Mariarosaria Porfilio
Sul n. 32 del 6\8\11 di “Guida al
diritto”, edito da “Il Sole 24 Ore” è “comparsa”, in
massima, la sentenza n. 8315\11 della Terza Sezione
della Cassazione Civile.
Ritengo appropriato l’utilizzo di
“comparsa” in quanto non solo la sentenza in questione
tratta di un istituto di creazione giurisprudenziale di
natura processualcivilistica, diritto in cui sappiamo
che “comparsa” è termininologia appropriata, ma anche
perché, in ambito teatrale la “comparsa” è, come
sostantivo, “persona che appare sulla scena senza
prendere la parola” (cfr.: Il Treccani, ed. 2003, Roma):
non si è rinvenuti, difatti, il suo testo in extenso,
non pubblicato nemmeno sul sito ufficiale della
Cassazione, Sezione III
(http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici).
Per come è massimata (si rimanda,
per brevità, alla fonte sopra indicata), la sentenza si
mostra (=compare) piuttosto criptica, atteso che i
riferimenti normativi utilizzati sono (solo) gli artt.
36 e 99 cpc.
Vigendo il principio generale per
cui le sentenze non vanno interpretate ma applicate, si
intende, dunque, offrire una lettura “ragionevolmente
orientata” di siffatta sentenza.
Il riferimento all'art. 36 cpc è
dovuto al fatto che in siffatti casi, proprio per la
particolarità e rarità della domanda cd trasversale,
succede spesso che il convenuto, non sapendo come
procedere, introduca la domanda contro altro convenuto
con una riconvenzionale e giustamente la corte ha
evidenziato che la riconvenzionale può e deve esser
proposta solo nei confronti dell'attore. In questi
termini, a mio parere, va letta la dicitura "domanda
diversa dalla principale": nel senso che non si
contrasta il thema decidendum come introdotto
dall'attore (es: nella mancata esecuzione di un
contratto sinallagmatico, l'attore deduce
l'inadempimento dei convenuti, uno di loro chiede venga
accertata in riconvenzionale l'inadempimento dell'attore
nei suoi confronti) ma si propone in quello stesso
giudizio un nuovo thema decidendum (con lo stesso
esempio: l'attore deduce l'inadempimento di due
convenuti, uno di loro si è reso inadempiente perchè a
sua volta ha subito l'inadempimento dell'altro
convenuto, di cui chiede, quindi, per la sua parte,
l'accertamento ed il conseguente risarcimento danni e
non la semplice manleva nei confronti dell'attore).
Il riferimento all'art. 99 cpc
parrebbe presupporre che vi sia stato un giudizio
dinanzi, es. giudice di pace, e che la domanda di
convenuto nei confronti di altro convenuto fosse di
competenza del tribunale (immaginiamo un incidente
stradale causato da doppio sorpasso: l'attore cita i
conducenti\proprietari delle due autovetture per un
danno del valore rientrante nella competenza del gdp, il
convenuto che, nel sorpassare l'attore, ha subito a sua
volta il sorpasso ha avuto danni del valore di
competenza del tribunale), il che avrebbe dovuto
spostare la competenza dinanzi il giudice del tribunale,
la qual cosa non sarebbe avvenuta e, indi, l’intervento,
richiesto in impugnativa, della Suprema Corte.
Quanto al riferimento alla chiamata
di terzo per la proposizione di domanda cd trasversale,
è opinione di chi scrive (diversamente opinando, la
sentenza in commento rappresenterebbe un obiter dictum),
che lo stesso lascia pre-supporre che il convenuto,
avverso il quale si proponga domanda trasversale, sia
rimasto contumace nel giudizio come instaurato
dall'attore: di qui la necessità di notificare al
contumace, nelle forme della chiamata in causa, la
domanda trasversale del convenuto nei confronti di altro
convenuto e dunque solo in siffatto caso la domanda
trasversale andrebbe introdotta anche con chiamata di
terzo e non solo in comparsa di risposta depositata nei
termini ex art. 167 cpc ed è il comportamento
processuale del convenuto che subisce la domanda
trasversale, rimasto contumace, il discrimen. |