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Di Francesco Pentella

Da una parte c’è la preoccupazione del ministro del lavoro Maurizio Sacconi su un risveglio del conflitto sociale come elemento catalizzatore di una nuova ondata di terrorismo, mentre dall’altra il senatore PD Pietro Ichino ha ribadito che questa minaccia non deve essere usata per impedire o limitare il dibattito sulle politiche del lavoro.

 

In particolare, lo stesso sen. Ichino è il protagonista di un disegno di legge, il n. 1873, sin dal novembre 2009, che di occupa proprio di risoluzioni dei rapporti di  lavoro attraverso un codice semplificato del lavoro con 70 articoli con l’obiettivo, tra l’altro, di superare l’attuale disparità tra i dipendenti.

 

In base al disegno di legge il prestatore di lavoro che rassegni le dimissioni per colpa grave del datore di lavoro o committente non è tenuto al preavviso. Quando il contratto sia a termine, egli ha diritto in tal caso al risarcimento in relazione al mancato reddito e al danno professionale derivante dalla cessazione anticipata del rapporto. Quando il contratto sia a tempo indeterminato, egli ha diritto al trattamento stabilito dall’articolo 2119 per il caso di licenziamento per motivi non disciplinari.

 

Grava sul datore di lavoro l’onere della prova dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, mentre sul lavoratore l’onere della prova dell’inadempimento degli altri obblighi contrattuali o del diverso motivo delle dimissioni in tronco.

 

Nel testo presentato da Ichino si vieta la detenzione e conservazione da parte del datore di lavoro, in costanza di rapporto, di un documento sottoscritto da un lavoratore dipendente, contenente una dichiarazione di recesso unilaterale o consensuale dal rapporto con data in bianco.

 

Il prestatore di lavoro dispone poi di diverse garanzie, ossia il prestatore di lavoro che abbia rassegnato le dimissioni o stipulato la risoluzione consensuale del rapporto, quale che sia la forma dell’atto, ha facoltà di revocare l’atto entro tre giorni dalla sua comunicazione al datore di lavoro o committente, quando si tratti di recesso unilaterale, o dalla sua stipulazione, quando si tratti di recesso bilaterale. La revoca deve essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.

 

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