Giarrizzo Mauro
La sentenza che si commenta, edita
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, (d’ora in poi
CEDU), Grande Camera, del 3 novembre 2011, (d’ora in poi
sentenza), di ampio respiro e di problematiche inerenti
la bioetica, i diritti umane e sociali etc., ha preso
spunto da quattro casi giudiziari avvenuti in Austria
prima del 2000. Le vicende giudiziarie sono state poste
all’attenzione della CEDU, nel 2000.
Inizialmente la CEDU aveva dato
ragione ai soggetti ricorrenti. Con la detta sentenza la
CEDU Grande Sezione, ha cambiato orientamento.
In vero, la CEDU stessa, da atto
della scarsa giurisprudenza nella medesima sentenza. Ma
affronta il caso con grande ragionevolezza, come se
fosse una Corte Costituzionale.
Prima, però, di commentare la
sentenza, sarebbe opportuno evidenziare i limiti <<dallo
e dello>> Stato, che un soggetto singolo ha o dovrebbe
avere in un contesto democratico.
<<…omissis… ogni uomo, persone,
associazione di persone, struttura organizzativa ha e
persegue interessi propri o alieni che, se ed in quanto
presi in considerazione dal diritto, sono giuridicamente
rilevanti. Ora, alla posizione di coloro che sono
titolari di tali interessi (e che possiamo definire
attiva) si contrappone quella di coloro ai quali
l’ordinamento impone di collaborare o di non opporsi (e,
quindi, di subire). In altri termini, poiché – come
sappiamo- il diritto è un sistema di composizione degli
interessi attraverso strutture organizzative
predeterminate, ogni qualvolta si realizza un interesse
ne viene, di regola, compresso o sacrificato un altro>>.
Sotto altro aspetto, il commento
della sentenza interessa in particolar modo perché pende
a tutt’oggi una richiesta di pronuncia di
incostituzionalità della legge 19 febbraio 2004, n. 40,
rubricata “Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita” (d’ora in poi legge 40). proposta da parte
del Giudice del Tribunale Civile di Catania. In tale
Ordinanza di remissione, il Giudice dott. F. DISTEFANO,
argomentava il suo caso giudiziario, da risolvere,
descrivendo l’importanza della Sentenza del 01/04/2010
della Prima Sezione della CEDU, oltre, come ovvio, ad
altre argomentazioni che nell’insieme portarono il detto
Giudice, in data 21 ottobre 2010, a proporre questione
di legittimità costituzionale per violazione degli artt.
<<117, 2, 3, 31 e 32 c. 1 e 2, nella parte in cui
impongono il divieto di ricorrere alla fecondazione>>.
La legge 40, è successiva al caso
in commento. Legge che ha già visto abbattersi la scure
della Corte Costituzionale Italiana.
Premesso ciò, si descrive
brevemente il caso prospettato alla CEDU. La pronuncia
dell’aprile 2010, da parte della Prima Sezione CEDU, con
esito positivo ai ricorrenti, e a distanza di diciannove
mesi, dalla Grande Camera, della CEDU, con esito
negativo per i ricorrenti.
Il caso tratta la possibilità di
procreazione medicalmente assistita in coppie infertili,
e/o sterili, (i punti da 11 a 14 della sentenza,
descrivono in lingua inglese le patologie che non
vengono riportate per economia di tempo).
Caso sottoposto alla Corte
Costituzionale Austriaca, che ha sentenziato che il
Legislatore dello Stato Austria ha equilibrato gli
opposti interessi, con il bilanciamento dei valori in
gioco.
Successivamente i ricorrenti hanno
adito la CEDU, dopo aver atteso i vari gradi di giudizio
interno.
Su questo fatto, il Governo
Austriaco ha proposto eccezione preliminare di
procedibilità, perché non tutti i ricorrenti avevano
definito la via giurisdizionale interna, (punto 45 della
sentenza). Eccezione non accolta dalla CEDU.
Ricordiamo che alla CEDU si può
adire solo dopo aver definito tutti i gradi di giudizio
interni allo Stato.
Il giudizio è stato coltivato anche
da parte di altri Stati, ed in specie la Germania e
l’Italia, nonché da Organizzazioni non governative,
quali: Hera ONLUS and SOS Infertilità Onlus; The
European Centre for Law and Justice; Aktion Leben.
La CEDU, ha dato ampio conto della
ragionevolezza dell’argomentazione dello Stato Austria
nel regolare il bilanciamento dei valori in gioco, ed è
arrivata a concludere, con un parere diverso, del
Giudice DE GAETANO, che lo Stato Austria non ha violato
gli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo (d’ora in poi Convenzione).
I giudici della CEDU, hanno
argomentato la sentenza con ampie notizie, delle
motivazioni di tutte le parti. Hanno anche motivato con
precedenti giurisprudenziali pertinenti al caso.
Hanno menzionato la motivazione
della CEDU Prima Sezione, che ha portato alla sentenza
che diede ragione ai ricorrenti e torto per invadenza
della sfera privata da parte dello Stato Austria.
Hanno infine deciso, sulla
correttezza dello Stato Austria, pur sottolineando
l’opportunità dell’adeguamento legislativo al progresso
medico scientifico attuale.
E’ stato dato conto delle varie
norme Comunitarie, del documento del “Medically-assisted
Procreation and the Protection of the Human Embryo
Comparative Study on the Situation in 39 States” (del
Consiglio d’Europa del 1998) delle risposte degli Stati
Membri del Consiglio d’Europa, allo Steering Committee
on Bioethics’ (Comitato Direttivo Bioetica) del
questionario “Questionnaire on Access to
Medically-assisted Procreation” (Council of Europe,
2005) and a survey carried out in 2007 by IFFS
(International Federation of Fertility Societies.
Tuttavia, la CEDU, nell’indagare le
motivazioni che ha portato lo Stato Austria all’adozione
della norma per la procreazione medicalmente assistita,
ha evidenziato che l’atteggiamento del medesimo Stato,
volto a tutelare le donne con redditi meno elevati,
ponendo questione di moralità quale regola non scritta
della legge austriaca, ha deciso che, comunque, il
Legislatore Austriaco prima e le Corti interne poi, non
hanno individuato alcuna irragionevolezza nella
descrizione delle tutele normative.
La CEDU, come le Corti
Costituzionali, indaga e sanziona il comportamento che
lo Stato attua nella previsione della legge interna, che
deve essere ragionevole con gli articoli della
Convenzione.
La CEDU, quindi, ha concluso che la
legge non osta alla libertà della persona ne alla
propria vita privata.
Non si può essere d’accordo
sull’intervento dello Stato Italiano, in seno alla CEDU.
Infatti, al punto 73, si descrive la possibilità dello
Stato di poter legiferare, ma senza alcun obbligo
positivo. Del che sembra strano. Se si legifera su una
materia vuol dire che vi è, nella coscienza sociale, una
tematica molto sentita. Tematica che successivamente,
anche a mezzo di gruppi di pressione, arriva alle
orecchie del Legislatore, molte volte distratto da beghe
interne alle proprie correnti. I gruppi fanno si che il
Legislatore porti avanti la tematica in seno al
parlamento, e quindi viene regolamentata una materia che
tante volte è lasciata al libero arbitrio di chiunque.
Dunque, il pensiero della Scuola
Storica di Savigny, torna in mente. Dal popolo la
creazione della norma che successivamente viene ad
essere affinata dalla mente del Legislatore di turno.
Ora, se uno Stato legifera in un
settore, appare inutile sostenere che anche le
situazioni positive, (contro lo stesso Stato e a favore
del popolo - elemento essenziale dello stesso Stato),
devono essere previste.
Ma se la norma non prescrive i
comportamenti positivi, possono essere attuati a tutela
degli interessi egoistici dei privati? Sicuramente si.
Ma purché non siano contrarie alle norme imperative,
all’ordine pubblico, e al buon costume.
Pare strano: in Italia, ad esempio,
per tanti anni, non si è posto il problema della
salvaguardia dell’ordine pubblico prima della
registrazione dei matrimoni di stranieri in Italia.
Così, in Ordinamenti stranieri, ad
esempio è permesso il matrimonio tra fratello e sorella
(Egitto). La registrazione di tale matrimonio in Italia
si è fatta solo ai fini del rilascio di copia.
Ma che fine ha fatto l’ordine
pubblico?
Come ogni cosa, il buon senso, la
razionalità e la ragionevolezza, devono confluire
nell’equilibrio del bilanciamento dei valori che sono a
fondamento delle garanzie di uno Stato democratico.
Perché, quindi il Legislatore
italiano, nel regolamentare la detta norma sulla
procreazione medicalmente assistita ha previsto
l’esclusione della donazione di gameti estranei alla
coppia e/o ai coniugi, motivando quale regola etico
sociale tale divieto e non prevede la possibilità di
conoscere altri ordinamenti lasciando passare il tutto
sotto l’inerzia della interpretazione della norma? Delle
due una tesi può essere accolta: o l’ordine pubblico va
tutelato in ogni settore dello scibile, o si arriva ad
una grande confusione e una disparità di trattamento.
Si tratta, tuttavia di tematiche di
tale sensibilità che, una legislazione troppo rigida, o
troppo flessibile porta a conclusioni assurde.
Il parere del Giudice DE GAETANO, è
da condividere soprattutto nel punto 2. Infatti, non si
può concludere che il diritto personale, conferito dalla
situazione positiva che dalla norma promana, sia un
diritto assoluto. Esso deve bilanciarsi con altri valori
che negli ordinamenti democratici, quali la dignità
della vita, anche dei nascituri, coesistano
Dunque, il diritto deve essere
plasmato affinché le situazioni positive previste dalle
norme licenziate dalle Autorità preposte, non siano
limitazioni in negativo dei diritti umani, che la
sentenza in commento vuole proteggere, ma la conferma
della crescita e dell’avanzamento dei diritti umani
stessi.
In merito alla ragionevolezza si
veda il pregevole lavoro di L. D’ANDREA, Ragionevolezza
e legittimazione del sistema, Milano 2005
T. MARTINES, (a cura di G.
SILVESTRI) Diritto Costituzionale, Milano 2003, pag. 72.
Si evidenzia per maggiore comodità:
Situazioni giuridiche attive: potere giuridico; diritto
soggettivo; interesse legittimo. Situazioni giuridiche
passive: il dovere e l’obbligo.
www.parlamento.it/parlam/leggi/0404l.htm
DE JURE, in corso di pubblicazione
(alla data del maggio 2011). Per gentile concessione del
ch.mo Prof. T. AULETTA, ordinario di Diritto Privato e
Diritto di Famiglia all’Università degli Studi di
Catania.
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0151s-09.html,
sentenza n. 151/2009. Per una maggiore informazione vedi
i commenti di: G. DI GENIO, Il primato della scienza sul
diritto (ma non su i diritti) nella fecondazione
assistita (per gentile concessione del Forum di Quaderni
Costituzionali); L. TRUCCO, Procreazione assistita: la
Consulta, questa volta, decide di (almeno in parte)
decidere (nella Rubrica Studi di Consulta OnLine); D.
CHINNI, La procreazione medicalmente assistita tra
“detto” e “non detto”. brevi riflessioni sul processo
costituzionale alla legge n. 40/2004(nella Rubrica Studi
di Consulta OnLine); S. AGOSTA, Dalla Consulta
finalmente una prima risposta alle più vistose
contraddizioni della disciplina sulla fecondazione
artificiale (a margine di Corte cost., sent. n.
151/2009) (per gentile concessione del Forum di Quaderni
Costituzionali). Vedasi, altresì, i commenti dei
giornali:http://www.repubblica.it/2009/03/sezioni/cronaca/viaggi-della-fecondazione/consulta-boccia/consulta-boccia.html
<<ROMA - La Corte Costituzionale boccia la legge 40
sulla fecondazione assistita. I giudici della Consulta
hanno infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 14, comma 2, della norma, nel punto in cui
prevede che ci sia un "unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre" di embrioni. Viola la
Costituzione anche il comma 3 dello stesso articolo,
nella parte in cui non prevede che il trasferimento
degli embrioni, da realizzare non appena possibile debba
essere effettuato senza pregiudizio della salute della
donna. La Corte, infine, ha dichiarato inammissibili,
per difetto di rilevanza nei giudizi principali, la
questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6,
inerente l'irrevocabilità del consenso della donna, e
dei commi 1 e 4 dell'articolo 14>>.
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ITA
Articolo 8 - Diritto al rispetto
della vita privata e familiare
1 Ogni persona ha diritto al
rispetto della propria vita privata e familiare, del
proprio domicilio e della propria
corrispondenza.
2 Non può esservi ingerenza di una
autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno
che tale ingerenza sia
prevista dalla legge e costituisca
una misura che, in una società democratica, è necessaria
alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza,
al benessere economico del paese, alla difesa
dell’ordine e alla prevenzione
dei reati, alla protezione della
salute o della morale, o alla protezione dei diritti e
delle libertà altrui.
Articolo 14 Divieto di
discriminazione
Il godimento dei diritti e delle
libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve
essere assicurato senza
nessuna discriminazione, in
particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il
colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche o quelle di
altro genere, l’origine nazionale o sociale,
l’appartenenza a una minoranza
nazionale, la ricchezza, la nascita
od ogni altra condizione.
La sentenza
della CEDU, al punto 73 dispone:<< In the view of the
Italian Government, Article 8 did not protect a person’s
or a couple’s right to conceive a child and to make use
of medically assisted procreation for that purpose.
Thus, there was no positive obligation under that
provision for Contracting States to make available to
infertile couples all existing medical techniques of
procreation. The lack of a European consensus on the
question of medically assisted procreation conferred a
wide margin of appreciation on the Contracting States,
allowing them to make their own policy decisions on such
a complex matter that had far-reaching scientific,
legal, ethical and social implications. In vitro
fertilisation, which had a direct effect on human life
and the foundations of society, was clearly a highly
sensitive matter on which no European consensus had been
reached. Medically assisted procreation also involved
serious risks. Gamete donation might lead to pressure on
women on moderate incomes and encourage trafficking of
ova. Scientific studies also showed that there was a
link between IVF treatment and premature births. Lastly,
to call maternal filiation into question by splitting
motherhood would lead to a weakening of the entire
structure of society.>>
Notaio G. TRAPANI, sua relazione su
<<Il fondo patrimoniale - Finalità istituzionali -Rischi
applicativi>>. Convegno svolto dal Consiglio Notarile di
Catania, - Scuola di Notariato “Jacopo da Lentini”
Catania il 12/11/2011. |