Persona e danno.it
Recita l'articolo 149 del Codice
delle Assicurazioni che, in caso di sinistro tra due
veicoli a motore identificati ed assicurati per la
responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano
derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro
conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta
di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
E' questa la c.d. procedura di
risarcimento diretto - vedi, amplius, "Le azioni a
tutela del danneggiato da circolazioni stradale",
Giuffrè, Milano 2011 -, e riguarda:
i danni al veicolo;
i danni alle cose trasportate di
proprietà dell'assicurato;
i danni alle cose trasportate di
proprietà del conducente;
il danno alla persona subito dal
conducente non responsabile, se risulta contenuto nel
limite delle cc.dd. micropermanenti.
La procedura non si applica ai
sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati
all'estero, nè al risarcimento del danno subito dal
terzo trasportato.
L'impresa assicuratrice, a seguito
della presentazione della richiesta di risarcimento
diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei
danni per conto dell'impresa di assicurazione del
veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione
dei rapporti fra le imprese medesime.
Se il danneggiato dichiara di
accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione
provvederà al pagamento entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione (e il danneggiato sarà
tenuto a rilasciare quietanza liberatoria, valida anche
nei confronti del responsabile del sinistro e della sua
impresa di assicurazione).
L'impresa di assicurazione, entro
quindici giorni, in ogni caso corrisponderà la somma
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire
alcuna risposta: la somma, in tale modo corrisposta,
sarà da imputatarsi all'eventuale liquidazione
definitiva del danno.
In caso di comunicazione dei motivi
che impediscono il risarcimento diretto (ovvero nel caso
di mancata comunicazione di offerta o di diniego di
offerta entro i termini previsti dall' articolo 148 del
Codice delle assicurazioni, o comunque in caso di
mancato accordo, il danneggiato potrà proporre l'azione
diretta di cui all' articolo 145, comma 2, Codice delle
Assicurazioni, nei confronti della propria impresa di
assicurazione.
Peraltro, l'impresa di
assicurazione del veicolo del responsabile potrà, nel
caso il danneggiato abbia proposto azione solo nei
confronti della propria assicurazione, chiedere di
intervenire nel giudizio, così estromettendo l'altra
impresa (riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato e ferma restando, in ogni caso, la successiva
regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo
quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento
diretto). Recita l'articolo 149 del Codice delle
Assicurazioni che, in caso di sinistro
“se sulla scorta delle risultanze
istruttorie svolta nel corso del processo, è rimasto
accertato che il sinistro per cui è causa è avvenuto
senza che intervenisse alcuna collisione tra i due
veicoli di parte attrice e di parte convenuta, in
diritto deve concludersi che non può trovare
applicazione la disciplina dell'indennizzo diretto di
cui all'art. 149 d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, come da
interpretazione pacifica della giurisprudenza in tema,
ma che, invece, l'accertamento delle responsabilità e
delle conseguenze dannose del sinistro stesso deve
avvenire attraverso lo strumento ordinario
"tradizionale" previsto dal legislatore”
Giudice di pace Bari, 10/06/2010,
n. 4976 - Giurisprudenzabarese.it 2010
tra due veicoli a motore
identificati ed assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria,
“è infondata l’eccezione di
inammissibilità dell’azione risarcitoria da sinistro
stradale, in quanto anche se l’art. 149 d.lg. 7
settembre 2005 n. 209, prevede la procedura di
risarcimento diretto nel caso di scontro tra veicoli,
escludendo i veicoli non targati, compresi i ciclomotori
ed assimilati non dotati del sistema di targatura,
previsto ai sensi del d.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, il
ciclomotore è provvisto di targa, contraddistinta da
codici alfanumerici”
Giudice di pace Bari, 10 maggio
2008, n. 2854 - c. Giurisprudenzabarese.it 2008,
dal quale siano derivati danni ai
veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati
devono rivolgere la richiesta di risarcimento - vedi,
amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da
circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011 -,
all'impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto relativo al veicolo utilizzato:
“gli artt. 148 e 149 Codice
assicurazioni private prevedono due procedure diverse di
risarcimento che hanno carattere alternativo in quanto
trattasi di due diverse procedure per il raggiungimento
dello stesso scopo: il risarcimento del danno. Il
danneggiato può scegliere tra la prima e la seconda
procedura; è evidente che se sceglie la prima deve
comportarsi secondo il dettato dell'art. 148, se sceglie
la seconda, si deve comportare secondo il dettato
dell'art. 149. Pertanto, scegliendo il secondo metodo
procedurale, i danneggiati devono rivolgere la richiesta
di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
Ma la norma in esame non obbliga il danneggiato, qualora
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro
conducenti, a rivolgere la domanda alla propria
compagnia di assicurazioni, ma lascia liberi di agire o
nei confronti della propria assicurazione o nei
confronti di quella che assicura il mezzo responsabile
del sinistro e, quindi, del danno. Solo che diversa è la
procedura da seguire”.
Giudice di pace Erice, 25/02/2008,
n. 108 - Il merito 2008, 11, 5
E' questa la c.d. procedura di
risarcimento diretto, e riguarda:
i danni al veicolo;
i danni alle cose trasportate di
proprietà dell'assicurato;
i danni alle cose trasportate di
proprietà del conducente;
il danno alla persona subito dal
conducente non responsabile, se risulta contenuto nel
limite delle cc.dd. micropermanenti.
La procedura non si applica ai
sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati
all'estero, nè al risarcimento del danno subito dal
terzo trasportato:
“poiché in base alla lettura
dell'art. 149 comma 2 c. assicur., la procedura di
risarcimento del terzo trasportato, pur presentando
analogie con quella di risarcimento diretto, è una
procedura distinta ed autonoma rispetto ad essa, in caso
di collisione fra più veicoli, non è precluso al terzo
trasportato che abbia subito lesioni in conseguenza del
sinistro agire per ottenere il risarcimento nei
confronti dell'impresa di assicurazione r.c.a. del
veicolo su cui era trasportato al momento del sinistro”.
Giudice di pace Firenze,
15/09/2009, n. 9054 G. c. Soc. Allianz Arch. giur.
circol. e sinistri 2009, 12, 1013
L'impresa assicuratrice, a seguito
della presentazione della richiesta di risarcimento
diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei
danni per conto dell'impresa di assicurazione del
veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione
dei rapporti fra le imprese medesime.
Se il danneggiato dichiara di
accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione
provvederà al pagamento entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione (e il danneggiato sarà
tenuto a rilasciare quietanza liberatoria, valida anche
nei confronti del responsabile del sinistro e della sua
impresa di assicurazione).
L'impresa di assicurazione, entro
quindici giorni, in ogni caso corrisponderà la somma
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire
alcuna risposta: la somma, in tale modo corrisposta,
sarà da imputatarsi all'eventuale liquidazione
definitiva del danno.
In caso di comunicazione dei motivi
che impediscono il risarcimento diretto (ovvero nel caso
di mancata comunicazione di offerta o di diniego di
offerta entro i termini previsti dall' articolo 148 del
Codice delle assicurazioni - cfr. amplius, Riccardo
Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010 - o
comunque in caso di mancato accordo,
“l'azione di risarcimento danni
conseguenti a sinistro stradale esercitata nei confronti
della propria assicurazione secondo la procedura di
indennizzo diretto è proponibile solo allo scadere di 60
giorni in caso di danni alle cose, ovvero di 90 giorni
in caso di danni alle persone, decorrenti dalla data in
cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di
assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, osservando le
modalità ed i contenuti previsti dagli art. 149 e 150.
Pertanto, detta azione è improponibile qualora nella
richiesta di indennizzo diretto per danni alla persona
non vi sia prova dell 'invio da parte del danneggiato
alla compagnia di assicurazione dell'attestazione medica
comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi
permanenti, nonostante l'invito specifico in tal senso
avanzato dall'assicurazione”
Giudice di pace Augusta,
27/03/2009, n. 153 Indelicato c. Soc. Area assicur.
Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 9, 742
il danneggiato potrà proporre
l'azione diretta di cui all' articolo 145, comma 2,
Codice delle Assicurazioni, nei confronti della propria
impresa di assicurazione:
“non è fondata, in riferimento agli
art. 3, 24, 76 e 111 cost., la q.l.c. dell'art. 149
d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, il quale introduce a
favore del danneggiato in incidente stradale una
speciale azione diretta da esperire contro il proprio
assicuratore. La disposizione censurata, in coerenza con
le finalità della legge delega, di un rafforzamento del
servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti
deboli che si estrinseca attraverso il riconoscimento di
una ulteriore modalità di tutela, ha introdotto l'azione
diretta contro l'assicuratore del danneggiato che non
rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore
rimedio a disposizione del danneggiato, non potendosi
desumere dalla formulazione della medesima disposizione
che sia stata esclusa, per il danneggiato, la
possibilità di far valere i propri diritti secondo i
principi della responsabilità civile nei confronti
dell'autore del fatto dannoso, mentre la soluzione dei
problemi applicativi aperti dall'interpretazione
costituzionalmente orientata, che, accanto alla nuova
azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette
l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e
dell'azione diretta contro l'assicuratore del
responsabile civile, esula dai limiti del giudizio
costituzionale, non potendo che essere demandata agli
interpreti (sentt. n. 170, 340 del 2007, 98 del 2008;
ord. n. 441 del 2008)”.
Corte costituzionale, 19/06/2009,
n. 180 Soc. R. c. Soc. Z. Giur. cost. 2009, 3, 2010
Peraltro, l'impresa di
assicurazione del veicolo del responsabile potrà, nel
caso il danneggiato abbia proposto azione solo nei
confronti della propria assicurazione, chiedere di
intervenire nel giudizio, così estromettendo l'altra
impresa (riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato e ferma restando, in ogni caso, la successiva
regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo
quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento
diretto):
“nel procedimento risarcitorio da
sinistro stradale, a nulla rileva l'opinione di quanti
pensano che il mancato avviso all'assicuratore del
responsabile del danno preclude l'intervento in giudizio
di quest'ultimo. A siffatta obbiezione si risponde che,
siccome l'impresa del danneggiato è tenuta a dare
immediata comunicazione alla compagnia del responsabile
del sinistro a mente dell'art. 5, comma 3 , del
Regolamento di cui al d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, non
è preclusa a questa società, nel caso sia negato al
danneggiato il risarcimento dal proprio assicuratore
chiamato a rispondere ex art. 149 c. ass., di
intervenire o di estromettere dal giudizio (art. 149,
comma 6 , c. ass.) la compagnia di assicurazioni del
danneggiato, da costui chiamata al risarcimento in via
diretta ai sensi del precitato art. 149”.
Giudice di pace Bari, 21/01/2010,
n. 478 - Giurisprudenzabarese.it 2010
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