: Baiguera Altieri Andrea
Profili de jure condito
Ben prima della Revisione
introdotta dalla L.F. 22/12/1999, i postulati
codicistici attinenti ai reati contro la Pubblica
Amministrazione erano e sono esplicati, nelle loro
rationes essenziali nonché basilari, negli Artt. 312
StGB ( Abuso di autorità ), 313 StGB ( Concussione ) e
314 StGB (Infedeltà nella gestione Pubblica ). La L.F.
17/06/1994 ha modificato marginalmente la sintassi dell'
Art. 314 StGB. Tuttavia, i presupposti concettuali sono
rimasti intatti sin dalla primigenia stesura del 1942.
Purtroppo, tutte le tre Norme
menzionate manifestano un' impressione evitata, in
Italia, dal Codice Rocco del 1933. Infatti, lo StGB,
negli Artt. dal 312 al 314, impiega i sostantivi <<
membri di un' autorità o funzionari >> ( Artt. 312 e 314
StGB, incipit ), oppure << funzionario >> ( Art. 313
StGB, incipit ). Anche il parzialmente abrogato Art. 322
1octies comma 3 StGB utilizza le espressioni << pubblici
ufficiali >> e << privati che adempiono compiti pubblici
>>. Si tratta di qualificazioni semantiche
eccessivamente vaste, anzi alla soglia della genericità.
Viceversa, è maggiormente apprezzabile la tripartizione
italica, che distingue, con una climax precettiva
discendente e ben dettagliata, le nozioni di << pubblico
ufficiale >> ( Art. 357 comma 1 C.P. italiano2 ), di <<
persona incaricata di pubblico servizio >> ( Art. 358
comma 1 CP italiano3 ) e di << persona esercente un
servizio di pubblica necessità >> ( Art. 359 CP
italiano4 ). Non v' è dubbio, sotto il profilo della
quotidiana repressione penale, che la
general-preventività non sortisce dalle definizioni
legislative come un automatismo. Eppure, dal punto di
vista tecnico-giuridico, non deve sfuggire la maggiore
raffinatezza teorica italiana rispetto allo StGB
Il concetto di concussione previsto
e punito dall' Art. 313 StGB5 non è completo come l'
analoga previsione contemplata dall' Art. 317 CP
italiano6. In primo luogo, l' Art. 313 StGB, se
analizzato isolatamente, definisce e reprime soltanto la
concussione attiva nel contesto amministrativo dell'
esazione tributaria. Soltanto l' applicazione estensiva
dell' articolo indeterminativo << un >> indebito
profitto ( Art. 312 StGB ) all' intera struttura del
successivo e correlato Art. 313 StGB consente di non
concentrare o limitare il reato elvetico di concussione
alla sola matrice fiscale. Viceversa, il citato Art. 317
CP italiano non è restrittivamente circostanziato a <<
tasse, emolumenti od indennità non dovuti >> ( Art. 313
StGB ). Per conseguenza, l' esegeta italiano, già dopo
la Riforma della L. 86/1990, sussume nella categoria di
<< concussione >> anche indebiti profitti e benefici
morali, immateriali, lavorativi, carnali, simbolici,
affettivi o prostitutivi. In secondo luogo, nell' Art.
317 CP italiano, a differenza che nell' Art. 313 StGB, i
verbi << costringe o induce >> rendono meglio la natura
compulsivamente / fisicamente / sessualmente violenta
del reato di concussione da parte del pubblico ufficiale
o dell'incaricato di pubblico servizio che abusa <<
della sua qualità o dei suoi poteri >>. Ciò premesso,
chi redige non ha inteso negare la gravità e l'
antisocialità della concussione tributaria ex Art. 313
StGB. Ciononostante, rimane incontestabile la
sussistenza di profitti non necessariamente materiali e
indebitamente imposti, così come viene descritto, in
modo più onnicomprensivo, nell' Art. 312StGB. De jure
condendo, è auspicabile che il Testo dell' Art. 313 StGB
sia integrato o, perlomeno, munito di una formula di
chiusura che estenda ulteriormente l' aspetto
contenutistico del concutere i privati cittadini /
domiciliati in Svizzera.
La terza Norme-cardine sui delitti
contro la Pubblica Amministrazione è l' Art. 314 StGB7.
Esso descrive e persegue ogni caso in cui un pubblico
funzionario elvetico, anche
extra-contrattualisticamente, premetta un proprio
interesse o profitto personale agli interessi ed ai
profitti della collettività istituzionalmente
rappresentata nonché tutelata da tale infedele
amministratore della << cosa pubblica >>. L' ultimo
capoverso dell' Art. 314StGB è significativamente
severo, in tanto in quanto commina, cumulativamente, la
pena pecuniaria ad un massimo edittale pari a cinque
anni di reclusione. Ora, l' Art. 314 StGB, se comparato
con Norme simili come l' Art. 323 CP italiano8 o l' Art.
314 comma 1 CP italiano9 risulta generico e bisognoso di
continue contestualizzazioni giurisprudenziali. Senz'
altro, l' Art. 314 StGB offre un paradigma deontologico
di principio più che un elenco minuzioso di illeciti.
Tuttavia, a livello attuale, la menzionata Regola non è
né lacunosa né antinomica né inutile. L' autentico
problema, sia per la Svizzera sia per l' Italia, rimane
la funzionalità concreta e quotidiana delle Normative
contro la corruzione dei Pubblici Ufficiali. Ovverosia,
in Italia, i dettagli e la maggiore precisione
nominalistica e formale degli Artt. dal 314 al 335 bis
CP italiano non hanno di certo costituito, specialmente
nel Secondo Dopoguerra, una garanzia automatica ai fini
del maggior rispetto della Legalità. In buona sostanza,
il Diritto Penale, pur con le proprie finezze tecniche,
non può sopperire alla mancanza di senso civico e di
onestà culturale. Una Nazione moralmente sana potrebbe
rimanere esente dalla corruzione anche con l' ausilio
dei pur generici e senz' altro codicisticamente
inadeguati Artt. 312, 313 e 314 StGB.
La L.F. 22/12/1999,in vigore dallo
01/05/2000 ha introdotto gli Articoli
322 ter StGB ( corruzione
attiva )
322 quater StGB ( corruzione
passiva )
Anche la cessione a pubblico
ufficiale di un << indebito vantaggio >>, materiale o
non, contempla la
concessione di vantaggi ( Art.
322 quinquies StGB - forma attiva dell' illecito )
accettazione di vantaggi ( Art.
322 sexies StGB – forma passiva dell'illecito )
La summenzionata Novellazione del
1999 ha previsto e punito anche
la corruzione attiva di
pubblici ufficiali stranieri ( comma 1 Art. 322 septies
StGB )
la corruzione passiva di
pubblici ufficiali stranieri ( comma 2 Art.322 septies
StGB )
A livello di Diritto Penale
sostanziale comparato, le forme attive di corruzione e
di concessione di vantaggi richiamano assai da vicino i
modelli di cui agli Artt. 321 CP italiano10 (Pene per il
corruttore ) e 322 commi 1 e 2 CP italiano11 (
Istigazione alla corruzione ). A loro volta e
specularmente, le forme passive di corruzione e di
accettazione di vantaggi rinviano agli Artt.
31812 e 319 CP italiano13
Anche le previsioni penali di cui
all' Art. 322 septies comma 1 StGB14 ( forma attiva ) e
comma 2 StGB15 ( forma passiva ) avvicinano lo StGB
elevetico al recente Art. 322 bis CP italiano,
introdotto dalla L. 300/2000 e parzialmente modificato
dalla L. 116/2009. La fedeltà cieca e totale dell'
Italia al Mercato unico dell' Unione Europea distingue
tra delitti contro la Pubblica Amministrazione in àmbito
comunitario ( comma 1 nn. 1-5 Art. 322 bis CP italiano16
) ed in àmbito extra-comunitario ( comma 2 n. 2 Art. 322
bis CP italiano17 ). A parere di chi redige, il citato
Art. 322 bis CP italiano presenta almeno due difetti. In
primo luogo, sostanzialmente, è censurabile o, persino,
risibile, l'iper-tutela italica verso quella medesima
Unione Europea responsabile della sua propria odierna e
grave crisi economica. In secondo luogo,
linguisticamente, l' Art. 322 bis comma 2 n. 2 CP
italiano ipostatizza gli indebiti vantaggi << in
operazioni economiche internazionali >>, allorquando si
ribadisce, di nuovo,la frequente immaterialità dei
benefici illegali provenienti da peculati, concussioni e
istigazioni alla corruzione.
Il comma 3 Art. 322 octies StGB18
introduce una mitigazione sanzionatoria nei confronti
dei donativi a pubblici funzionari,purché << di lieve
entità, usuali nelle relazioni sociali >>. Tale
frammento de jure condito è tutt' altro che
ermeneuticamente stabile e definitoriamente indiscusso,
giacché, come prevedibile, spetta al Bundesgericht
limitare e circoscrivere il vago concetto di <<live
entità >> del profitto elargito al personale della
Pubblica Amministrazione. Non è pacifico in che
consistano i benefici << usuali nelle relazioni sociali
>>. Si è, dunque, di fronte al bicentenario problema
post-napoleonico del corretto rapporto tra lacune
normative e poteri interpretativi autonomi del
Magistrato. Del resto, anche nella vicina Italia, il
peculato di mero uso ( Art. 314 comma 2 CP italiano19 )
è connesso alle altrettanto ambigue espressioni << uso
momentaneo >> e << immediata restituzione>>.
Dal punto di vista della
definizione del soggetto agente, cinque dei sei Articoli
introdotti nello StGB dalla L.F. 22/12/1999 si
riferiscono tutti, salvo marginali specificazioni, a <<
un membro di un' autorità giudiziaria [ … ], un perito,
un traduttore, un interprete delegato dall' autorità, un
arbitro >>. E' impossibile, pertanto, non pensare o,
almeno, presumere che la lotta elvetica alla corruzione,
nel 1999, era ed è tutt' oggi prevalentemente o
massimamente protesa al contrasto della Corruzione in
Atti Giudiziari. In effetti,nel 1990, anche il
Legislatore italiano previde e punì la fattispecie di
cui al nuovo Art. 319 ter CP italiano20. A parere di chi
scrive, la summenzionata ratio risulta comprensibile,
tanto in Svizzera quanto in Italia, qualora si ponga
mente all' antisocialità assoluta ed irreparabile, in
qualunque Ordinamento giuridico, dalla corruzione di
Magistrati. Reati atavici come la concussione fiscale (
Art. 313 StGB ) sono e saranno sempre emendabili o
limitabili; viceversa, il mercimonio di Atti Processuali
reca un imbarazzo ed una gravità devastanti per l'
equilibrio democratico di uno Stato sovrano. Pertanto,
non deve recare a scandalo postulare, de jure condendo,
che gli Artt. dal 322 ter al 322 octies StGB siano stati
riferiti anche ( rectius: anzitutto ) alla tutela della
correttezza e dell'imparzialità del Potere Giudiziario
in Svizzera. Non è ardito né polemico riferire, anzi, la
clausola generale ex Art. 314 StGB ( Infedeltà nella
gestione pubblica ) al Magistrato più che ad ogni altra
figura di pubblico ufficiale. L' Autorità Giudiziaria
rappresenta il fondamento intangibile di tutta la
Burocrazia dello Stato contemporaneo e, al contrario, l'
eventuale corruzione giudiziaria pone in essere un
regresso alla primitività ed alla bestialità nella
convivenza dei consorziati sociali.
In tutti gli Artt. dal 322 ter al
322 septies StGB, compaiono i lemmi << un indebito
vantaggio >>. E' interessante denotare, negli ultimi
ottant'anni circa, la smaterializzazione sempre più
evidente della nozione del lucro illecito ( si pensi
alla concussione sessuale ). Similmente, anche negli
Artt. 317, 318 e 319 CP italiano, il Legislatore ha
avuto cura di reiterare, per ben tre volte, i sostantivi
<< denaro o altra utilità >>.
2. Profili de jure condendo
In Svizzera e, più latamente, in
tutto l' Occidente, durante gli Anni del << Boom >>
economico del Secolo scorso, la corruzione, nelle
transazioni economiche, era reputata alla stregua di un
male necessario, tollerato in quasi tutti gli
Ordinamenti, compreso quello svizzero. Viceversa, negli
Anni Novanta del Novecento, i delitti contro la Pubblica
Amministrazione principiarono ad essere valutati
negativamente. Le cc.dd. << tangenti > erano divenute
troppo costose e non redditizie nel lungo periodo. La
corruzione, la concussione, i peculati, le malversazioni
stavano scardinando, specialmente in Europa, il buon
funzionamento degli equilibri sociali e democratici. Si
erano create ingiustizie e scandali sia a livello
macroeconomico sia a livello di equità sociale
microeconomica.
La principale conseguenza della
sopra descritta nuova deontologia finanziaria fu
rappresentata dalla ratifica della Convenzione OCDE del
1997, cui aderirono una trentina di Stati europei, tra
cui la nostra Confederazione. Si trattava di un folto
gruppo di Paesi, detentori del 70 % del commercio
internazionale e dell' 80 % delle giacenze bancarie
mondiali. Nel 1999, anche l' Unione Europea approvò due
Convenzioni contro i delitti nella Pubblica
Amministrazione. Nel 2003, seguì una Direttiva dell'ONU
e, di recente, si sono segnalate mobilitazioni
democratiche di protesta popolare anche in Sudamerica (
Argentina, Brasile e Cile ) e pure nel più che corrotto
Blocco ex Sovietico ( Bulgaria, Estonia, Slovenia,
Ucraina ).
L' OCDE del 1997 ha avuto un'
applicazione tutt' altro che parolaia, perlomeno nelle
Democrazie del Vecchio Continente. I Paesi aderenti,
infatti, entro gli Anni Duemila, si sono impegnati ad
introdurre serie e credibili sanzioni nei loro Codici
Penali ( v. gli Artt. 322 ter e seguenti nello StGB
elvetico ).In una seconda fase, l' OCDE ha imposto la
predisposizione di un Rapporto scritto, successivamente
esaminato ( fase 3 ) da un Gruppo ufficiale di Ispettori
indipendenti e muniti di un concreto potere
sanzionatorio. La Svizzera, nel 2000, ha iniziato a dare
cogenza fattuale alla L.F. 22/12/1999, novellante lo
StGB, che prima conteneva soltanto i troppo generici
Artt. 312, 313 e 314 StGB. Successivamente, nel 2004, a
Berna si insediarono, ai sensi dell' OCDE, otto
Ispettori di origine belga ed ungherese. Furono
consultate circa un centinaio di Istituzioni di rango
federale e cantonale. Il giudizio finale fu positivo, ad
eccezione delle censure qui di séguito catalogicamente
riassunte:
in Svizzera manca un obbligo di
denuncia fiscale per i membri effettivi dei Collegi
Sindacali delle Società Commerciali. Chi redige reputa
troppo utopistica tale idea di Riforma
quasi tutti gli illeciti
tributari, nell'Ordinamento elvetico, non sono
penalmente rilevanti
va abrogato il troppo ambiguo
comma 2 Art. 322 octies StGB21. Esso potrebbe costituire
una pretestuosa giustificazione per i rei
è auspicabile, nel Diritto
Commerciale Internazionale svizzero, la previsione della
temporanea sospensione coattiva dell'export a carico
delle imprese coinvolte in reati contro la Pubblica
Amministrazone
va applicato con maggiore
severità il comma 1 Art. 102 StGB22, pur se, tutt' oggi,
rimane estremamente difficile comprendere ed
interpretare la nozione di responsabilità penale di una
Persona Giuridica. In effetti, anche nel Sistema
tedesco, si tratta di una troppo sottile forzatura
giustizialistica.
Alla luce dell' Art. 322septies
StGB ( Corruzione di pubblici ufficiali stranieri ), è
evidente, a livello di Lavori Preparatori, la
preoccupazione del Legislatore federale svizzero a
fronte di allarmanti attentati contro la libera
iniziativa imprenditoriale nei Paesi esteri. Il
Dipartimento Federale dell' Economia ( DFE – Berna ) e
la Segreteria di Stato dell' Economia ( SECO –
www.seco.admin.ch ) invitano gli imprenditori a non
esitare un solo istante nel denunziare, sin dal primo
segnale, i prepotenti e non rari atti intimidatori. In
Paesi emergenti del Sudamerica e delle ex Colonie
Africane non mancano le minacce fisiche, i sequestri di
persona, le intimidazioni più o meno esplicite, gli
avvertimenti, i sabotaggi dolosi. Il nostro Dipartimento
Federale degli Affari Esteri ( DFAE – www.eda.admin.ch )
e la Federazione delle imprese svizzere (
www.economiesuisse.ch ) stanno distribuendo volantini,
opuscoli e informative pubblicitarie varie affinché le
aziende elvetiche operanti in territorio straniero non
tollerino neppure la minima violenza da parte delle
mafie locali. L' ausilio del proprio Avvocato-Notaio
svizzero può facilitare la liberazione degli
imprenditori dalle vessazioni dei clan di un determinato
Stato estero. Se, tuttavia, ciò non fosse sufficiente,
esistono Organizzazioni non governative assai preparate
e disponibili, come la Transparency International
Switzerland ( www.transparency.ch / www.transparency.org
). Interessanti informazioni di auto-tutela sono
disponibili anche sul sito, patrocinato dalla Banca
Mondiale www.business-anti-corruption.com . L'
essenziale rimane il rispetto rigoroso della Convenzione
OCDE del 1997. E' quantomai indispensabile impedire il
ripetersi della drammatica situazione di illegalità
sistematica presente in Regioni italiane come la
Calabria o la Campania. Entro siffatta ottica, il
riscatto siculo degli Anni Novanta del Novecento deve
costituire un lodevole modello da imitare ovunque le
libertà economiche private, purché lecite, siano
minacciate dalla corruzione.
Ognimmodo, se la ratio del senso
civico non fosse percepita, almeno, sotto il profilo
algebrico e statistico, si consideri che i delitti
contro la Pubblica Amministrazione e la Pubblica Fede,
nel lungo periodo, auto-distruggono le Società
corrompenti medesime, con gravi alterazioni
macroeconomiche, come dimostrano i casi dell' Argentina
e di molti Paesi del Continente Africano.
Un altro strumento rimediale e
deterrente alquanto fruttuoso potrebbe senz' altro
essere il conferimento della rilevanza penale a illeciti
oggi reputati di mero spessore amministrativo e
contravventivo. Similmente, a parere di chi scrive, non
è da escludere l' ipotesi dell' istituzione, in
Svizzera, di un Casellario Fiscale analogo a quello
giuspenalistico.
1 Art. 322 octies comma 3 StGB
Sono equiparati a pubblici
ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici
2 Art. 357 comma 1 CP italiano
Nozione di Pubblico Ufficiale
Agli effetti della legge penale,
sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa
3 Art. 358 comma 1 CP italiano
Nozione di persona incaricata di un
pubblico servizio
Agli effetti della legge penale,
sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a
qualunque titolo prestano un pubblico servizio
4 Art. 359 CP italiano
Persone esercenti un servizio di
pubblica necessità
Agli effetti della legge penale,
sono persone che esercitano un servizio di pubblica
necessità
i privati che esercitano
professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il
cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale
abilitazione dello Stato, quando dell' opera di essi il
pubblico sia per legge obbligato a valersi
i privati che, non esercitando
una pubblica funzione, né prestando un pubblico
servizio, adempiono ad un servizio dichiarato di
pubblica necessità mediante un atto della pubblica
Amministrazione
5 Art. 313 StGB
Concussione
Il funzionario che per fini di
lucro riscuote tasse, emolumenti o indennità non dovuti
o eccedenti la tariffa legale, è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
6 Art. 317 CP italiano
Concussione
Il pubblico ufficiale o l'
incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,
denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni
7 Art. 314 StGB
Infedeltà nella gestione pubblica
I membri di un' autorità o i
funzionari che, al fine di procurare a sé o ad altri un
indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico
agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare,
sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o
con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è
cumulata una pena pecuniaria
8 Art. 323 CP italiano
Abuso d' ufficio
Salvo che il fatto non costituisca
un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'
incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di
legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni
La pena è aumentata nei casi in cui
il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante
gravità
9 Art. 314 comma 1 CP italiano
Peculato
Il pubblico ufficiale o l'
incaricato di un pubblico servizio che avendo, per
ragioni del suo ufficio o del suo servizio, il possesso
o la disponibilità di denaro al altra cosa mobile
altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da
tre a dieci anni
10 Art. 321 CP italiano
Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma
dell' art. 318, nell' articolo 319, nell' articolo 319
bis, nell' articolo 319 ter e nell' articolo 320 in
relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e
319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico
ufficiale o all' incaricato di un pubblico servizio il
denaro o altra utilità
11 Art. 322 commi 1 e 2 CP italiano
Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro o
altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad
un incaricato di pubblico servizio che riveste la
qualità di un pubblico impiegato, per indurlo a compiere
un atto del suo ufficio soggiace, qualora l' offerta o
la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel
primo comma dell' articolo 318, ridotta di un terzo
Se l' offerta o la promessa è fatta
per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di
pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del
suo ufficio,ovvero a fare un atto contrario ai suoi
doveri, il colpevole soggiace, qualora l' offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'
articolo 319, ridotta di un terzo
12 Art. 318 CP italiano
Corruzione per un atto d' ufficio
Il pubblico ufficiale che, per
compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per
un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione
che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni
Se il pubblico ufficiale riceve la
retribuzione per un atto d' ufficio già da lui compiuto,
la pena è della reclusione fino ad un anno
13 Art. 319 CP italiano
Corruzione per un atto contrario ai
doveri d' ufficio
Il pubblico ufficiale che, per
omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un
atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver
compiuto un atto contrario ai doveri d' ufficio,
riceve,per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o
ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da
due a cinque anni
14 Art. 322 septies comma1 StGB
Chiunque offre o promette o procura
un indebito vantaggio a un membro di un' autorità
giudiziaria o di un' altra autorità, a un funzionario, a
un perito, traduttore o interprete delegato dall'
autorità,o a un arbitro o ad un militare di un Paese
straniero,o di un'organizzazione internazionale a favore
di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atti o
un' omissione in relazione con la sua attività ufficiale
e contrastante coi doveri d' ufficio o sottostante al
suo potere d'apprezzamento
[ … ]
è punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
15 Art. 322 septies comma 1 StGB
Chiunque in qualità di membro di
un' autorità giudiziaria o di un' altra autorità, di
funzionario, di perito, traduttore interprete delegato
dal' autorità, di arbitro o di militare di un Paese
straniero o di un' organizzazione internazionale,
domanda, si fa promettere o accetta per sé o per terzi
un indebito vantaggio per commettere un atto o un'
omissione in relazione con la sua attività ufficiale e
contrastante coi doveri d' ufficio o sottostante al suo
potere di apprezzamento
[ … ]
è punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
16 Art. 322 bis comma 1 nn. 1-5
Peculato,concussione, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee
e di Stati membri
Le disposizioni degli articoli 314,
316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma si
applicano anche:
ai membri della Commissione
delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della
Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle
Comunità europee
ai funzionari e agli agenti
assunti per contratto a norma dello statuto dei
funzionari delle Comunità europee o del regime
applicabile agli agenti delle Comunità europee
alle persone comandate dagli
Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato
presso le comunità europee che esercitino funzioni
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle
Comunità Europee
ai membri e agli addetti a Enti
costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le
Comunità Europee
a coloro che, nell' àmbito di
altri Sati membri dell' Unione europea svolgono funzioni
o attività corrispondenti a quelle dei pubblici
ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio
17 Art. 322 bis comma 2 n. 2 CP
italiano
[ … ]
2) a persone che esercitano
funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici
ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell' àmbito
di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche
internazionali, qualora il fatto sia commesso per
procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in
operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di
ottenere o di mantenere un' attività economica o
finanziaria
18 Art. 322 octies comma 3 StGB
Non sono indebiti i vantaggi
ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e
quelli di lieve entità,usuali nelle relazioni sociali
19 Art. 314 comma 2 CP italiano
Si applica la pena della reclusione
da sei mesi a re anni quando ilcolpevole ha agito al
solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa,
dopo l' uso momentaneo, è stata immediatamente
restituita
20 Art. 319 ter CP italiano
Corruzione in Atti Giudiziaria
Se i fatti indicati negli articoli
318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni
Se dall' atto deriva l'ingiusta
condanna di taluno alla reclusione non superiore a
cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a
dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla
reclusione superiore a cinque anni o all' ergastolo, la
pena è della reclusione da sei a venti anni
21 Art. 322 octies comma 2 StGB
Non sono indebiti i vantaggi
ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e
quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali
22 Art. 102 comma 1 StGB
Se in un'impresa, nell' esercizio
di attività commerciali conformi allo scopo
imprenditoriale, è commesso un crimine o delitto che,
per carente organizzazione interna, non può essere
ascritto ad una persona fisica determinata,il crimine o
delitto è ascritto all' impresa. In questo caso, l'
impresa è punita con la multa fino a cinque Milioni di
Franchi |