Bollo deposito titoli saldo zeroPer
le comunicazioni relative ai depositi di titoli con
saldo zero non è dovuta l’imposta di bollo. È questo uno
dei chiarimenti forniti oggi con la circolare 46/E
dell’Agenzia delle Entrate che risponde ai quesiti del
settore bancario e finanziario sulle nuove disposizioni
introdotte dal DL n. 98 del 2011. Il documento di prassi
precisa, inoltre, che le società di intermediazione
mobiliare devono applicare l’imposta di bollo sulle loro
comunicazioni e che per determinare la data di emissione
della comunicazione bisogna sempre fare riferimento a
quella di chiusura del rendiconto.
Le società di intermediazione
mobiliare applicano l’imposta - Sono tenute, infatti,
come tutti gli altri intermediari, all’applicazione
dell’imposta per le comunicazioni relative ai depositi
titoli inviate ai propri clienti, mentre la norma non si
applica nei casi in cui i rapporti non siano
riconducibili alla custodia e all’amministrazione di
titoli.
Saldo zero, zero imposta –
L’Agenzia chiarisce che se alla data di chiusura del
periodo rendicontato il deposito di titoli ha saldo
zero, non si applica nessun imposta sulla comunicazione,
nemmeno quella di valore pari a 1,81 euro.
Il rendiconto vince sull’incertezza
– Per rendere la norma di più facile applicazione e per
ragioni di certezza e trasparenza nel rapporto con
l’Amministrazione finanziaria, gli operatori devono
considerare come data di emissione della comunicazione
quella di chiusura del rendiconto.
Come determinare lo scaglione – Per
calcolare l’imposta bisogna tenere in considerazione il
valore complessivo dei titoli detenuti presso lo stesso
intermediario e individuare quello economicamente più
rilevante. Per il deposito di maggiore ammontare
l’imposta di bollo va calcolata sommando il valore di
tutti i depositi presso lo stesso intermediario, mentre
per tutti gli altri l’imposta va calcolata in base al
valore raggiunto dal singolo deposito al termine del
periodo di rendicontazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate |