di Cinzia De Stefanis
Con la sentenza del 13 ottobre 2011
n. 7931 la terza sezione quater dei giudici del Tar
Lazio hanno ritenuta legittimita' l'esclusione da una
gara di appalto di un concorrente che abbia omesso di
allegare il documento di identita' alla busta contenente
l'offerta economica .
Il caso
I giudici del Tar Lazio sono
chiamati a pronunciarsi sulla legittimità
dell'esclusione da una gara di un concorrente che abbia
omesso di allegare il documento di identità alla busta
contenente l'offerta economica .
La posizione del Tar Lazio
I giudici della terza sezione
quater del Tar Lazio affermano con la sentenza del 13
ottobre 2011 n. 7931 che è legittimo il provvedimento di
esclusione da una gara, adottato da una stazione
appaltante nei confronti di un concorrente che, in
violazione di una clausola contenuta nel bando di gara,
abbia omesso di allegare copia del documento di identità
all'offerta economica presentata, e ciò anche
nell'ipotesi in cui tale copia sia stata prodotta
all'interno della busta contenente la documentazione
amministrativa, in quanto a fronte del chiaro ed
inequivoco disposto letterale del disciplinare di gara,
l'amministrazione è tenuta ad applicare in modo rigoroso
ed incondizionato le clausole inserite nella lex
specialis, senza alcuna possibilità di valutazione
discrezionale in ordine alla rilevanza dell'adempimento,
non risolvendosi la richiesta di allegare il documento
di identità in un mero formalismo, in quanto detta
prescrizione è diretta a comprovare, oltre alle
generalità del dichiarante, il nesso di imputabilità
soggettiva della dichiarazione ad un determinato
concorrente.
Peraltro, detta clausola da un lato
trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di soddisfare
un interesse apprezzabile dell'amministrazione
procedente, dando certezza in ordine alla provenienza
della dichiarazione e, d'altra parte, si limita ad
imporre ai partecipanti uno sforzo minimo e
proporzionato rispetto all'interesse pubblico
perseguito.
In materia di gare relative a
contratti pubblici deve ritenersi indefettibile la
produzione della copia fotostatica del documento
d'identità nel caso in cui si tratti di supportare la
più importante delle dichiarazioni di volontà che
intervengono nella procedura concorsuale, cioè l'offerta
economica, stante che la prescritta formalità assolve
all'essenziale funzione di ricondurre
incontrovertibilmente al suo autore l'autenticità
dell'apposta sottoscrizione.
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