(Dottore in Giurisprudenza
– Università di Cagliari)
Sommario: 1. Considerazioni
introduttive – 2. Il quadro normativo di riferimento. –
3. La
decisione straordinaria è
ottemperabile ex art. 112 c.p.a.?. – 4. Implicazioni
teoriche e
applicative dell’inclusione della
decisione straordinaria tra i provvedimenti
ottemperabili ex
art. 112 c.p.a. – 5. Le scelte
delle Massime Giurisdizioni.
1. Considerazioni introduttive. –
La valorizzazione in termini di effettività del
principio di
alternatività, che informa il
rapporto tra il ricorso giurisdizionale e il ricorso
straordinario, ha
spinto fin da epoca risalente
dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi
sull’ottemperabilità
della decisione straordinaria.
L’importanza del tema è tale da aver assorbito gran
parte della
riflessione dogmatica sul ricorso
straordinario. In assenza di qualsiasi supporto
normativo su
cui fondare l’esperibilità del
ricorso per l’ottemperanza delle decisioni rese su
ricorso
straordinario, è apparso obbligato
il percorso logico-giuridico da seguire: bisognava
attraversare “le forche caudine”
della natura dell’Istituto. Solo dopo aver
(faticosamente)
www.federalismi.it 2
dimostrato l’avvenuta
“giurisdizionalizzazione” del gravame (e la conseguente
equiparazione
del decreto presidenziale al
giudicato), era possibile compiere il passo successivo,
ovvero,
aprirgli le porte del giudizio di
ottemperanza1. In effetti, il denso dibattito
giurisprudenziale e
dottrinale sulla natura
dell’Istituto sarebbe stato fortemente ridimensionato
dall’introduzione
di una dirimente disposizione di
diritto positivo, che avesse espressamente incluso la
decisione straordinaria nel
catalogo dei provvedimenti ottemperabili2. Nemmeno il
Codice del
processo amministrativo ha fornito
una risposta esplicita alla problematica in discussione
(nonostante le inequivoche
intenzioni emerse nel corso dei lavori preparatori),
anzi, la sua
reticenza in proposito ha indotto
le Massime Giurisdizioni a convergere, dopo una querelle
durata circa sessant’anni3, su una
posizione non priva di contraddizioni, oltre che foriera
di
incertezze applicative.
2. Il quadro normativo di
riferimento. – Prima di analizzare gli approdi
giurisprudenziali più
recenti sul tema in discussione, è
opportuno dar conto brevemente del quadro normativo di
riferimento, così come innovato
dall’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
dall’art. 112
c.p.a.
L’art. 69 della L. 69/2009,
interpolando il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ha
attribuito al
Consiglio di Stato il potere di
sollevare incidenti di costituzionalità in sede di
emissione del
parere su ricorso straordinario;
parere al quale viene, altresì, conferito il carattere
di
immodificabilità, escludendo la
facoltà del Ministro di sottoporre al Consiglio dei
Ministri un
progetto di decisione difforme.
Come era prevedibile, le novità introdotte dalla legge
n. 69 del
2009 in tema di ricorso
straordinario hanno immediatamente riportato alla
ribalta la vexata
1 Di contrario avviso, F. SALVIA,
Il ricorso al Capo dello Stato e l’effettività della
tutela (rilievi critici
all’approccio), in Foro amm. CDS,
2009, 6, 1601, il quale sostiene che «liberato il campo
dagli idola fori della
giurisdizione e ammessa francamente
la natura amministrativa dei decreti in discussione […]
il principio della
“effettività della tutela” - oggi
peraltro richiamato in lungo e in largo dalle Corti di
più alto rango (C. Cost., C.
Giust. CE, CEDU) - possa essere
utilizzato in modo più che appropriato per legittimare
una interpretazione
estensiva della normativa
sull’ottemperanza». Con riferimento all’art. 245 del
D.lgs. 163/2006 (prima che fosse
novellato dal D.lgs. 53/2010),
aggiunge: «se la barriera della natura “giurisdizionale”
è stata superata per gli
appalti, non si vede perché essa
non possa essere varcata ulteriormente per il resto dei
casi non espressamente
contemplati».
2 L. MAZZAROLLI, Riflessioni sul
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in
Dir. Amm., 2004, 4,
691 ss., osserva che
«all’estensione del giudizio di ottemperanza a
provvedimenti che non siano sentenze non vi
sono ostacoli di ordine
costituzionale […] ben si può ipotizzare la previsione
legislativa di un giudizio
sostanzialmente assimilabile a
quello di ottemperanza per le decisioni inadempiute del
Capo dello Stato: il
legislatore, purché rispetti la
Costituzione, può fare quel che vuole».
3 A partire dagli anni cinquanta,
la giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, sez.
VI, 16 ottobre 1951, n.
430, in Cons. Stato 1951, I, 1241
ss.) ha tentato a più riprese di espugnare il granitico
orientamento delle Sezioni
Unite (Cass. Civ., sez. un., 2
ottobre 1953, n. 3141, in Foro it. 1953, I, 1557)
contrario ad una presunta
giurisdizionalizzazione del gravame
straordinario. Si vedrà a breve come, a tutt’oggi,
permanga una percepibile
distanza tra i Massimi Giudici in
merito alle premesse teoriche da cui partire per
giungere ad ammettere
l’ottemperabilità della decisione
straordinaria.
www.federalismi.it 3
quaestio sulla natura
dell’Istituto4. A fronte degli Autori che hanno salutato
con favore la
definitiva consacrazione (o la
riconferma) della natura giurisdizionale del ricorso
straordinario5, altrettanti hanno,
però continuato a sostenerne l’appartenenza al genus dei
rimedi giustiziali6.
L’altra disposizione normativa, che
si rivelerà determinante per il revirement delle Sezioni
Unite sul tema in esame, è
rappresentata dall’art. 112 c.p.a., del quale è utile
ricostruire la
genesi. Pochi giorni dopo l’entrata
in vigore dell’art. 44 della legge n. 69 del 2009
(recante
“Delega al Governo per il riassetto
della disciplina del processo amministrativo”, in forza
del quale è stato emanato il D.lgs.
2 luglio 2010, n. 104 - Codice del processo
amministrativo)
il Governo ha incaricato il
Consiglio di Stato dell’elaborazione del progetto di
decreto
4 Il Consiglio di Giustizia
Amministrativa della Regione Sicilia, ad esempio,
provvide da subito ad aggiornare
l’elenco degli indici di
giurisdizionalità del gravame all’indomani dell’entrata
in vigore della legge n. 69 del
2009. Infatti, nella sentenza del
25 gennaio 2010, n. 82, si legge: «a tali argomentazioni
vanno aggiunte quelle
desumibili dalla nuova disciplina
introdotta dall’articolo 69 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, ancorché essa non
sia direttamente applicabile,
ratione temporis, alla presente vicenda. La citata
normativa prevede che il parere
reso dal Consiglio di Stato sia
assolutamente vincolante, abrogando l’originaria
disposizione che consentiva al
Governo di provocare una decisione
difforme dall’avviso dell’organo consultivo, mediante
una delibera del
Consiglio dei Ministri. In tal
modo, secondo un’opinione largamente diffusa tra i primi
commentatori e
pienamente condivisibile, si è
completato e reso esplicito il processo di
“giurisdizionalizzazione” del ricorso
straordinario. Infatti, la
decisione, nel suo contenuto sostanziale, spetta
unicamente ad un organo
giurisdizionale». Sulla stessa
linea, G. CUMIN, Un nuovo “statuto” per il ricorso
straordinario al Capo dello
Stato?, in in Riv. amm. R. It.,
3-4, 2010, secondo cui: «con la riforma del 2009 il
legislatore ha rinnovato il
proprio precedente giudizio,
invertendo completamente il precedente ordine di
priorità, e ritenendo subvalente il
profilo dell’opportunità politica
rispetto al principio di legalità dell’azione
amministrativa […] A fronte di tale
avvenuta parificazione (tra il
potere esecutivo e il giudice, entrambi subordinati
soltanto alla legge) discriminare
quanto alle forme di accesso alla
tutela in executivis appare gravemente violativo del
principio di
ragionevolezza». Secondo G. P.
JARICCI, Decisione del ricorso straordinario e ricorso
in ottemperanza, in
www.contabilità-pubblica.it 2009,
«è innegabile che con il recentissimo intervento del
legislatore può ritenersi
sostanzialmente concluso il
periglioso cammino che ha portato il ricorso
straordinario ad inserirsi di pieno diritto
nel novero dei rimedi
giurisdizionali».
5 Per citarne solo alcuni: N.
PIGNATELLI, Sulla “natura” del ricorso straordinario :
la scelta del legislatore (art.
69 l. 69/2009), in
www.giustizia-amministrativa.it, 2009, non ha dubbi «il
legislatore ha inciso sulla funzione e
sul peso (oggi vincolante) del
parere del Consiglio di Stato in seno al procedimento,
con l’intento di conferire a
tale istituto un natura
giurisdizionale (e non amministrativa)» ; A. AULETTA, Il
legislatore “muove un passo”
(l’ultimo) verso la
giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, in Foro
amm. TAR, 2009, 5, 1619, sostiene
che «a fronte del novellato quadro normativo, il decreto
decisorio si limita ad
esternare il parere licenziato
dalle Sezioni consultive, mutuando da esso (e dal
procedimento che porta alla
relativa adozione) la sua natura
giurisdizionale» ; L. CARBONE, La revisione del ricorso
straordinario al
Presidente della Repubblica e la
riaffermata natura giurisdizionale del rimedio di
tutela, in www.giustiziaamministrativa.
it, 2009, secondo cui «la riforma
del 2009 ha un’intrinseca portata di revisione
ricognitiva di un
istituto avente natura
giurisdizionale già ab initio».
6 A. GIUSTI, Il ricorso
straordinario dopo la legge n. 69 del 2009. Notazioni a
margine di Tar Lazio-Roma, Sez.
I, 16 marzo 2010, n. 4104, in Dir.
proc. amm., 2010, 3, 1008, «all’indomani della riforma
del 2009 […] il ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica ne esce ampliato e rafforzato nella sua
capacità di porsi quale
alternativa, concreta ed effettiva,
al rimedio giurisdizionale, senza che tali obiettivi
debbano essere raggiunti
sacrificandone le peculiarità, in
nome di una sua giurisdizionalizzazione» ; L. PLATANIA,
Può il legislatore
ordinario aprire le porte del
cielo?, in www.forumcostituzionale.it, secondo il quale
(nonostante la riforma del
2009) «il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica non può essere considerato
giurisdizionale,
secondo gli standard pretesi dal
nostro ordinamento» ; T.A.R. Lazio, Sez. I, 16 marzo
2010, n. 4104, in
www.giustizia-amministrativa.it,
«l’esigenza di un’interpretazione delle disposizioni de
quibus
“costituzionalmente orientata”
impone di escludere che esse abbiano inteso conferire
natura e sostanza
giurisdizionale al rimedio
giustiziale di che trattasi».
www.federalismi.it 4
legislativo per il riassetto della
disciplina del processo amministrativo. Il Presidente
del
Consiglio di Stato ha provveduto ad
affidare questo compito ad una Commissione composta
da: consiglieri di Stato,
magistrati dei TT.AA.RR., magistrati della Corte di
Cassazione,
avvocati di Stato e del libero
foro, professori universitari7. Il progetto predisposto
dalla
Commissione, dopo aver subito
rilevanti modifiche dal Governo, è stato sottoposto alle
commissioni parlamentari per il
prescritto parere. Di seguito, la versione del secondo
comma
dell’art. 112 inviata il 30 aprile
2010 dal Governo alla Commissione Affari Costituzionali
del
Senato:
L’azione di ottemperanza può essere
proposta per conseguire l’attuazione:
a) delle sentenze del giudice
amministrativo passate in giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli
altri provvedimenti esecutivi del giudice
amministrativo;
c) delle sentenze passate in
giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse
equiparati, del
giudice ordinario, al fine di
ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica
amministrazione di conformarsi, per
quanta riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in
giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse
equiparati, di
quei giudici davanti ai quali non
sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di
ottenere l’adempimento dell’obbligo
della pubblica amministrazione di conformarsi,
per quanta riguarda il caso deciso,
al giudicato;
e) dei lodi arbitrali divenuti
inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento
dell’obbligo
della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanta riguarda il caso deciso, al
giudicato.
La Commissione Affari
Costituzionali del Senato, con parere del 16 giugno
2010,
riguardo all’articolo in esame
osserva: «in linea con i principi enunciati negli
articoli 6 e 13
della CEDU, nonché in adesione alla
pacifica giurisprudenza della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, si segnala la
necessità di inserire, tra le decisioni da ottemperare
con il
rimedio disciplinato dalla
disposizione, anche le decisioni straordinarie del
Presidente della
Repubblica rese nel regime della
alternatività». Il Governo, nella relazione finale al
Codice, accenna nel modo seguente
al parere della Commissione Affari Costituzionali:
7 Per un’illustrazione dettagliata
dei lavori preparatori al Codice, si rinvia a R.
CHIEPPA, Il Codice del processo
amministrativo : commento a tutte
le novità del giudizio amministrativo (D.lgs. 2 luglio
2010, n. 104), Milano,
2010, 32 ss.
www.federalismi.it 5
«l’azione, infine, è stata
aggiunta, su specifica richiesta della Commissione
Giustizia della
Camera, per conseguire l’esecuzione
dei lodi arbitrali e, in recepimento della necessità
segnalata dalla Commissione Affari
Costituzionali del Senato di dare applicazione agli
artt. 6
e 13 C.E.D.U., per le decisioni la
cui cogenza è equiparata a quella delle sentenze del
Consiglio di Stato irrevocabili».
Il testo definitivo del secondo comma dell’art. 112
c.p.a. è
risultato il seguente:
L’azione di ottemperanza può essere
proposta per conseguire l’attuazione:
a) delle sentenze del giudice
amministrativo passate in giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli
altri provvedimenti esecutivi del giudice
amministrativo;
c) delle sentenze passate in
giudicato e degli altri provvedimenti ad esse
equiparati del giudice ordinario,
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo
della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al
giudicato;
d) delle sentenze passate in
giudicato e degli altri provvedimenti ad esse
equiparati per i quali non sia
previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di
ottenere l’adempimento dell’obbligo
della pubblica amministrazione di
conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi
divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento
dell’obbligo della pubblica
amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il
caso deciso, al giudicato.
Come si può facilmente osservare,
il legislatore delegato, nonostante nella relazione
finale al Codice dichiari di aver
recepito il parere della Commissione Affari
Costituzionali,
nella formulazione definitiva
dell’art. 112 c.p.a. omette qualsiasi riferimento al
ricorso
straordinario. Difficile risalire
alle ragioni di una simile scelta. E’ da escludere che
il rischio
paventato fosse quello di
infrangere i limiti della delega legislativa. Di certo,
un simile rischio
coinvolge seriamente altre
disposizioni normative del Codice8, ma non l’art. 112,
anche se
esso avesse incluso espressamente
le decisioni straordinarie nel novero dei provvedimenti
ottemperabili. Un simile
riferimento, infatti, non avrebbe interferito
direttamente con la
8 In particolare, gli artt. 7,
comma 8, e 128 c.p.a. Sospetto d’incostituzionalità,
qualora se ne desse
un’interpretazione evolutiva,
sarebbe anche l’art. 48, comma 1, nella parte in cui
estenderebbe la facoltà di
opposizione all’amministrazione
statale.
www.federalismi.it 6
disciplina del rimedio giustiziale
(in violazione della delega legislativa), ma avrebbe
soltanto
modificato il catalogo dei
provvedimenti per l’esecuzione coattiva dei quali è
esperibile il
giudizio d’ottemperanza.
La disposizione normativa che,
negli auspici emersi nei lavori preparatori, avrebbe
dovuto ospitare la soluzione
definitiva dell’annosa questione dell’ammissibilità del
ricorso per
l’ottemperanza delle decisioni
straordinarie, stante la sua ambiguità, non fa che
sollevare
nuovi quesiti interpretativi.
3. La decisione straordinaria è
ottemperabile ex art. 112 c.p.a.?. – Il primo dilemma,
in
ordine logico, è se, in assenza di
qualsiasi supporto letterale, la decisione straordinaria
possa
considerarsi ricompresa nella lista
di provvedimenti ottemperabili ex art. 112, comma 2,
c.p.a.
L’esame dei lavori preparatori
dovrebbe fugare ogni dubbio. Non solo nella relazione
finale al
Codice il Governo dichiara di
essersi adeguato alle indicazioni della Commissione
Affari
Costituzionali (la quale suggeriva
l’introduzione tra i provvedimenti ottemperabili delle
“decisioni straordinarie del
Presidente della Repubblica rese nel regime della
alternatività”),
ma anche il confronto tra le due
versioni (sopra riportate) del secondo comma dell’art.
112
(ante e post passaggio nelle
commissioni parlamentari) è indicativo. Nella versione
definitiva,
infatti, è stata modificata la
lettera d) con l’eliminazione del riferimento “ai
giudici”, così da
consentire anche al decreto
presidenziale che decide il ricorso straordinario (che
non promana
da un giudice) di poter rientrare
nella categoria dei provvedimenti equiparati alle
sentenze
passate in giudicato per i quali
non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza9. Per
incidens, si noti che ciò rafforza
la tesi della persistente natura amministrativa del
ricorso
straordinario10. In ogni caso, non
può sottacersi come l’assenza nell’art. 112 c.p.a. di un
9 Tra i primi commentatori che si
sono espressi in questi termini: G. FERRARI, Intervento
al seminario Profili
organizzativi ed informatici del
codice del processo amministrativo (Palazzo Spada, 14
settembre 2010), in
www.giustizia-amministrativa.it, la
quale osserva: «le norme (artt. 112-114) che
disciplinano il giudizio di
ottemperanza introducono due
importanti novità. La prima riguarda il suo campo di
applicazione, nel senso che è
strumento giuridico utilizzabile
per ottenere l’esecuzione di lodi arbitrali esecutivi
divenuti inoppugnabili,
nonché – secondo una possibile
interpretazione dell’art. 112, comma 2, lett. d), (che
sembra essere corroborata
dalla Relazione di accompagnamento
al Codice) – delle decisioni rese sui ricorsi
straordinari al Capo dello
Stato». L. MARUOTTI, La
giurisdizione amministrativa: effettività e pienezza
della tutela, relazione svolta a
Lecce il 12 novembre 2010 in
occasione del Convegno su “Il codice del processo
amministrativo”, in
www.giustizia-amministrativa.it, «è
apprezzabile che il Governo, come risulta dalla
relazione illustrativa, abbia
redatto l’art. 112, comma 2,
lettera d), ammettendo il rimedio dell’ottemperanza
anche alle decisioni
straordinarie del Presidente della
Repubblica. Questa lettera d) è una norma di
ottemperanza al sistema CEDU».
10 F. FRENI, Il nuovo ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, Roma,
2010, 128, mette in luce un
«paradosso assai curioso: se gli
interventi normativi dell’ultimo anno hanno – come ha
sostenuto parte della
dottrina – confermato la natura
giurisdizionale del ricorso straordinario,
l’eliminazione del riferimento alla
provenienza da parte di un giudice
dei provvedimenti ottemperabili, priva irrimediabilmente
di questa possibilità
lo stesso ricorso straordinario.
Delle due l’una: o il rimedio ha natura giurisdizionale
e l’assetto di interessi si
radica esclusivamente nel decisum
del Consiglio di Stato (che, senza dubbio, in questo
caso, sarebbe giudice),
www.federalismi.it 7
esplicito riferimento al ricorso
straordinario desti più di una perplessità. Si
consideri, infatti,
che il legislatore delegato ha
scelto d’includere anche il lodo arbitrale tra i
provvedimenti
ottemperabili e, conseguentemente,
si è premurato di formulare una norma inequivocabile in
tal senso (art. 112, comma 2, lett.
e), c.p.a.). Perché ciò non è accaduto per il ricorso
straordinario?11
4. Implicazioni teoriche e
applicative dell’inclusione della decisione
straordinaria tra i
provvedimenti ottemperabili ex art.
112 c.p.a. – Se sull’attuale ottemperabilità della
decisione
straordinaria in forza dell’art.
112 c.p.a. anche gli Autori più scettici nutrono ormai
pochi
dubbi12, il vero dilemma è: in
quale voce dell’elenco di cui all’art. 112, comma 2,
c.p.a. essa
può dirsi ricompresa? Le soluzioni
che appaiono più plausibili sono due: lett. b) e lett.
d). Di
seguito, si esamineranno le
conseguenze teoriche ed applicative dell’adesione a
ciascuna
ipotesi, prima di passare
all’analisi dell’orientamento di recente inaugurato
dalle Sezioni
Unite.
Ricondurre la decisione
straordinaria all’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
significa accostarla
ai “provvedimenti esecutivi del
giudice amministrativo”. Un simile accostamento è lecito
qualora si arresti ad una mera
equiparazione dei due fenomeni (in chiave di
effettività), ma
non se costituisca l’ultimo
tassello per legittimare una piena assimilazione tra
ricorso
straordinario e processo (date le
macroscopiche aporie che una simile conclusione
genererebbe13). E’ innegabile come
l’assenza nell’art. 112 c.p.a. di un riferimento
esplicito
alla decisione straordinaria
richieda un notevole sforzo ermeneutico per coniugare i
valori
della coerenza sistematica e
dell’effettività della tutela. L’ipotesi in esame
valorizza
oppure, valorizzando la fase
amministrativa e il principio di alternatività, il
ricorso straordinario conserva natura
giustiziale. Ed allora, l’ammessa
natura giurisdizionale risulterebbe, paradossalmente
incompatibile con il
ricorso al giudice
dell’ottemperanza».
11 C. E. GALLO, Manuale di
giustizia amministrativa, Torino, 2011, 18, ritiene che
l’omessa inclusione della
decisione sul ricorso straordinario
nell’elenco di cui all’art. 112, comma 2, c.p.a.,
confermi la sua non
assoggettabilità al giudizio di
ottemperanza.
12 Contra S. TARULLO, Il giudizio
di ottemperanza alla luce del Codice del processo
amministrativo, in
www.giustamm.it, 2011.
13 Tra le più evidenti:
l’intestazione formale della decisione al Capo dello
Stato, nonostante sia adottata su
“parere” vincolante del Consiglio
di Stato; la facoltà di opposizione attribuita ai
controinteressati e il correlativo
onere del ricorrente di trasporre
il ricorso in “sede giurisdizionale”, in ossequio
all’art. 113 Cost. Contra P.
QUINTO, Le Sezioni Unite: la
“giurisdizionalità” del ricorso straordinario e
l’azionabilità del giudizio di
ottemperanza, in www.giustamm.it,
2011, il quale, nel commentare la sentenza Cass., sez.
un., 28 gennaio 2011,
n. 2065, in
http://dejure.giuffre.it, sostiene che «non si tratta
dunque del solo riconoscimento della effettività di
tutela anche nei riguardi del
ricorso straordinario, ma di un ulteriore elemento di
valutazione per la natura
giurisdizionale della decisione
resa da un “giudice amministrativo”». Come si vedrà
meglio in seguito, le Sezioni
Unite, pur ammettendo
l’ottemperabilità della decisione straordinaria,
continuano a predicare la natura
amministrativa del rimedio.
www.federalismi.it 8
l’esecutività del provvedimento
straordinario, ma gli nega il riconoscimento della
definitività
propria del giudicato (al contrario
di quanto accadrebbe ove fosse ricondotto alla categoria
di
provvedimenti di cui all’art. 112,
comma 2, lett. d), c.p.a.)14. A partire dalla legge n.
205 del
2000 (e ancor prima, secondo la
giurisprudenza amministrativa15) la mancanza del
requisito
della definitività della decisione
non osta a che questa possa essere portata ad
esecuzione, ma
comporta alcune limitazioni.
Infatti, il giudice nel caso di ottemperanza di sentenze
non
passate in giudicato o di altri
provvedimenti, determina le modalità esecutive,
considerando inefficaci gli atti
emessi in violazione o elusione e provvede di
conseguenza,
tenendo conto degli effetti che ne
derivano (art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.) Il minor
grado
di stabilità rispetto al giudicato
dei provvedimenti esecutivi non definitivi (che
potrebbero
essere travolti da un diverso esito
del giudizio), spiega l’ottemperanza “attenuata”
riservata
agli stessi, volta ad evitare
effetti irreversibili. Infatti, la giurisprudenza ha
messo in evidenza
che, sebbene la mancata sospensione
della sentenza di primo grado faccia presumere che la
sorte della controversia non sarà
ribaltata, tuttavia potrebbero verificarsi degli
accoglimenti
parziali dell’appello. Da ciò la
prescrizione a che il giudice tenga conto, nell’emettere
la
sentenza, degli effetti che ne
derivano. Quindi, solo in caso di actio judicati è
riconosciuto il
diritto all’esecuzione completa e
puntuale del decisum del giudice, protetto ormai dalla
formazione del giudicato formale16.
Inoltre, gli atti violativi o elusivi del provvedimento
non
definitivo sono considerati
meramente inefficaci (mentre il contrasto col giudicato
è
sanzionato con la nullità – art.
114, comma 4, lett. b), c.p.a.)17. Nonostante non possa
riconoscersi una formale
parificazione della decisione straordinaria al
giudicato18, certamente
essa presenta un maggior grado di
stabilità rispetto ad una sentenza del T.A.R. non
sospesa
(che, come già osservato, può
essere riformata in appello dal Consiglio di Stato)19.
Dunque,
l’ottemperanza “attenuata” mal si
attaglia al decreto presidenziale che decide il ricorso
14 In questi termini, M. ANDREIS,
Ricorso straordinario e azione di ottemperanza, in
Urbanistica e Appalti,
2011, 5, 541 ss.
15 Ad esempio: Cons. di Stato, sez.
IV, 3 maggio 1999, n. 767, in
www.giustizia-amministrativa.it
16 Cfr. D. GIANNINI, Il nuovo
giudizio di ottemperanza dopo il Codice del processo,
Milano, 2011, 86.
17 Cfr. R. CHIEPPA, op. cit., 492.
18 Cfr. Corte Cost., 7 luglio 2005,
n. 282, in www.cortecostituzionale.it, «La salvezza del
giudicato formatosi
anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di interpretazione autentica non è
anche la salvezza delle
decisioni adottate, nel regime
dell’alternatività, con decreto del Presidente della
Repubblica in sede di ricorso
straordinario. Essendo il ricorso
straordinario al Capo dello Stato un rimedio per
assicurare la risoluzione non
giurisdizionale di una controversia
in sede amministrativa, deve escludersi che la decisione
che conclude questo
procedimento amministrativo di
secondo grado abbia la natura o gli effetti degli atti
di tipo giurisdizionale».
19 Gli unici vizi che possono
essere dedotti in sede di impugnativa innanzi al T.A.R.
del decreto presidenziale
che decide il ricorso straordinario
sono di tipo formale e procedurale (ex art. 10, comma 3,
del D.P.R.
1199/1971). La facoltà riconosciuta
ai controinteressati pretermessi di impugnare il decreto
decisorio anche per
vizi di merito corrisponde,
infatti, ad analoga facoltà di impugnazione delle
sentenze passate in giudicato
mediante l’opposizione di terzo
(art. 108, comma 1, c.p.a.).
www.federalismi.it 9
straordinario20. Tanto più se si
considera che, mentre la sentenza non definitiva ha
modo,
esaurite le eventuali impugnazioni,
di acquisire l’autorità di cosa giudicata (e,
conseguentemente, di accedere
all’ottemperanza “ordinaria”), tutto ciò è estraneo al
ricorso
straordinario, che dovrebbe,
quindi, accontentarsi di un’esecuzione blanda. In
definitiva, si
passerebbe da un’ottemperanza
“mediata” ante Codicem21 ad un’ottemperanza “attenuata”
post Codicem. L’alternativa sarebbe
quella di considerare la decisione straordinaria simile
alla
sentenza non definitiva, ai fini
del riconoscimento della sua ottemperabilità; simile al
giudicato, ai fini della
determinazione dei poteri del giudice dell’ottemperanza.
Ma tale
opzione sarebbe incoerente col
sistema delineato dal Codice, perché eliderebbe il
raccordo tra
gli artt. 112, comma 2, e 114,
comma 4, c.p.a.
L’ultima rilevante implicazione
della riconduzione della decisione straordinaria
all’art.
112, comma 2, lett. b), c.p.a.
discende dal disposto di cui all’art. 113 c.p.a.
L’articolo in
parola si occupa di individuare il
giudice dell’ottemperanza «il ricorso si propone, nel
caso di
cui all’articolo 112, comma 2,
lettere a) e b), al giudice che ha emesso il
provvedimento
della cui ottemperanza si tratta
(comma 1); nei casi di cui all’articolo 112, comma 2,
lettere
c), d) ed e), il ricorso si propone
al tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede il giudice
che ha emesso la sentenza di cui è chiesta
l’ottemperanza
(comma 2)». Ciò significa che
l’ottemperanza della decisione straordinaria deve essere
richiesta con ricorso proposto al
Consiglio di Stato (“giudice” che ha emesso il
provvedimento della cui
ottemperanza si tratta).
20 S. TARULLO, op. cit., nel negare
in toto la riconducibilità della decisione straordinaria
al novero dei
provvedimenti ottemperabili ex art.
112, comma 2, c.p.a., denuncia: «l’elevato grado di
arbitrarietà di una tesi
che volesse collocare tale decreto,
formalmente adottato dal Capo dello Stato (benché su
parere conforme e
vincolante del Consiglio di Stato),
tra gli “altri provvedimenti esecutivi del giudice
amministrativo” ai sensi della
lett. b) del citato comma 2».
21 La giurisprudenza
amministrativa, per “aggirare” la posizione delle
Sezioni Unite contraria all’ottemperabilità
della decisione straordinaria,
riconoscendo pur sempre l’obbligo giuridico
dell’amministrazione di dare
esecuzione al decreto di
accoglimento del ricorso straordinario, elaborò le
soluzioni atte a consentirne,
quantomeno, un’ottemperanza
“mediata”. Infatti, se la natura amministrativa del
decreto presidenziale ne
impedisce l’assimilazione al
giudicato (talché, l’obbligo di uniformarsi ad esso non
può essere assistito dall’actio
iudicati), nulla osta a che il
ricorrente vittorioso in sede straordinaria impugni il
silenzio-rifiuto serbato dalla
P.A. rispetto ad esso, al fine di
ottenere una sentenza dichiarativa dell’obbligo di
provvedere che, una volta
passata in giudicato, potrà dare
accesso al giudizio di ottemperanza (TAR Lazio, sez.
III, 9 maggio 1977, n. 253,
in Trib. amm. reg. 1977, I, 1561 ;
TAR Lazio, sez. III, 6 marzo 1985, n. 231, in Trib. amm.
reg., 1985, I, 1155).
Il ricorso per l’ottemperanza in
via “mediata” è ammesso anche in seguito
all’annullamento giurisdizionale di
atti adottati dall’amministrazione
in violazione o elusione della decisione amministrativa
(Cons. di Stato, sez. V,
5 ottobre 1987, n. 577, in Cons.
Stato 1987, I, 1392). La giurisprudenza amministrativa
ha chiarito, inoltre, che,
sia nell’ambito del giudizio di
impugnazione del silenzio-rifiuto o di atti violativi o
elusivi della decisione
straordinaria, sia nell’ambito del
susseguente giudizio di ottemperanza, è impedito il
riesame degli aspetti
contenziosi già definitivamente
regolati con la decisione amministrativa (Cons. di
Stato, sez. VI, 10 febbraio
1999, n. 146, in Cons. Stato 1999,
I, 254).
www.federalismi.it 10
Ora non resta che verificare quali
reali vantaggi possa trarre il ricorrente dalla
riconduzione della decisione
straordinaria nel novero dei provvedimenti di cui
all’art. 112,
comma 2, lett. b), c.p.a. Per
rispondere al quesito in parola si procederà al
confronto tra
l’ottemperanza “mediata” ante
Codicem e l’ottemperanza “attenuata” post Codicem, nelle
due
fattispecie: silenzio inadempimento
e violazione/elusione della decisione straordinaria.
a.1 In caso di silenzio
inadempimento, la c.d. ottemperanza “mediata” consente
al
ricorrente di accedere
all’ordinario giudizio d’ottemperanza previo esperimento
dell’azione di
cognizione avverso il silenzio. Il
rito avverso il silenzio (oggi disciplinato dagli artt.
31 e 117
c.p.a.) si articola in due fasi:
fase di cognizione e fase di esecuzione22. Secondo una
logica di
anticipazione della tutela
esecutiva nella fase di cognizione, nel caso
d’inadempimento
dell’ordine di provvedere impartito
dal giudice alla p.a., lo stesso nomina, ove occorra, un
commissario ad acta con la sentenza
con cui definisce il giudizio o successivamente su
istanza della parte interessata
(art. 117, comma 3, c.p.a.). Può essere proposta
congiuntamente la domanda per il
risarcimento del danno eventualmente subito dal
ricorrente
in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposa del termine per provvedere (artt. 30,
comma 4, e 117, comma 6, c.p.a.).
La competenza è del T.A.R. (secondo i criteri di cui
all’art.
13 c.p.a.).
a.2 la c.d. ottemperanza
“attenuata” consente l’immediato accesso all’ordinario
giudizio di
ottemperanza di competenza del
Consiglio di Stato, il quale, oltre a poter determinare
le
modalità esecutive della decisione
straordinaria (tenendo conto degli effetti che ne
derivano)
può: nominare, ove occorra un
commissario ad acta (art. 114, comma 4, lett. d),
c.p.a.)23.
Sembrerebbe non ammissibile in
questa ipotesi la proposizione dell’eventuale domanda
risarcitoria in sede di
ottemperanza (prevista dall’art. 112 c.p.a. in due casi:
connessione con
pronuncia di annullamento e
inesecuzione, violazione o elusione del giudicato).
22 L’attuale disciplina del rito
avverso il silenzio deriva da quella introdotta per la
prima volta dalla legge n. 205
del 2000 (il cui art. 2 aveva
inserito l’art. 21 bis nella legge n. 1034 del 1971).
Cfr.: C. E. GALLO, op.cit., 154 ; L.
BERTONAZZI, Il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica :
persistente attualità e problemi irrisolti
del principale istituto di
amministrazione giustiziale, Milano, 2008, 92 ss.; D.
GIANNINI, op.cit., 92 ss. che
illustra le due interpretazioni
che, già prima dell’entrata in vigore del Codice, si
scontravano: «secondo una
prima ricostruzione non si
tratterebbe di un giudizio di ottemperanza classico, ma
del mero esercizio da parte del
giudice di un controllo sostitutivo
nei confronti dell’amministrazione; secondo un altro
orientamento, invece,
l’azione avverso il silenzio, nella
sua fase di esecuzione, rappresenterebbe un autentico
giudizio di
ottemperanza».
23 Sembra che i particolari poteri
riconosciuti al giudice dell’ottemperanza dall’art. 114,
comma 4, lett. e), c.p.a.
(salvo che ciò sia manifestamente
iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative,
fissa, su richiesta di parte, la
somma di denaro dovuta dal
resistente per ogni violazione o inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo
nell’esecuzione del giudicato; tale
statuizione costituisce titolo esecutivo) siano limitati
al caso di condotta
inadempiente rispetto ad una
sentenza passata in giudicato. In questi termini, D.
GIANNINI, op. cit., 184.
www.federalismi.it 11
Nell’ipotesi sub a.1 il ricorrente
si avvantaggia della contestuale proponibilità della
connessa
domanda risarcitoria. L’altra
differenza attiene ai termini di proposizione del
ricorso: un anno
dalla scadenza del termine per
provvedere, nell’ipotesi sub a.1 (art. 31, comma 2,
c.p.a.); dieci
anni dalla notificazione,
comunicazione o piena conoscenza della decreto
presidenziale
contenente la decisione
straordinaria24, nell’ipotesi sub a.2 (art. 114, comma
1, c.p.a.).
b.1 In caso di atti violativi o
elusivi della decisione straordinaria, la c.d.
ottemperanza
“mediata” consente al ricorrente di
accedere all’ordinario giudizio d’ottemperanza previo
esperimento di un’azione di
annullamento dinnanzi al T.A.R. competente. Secondo una
logica
di anticipazione della tutela
esecutiva nella fase di cognizione, l’art. 34, comma 1,
lett. e),
c.p.a. prevede che il giudice
disponga: le misure idonee ad assicurare l’attuazione
del
giudicato e delle pronunce non
sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta,
che può avvenire anche in sede di
cognizione con effetto dalla scadenza di un termine
assegnato per l’ottemperanza25. In
base a quanto previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a., il
ricorrente può formulare la
connessa domanda risarcitoria nel corso del giudizio di
annullamento.
b.2 La c.d. ottemperanza
“attenuata” consente l’immediato accesso all’ordinario
giudizio
di ottemperanza di competenza del
Consiglio di Stato, il quale può: determinare le
modalità
esecutive, considerando
inefficaci26 gli atti emessi in violazione o elusione e
provvedere di
conseguenza, tenendo conto degli
effetti che ne derivano. Il giudice potrà nominare, ove
occorra, un commissario ad acta. In
base a quanto previsto dall’art. 112, comma 4, c.p.a.,
nell’ambito del giudizio
d’ottemperanza può essere proposta la connessa domanda
24 Come potrebbe ricavarsi in via
interpretativa, stante che il dies a quo per la
proposizione del giudizio
d’ottemperanza è riferito al
passaggio in giudicato della sentenza e non
all’emanazione di un provvedimento
amministrativo (quale è il decreto
presidenziale).
25 Cfr. R. CHIEPPA, op. cit., 259.
26 D. GIANNINI, op.cit., 179,
segnala come il Codice abbia introdotto nell’ordinamento
una nuova patologia
dell’atto amministrativo
«etichettandola con il termine “inefficacia” ed
alludendo con ciò ad una ipotesi
“minore” rispetto alla nullità […]
nel caso dell’inefficacia si viola un provvedimento
giurisdizionale che non ha
ancora assunto l’autorità di
giudicato» ; secondo S. TARULLO, op. cit., «la
previsione sembra sottendere un
potere di disapplicazione del
giudice amministrativo non dissimile da quello assegnato
al giudice ordinario
dall’art. 5 della l. n. 2248/1865,
All. E, e dall’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001».
www.federalismi.it 12
risarcitoria27 nel termine previsto
dall’art. 30, comma 5, c.p.a. (120 gg. dalla
notificazione,
comunicazione o piena conoscenza
del decreto presidenziale28).
In questo caso l’unica consistente
differenza attiene ai termini di proposizione del
ricorso: 60
gg. dalla notificazione,
comunicazione o piena conoscenza del decreto
presidenziale,
nell’ipotesi sub b.1 (art. 29
c.p.a.); dieci anni dalla notificazione, comunicazione o
piena
conoscenza del decreto
presidenziale, nell’ipotesi sub b.2 (art. 114, comma 1,
c.p.a.).
In definitiva, l’inclusione della
decisione straordinaria tra i provvedimenti
ottemperabili per
via dell’art. 112, comma 2, lett.
b), anche a voler tacere della difficile compatibilità
col
sistema di una simile opzione,
sembra portare al ricorrente vantaggi alquanto limitati
rispetto
all’esperimento delle azioni di
cognizione previste dal Codice.
A ben ragione, i primi commentatori
del Codice (e non solo i fautori della
giurisdizionalizzazione del ricorso
straordinario), hanno individuato nell’art. 112, comma
2,
lett. d), c.p.a. la prima conferma
normativa dell’ottemperabilità della decisione
straordinaria29.
L’attenzione della dottrina si è
comprensibilmente concentrata su questa ipotesi per
almeno
tre ragioni: la voluntas
legislatoris emergente dai lavori preparatori, la
massimizzazione dei
benefici in termini di effettività
della tutela rispetto all’ipotesi alternativa, l’assenza
(al
momento) di un’autorevole
indicazione giurisprudenziale di segno diverso (che
sarebbe
arrivata poco tempo dopo con la
sentenza della Cass., sez. un., n. 2065/2011, cit.).
Nonostante
l’ipotesi alternativa, di cui già
si è detto, goda dei favori del Giudice della
nomofilachia,
l’ipotesi in commento è decisamente
preferibile perché, estendendo alla decisione
straordinaria il regime riservato
alla sentenza passata in giudicato30, consente al
ricorrente di
27 In considerazione
dell’orientamento prevalente che nega la proponibilità
della domanda risarcitoria in sede
straordinaria (vedi supra, Cap. I,
par. 9), il giudizio di ottemperanza può costituire la
prima occasione per
richiedere la tutela risarcitoria.
28 Come potrebbe ricavarsi in via
interpretativa, stante che il dies a quo per la
proposizione dell’azione
risarcitoria è riferito al
passaggio in giudicato della sentenza di annullamento e
non all’emanazione di un
provvedimento amministrativo (quale
è il decreto presidenziale).
29 Fra i tanti: L. MARUOTTI,
op.cit., G. FERRARI, op.cit., P. QUINTO, Il Codice e la
giurisdizionalizzazione del
ricorso straordinario, in Foro amm.
TAR, 2010, 7-8, 2720 ss., F. FRENI, op. cit., V.
LOPILATO, Articolo 112 :
Disposizioni generali sul giudizio
di ottemperanza, in Il processo amministrativo :
commentario al D.lgs.
104/2010, a cura di A. QUARANTA, V.
LOPILATO, Milano, 2011, 866 ss., D. GIANNINI, op. cit.,
D. GIANNELLI,
Ricorso straordinario al Capo dello
Stato in seguito a legge 69/2009 e a codice del processo
amministrativo, in
Diritto e Processo, 2011, 2.
30 Cfr. M. GIOVANNINI, Il ricorso
straordinario come strumento alternativo alla
giurisdizione amministrativa: il
difficile percorso di un rimedio
efficace, in Dir. Proc. Amm., 2002, 1, 61., il quale,
efficacemente, osserva: «ciò
che conta, non consiste
nell’attribuire “forza di giudicato” ad un atto
amministrativo che, essendo tale, non potrà
mai possederla. Il punto è invece
garantire la possibilità che il ricorrente, a seguito
dell’inerzia
dell'amministrazione, possa
azionare un ulteriore ricorso diretto alla
concretizzazione del risultato già ottenuto in
sede straordinaria».
www.federalismi.it 13
beneficiare dei più penetranti
poteri esercitabili dal giudice dell’ottemperanza e
delle azioni
risarcitorie e di condanna che
presuppongono una pronuncia con carattere di
definitività31.
Inoltre, il risultato più appagante
(in termini di effettività) è raggiunto senza la
necessità di
accostare “pericolosamente” il
Consiglio di Stato in sede consultiva al “giudice
amministrativo”, sovrapponendo alla
giurisdizione ciò che giurisdizionale non è (come
avviene facendo applicazione
dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.). La
problematica più
evidente sollevata dall’ipotesi in
esame concerne il profilo della competenza. Infatti, in
base a
quanto previsto dall’art. 113,
comma 2, c.p.a., il giudizio per l’ottemperanza della
decisione
straordinaria sarebbe di competenza
del T.A.R., organo che non svolge alcun ruolo nel
procedimento che conduce alla
decisione straordinaria. E’ presumibilmente l’intenzione
di
superare questa aporia32 che ha
convinto la Corte di Cassazione a preferire l’ipotesi
alternativa, la quale, pur
attraendo la competenza del Consiglio di Stato (ex art.
113, comma
1, c.p.a.), da luogo a
contraddizioni ancora maggiori33.
5. Le scelte delle Massime
Giurisdizioni. – Dopo aver ricostruito il quadro
normativo di
riferimento e le opzioni
interpretative da esso consentite, risulta più agevole
cogliere la
portata e le ragioni della “svolta”
impressa in subiecta materia dalle più recenti pronunce
delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione34 e del Consiglio di Stato35. Il crisma che
l’ottemperabilità della decisione
straordinaria riceve dalle Sezioni Unite apre un nuovo
31 (art. 114,
comma 4, c.p.a.) «Il giudice, in caso di
accoglimento del ricorso: a) ordina l’ottemperanza,
prescrivendo le relative modalità,
anche mediante la determinazione del contenuto del
provvedimento
amministrativo o l’emanazione dello
stesso in luogo dell’amministrazione; b) dichiara nulli
gli eventuali atti in
violazione o elusione del
giudicato; d) nomina, ove occorra, un commissario ad
acta; e) salvo che ciò sia
manifestamente iniquo, e se non
sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta
di parte, la somma di denaro
dovuta dal resistente per ogni
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni
ritardo nell’esecuzione
del giudicato; tale statuizione
costituisce titolo esecutivo». (art.
112, comma 3, c.p.a.) «Può essere proposta
anche azione di condanna al
pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi
maturati dopo il passaggio
in giudicato della sentenza, nonché
azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata
esecuzione,
violazione o elusione del
giudicato».
32 Cfr. A. AULETTA,
Giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica: una
partita chiusa ?, in
www.giustamm.it, 2011
33 In effetti, la competenza del
T.A.R. in sede d’ottemperanza della decisione
straordinaria costituirebbe una
mera stonatura più che
un’intollerabile aporia, per due ordini di ragioni: in
primo luogo, in caso di c.d.
ottemperanza “mediata”, la
competenza è pur sempre del T.A.R. (al quale è precluso,
stante il principio di
alternatività, il riesame degli
aspetti contenziosi definiti in sede straordinaria); in
secondo luogo, l’attribuzione
della competenza al Consiglio di
Stato (ipotesi preferita dalle Sezioni Unite) determina
l’assegnazione della
causa pur sempre alle sezioni
giurisdizionali e non a quelle consultive, che hanno
espresso il parere sul merito
della controversia.
34 Ci si riferisce non solo alla
sentenza capofila (n. 2065/11, cit.), ma anche alle
quasi centotrenta pronunce
successive: Cass. Civ., sez. un., 7
febbraio 2011, nn. 2818-2939 ; ID., 10 marzo 2011, n.
5684 ; ID., 28 aprile
2011, n. 9447 ; ID., 31 maggio
2011, n. 11964 ; ID., 6 luglio 2011, n. 14838 ; ID., 19
luglio 2011, n. 15765 (tutte
in http://dejure.giuffre.it).
35 Cons. di Stato, Sez. VI, 10
giugno 2011, n. 3513, in
www.giustizia-amministrativa.it.
www.federalismi.it 14
capitolo nell’evoluzione del
ricorso straordinario, ma da la stura a dubbi teorici e
applicativi
di non poco momento.
Con ricorso ex art. 362 c.p.c.
viene impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione la
sentenza
del 2 marzo 2009, n. 63 pronunciata
dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana36, che accoglieva il
ricorso per l’ottemperanza di un decreto del Presidente
della
Regione37. Col primo motivo di
ricorso si sostiene la carenza assoluta di potestas
judicandi
radicata, secondo i ricorrenti, nel
fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta
l’ottemperanza, cioè il decreto del
Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso
straordinario, ha natura
amministrativa e non giurisdizionale, ed è quindi
sottratto alla
speciale forma di cognizione, quale
il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice
amministrativo. La Corte respinge
l’impugnazione ed imprende un articolato percorso
argomentativo riferibile anche al
ricorso straordinario al Capo dello Stato, stante
l’analogia
col procedimento del ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana, che
sottende
un’identità di natura e di funzione
tra i due istituti. Le Sezioni Unite ripercorrono,
innanzitutto, il proprio indirizzo
interpretativo (risalente alla sentenza n. 3141/1953,
cit., e
confermato nella sentenza n.
15978/200138) ribadendo le ragioni che inducono,
tuttora, a
negare la natura giurisdizionale
del gravame straordinario39. Ciò costituisce un punto
fermo
nel ragionamento condotto dal
Giudice della nomofilachia, il quale evita accuratamente
di
nominare invano la
“giurisdizione”40, pur riconoscendo i notevoli influssi
che il ricorso
straordinario ha subito dalla
recente legislazione. Le Sezioni Unite rimarcano, in
particolare,
la eliminazione (ad opera della
legge 69/09) del potere della p.a. di discostarsi dal
parere del
Consiglio di Stato e come ciò
confermi che il provvedimento finale, che conclude il
procedimento, sia meramente
dichiarativo di un giudizio41. La vincolatività del
parere, se non
36 In Giurisdiz. Amm., 2009, 468.
37 Non c’è da stupirsi che
l’occasione per riaffrontare la problematica
dell’ottemperabilità della decisione
straordinaria sia stata offerta
alla Corte di Cassazione proprio dal Consiglio di
Giustizia, l’unico Giudice a non
essersi arreso dinnanzi
all’indirizzo pretorio dominante.
38 in http://dejure.giuffre.it/.
39 A riprova della convinzione
nutrita dalla Suprema Corte circa la persistente natura
giustiziale del gravame
straordinario è utile citare un
passaggio della recentissima sentenza Cass., sez. un.,
n. 11964/2011, cit.: «la
sospensione di cui all’art. 295
cod. proc. civ. presuppone la contemporanea pendenza di
un processo
pregiudicato e di un processo
pregiudicante che, nella specie, manca in quanto la
proposizione del ricorso
straordinario non determina
l’instaurazione di un giudizio, ma soltanto di un
procedimento amministrativo, come
del resto sostanzialmente ribadito
dalla recente C. cass. 2011/2065, che, diversamente da
quanto sostenuto
dall’incolpato, si è limitata ad
ammettere la possibilità di farne valere la decisione in
via di ottemperanza senza,
però, riconoscerle natura
giurisdizionale».
40 In questi termini, M. ANDREIS,
op. cit.
41 P. QUINTO, Le Sezioni Unite: la
“giurisdizionalità” del ricorso straordinario e
l’azionabilità del giudizio di
ottemperanza, cit., pone l’accento
sulla terminologia impiegata dal Collegio: «l’autorevole
statuizione delle
Sezioni Unite che le modifiche
apportate dall’art. 69 della legge n. 69 del 2009, pur
incidendo sul procedimento,
confermano che il provvedimento che
definisce il ricorso straordinario è meramente
dichiarativo di un giudizio,
www.federalismi.it 15
trasforma il decreto presidenziale
in un atto giurisdizionale (in ragione, essenzialmente,
della
natura dell’organo emittente e
della forma dell’atto), lo assimila a questo nei
contenuti, e tale
assimilazione si riflette
sull’individuazione degli strumenti di tutela, sotto il
profilo della
effettività. Il Collegio ritiene
che il meccanismo della c.d. ottemperanza “mediata” (di
cui si è
detto supra) non assicuri una
tutela esecutiva piena e diretta poiché si risolve in
una disciplina
che rende eccessivamente difficile
l’attuazione coattiva del dictum straordinario e finisce
per
non garantire un rimedio adeguato
contro l’inadempimento della p.a. In linea di continuità
con le rilevanti modifiche
apportate all’assetto normativo del ricorso
straordinario dalla legge
n. 69 del 2009, si pone la nuova
disciplina del giudizio d’ottemperanza prevista dal
Codice
negli artt. 112 ss., come
confermato dall’esame dei lavori parlamentari che hanno
condotto al
definitivo testo della norma42. A
questo punto, la Corte giunge allo snodo argomentativo
cruciale (in considerazione delle
ricadute teoriche e applicative): stabilire a quale
categoria di
provvedimenti ottemperabili ex art.
112 c.p.a. ricondurre la decisione straordinaria. Come
anticipato, la decisione su ricorso
straordinario al Capo dello Stato, resa in base al
parere
obbligatorio e vincolante del
Consiglio di Stato, è ricondotta alla lettera b)
dell’art. 112,
comma 2, c.p.a., cosicché il
ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi
dell’art. 113,
comma 1, c.p.a., dinanzi allo
stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica “il
giudice che
ha emesso il provvedimento della
cui ottemperanza si tratta”. La Corte ricorda quanto
sostenuto dalla dottrina, ovvero
che all’estensione del giudizio di ottemperanza a
provvedimenti che non siano
sentenze, o comunque provvedimenti non formalmente
giurisdizionali, non si frappongono
ostacoli di ordine costituzionale, sì che è ben
configurabile la previsione
normativa di un tale giudizio per le decisioni, rimaste
ineseguite,
del Capo dello Stato, trattandosi
di una scelta del Legislatore che - nel rispetto dei
principi
costituzionali - tende a rendere
effettiva la tutela dei diritti mediante il giudizio di
ottemperanza43. Ed è, appunto,
nell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. che il Collegio
ritiene si
sembra avvalorare la tesi che la
revisione legislativa non ha modificato, innovandola, la
natura originaria
dell’istituto, così come è accaduto
per la revisione della commissione tributaria, e,
quindi, la sua equivalenza alla
“giurisdizionalità”, secondo
l’accezione propria del nostro ordinamento, ferma
rimanendo l’alternatività
dell’istituto».
42 La Corte richiama i lavori
parlamentari che hanno condotto all’attuale formulazione
della norma, inferendo
che sia conforme all’«intentio
legis annoverare fra i “provvedimenti” del giudice
amministrativo, passibili di
ottemperanza, la decisione sul
ricorso straordinario». Questo passaggio argomentativo è
di fondamentale
importanza, poiché in esso è
contenuta la “chiave” del revirement delle Sezioni
Unite. Infatti, la breve
ricostruzione, compiuta dal
Collegio, delle ultime fasi evolutive del ricorso
straordinario funge da mera premessa
a quella che è considerata l’unica
novità normativa a cui si deve, per la prima volta,
l’ottemperabilità della
decisione straordinaria: l’art. 112
c.p.a.
43 E’ richiamata, in proposito, la
sentenza Corte Cost., 19 dicembre 2006, n. 432, in
www.cortecostituzionale.it,
secondo cui «il legislatore,
nell’esercizio della sua discrezionalità, (ha la facoltà
di dettare) una disciplina che
www.federalismi.it 16
possa cogliere “la scelta del
legislatore” in grado di legittimare (per la prima
volta)
l’ottemperanza del decreto
decisorio di un ricorso straordinario. Le Sezioni Unite
procedono a
vagliare le conclusioni raggiunte
alla luce del principio dell’effettività della tutela e
della
giurisprudenza comunitaria. Il
Collegio osserva come «una volta che si riconoscano
poteri
decisori, su determinate
controversie, formalmente diversi, ma analoghi, rispetto
a quelli della
giurisdizione, infrangerebbe la
coerenza del sistema una regolamentazione affatto
inidonea
alla tutela effettiva dei diritti e
tale da condurre, in spregio al dettato dell’art. 2
Cost., comma
1, e art. 3 Cost., a creare una
tutela debole (cfr. Cass., Sez. Un., n. 6529/2010)».
Inoltre,
devono essere richiamate le «norme
della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo (artt.
6
e 13), come interpretate dalla
Corte di Strasburgo, secondo il procedimento di ingresso
nell’ordinamento nazionale
precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
348 del
2007. Ebbene, secondo la
giurisprudenza della CEDU, da un lato sono intangibili
le decisioni
finali di giustizia rese da
un’autorità che non fa parte dell’ordine giudiziario, ma
che siano
equiparate a una decisione del
giudice, e dall’altro in ogni ordinamento nazionale si
deve
ammettere l’azione di esecuzione in
relazione a una decisione di giustizia, quale
indefettibile
seconda fase della lite definita
(cfr. CEDU, 16 dicembre 2006, Murevic c. Croazia; 15
febbraio 2004, Romoslrov c.
Ucraina)».
Il revirement delle Sezioni Unite
si inscrive in un contesto normativo e giurisprudenziale
che,
soprattutto, a partire dalla
riforma del 2009, si mostrava sufficientemente maturo
per
ammettere l’ottemperabilità della
decisione straordinaria. Il Collegio individua nell’art.
112,
comma 2, lett. b), c.p.a. il
supporto normativo fino ad oggi mancante per aprire le
porte del
giudizio di ottemperanza al rimedio
amministrativo. Se la positivizzazione
dell’ottemperabilità della
decisione straordinaria ha il pregio di affrancare
l’interprete dalla
necessità di disconoscerne la
natura giustiziale al fine di garantirgli l’azionabilità
in
executivis, la soluzione prescelta
dalle Sezioni Unite soffre di una serie di
contraddizioni:
a. come si concilia la persistente
natura giustiziale del decreto presidenziale che
accoglie
il ricorso straordinario con la sua
equiparazione ai provvedimenti esecutivi del
“giudice amministrativo”?
b. Come si coniuga la
“intangibilità” delle decisioni finali di giustizia rese
da un’autorità
che non fa parte dell’ordine
giudiziario44 con la instabilità dei provvedimenti non
può spingersi sino ad una completa
rivisitazione del ricorso straordinario e dei suoi
rapporti con il rimedio
giurisdizionale».
44 Secondo quanto osservato dalla
giurisprudenza della CEDU, richiamata dalle Sezioni
Unite.
www.federalismi.it 17
definitivi del giudice
amministrativo, il cui regime (art. 114, comma 4, lett.
c), c.p.a.) è
esteso alla decisione
straordinaria?
c. Dall’esame dei lavori
preparatori, richiamati dallo stesso Collegio, si evince
con
assoluta chiarezza l’intentio legis
di includere la decisione straordinaria nell’art. 112,
comma 2, lett. d), c.p.a. e non
nella lett. b);
d. il Collegio giudica
insufficiente, in termini di effettività, il meccanismo
della c.d.
ottemperanza “mediata”; perché,
allora, viene indicata una soluzione interpretativa che
comporta l’applicazione
dell’altrettanto inappagante ottemperanza “attenuata”
(come
visto supra)?
Simili interrogativi lungi dal
restare confinati in una dimensione puramente teorica,
sono,
invece, destinati a influenzare il
futuro applicativo dell’Istituto. Pertanto, l’autorevole
sentenza delle Sezioni Unite si
preannuncia foriera di un dibattito dottrinale e
giurisprudenziale non meno intenso
e articolato che in passato45.
Dal canto suo, il Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 3513/11, cit., si è
prontamente allineato
all’indirizzo pretorio consacrato
pochi mesi prima dalla sentenza n. 2065/2011 delle
Sezioni
Unite46. Rinfrancato dalle
conclusioni a cui giunge il Giudice della nomofilachia,
l’Alto
Consesso fa proprie alcune delle
argomentazioni a cui il Consiglio di Giustizia non aveva
mai
smesso di far ricorso per sostenere
la progressiva giurisdizionalizzazione del ricorso
straordinario e la conseguente
ottemperabilità del decreto presidenziale47: la
possibilità di
sottoporre alla Corte di Giustizia
questioni pregiudiziali ex art. 267 del Trattato CE; le
modifiche del D.P.R. 1199/1971
introdotte dalla legge n. 69 del 2009; la necessità di
45 Tra i primi commentatori vi è
chi ha già ricavato dalla pronuncia in esame
un’ulteriore conferma della natura
giurisdizionale del gravame (cfr.
P. QUINTO, op. ult. cit. ; A. CORSARO, Il giudizio di
ottemperanza e il ricorso
straordinario : nota alla sentenza
della Cass. Civ., S.U., 28 gennaio 2011, n. 2065, in
www.giustiziaamministrativa.
it) ; vi è chi, al contrario,
sostiene che non vi siano elementi che giustifichino una
simile
affermazione (M. ANDREIS, op. cit.)
; al centro degli opposti schieramenti si collocano gli
Autori che,
prudentemente, si limitano a
segnalare le “zone d’ombra” e le “questioni
problematiche” insite nel processo di
giurisdizionalizzazione del ricorso
straordinario (I. RAIOLA, Le Sezioni Unite ammettono il
rimedio
dell’ottemperanza per l’esecuzione
del decreto decisorio su ricorso straordinario, in
Corriere Merito, 2011, 4,
447 ; A. AULETTA, op. ult. cit.).
Merita, infine, di essere riportato l’arguto vaticinio
di F. FRENI, Tanto tuonò, in
www.giustamm.it, 2011, a proposito
della progressiva assimilazione sostanziale del ricorso
straordinario al
processo, a cui contribuisce la
sentenza in commento: «infine, dunque, piovve. Ma dopo
lunga siccità è massima
di comune esperienza il ricordare
che troppa pioggia può far male: frane e smottamenti
sono dietro l’angolo. A
valle, in attesa dell’onda, v’è la
ormai troppo fragile struttura di un sistema di tutele
giustiziali che
necessiterebbero, una volta per
tutte, un ripensamento complessivo e, soprattutto,
definitivo».
46 Cfr. P. QUINTO, Consiglio di
Stato e Cassazione, d’accordo, rilanciano il ricorso
straordinario, in
www.giustizia-amministrativa.it,
2011.
47 Di recente, con sentenza 30
giugno 2011, n. 465, in www.giustizia-amministrativa.it,
il Consiglio di Giustizia
ha preso atto (con malcelata
soddisfazione) dell’avvenuto consolidamento del proprio
indirizzo, risalente alla
sentenza 19 ottobre 2005, n. 695,
in www.giustizia-amministrativa.it.
www.federalismi.it 18
valorizzare in termini di
effettività il principio di alternatività48. Per ora il
Consiglio di Stato si
è limitato a “seguire la scia”
delle Sezioni Unite, evitando di cimentarsi con le
spinose
questioni teoriche e applicative
sollevate dalla sentenza n. 2065/2011. Confrontando,
però, il
tenore delle due sentenze, se ne
coglie (seppure in controluce) una diversa impostazione
di
fondo. Infatti, il Consiglio di
Stato, nel condividere la conclusione raggiunta dalle
Sezioni
Unite (ottemperabilità della
decisione straordinaria), pare muovere da presupposti
differenti.
Nella sentenza in commento non è
contenuto (stranamente) alcun riferimento all’art. 112,
comma 2, c.p.a. che, invece,
costituisce la “chiave” del revirement della Suprema
Corte. Il
Consiglio di Stato sembra puntare
ancora sugli “indici di giurisdizionalità” ricavabili
dalla
legge 69/2009 e dalla
giurisprudenza comunitaria, piuttosto che sulla
valorizzazione del dato
normativo contenuto nel Codice, per
giungere ad ammettere l’ottemperabilità della decisione
straordinaria. Significativo, a
questo proposito, è il passaggio in cui l’Alto Consesso
accenna
alla dottrina e alla giurisprudenza
“concordi nell’affermare la progressiva
giurisdizionalizzazione piena” del
ricorso straordinario. Insomma, nonostante le Sezioni
Unite
abbiano opportunamente preso le
distanze dalla “giurisdizione”49, pare riaffiorare nella
sentenza del Consiglio di Stato la
tesi della “piena” giurisdizionalizzazione del rimedio
straordinario, a dimostrazione di
una querelle che pare ancora lontana da una definitiva
composizione.
48 Così si esprime, in proposito,
l’Alto Consesso: «l’effettività del parallelismo e dell’alternatività
dei due rimedi
impone che – nelle materie e
limitatamente alle domande per cui è proponibile ricorso
straordinario – tale
rimedio appresti un grado di tutela
non inferiore a quello conseguibile agendo
giudizialmente. Ed in tale
affermazione è compresa la
possibilità di esperire il ricorso per l’ottemperanza al
fine di ottenere l’esecuzione
del decreto presidenziale».
49 Come visto supra, le Sezioni
Unite hanno avuto occasione di chiarire ulteriormente il
proprio orientamento
sulla questione in parola nelle
sentenze successive alla n. 2065/11, cit. |