Liquidazione spese opposizione
esecuzione«Nella struttura delle opposizioni
all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma,
c.p.c., 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui
alla I. n. 52 del 2006 nel senso dell’articolazione di
una fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione e
di una dovuta fase a cognizione piena davanti a quello
stesso giudice o - per le sole opposizioni ex art 615 e
619 c.p.c. - davanti a quello competente nei merito deve
ritenersi che il giudice dell’esecuzione, con il
provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé,
tanto se in senso negativo, quanto se in senso positivo
riguardo alla chiesta tutela sommaria (cioè,
rispettivamente: a) con rigetto dell’istanza di
sospensione nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e
619 c rigetto della sospensione o dell’adozione dei
provvedimenti indilazionabili nell’esecuzione ai sensi
dell’art. 618 c.p.c.; b) con accoglimento dell’istanza
dì sospensione o - nell’opposizione agli atti - della
richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili
ai sensi del secondo comma dell’art. 618 c.p.c.) e nel
contempo fissa il termine per l’introduzione del
giudizio di merito o - nelle sole opposizioni ex artt
615 e 619 c.p.c. - quello per la riassunzione davanti al
giudice competente, debba provvedere sulle spese della
fase sommaria. La relativa statuizione è ridiscutibile
nell’ambito del giudizio di merito»
«Qualora il giudice
dell’esecuzione, con il provvedimento positivo o
negativo della tutela emesso a chiusura della fase
sommaria delle opposizioni di cui agli artt. 615,
secondo comma, 617 e 619 c.p.c., ometta di fissate il
termine per l’introduzione del giudizio di merito (o -
nelle opposizioni ex artt. 615 e 619) per la
riassunzione davanti al giudice competente, la parte
interessata, tanto se vi sia provvedimento sulle spese
quanto se manchi, può alternativamente o chiedere al
giudice dell’esecuzione la fissazione del termine con
istanza ai sensi dell’art 289 c.p.c. nel termine
perentorio previsto da detta norma o introdurre o
riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito
sempre nel detto termine, restando esclusa comunque l’esperibilità
contro l’irrituale provvedimento del ricorso in
cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della
Costituzione».
«La mancanza dell’istanza di
integrazione nel termine di cui all’art. 289 c.p.c.
ovvero dell’iniziativa autonoma della parte di
introduzione dei giudizio di merito nello stesso
termine, determinano l’estinzione del processo ai sensi
dell’art. 307, terzo comma, c.p.c., per mancata
prosecuzione, con conseguente impossibilità dì mettere
in discussione il provvedimento sulle spese». |