Di Francesco Pentella
C’era una volta il sindacato! Ecco
come si potrebbe iniziare. Secondo alcune indiscrezioni,
tra l’altro l’Ansa ne ha diffuso una bozza, nel decreto
sviluppo comparirebbe un passaggio di fondamentale
importanza che potrebbe minare i rapporti di forza tra
datore di lavoro e lavoratore dove non comparirebbe più
il sindacato come strumento di mediazione e tutela.
In effetti, tra le misure a
sostegno della conciliazione tra tempi di vita e di
lavoro il governo si appresterebbe a integrare
l’articolo 8 del decreto di agosto con un’altra mina nel
diritto del lavoro del nostro Paese. In sostanza, le
specifiche intese di cui all’articolo 8, comma 1, del
decreto legge del 13 agosto 2011 n. 138 e convertito,
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
possono prevedere che il datore di lavoro e il
lavoratore si accordino su una retribuzione inferiore a
quella dovuta, in cambio di servizi messi a disposizione
dal datore di lavoro, quali asili nido, servizi alla
persona ovvero misure per la mobilità.
Il singolo accordo deve essere
stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, tra il
datore di lavoro e il lavoratore che intende fruire del
servizio individua la sua durata, i tempi ed i modi per
l’erogazione del servizio e la corrispondente riduzione
salariale prevista, sulla quale non saranno dovuti
contributi assistenziali e previdenziali.
Insieme a questo provvedimento
compaiono anche una serie di incentivi per favorire
l’occupazione giovanile, ma che in realtà sembrano
azioni tese a far cadere sottotono la possibilità di
stipulare accordi diretti tra datore e lavoratore.
In effetti, sul versante degli
incentivi per l’assunzione di giovani per i datori di
lavoro privati che assumano negli anni 2012 e 2013,
senza esserne tenuti, giovani sotto i 25 anni
disoccupati da almeno 6 mesi o sotto i 35 anni
disoccupati da almeno 12 mesi, la quota di contribuzione
a carico del datore di lavoro è, per i primi trentasei
mesi, quella prevista per gli apprendisti.
Esiste però un limite, ossia al
beneficio economico sono escluse le imprese che
procedono all’assunzione in modo non propriamente
consono, ossia con riferimento a quei lavoratori
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello stesso o di diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di
collegamento o controllo.
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