale, in
Giur.sist.civ. e comm., diretto da Bigiavi, Torino,
1966, p. 797.
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nota2
In questo senso la caparra si
presenta come accessoria ad una fattispecie negoziale
principale, la cui nullità trascina con sé anche la
nullità della caparra (Trimarchi, voce Caparra, in Enc.
dir., p. 193).
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nota3
Si tratta del principale effetto
(Scognamiglio, Contratti in generale, in Tratt. dir.
civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano,
1961, p. 147) svolto dalla caparra. Sono state avanzate
ulteriori teoriche che riconoscono altre finalità alla
caparra confirmatoria. Secondo alcuni (D'Avanzo, op.
cit., p. 894) essa assolverebbe a funzioni probatorie
dell'avvenuta stipulazione del contratto; per altri
(Distaso, op. cit., p. 793) rappresenterebbe una
anticipata e parziale esecuzione della prestazione
convenuta. Per altri ancora si darebbe vita ad una
sanzione contrattuale (Marini, voce Caparra, in Enc.
giur. Treccani, p. 1).
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nota4
Questo potere di trattenere la
caparra consegnata mostrerebbe, a giudizio di parte
della dottrina (Bozzi, voce Caparra, in N.Dig.it., p.
791 e Sacco-De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. priv.,
diretto da Rescigno, vol. X, Torino, 1982, p. 308),
anzitutto una diversa ed ulteriore funzione di garanzia
dell'obbligazione svolta dalla caparra.
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nota5
Così Trimarchi, op. cit., p. 200;
Distaso, op. cit., p. 802 e Scognamiglio, op. cit., p.
148.Nell'ipotesi in cui il contraente non inadempiente
preferisca agire in base ai rimedi ordinari della
risoluzione per inadempimento e del conseguente
risarcimento del danno la caparra dovrà invece essere
restituita, venendo meno la giustificazione della
corresponsione della stessa. L'eventuale trattenimento
della caparra da parte del predetto contraente che
l'abbia ricevuta e che agisca successivamente in forza
delle citate azioni potrebbe tuttavia rinvenire
fondamento nella garanzia della pretesa risarcitoria
(Cass. Civ. Sez. III, 11356/06 ).
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Bibliografia
BOZZI, Caparra, N.Dig.it., II,
1937
D'AVANZO, Caparra, N.sso Dig.
it., II, 1958
DISTASO, I contratti in
generale, Torino, Giur.sist.civ. e comm. dir. Bigiavi,
1966
MARINI, Caparra,
Enc.giur.Treccani, V
SACCO, Il contratto, Torino,
Tratt.dir.priv. dir. Rescigno, X, 1982
SCOGNAMIGLIO, Contratti in
generale, Milano, Trat.dir.civ. dir. Grosso Santoro
Passarelli, 1961
TRIMARCHI, Caparra, Enc.dir.,
VI, 1960 |