Di Francesco Pentella
Da una parte c’è la preoccupazione
del ministro del lavoro Maurizio Sacconi su un risveglio
del conflitto sociale come elemento catalizzatore di una
nuova ondata di terrorismo, mentre dall’altra il
senatore PD Pietro Ichino ha ribadito che questa
minaccia non deve essere usata per impedire o limitare
il dibattito sulle politiche del lavoro.
In particolare, lo stesso sen.
Ichino è il protagonista di un disegno di legge, il n.
1873, sin dal novembre 2009, che di occupa proprio di
risoluzioni dei rapporti di lavoro attraverso un codice
semplificato del lavoro con 70 articoli con l’obiettivo,
tra l’altro, di superare l’attuale disparità tra i
dipendenti.
In base al disegno di legge il
prestatore di lavoro che rassegni le dimissioni per
colpa grave del datore di lavoro o committente non è
tenuto al preavviso. Quando il contratto sia a termine,
egli ha diritto in tal caso al risarcimento in relazione
al mancato reddito e al danno professionale derivante
dalla cessazione anticipata del rapporto. Quando il
contratto sia a tempo indeterminato, egli ha diritto al
trattamento stabilito dall’articolo 2119 per il caso di
licenziamento per motivi non disciplinari.
Grava sul datore di lavoro l’onere
della prova dell’adempimento degli obblighi retributivi
e contributivi, mentre sul lavoratore l’onere della
prova dell’inadempimento degli altri obblighi
contrattuali o del diverso motivo delle dimissioni in
tronco.
Nel testo presentato da Ichino si
vieta la detenzione e conservazione da parte del datore
di lavoro, in costanza di rapporto, di un documento
sottoscritto da un lavoratore dipendente, contenente una
dichiarazione di recesso unilaterale o consensuale dal
rapporto con data in bianco.
Il prestatore di lavoro dispone poi
di diverse garanzie, ossia il prestatore di lavoro che
abbia rassegnato le dimissioni o stipulato la
risoluzione consensuale del rapporto, quale che sia la
forma dell’atto, ha facoltà di revocare l’atto entro tre
giorni dalla sua comunicazione al datore di lavoro o
committente, quando si tratti di recesso unilaterale, o
dalla sua stipulazione, quando si tratti di recesso
bilaterale. La revoca deve essere comunicata in forma
scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per
effetto del recesso, torna ad avere corso dal giorno
successivo alla comunicazione della revoca. |