L'Agenzia delle Entrate ha emanato
lo scorso 31 ottobre la risoluzione n. 105/E,
Agevolazioni prima casa, revoca dell' agevolazione.
(di Valerio Auriemma)
L'Agenzia delle entrate, in
risposta ad un interpello ex art. 11 legge 27 luglio
2000 n. 212, si pronuncia su un caso di agevolazioni
“prima casa” e successiva revoca dell' agevolazione.
L'Agenzia, da un lato conferma
l’orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. V,
28-06-2000, n. 8784) che esclude la possibilità di
rinunciare, dopo averle richieste, alle agevolazioni
“prima casa”, dall'altro lato, tuttavia, per il caso
relativo all’impegno che il contribuente assume di
trasferire la residenza, consente che l’acquirente che,
nel corso del termine dei diciotto mesi, non intenda più
adempiere all’impegno assunto in atto, possa presentare
un'istanza all’ufficio, con la quale revoca la
dichiarazione d’intenti di volere trasferire
la
propria residenza nel comune e richiede la
riliquidazione dell’imposta assolta in sede di
registrazione.
In questo (e solo in questo) caso, l’ufficio procederà a
liquidare nuovamente l’atto di compravenduta ed a
notificare apposito avviso per il pagamento dell’imposta
dovuta e degli interessi calcolati a decorrere dalla
data di stipula dell’atto, ma il contribuente non dovrà
pagare la sanzione sanzione pari al 30 per cento
dell'importo di cui all’art. 1, quarto comma, della Nota
II-bis) allegata al TUR in quanto, secondo l'Agenzia,
entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto
non può essere imputato al contribuente il mancato
adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la
decadenza dall’agevolazione. Revoca della dichiarazione
di intento relativa allo spostamento della residenza e
gevolazioni prima casa
Risoluzione N. 105/E, Agevolazioni prima casa, revoca
dell' agevolazione
Autore: Redazione WikiJus I
Ultima modifica: 04/11/2011 10.25 di Redazione WikiJus I
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Roma, 31 ottobre 2011
OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n.
212 - Agevolazioni “prima casa” - Revoca dell'
agevolazione
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente
l’interpretazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del
1997, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante fa presente di aver acquistato un’abitazione
in data 22 luglio 2010 fruendo dell’aliquota agevolata
IVA (4%) e di essersi impegnato, nell’atto di acquisto,
a trasferire la propria residenza nell’immobile entro il
termine di diciotto mesi, come prescritto dalla
disciplina in materia di agevolazioni “prima casa”.
Consapevole di non poter adempiere all’obbligo di
trasferimento della propria residenza nell’immobile
acquistato, il contribuente chiede se possa rinunciare,
per ragioni personali, all’agevolazione richiesta,
versando la differenza di imposta dovuta sul predetto
acquisto.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L’istante, tenuto conto che non sono ancora decorsi i
diciotto mesi dalla data di acquisto dell’immobile in
argomento, ritiene di poter provvedere al pagamento
della differenza IVA, senza applicazione di alcuna
sanzione.
In subordine, l’istante ritiene applicabile l’istituto
del ravvedimento operoso che si perfezionerebbe
provvedendo al versamento nel termine di un anno,
decorrente dalla data di acquisto dell’immobile,
dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione
calcolata nella misura ridotta, in applicazione
dell’istituto del ravvedimento operoso.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento al quesito prospettato dall’istante, si
evidenzia quanto segue.
La lettera a) del comma 1 della Nota II-bis) all’art. 1
della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile
1986, n. 131 (TUR), tra i requisiti previsti per la
fruizione dell’agevolazione “prima casa”, richiede che
l’immobile da acquistare “sia ubicato nel territorio del
comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro
diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza”.
In altri termini, per fruire dell’agevolazione “prima
casa” occorre, tra l’altro, che l’acquirente abbia o si
impegni ad ottenere la residenza nel comune in cui
intende acquistare l’immobile abitativo.
In questo ultimo caso, l’acquirente deve rendere la
dichiarazione di impegno nell’atto di acquisto.
In proposito, sila circolare n. 38/E del 12 agosto 2005,
parag. 2.4, ha chiarito che “ai fini della corretta
valutazione del requisito di residenza, dovrà
considerarsi che il cambio di residenza si considera
avvenuto nella stessa data in cui l’interessato rende al
comune, ai sensi dell’art.18, comma 1 e 2, del DPR 30
maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico della
popolazione residente) la dichiarazione di
trasferimento…” .
La dichiarazione dell’acquirente di volere stabilire la
residenza nei diciotto mesi è prevista dalla legge a
“pena di decadenza” dall’agevolazione. Il mancato
trasferimento nel termine dei diciotto mesi comporta,
quindi, la perdita dell’agevolazione.
La decadenza si verifica alla scadenza del diciottesimo
mese dalla data dell’atto; prima di tale scadenza,
infatti, il contribuente risulta ancora nei termini per
adempiere all’impegno preso.
Nella fattispecie rappresentata, l’istante, pur avendo
assunto in atto l’impegno a trasferire la propria
residenza nel nuovo comune, decide, in data successiva,
di non adempiere a detto impegno, per motivi personali.
Chiede, pertanto, se possa rinunciare alla predetta
agevolazione pagando la differenza tra l’imposta
ordinaria e quella agevolata, senza l’applicazione di
sanzioni.
A tal proposito, giova precisare che nessuna
disposizione normativa prevede la possibilità di
rinunciare su base volontaria alle agevolazioni “prima
casa”.
In linea generale, il rapporto giuridico-tributario che
sorge a seguito della dichiarazione resa in atto dal
soggetto acquirente e avente ad oggetto il possesso dei
requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota
II-bis) deve ritenersi perfezionato laddove dette
condizioni risultino effettivamente sussistenti.
Pertanto, conseguita l’agevolazione “prima casa” questa
non sarà più revocabile dalla parte (v., tra le altre,
Corte di Cassazione, sentenza del 28 giugno 2000 n.
8784).
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, con la
pronuncia sopra citata ha chiarito che “non è possibile
conseguire l’agevolazione prevista per l’acquisto della
prima casa, …, previa rinunzia ad un precedente analogo
beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina
(…). A parere della suprema Corte, infatti, la
dichiarazione di voler fruire del beneficio “non è
revocabile per definizione, tanto meno in vista di un
successivo atto di acquisto”.
Dall’orientamento giurisprudenziale richiamato deve
escludersi, pertanto, che il soggetto acquirente, che
abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i
requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota
II-bis), possa in data successiva rinunciare alle
agevolazioni “prima casa” fruite.
Diverse considerazioni possono svolgersi, a parere della
scrivente, laddove la dichiarazione resa in atto dal
contribuente non attenga alla sussistenza delle
condizioni necessarie per fruire dei benefici
(impossidenza di una abitazione sita nel medesimo comune
dell’immobile che si intende acquistare, novità nella
fruizione dell’agevolazione e residenza nel comune in
cui è sito l’immobile) ma sia, invece, riferita
all’impegno che il contribuente assume di trasferire la
propria residenza nel termine di diciotto mesi dalla
data dell’atto.
In tal caso, l’effettivo realizzarsi del requisito della
residenza prescritto dalla norma dipende, infatti, da un
comportamento che il contribuente dovrà porre in essere
in un momento successivo all’atto.
In sostanza, la dichiarazione resa risulterà mendace e,
pertanto, si realizzerà la decadenza dall’agevolazione,
solo qualora, decorsi i diciotto mesi, il contribuente
non abbia proceduto al cambio di residenza.
Proprio in considerazione della peculiarità di tale
condizione, il cui verificarsi dipende da un
comportamento del contribuente, si ritiene che laddove
sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il
trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi
nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno
assunto, anche per motivi personali, possa revocare la
dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto
dell’immobile.
A tal fine, l’acquirente che non intende adempiere
all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare una
apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è
stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione
d’intenti espressa in atto di volere trasferire la
propria residenza nel comune nel termine di diciotto
mesi dall’acquisto e richiede la riliquidazione
dell’imposta assolta in sede di registrazione.
Si precisa che tale istanza deve essere presentata sia
nel caso in cui l’atto per il quale si sia fruito delle
agevolazioni “prima casa” sia stato assoggettato ad
imposta di registro che per quelli assoggettati ad IVA.
A seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio
procederà alla riliquidazione dell’atto di compravenduta
ed alla notifica di apposito avviso di liquidazione
dell’imposta dovuta oltre che degli interessi calcolati
a decorrere dalla data di stipula dell’atto di
compravendita.
Tanto premesso, nel caso prospettato con la presente
istanza di interpello, a seguito della notifica
dell’avviso di liquidazione da parte dell’ufficio, il
contribuente sarà tenuto a corrispondere un importo pari
alla differenza tra l’IVA determinata con l’aliquota
applicabile in assenza di agevolazione e quella
agevolata. Il contribuente sarà, inoltre, tenuto al
versamento degli interessi, calcolati a decorrere dalla
data di stipula dell’atto.
Come precisato, non trova, invece, applicazione la
sanzione pari al 30 per cento di cui all’art. 1, quarto
comma, della Nota II-bis) allegata al TUR in quanto,
entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto
non può essere imputato al contribuente il mancato
adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la
decadenza dall’agevolazione.
Decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto
senza che il contribuente abbia provveduto a trasferire
la residenza o a presentare all’ufficio dell’Agenzia una
istanza con la quale revoca la dichiarazione di intenti
di cui sopra, si verifica la decadenza dall’agevolazione
“prima casa” fruita in sede di registrazione dell’atto.
La richiamata Nota II-bis), nell'attuale formulazione,
prevede che in caso di decadenza dal regime di favore
fruito per le cessioni di case di abitazione “non di
lusso” assoggettate all’IVA, " ... l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti
degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata
in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall'applicazione dell'aliquota agevolata…”, nonché
irrogare la sanzione amministrativa pari al 30 per cento
della differenza medesima.
Ne consegue, quindi, che a seguito della decadenza dal
regime di favore, l'acquirente dovrà corrispondere un
importo pari alla differenza tra l’IVA calcolata con
l'aliquota applicabile in assenza di agevolazione e
quella agevolata, oltre che gli interessi calcolati a
decorrere dalla data di stipula dell’atto.
Il contribuente sarà, inoltre, tenuto al pagamento della
sanzione amministrativa stabilita nella misura del 30
per cento di detto importo.
Come ribadito con la circolare n. 38 del 12 agosto 2005,
l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui è stato
registrato l'atto, accertata la decadenza dal regime di
favore, deve provvedere, ai sensi degli articoli 16 e 17
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, al recupero delle
somme dovute.
Decorso il termine di diciotto mesi per il trasferimento
della residenza e verificatasi, pertanto, la decadenza
dall’agevolazione, il contribuente potrà comunque
accedere, ricorrendone i presupposti, all’istituto del
ravvedimento operoso che consiste, come noto,
nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o
irregolarmente eseguito nel rispetto di scadenze
normativamente predeterminate, beneficiando di una
riduzione della sanzione.
Pertanto, il contribuente che intenda avvalersi
dell’istituto del ravvedimento operoso è tenuto a
presentare apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia
presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale
dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e
richiedere la riliquidazione dell’imposta e
l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
A seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio
procederà alla riliquidazione dell’atto portato alla
registrazione ed alla notifica di apposito avviso di
liquidazione dell’imposta dovuta oltre che gli interessi
calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di
compravendita. Sono, inoltre, dovute le sanzioni pari al
30 per cento dell’imposta opportunamente ridotta,
ricorrendone i presupposti, in applicazione
dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs.
n. 472 del 1997).
Nella particolare fattispecie, i diversi termini a cui
l'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ricollega
differenti riduzioni delle sanzioni decorrono dal giorno
in cui si è verificata la decadenza dall'agevolazione
(ossia dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla
stipula dell'atto).
Tale procedura deve essere seguita sia con riferimento
agli atti assoggettati ad imposta di registro che ad
IVA.
A seguito della liquidazione operata dall'Ufficio, il
contribuente potrà perfezionare il ravvedimento con il
pagamento della maggiore imposta, sanzioni ed interessi,
nel termine di sessanta giorni dalla notificazione
dell'avviso di liquidazione.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le
istruzioni fornite e i principi enunciati con la
presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dagli uffici.
Il Direttore Centrale
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