Carmine Palmiero
Sommario
Lo sviluppo della dottrina in
ambito internazionale e comunitario rispetto al
principio di precauzione
Il principio di precauzione nel
diritto internazionale................pag. 3
Il principio di precauzione nei
trattati europei.....……………………….pag. 5
Le misure risultanti dal principio
di precauzione..………......……….pag. 7
Orientamenti per il ricorso al
principio di precauzione......…….…pag. 8
Bibliografia e
sitografia………………………………………………....………………..pag. 9
I. Lo sviluppo della dottrina in
ambito internazionale e comunitario rispetto al
principio di precauzione
I.a Il principio di precauzione nel
diritto internazionale
L'ambiente
Pur avendo trovato un'applicazione
più vasta, il principio di precauzione è stato
sviluppato prima di tutto nel contesto della politica
dell'ambiente. Nella dichiarazione ministeriale della
seconda Conferenza internazionale sulla protezione del
Mare del Nord (1987), si precisa: "una strategia di
precauzione si impone al fine di proteggere il Mare del
Nord dai potenziali effetti dannosi delle sostanze più
pericolose. Tale strategia può richiedere l'adozione di
misure di controllo delle emissioni di tali sostanze
prima che sia stabilito formalmente un legame di causa a
effetto sul piano scientifico". Durante la terza
Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del
Nord (1990) è stata formulata una nuova dichiarazione
ministeriale che precisa la dichiarazione precedente: "I
governi firmatari devono applicare il principio di
precauzione, vale a dire adottare misure volte ad
evitare gli impatti potenzialmente nocivi di sostanze
che sono persistenti, tossiche e suscettibili di
accumulazione biologica, anche quando non vi sono prove
scientifiche dell'esistenza di un nesso causale tra le
emissioni e gli effetti".
Il principio di precauzione è stato
esplicitamente riconosciuto nel corso della Conferenza
delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED)
di Rio de Janeiro nel 1992, e figura nella Dichiarazione
di Rio. Da allora sono stati approvati vari testi
riguardanti l'ambiente, e in particolare i cambiamenti
climatici a livello planetario, le sostanze che
impoveriscono lo strato di ozono e la preservazione
della biodiversità.
Il principio di precauzione è
indicato come principio 15 della Dichiarazione di Rio,
tra i diritti e gli obblighi di natura generale delle
istanze nazionali:
"Per proteggere l'ambiente, gli
Stati debbono applicare intensamente misure di
precauzione a seconda delle loro capacità. In caso di
rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di
un'assoluta certezza scientifica non deve costituire un
pretesto per rimandare l'adozione di misure efficaci
volte a prevenire il degrado ambientale". Il principio
15 è ripreso in termini analoghi:
Nel preambolo della Convenzione
sulla diversità biologica (1992): (...) Da notare
inoltre che quando esiste una minaccia di riduzione
sensibile o di perdita della diversità biologica, la
mancanza di certezze scientifiche assolute non
dev'essere invocata per rimandare misure che
consentirebbero di evitare il pericolo o di attenuarne
gli effetti (...)
All'articolo 3 (Principi) della
Convenzione sui cambiamenti climatici (1992):
(...) Le parti devono adottare
misure precauzionali per prevedere, prevenire o
attenuare le cause dei cambiamenti climatici e limitarne
gli effetti nocivi. Quando si è di fronte a un rischio
di perturbazioni gravi o irreversibili, la mancanza di
certezze scientifiche assolute non deve costituire un
pretesto per rimandare l'adozione di tali misure,
tenendo conto che le politiche e le misure rese
necessarie dai cambiamenti climatici richiedono un buon
rapporto costo-efficacia, in modo tale da garantire
vantaggi globali al costo più basso possibile." Per
raggiungere tale obiettivo, è opportuno che tali
politiche e misure tengano conto della diversità dei
contesti socio-economici, siano globali, comprendano
tutte le fonti e tutte le riserve di gas a effetto
serra, comprendano misure di adeguamento e si applichino
a tutti i settori economici. Le iniziative volte a
contrastare tali cambiamenti climatici potranno essere
oggetto di un'azione concertata delle parti interessate.
Nella Convenzione di Parigi per
la protezione dell'ambiente marino per l'Atlantico
Nord-Orientale (settembre 1992) il principio di
precauzione viene qualificato nei seguenti termini:
"principio secondo il quale le misure di precauzione
devono essere adottate quando vi sono ragionevoli motivi
di temere che sostanze o energia introdotte direttamente
o indirettamente nell'ambiente possano comportare rischi
per la salute umana, nuocere alle risorse biologiche o
agli ecosistemi, danneggiare le condizioni di vita
ovvero ostacolare altre utilizzazioni dell'ambiente,
anche se non vi sono prove concludenti di un rapporto di
causa-effetto." Abbiamo dunque delineato solo alcune
delle più importanti convenzioni internazionali dove il
principio è citato o posto in evidenza.
I.b Il principio di precauzione nei
trattati europei
Il principio di precauzione non è
definito dal Trattato sull’Unione Europea che ne parla
esplicitamente solo in riferimento alla protezione
dell'ambiente. Tuttavia, in pratica, la sua portata è
molto più ampia ed esso trova applicazione in tutti i
casi in cui una preliminare valutazione scientifica
obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di
temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e
sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle
piante possano essere incompatibili con l'elevato
livello di protezione prescelto dalla Comunità.
In assenza di una definizione del
principio di precauzione nel Trattato o in altri testi
comunitari il Consiglio, nella sua risoluzione del 13
aprile 1999, ha chiesto alla Commissione di elaborare
degli orientamenti chiari ed efficaci al fine
dell'applicazione di detto principio. La comunicazione
della Commissione costituisce una risposta a questa
domanda. La fissazione di orientamenti comuni
riguardanti l'applicazione del principio di precauzione
avrà anche ripercussioni positive a livello
internazionale.
Il principio è stato adottato in
varie convenzioni internazionali ed il suo concetto
figura in special modo nell'Accordo sulle misure
sanitarie e fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Una definizione chiara del modo con
cui la Comunità intende fare ricorso al principio di
precauzione per garantire un livello idoneo di
protezione ambientale e della salute può contribuire
alle discussioni già iniziate negli ambienti
internazionali.
Nella sua comunicazione, la
Commissione analizza rispettivamente i fattori che
provocano il ricorso al principio di precauzione e le
misure risultanti da un tale ricorso. Essa propone anche
orientamenti per l'applicazione del principio.
La fissazione di orientamenti
comuni riguardanti l'applicazione del principio di
precauzione avrà anche ripercussioni positive a livello
internazionale.
Il principio è stato adottato in
varie convenzioni internazionali ed il suo concetto
figura in special modo nell'Accordo sulle misure
sanitarie e fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Una definizione chiara del modo con
cui la Comunità intende fare ricorso al principio di
precauzione per garantire un livello idoneo di
protezione ambientale e della salute può contribuire
alle discussioni già iniziate negli ambienti
internazionali.
Nella sua comunicazione, la
Commissione analizza rispettivamente i fattori che
provocano il ricorso al principio di precauzione e le
misure risultanti da un tale ricorso. Essa propone anche
orientamenti per l'applicazione del principio. Secondo
la Commissione, il principio di precauzione può essere
invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di
un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati
identificati tramite una valutazione scientifica e
obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di
determinare il rischio con sufficiente certezza. Il
ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro
generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre
la valutazione del rischio, la gestione e la
comunicazione del rischio) e più particolarmente nel
quadro della gestione del rischio che corrisponde alla
presa di decisione.
La Commissione sottolinea che il
principio di precauzione può essere invocato solo
nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in
nessun caso giustificare una presa di decisione
arbitraria.
Il ricorso al principio di
precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce
tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti
potenzialmente negativi, la valutazione dei dati
scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza
scientifica.
I.c Le misure risultanti dal
principio di precauzione
Per quanto riguarda le misure
risultanti dal ricorso al principio di precauzione, esse
possono prendere la forma di una decisione di agire o di
non agire.
La risposta scelta dipende da una
decisione politica, che è funzione del livello di
rischio considerato come "accettabile" dalla società che
deve sostenere detto rischio.
Quando agire senza attendere
maggiori informazioni scientifiche sembra essere la
risposta appropriata a un rischio in virtù
dell'applicazione del principio di precauzione, bisogna
ancora determinare la forma che deve prendere questa
azione. Oltre all'adozione di atti giuridici
suscettibili di controllo giuridico tutta una serie di
azioni, è a disposizione dei responsabili (finanziamento
di un programma di ricerca, informazione del pubblico
quanto agli effetti negativi di un processo, ecc.).
In nessun caso la scelta di una
misura dovrebbe basarsi su una decisione arbitraria.
I .d) Orientamenti per il ricorso
al principio di precauzione
Tre principi specifici dovrebbero
sottendere il ricorso al principio di precauzione:
l'attuazione del principio
dovrebbe fondarsi su una valutazione scientifica la più
completa possibile. Detta valutazione dovrebbe, nella
misura del possibile, determinare in ogni istante il
grado d'incertezza scientifica;
qualsiasi decisione di agire o
di non agire in virtù del principio di precauzione
dovrebbe essere preceduta da una valutazione del rischio
e delle conseguenze potenziali dell'assenza di azione;
non appena i risultati dalla
valutazione scientifica e/o della valutazione del
rischio sono disponibili, tutte le parti in causa
dovrebbero avere la possibilità di partecipare allo
studio delle varie azioni prevedibili nella maggiore
trasparenza possibile.
Bibliografia
Leanza- Caracciolo,Il diritto
int.: diritto per gli Stati e Diritto per gli Individui,
2008, Giappicchelli.
Alberto Mariachiara, La
quantificazione e la riparazione del danno ambientale
nel diritto internazionale e dell'Unione europea,2011,
Giuffrè.
Cordini Giovanni - Fois Paolo -
Marchisio Sergio, Diritto ambientale. Profili
internazionali europei e comparati, 2008, Giappichelli.
Mariachiara Alberton, La
quantificazione e la riparazione del danno ambientale
nel diritto internazionale e dell’Unione Europea, 2008,
Giuffrè.
Sitografia
http://europa.eu/index
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