di Gianfranco Ferranti
In attesa dei chiarimenti ufficiali
dell'Agenzia delle Entrate, si stanno ponendo numerosi
problemi in ordine alle condizioni necessarie per fruire
del nuovo regime dei contribuenti minimi che entrerà in
vigore a partire dal 2012, soprattutto qualora i
contribuenti stiano fruendo del regime delle nuove
iniziative produttive o di altri regimi contabili.
Possono fruire del nuovo regime dei
minimi, introdotto dall’art. 27, D.L. n. 98/2011, le
persone fisiche che avviano l’attività dal 2012 o
l’hanno già avviata a partire dal 1° gennaio 2008.
Le nuove condizioni per accedere a
tale regime, che si applica nell’anno di inizio
dell’attività e nei 4 anni successivi, sono
sostanzialmente analoghe a quelle attualmente previste
per il regime delle nuove iniziative produttive,
previsto dall’art. 13, legge n. 388/2000. E’ stato, in
particolare, stabilito che è necessario:
- non aver esercitato, nei 3 anni
precedenti l’inizio dell’attività, un’arte o professione
o un’attività d’impresa, anche nell’ambito di imprese
familiari, società o associazioni professionali;
- non proseguire l’attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente
o autonomo, fatta salva la pratica obbligatoria ai fini
dell’esercizio di arti o professioni;
- non proseguire un’attività
d’impresa svolta da un altro soggetto che abbia
realizzato, nell’anno precedente a quello di partenza
del nuovo regime, ricavi superiori a 30.000 euro.
L’art. 27 richiama espressamente
l’intera normativa che disciplina il regime dei minimi e
restano, pertanto, applicabili anche gli altri requisiti
previsti per fruire del “vecchio” regime.
I rapporti con il regime per le
nuove iniziative
Si è posta la questione se il
regime di cui all’art. 13, legge n. 388/2000 resti
applicabile anche dopo l’introduzione del nuovo regime
dei minimi. Il dubbio è sorto in quanto la norma precisa
che, a partire dal 2012, saranno “riformati e
concentrati” gli attuali regimi forfetari, al fine di
favorire la costituzione di nuove imprese da parte di
giovani o di chi ha perso il lavoro. Tuttavia, in
assenza di una abrogazione esplicita dell’art. 13, si
ritiene che quest’ultimo resti in vigore, anche perché
nella relazione tecnica al D.L. n. 98 gli effetti ai
fini del gettito della nuova disciplina sono stati
stimati senza fare alcun riferimento al regime delle
nuove iniziative produttive.
I contribuenti che intraprendono
una nuova attività potranno, quindi, scegliere,
ricorrendone i presupposti, tra due regimi, ma dovranno
porre particolare attenzione alla diversità dei criteri
di accesso agli stessi.
Ad esempio, i “nuovi” minimi devono
conseguire ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro
mentre nell’art. 13 il limite è di 30.987,41 euro per i
lavoratori autonomi e le imprese che prestano servizi e
di 61.974,83 per le imprese che esercitano altre
attività. Quando si esce dal regime delle nuove
iniziative produttive non si può rientrare
successivamente nello stesso.
Inoltre la condizione del regolare
adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e
amministrativi è prevista solo nella vigente normativa
per le nuove iniziative.
Non è possibile fruire del regime
agevolato per le nuove iniziative produttive per i
soggetti che hanno precedentemente fruito del regime dei
minimi, in quanto, come già chiarito dall’Agenzia delle
Entrate nella circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E, il
primo regime “deve essere scelto all’atto di
intraprendere un’impresa, arte o professione e vale sin
dal primo anno di attività”.
Si ritiene che, invece, i
contribuenti che hanno iniziato una nuova attività
successivamente al 2007, scegliendo di avvalersi del
regime di cui all’art. 13, possano, ricorrendone i
presupposti, comunicare la revoca dello stesso ed
avvalersi dal 2012 del nuovo regime dei minimi, fino
alla scadenza del periodo di applicazione di
quest’ultimo. Tale possibilità era stata riconosciuta,
con riguardo al “vecchio” regime dei minimi, nelle
circolari n. 73/E del 2007 e n. 7/E e n. 13/E del 2008,
fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente
la revoca del regime agevolato precedentemente
applicato, “per consentire all’Amministrazione di
qualificare inequivocabilmente la scelta operata”.
A tale conclusione si perviene in
base al disposto del comma 1 dell’art. 27, D.L. n.
98/2011, nel quale è stabilito che possono fruire del
nuovo regime dei minimi anche i soggetti che hanno
intrapreso l’attività successivamente al 31 dicembre
2007, senza specificare il regime del quale gli stessi
abbiano fruito anteriormente al 2012. D’altra parte, le
condizioni relative all’esercizio di una “nuova
attività” sono sostanzialmente analoghe per entrambi i
regimi.
Al riguardo è stato posto il dubbio
se nei casi da ultimo esaminati il periodo quinquennale
decorra dall’anno di prima applicazione del regime dei
minimi (ad esempio, dal 2012) ovvero dall’anno di inizio
dell’attività (ad esempio, dal 2008). Si osserva, però,
che il disposto normativo dell’art. 27, comma 1, D.L. n.
98/2011 ha chiaramente stabilito che il nuovo regime si
applica per il periodo d’imposta “in cui l’attività è
iniziata” e per i quattro successivi: non vi è,
pertanto, alcun dubbio che, nel caso prospettato in
precedenza, il periodo quinquennale decorra dal 2008.
I rapporti con gli altri regimi
Si ritiene, altresì, che, in virtù
delle considerazioni sopra illustrate, sia possibile,
per le persone fisiche che hanno iniziato una nuova
attività a partire dal 2008, fruire del “nuovo” regime
dei minimi anche se non hanno applicato quello “vecchio”
per tutti gli anni di attività anteriori al 2012, in
quanto, ad esempio, non sussistevano in alcuni anni le
condizioni prescritte.
Anche in tali casi il periodo
quinquennale di fruizione del regime decorre comunque,
come precisato dalla norma, dal “periodo d’imposta in
cui l’attività è iniziata”. Il detto periodo
quinquennale non può essere, quindi, superato anche se
nell’arco dello stesso il contribuente non ha sempre
fruito del regime dei minimi (tranne, naturalmente, la
possibilità di andare oltre tale limite prevista per le
persone fisiche che non hanno ancora raggiunto, al
termine del quinquennio, il 35° anno di età).
Qualora il contribuente in possesso
dei requisiti per fruire del “vecchio” regime dei minimi
abbia optato, prima del 2012, per l’applicazione
dell’IVA e dell’IRPEF nei modi ordinari, tale opzione,
ai sensi dell’art. 1, comma 110, legge n. 244/2007, è
valida per almeno un triennio: sembrerebbe, pertanto,
che in tal caso sia possibile avvalersi del “nuovo”
regime dei minimi, in presenza dei requisiti previsti,
soltanto dopo il decorso del detto triennio.
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