Baiguera Altieri Andrea
L' approccio statistico ai dati
a-ciclici nella Macroeconomia
In qualsivoglia Ordinamento
statale, l' evasione fiscale, tanto nel breve quanto nel
lungo periodo, costituisce una condotta delinquenziale
non osservabile con certezze numeriche stabili.
Pertanto, in tema di Fondi Neri, ogni esegeta deve
procedere per via ipotetica, con il solo dato concreto
del denaro evaso scoperto e sequestrato dalla Polizia
Cantonale o dalla Gendarmeria Federale ( nel caso dell'
Italia, dalla Guardia di Finanza ). Fortunatamente,
rispetto ad altre Macroeconomie nazionali, la Svizzera è
ben lontana dal triste primato italico in tema di
elusione del Fisco.
Nel lungo periodo, l' evasione dei
tributi è denominata << strutturale >>. Negli ultimi 15
/ 20 anni, il << nero >> detenuto dagli Operatori
privati è diminuito, il che rafforza, in tutta Europa,
la Cultura della Legalità e della tutela
socio-democratica. Viceversa, i dati di breve periodo,
anche per la Svizzera, destano preoccupazione. L'unica
consolazione deontologica è che il sommerso, allorquando
viene speso o reinvestito, ritorna all'interno del
circuito economico regolare. In un certo senso, benché
assai approssimativo, il riciclaggio del breve periodo
consente al nero, nel lungo periodo, di formalizzarsi e
di ripristinare una più equa ripartizione collettiva del
lucro personale. In realtà, l' evasione fiscale è
sempre, comunque e drammaticamente << a-ciclica >>.
Ovvero, essa non è né regolare né prevedibile. Torna
utile, pertanto, l' espressione di MARIGLIANI & PISANI (
2006 ) secondo cui i Fondi Neri costituiscono un <<
comportamento non osservabile >>. L'unica eccezione è
costituita da fattori di causa-effetto certi, come p.e.
le crisi settoriali periodiche delle imprese, l'
introduzione di Norme giuridiche nuove e il
miglioramento dei controlli e delle sanzioni contro l'
economia sommersa.
A parere di chi scrive, tutte le
forme di evasione dei tributi sono più a-cicliche di
quanto si possa sospettare. Dunque, non sono affidabili
nemmeno le stime del PIL reale. Per quanto appaia grave
e scandaloso, non esistono metodi o criteri finalizzati
a misurare la quantità di denaro non dichiarato. Anche
sotto il profilo matematico, è ben inutile ricercare i
differenziali nell' àmbito dei rapporti PIL reale / PIL
nominale, oppure Lavoro nero / Lavoro regolare.
Alcune definizioni autentiche molto
utili sono state elaborate dal System of National
Account ( SNA – 1993 ) e dal Sistema Europeo dei Conti (
SEC – 1995 ). Tali Metodi di Calcolo definiscono <<
economia sommersa >> tutti i << guadagni legali nascosti
alla Pubblica Amministrazione tributaria … al fine di
evadere tasse e contributi lavorativi, oppure al fine di
commettere illeciti commerciali o amministrativi >>. Ai
sensi di SNA ( 1993 ) e di SEC ( 1995 ), è definito
sommerso << in senso economico >> un lucro che
l'imprenditore tiene occulto per aumentare il proprio
reddito personale. Diversamente, è economia sommersa <<
in senso statistico >> la percentuale di nero rispetto
al reddito dichiarato. Più specificamente, fanno
prioritariamente parte del PIL evaso gli immobili locati
in nero, l' abusivismo edilizio, il Lavoro non
tributariamente in regola e le false dichiarazioni alle
Autorità Fiscali di uno Stato. Il tutto vale sia per le
Persone Fisiche sia per le Persone Giuridiche con fini
imprenditoriali.
I Sistemi di Calcolo e le
definizioni autentiche testé generalizzate presentano un
indubitabile fascino culturale. Si tratta di asserzioni
più che serie della moderna Dottrina Economica.
Tuttavia, si ripete che il PIL sommerso rimane e rimarrà
una cifra ontologicamente oscura e non preventivabile.
Non esistono, pertanto, certezze algebriche, bensì stime
parziali. Senz' altro, l' evasione fiscale aziendale
rimane la forma più diffusa di elusione dei tributi. Il
pensiero corre alle false dichiarazioni di Bilancio,
all' aumento fittizio delle rimanenze o degli
ammortamenti e alla non rara evasione fiscale totale.
Tuttavia, anche in questi casi, si ribadisce la non
coincidenza tra PIL sommerso e Fondi Neri di Società
Commerciali. La nozione di PIL rappresenta un concetto
macroeconomico molto più ampio. Ovverosia, è impensabile
un calcolo statistico assolutamente preciso degli omessi
versamenti al Fisco.
La pratica del Lavoro in nero (
CONVENEVOLE & PISANI 2003 ) si è numericamente
contratta, tanto in Italia quanto in Svizzera. Soltanto
gli Anni Ottanta hanno fatto registrare un aumento delle
omissioni fiscali in tema giuslavoristico. BERNASCONI &
LAPECORELLA ( 2006 ) sottolineano che l' errore di
parecchi Dottrinari consiste nell'istituire una presunta
fluttuazione parallela tra elusione dell' IVA e
manodopera irregolare. Tale erroneo postulato è smentito
dal fatto che una pur minima variazione Normativa, un
Condono Fiscale, una nuova Legge migliorano o peggiorano
inaspettatamente il rapporto tra IVA evasa e Lavoro
irregolare. In buona sostanza, giuridificare il mercato
del Lavoro e le imposte è un dovere del Legislatore, ma
si tratta di àmbiti << statisticamente a-ciclici e
volatili >> ( BUSATO & CHIARINI 2004 ). Perciò,
paradossalmente, gli interventi ed i mutamenti de jure
condito producono effetti non previsti o, addirittura,
contrari a quelli preventivati.
2. Etica ed illeciti finanziari
nella Criminologia europea
A partire dagli Anni Novanta del
Novecento ( QUELOZ 1997 ), il mondo politico, giuridico
ed economico delle neo-nate Comunità Economiche Europee
condannò unanimemente l' illegalità, l' anti-socialità
e, più latamente, l' arroganza delle élites
imprenditoriali occidentali, ree di frodi, evasioni
fiscali e corruzioni. La Criminologia comprese, seppur
con un notevole ritardo che, entro una prospettiva di
lungo periodo, gli illeciti societari recano ad una
profonda destabilizzazione degli equilibri
macro-economici.
Sin dai primi Anni del XX Secolo,
BONGER ( 1905 ) e ROZENGART ( 1929 ) distinguevano tra
la delinquenza economica episodica e bagatellare, quella
mediamente grave e quella sistematica, sottile e
professionale. Tuttavia, soltanto SUTHERLAND ( 1945 )
invitò i propri contemporanei a non concentrarsi
monotematicamente sullo << street crime >>, ma anche sul
troppo sottovalutato << white collar crime >>. Si
trattava della prima definizione criminologica afferente
all' àmbito del Diritto Penale Commerciale. Anzi, lo
stretto legame tra colletti bianchi e Mafie confermò e
rafforzò le tesi di SUTHERLAND ( ibidem ). Lo
sgretolarsi dell' ex Blocco Sovietico, dal 1989 in poi,
pose ancor più in luce tutta la cupidigia e la
spietatezza dei delitti finanziari.
QUELOZ ( ibidem ) afferma che il <<
killer economico >> non utilizza violenze fisiche
esplicite. Trattasi di una criminalità astuta, che
utilizza il Diritto e l' Economia per fini illeciti. I
settori del malaffare in giacca e cravatta sono, come
prevedibile, il narcotraffico, il contrabando di armi,
le frodi amministrative, la corruzione, i peculati,
ilriciclaggio e tutta una serie di violenze, più o meno
implicite, in danno della Microeconomia quotidiana delle
famiglie. Assai interessante è pure la definizione
dottrinaria francofona secondo la quale la criminalità
economica consiste in <<groupements familial, clanique
ou ethnique ou associations criminelles professionels
qui poursuivent une volonté délibérée de commetre
desactes délictueux en lien avec des activités légales …
par une organisation rigoreuse, stratégique et
professionelle. Elle est une véritable entreprise ou
industrie du crime >> ( QUELOZ 1997 ). In sintesi, il
menzionato Dottrinario friborghese denunzia, senza
remore, che la criminalità finanziaria inquina la
Macroeconomia nazionale e reca danni irreversibili nel
lungo periodo. Lo white collar crime danneggia il
risparmio dei privati e financo le Politiche
Previdenziali degli Stati. Ciononostante, nel breve
periodo, gli effetti sono sottovalutati a causa di un
apparente benessere commerciale effimero e di corta
durata.
Anche secondo MAILLAR ( 1998 ),
esiste uno stretto legame tra la Criminalità Organizzata
ed i mediatori finanziari, perché << la finance moderne
et la criminalité organisée se renforcent mutuellement
>>. Per conseguenza, la buona fede nel Diritto Civile è
calpestata dalla Criminalità economica. Del resto (
DEBUYST 1998 ), la logica del guadagno è recata innanzi
sino alle estreme conseguenze, tanto che << le carctère
moral ou amoral d' un comportement perd sa signification
face à un objectif de rentabilité >>. Oggettivamente, lo
white collar crime distrugge tutti gli ambienti della
Democrazia socio-interventistica (mondo economico,
politico, sociale e persino militare ) ( CARTIER &
BRESSON 1997 ). A parere di SMITH ( 1991 ), le Mafie del
Secondo Dopoguerra ( in Italia, ma anche in Cina e nell'
ex Blocco Sovietico ) detengono un controllo pieno ed
incontrastato delle macroeconomie nelle quali esse si
sono infiltrate. Dunque, anche nella Criminologia
anglofona, si riconosce la sussistenza di un legame
semi-occulto tra Criminalità Organizzata, Poteri
economici, Politica e Burocrazia deviata. Il crimine
finanziario è internazionale, sovrannazionale e pure
ultra-nazionale, nel senso che gli abusi contabili e
tributari, come nel caso delle ex Colonie in Africa,
possono anche annichilire l'autonoma sovranità degli
Ordinamenti ( QUELOZ, ibidem ).
3. I reati fallimentari in
Svizzera
L' Ordinamento elvetico affida la
giuridificazione dei reati fallimentari agli Artt. dal
163 al 172 ter StGB. La scarsità quantitativa di tali
dodici Articoli provoca, come accadeva nel Vecchio Rito
Fallimentare in Italia, la nascita di una Prassi
ipertrofica, la cui applicazione ed interpretazione
concede uno spazio precettivo abnorme allo stare decisis
giurisprudenziale.
Le forme archetipiche di Bancarotta
Fraudolenta si fondano sulla ben nota e, anzi, scontata
ratio del << danno ai creditori >> ( Art. 163 comma 1 e
Art. 164 comma 1 StGB ). L' ipotesi delittuosa prevista
e punita dai menzionati Artt. 163 e 164 StGB si fonda
sul grave reato della diminuzione fittizia e dolosa
delle Poste Attive dell' impresa. Tale peggioramento
fraudolento dell' attivo si realizza con metodi
contabili più che noti: la distrazione o l' occultamento
di valori patrimoniali, la simulazione di debiti, il
riconoscimento di debiti fittizi, la collaborazione con
un terzo correo al fine di aumentare le esposizioni
debitorie ( Art. 163 comma 1 StGB ). Il comma 1 Art. 164
StGB completa la Norma precedente elencando ulteriori
forme di dissipazione pre-fallimentare, come il
deterioramento, la distruzione, il deprezzamento, il
danneggiamento e gli atti donativi immotivati al fine di
pregiudicare la giusta satisfazione delle istanze
creditorie. Ad una lettura attenta non sfugge la
differente volizione descritta da tali due Norme,
ovverosia, nell' Art. 163 StGB, il dolo è diretto,
mentre gli atti dissipatori ex Art. 164 StGB si
riferiscono ad ipotesi di negligenza, colpa grave o
colpa con previsione.
Il testo comune dei commi 2 Artt.
163 e 164 StGB è censurabile. Senz' altro, il concorso
in Bancarotta rimane un caso frequente, ma, a parere di
chi redige, il Legislatore elvetico avrebbe potuto e
dovuto generalizzare meglio l' identità del << terzo che
compie tali atti in danno dei creditori >>. Ora, se <<
il terzo >> si identifica con un imprenditore o con un
Istituto di Credito, non viene meno la natura propria
degli illeciti di cui agli Artt. 163 e 164 StGB.
Tuttavia, nel caso di correità con un non-imprenditore,
si estende la responsabilità per Bancarotta Fraudolenta
ad un soggetto a-tipico, in tanto in quanto non
contemplato nel Diritto Commerciale
L' Art. 165 comma 1 StGB
giuridifica l'ipotesi del Fallito che, con dolo
eventuale, ha assunto rischi d' impresa eccessivi, pur
nella consapevolezza di non poter sostenere << spese
sproporzionate, speculazioni avventate >> o altre simili
forme di indebitamento irragionevoli. Il comma 2 Art.
165 StGB impone al creditore di sporgere querela entro
tre mesi dal rilascio di un attestato di carenza di
beni. De jure condito, nel caso del Fallimento, sarebbe
stata più opportuna la previsione della procedibilità d'
ufficio
Nel Diritto Penale Commerciale
svizzero è presente l' altrettanto atavico reato di
Bancarotta documentale ( Art. 166 cpv. 1 StGB ).
Purtroppo, tale Art. 166 StGB non specifica se la
consistenza di tale illecito sia di natura
tassativamente dolosa o imputabile anche a negligenza
colposa. Sicché il Magistrato diviene egli stesso
interprete con attinenza al grado di gravità della
Bancarotta documentale. Probabilmente, l'
onnicomprensività normativa, specialmente nella
Giuspenalistica, è un' illusione ottocentesca non
realizzabile in concreto. Ciononostante, anche nel caso
dell' Art. 166 StGB, irrita oltremodo il deferimento di
potestà interpretative eccessive all' Autorità
Giudiziaria. Senz' altro, il serio e difficile problema
dell' esatta qualificazione del dolo, della colpa e
delle fattispecie volitive intermedie sussiste da sempre
in tutti gli Ordinamenti della Civil Law europea.
E' interessante la previsione della
Bancarotta preferenziale nel testo dell' Art. 167 StGB.
Un primo profilo positivo consiste nell' inserzione
dell'inciso << conoscendo la propria insolvenza >>.
Mediante tale espressione, il Legislatore svizzero
esclude la possibilità, peraltro fattualmente assurda,
di una Bancarotta preferenziale non dolosa. Un secondo
aspetto degno di rilievo si rinviene nella ben
equilibrata menzione esplicita delle tipologie tipiche
di vantaggio indebito preferenziale:
il pagamento anticipato di
debiti non scaduti
l' estinzione di debiti scaduti
con mezzi di pagamento diversi da quelli usuali
la concessione di garanzie
personali senza giusta causa
Dette tre fattispecie di Bancarotta
preferenziale sono utilizzate dalle Mafie e da Istituti
di Credito in malafede al fine di ricettare attività
imprenditoriali contravvenendo al Diritto Fallimentare
della Confederazione. In epoca contemporanea, la
Bancarotta preferenziale è divenuta uno strumento
prezioso e subdolo astutamente nonché sistematicamente
utilizzato dalla Criminalità Organizzata in contesti di
white collar crime. Anche i commi 2 e 3 Art. 168 StGB (
corruzione - passiva e attiva - dell' Amministratore
Fallimentare ) disciplinano un reato di rilevanza
quotidiana. La concessione e l' accettazione di vantaggi
alla / dalla Curatela costituiscono uno degli
epifenomeni criminosi prediletti dalla malavita
economica. Si ripete che, nel lungo periodo, atti di
corruzione come quello ex commi 2 e 3 Art. 168 StGB
recano ad una devastazione giuridica e finanziaria degli
equilibri macro- e micro- economici. Tuttavia, nei casi
di entità bagatellare del donativo, il Fallito e / o l'
Amministratore del Fallimento sono puniti con una blanda
multa ( Art. 172 ter comma 1 StGB )
Senza dubbio, il Diritto Penale
Fallimentare svizzero è quantitativamente scarso ed
insufficiente. Altrettanto censurabile è la mancanza di
Disposizioni Penali nella Legge federale sull'
Esecuzione ed il Fallimento ( LEF ). Probabilmente, in
Svizzera, non è ancora maturata la consapevolezza e l'
autocritica circa i numerosi abusi fallimentari posti in
essere dai colletti bianchi al fine di coadiuvare la
Criminalità Organizzata in loschi passaggi di titolarità
delle imprese. Anche nella vicina Italia, il Diritto
Fallimentare è spesso strumentalizzato a beneficio delle
Mafie locali. Non si tratta di episodi sporadici o di
lieve entità. Infatti, anche i reati fallimentari
accrescono il potere di gruppi delinquenziali
socialmente pericolosi e profondamente anti-democratici.
4. La truffa nei contesti
commerciali o individuali.
La connotazione finalistica della
truffa è simile tanto nel Diritto Penale svizzero quanto
in quello italiano. L' incipit del comma 1 Art. 146 StGB
contiene il fondamentale inciso << per procacciare a sé
o ad altri un indebito profitto >>. Similmente, l' Art.
640 CP italiano recita << … procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno >>.
Dal punto di vista strumentale,
nell' Art. 146 StGB, il truffatore è tale allorquando
<<inganna con astuzia una persona, affermando cose false
o dissimulando cose vere, oppure conferma subdolamente
l' errore inducendola ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui>>.Viceversa, il Legislatore
italiano, nel comma 1 Art.640 CP, ha optato per la ben
più sintetica formula onnicomprensiva << con artifizi o
raggiri, inducendo taluno in errore >>. Come
prevedibile, la Magistratura, in Italia, ha poi
concretamente definito, con centinaia di precedenti
giurisprudenziali, le nozioni di << artifizi >>, <<
raggiri >> ed << errore >>.
Il comma 3 Art. 146 StGB nega la
procedibilità d' ufficio qualora l'illecito truffaldino
danneggi << un congiunto o un membro della comunione
domestica >>. Tale procedibilità, per la Svizzera, a
querela di parte non tutela il familiare in età senile o
disabile.
Nel comma 2 Art. 146 StGB, si
qualifica come aggravato il raggiro << se il colpevole
fa mestiere della truffa >>. Il Diritto Penale
sostanziale italiano, dal 29/09/2000, contempla, oltre a
quelle comuni ex Art. 61 CP, una serie ben più nutrita
di circostanze aggravanti,ossia:
la truffa in danno della
Pubblica Amministrazione e quella preordinata ad eludere
l' ormai abrogato obbligo maschile della leva militare (
comma 2 n. 1 Art. 640 CP )
la truffa realizzata incutendo
immotivati timori nella Parte Lesa o simulando la
sussistenza di un obbligo giuridico
la truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche ( Art. 640 bis CP
)
la frode informatica ( Art. 640
ter CP )
l' abuso fraudolento della
firma elettronica certificata ( Art. 640 quinquies CP )
5. Libertà delle imprese e
giustizia sociale nel Magistero cattolico
Sin dalla Patristica, il
Cattolicesimo ha affrontato la tematica del commercio e
del relativo ruolo nella vita cristiana. Del resto non
per caso sono nate, all'interno del Cristianesimo, le
proibizioni dell'usura e dello sfruttamento dei
lavoratori remunerati << non con la giusta mercede>>.
Tutti gli attuali Monti di Pietà sono stati istituiti,in
origine, dalla Chiesa romana verso il XIV / XV Secolo
per arginare i casi di povertà assoluta.
La Dottrina sociale, nel Magistero,
si incardina nel trinomio Uomo-Lavoro-Stato. Infatti, in
primo luogo, il modello cristocentrico non ha mai
escluso la tutela del salario, che è, a sua volta,
garanzia ( anche ) materiale per la Famiglia. In secondo
luogo, il Lavoro, il Commercio e la proprietà privata
sono << necessari per garantire ai lavoratori la giusta
retribuzione e la stabilità>> ( Giovanni Paolo II ).
Infine, lo Stato è chiamato ad un compito giuridico
supremo di protezione della libertà e della dignità sul
posto di Lavoro. Anzi, almeno nel senso etimologico non
esasperato, molti Teologi hanno teorizzato un <<
socialismo cattolico >>. Ciò premesso, gli illeciti, nel
Diritto Penale Commerciale, si trasformano, nel
Magistero, in peccati giuridicamente e moralmente
proibiti dalla Parte III del Catechismo della Chiesa
Cattolica. Nei Paesi di tradizione protestante,
viceversa, si è perduta l'equipollenza etica tra
oppressione sociale, evasione fiscale e colpa
religiosamente perseguibile. A livello laico, nella
Sociologia degli Anni Novanta del Novecento, Paolo Prodi
è stato l ' unico Autore a riscoprire il nesso o,
all'opposto, la disgiunzione tra <<reato>> e << peccato
>>.
La condanna delle prassi
socio-lavorative fraudolente è iniziata con l' Enciclica
<< Rerum Novarum >> di Leone XIII. Ivi, il Magistero,
tutt'altro che astratto ed irrealista, denunziava gli
squilibri macroeconomici, i quali ledono l' esercizio
onesto della libera iniziativa delle imprese
commerciali. Anche Pio XI, nella << Quadragesimo Anno >>
( 1931 ) affermava che << alla libertà del mercato è
sottentrata l' egemonia economica. Alla bramosia del
lucro è seguita la sfrenata cupidigia del predominio e
tutta l' economia è così divenuta orribilmente dura,
inesorabile, crudele >>. Trattasi della condanna etica,
prima ancora che giuridica, degli oligopoli liberticidi
e scardinanti il principio microeconomico della
concorrenza perfetta.
Anche Pio XII, dopo la II Guerra
Mondiale, trattò la tematica dei reati / peccati
finanziari. Nella << Populorum Progressio >> ( 1967 )
Paolo VI parlava del materialismo ateo in chiave
negativa. Tali asserti profetici sono oggi pienamente
confermati dalla crisi economica globale. Un Diritto
Commerciale anti-cristiano è un Diritto Commerciale
anti-umano.
B I B L I O G R A F I A
BERNASCONI & LAPECORELLA, I condoni
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Art. 163 comma 1 StGB
Il debitore che, in danno dei suoi
creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo,
in particolare
distrae o occulta valori
patrimoniali
simula debiti
riconosce debiti fittizi oppure
incita un terzo a farli valere
è punito, se viene dichiarato il
suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un
attestato di carenza di beni, con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
Art.164 comma 1 StGB
Il debitore che, in danno dei suoi
creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto
deteriora, distrugge, svaluta o
rende inservibili valori patrimoniali, aliena
gratuitamente o contro una prestazione manifestamente
inferiore valori patrimoniali
rifiuta senza validi motivi diritti
che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti
è punito , se viene dichiarato il
suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un
attestato di carenza di beni, con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
Artt. 163 e 164 comma 2 StGB
Nelle stesse condizioni, è punito
con una pena detentiva sino a tre ani o con una pena
pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei
creditori
Art. 165 comma 1 StGB
Cattiva gestione
Il debitore che, in un modo non
previsto nell' Articolo 164, a causa di una cattiva
gestione, in particolare a causa di un' insufficiente
dotazione di capitale, spese sproporzionate,
speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati
con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave
negligenza nell' esercizio della sua professione o nell'
amministrazione dei suoi beni,
cagiona o aggrava il proprio
eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza,
o aggrava la sua situazione, conoscendo la propria
insolvenza,
è punito, se viene dichiarato il
suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un
attestato di carenza di beni, con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
Art. 166 cpv. 1 StGB
Omissione della contabilità
Il debitore che viola il dovere
impostogli dalla legge di tenere regolarmente e
conservare i libri di commercio e di allestire un
bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato
patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è
punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento [
… ]
Art. 168 commi 2 e 3 StGB
Chiunque concede o promette
vantaggi particolari all' amministratore del fallimento,
a un membro dell' amministrazione, al commissario o al
liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con
una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria
E' punito con la stessa pena chi si
è fatto accordare o promettere tali vantaggi
Art. 172 ter comma 1 StGB
Reati di poca entità
Se il reato concerne soltanto un
elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve
entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con
la multa |