Mancuso Raffaele
Introduzione -
Paragrafo Primo - Breve analisi del
diritto del lavoro negli ultimi trenta anni, a partire
dalla promulgazione dello Statuto dei Lavoratori nel
1970 ad oggi.
Paragrafo Secondo - Il Pacchetto
Treu L. 196/97 introduzione dell'interinale.
Paragrafo Terzo - L'iter
parlamentare che ha condotto alla legge di riforma, cd.
Legge Biagi,nell’ambito della “Strategia Europea per
l’Occupazione” definita a Lisbona.
Paragrafo-Quarto - Part-time e
clausole flessibile ed elastiche.
Paragrafo Quinto - La Riforma del
Mercato del lavoro e il mondo della Scuola.
Introduzione
La legge di modifica della
normativa del Mercato del Lavoro in Italia è un tematica
d’ampio respiro che adesso vede coinvolti anche e
soprattutto le Istituzioni Comunitarie in rapporto
simbiotico con quelle nazionali.
Da diversi anni oramai interesse,
delle istituzioni competenti presso la Comunità Europea
oltre alle rispettive competenti istituzioni italiane,
la modifica di un vecchio sistema farraginoso e rigido
delle normative sul mercato del lavoro ancorate a vecchi
ideologismi.
A pro di ciò vediamo che nel 2003
il nuovo esecutivo italiano, tra varie polemiche più o
meno costruttive, introdusse nuovi strumenti che
consentirono di rafforzare una strategia di riforma che
diede al mercato del lavoro italiano nuove opportunità.
La riforma che prende il nome dal
compianto Prof. Biagi è stata da diversi soggetti del
mondo politico oltre che accademico considerata la legge
che ha introdotto la precarizzazione e mercificazione
del lavoratore.
Qualcuno disse che era per il Suo
padre fondatore una vera ossessione, ma così non era si
trattava di passione , una passione che solo chi la
percepisce e la vive profondamente la può capire. Una
passione per la quale un uomo lungimirante sacrifico la
Sua vita, vittima di alcuni criminali che nel colpire un
uomo lasciato solo ebbero a dire, per sentirsi forti,
che così avevano colpito lo Stato.
Sono passati da qual maledetto
evento molti anni ed è tempo che qualcuno, con una
serenità che sembra ancora non esserci, parli di quella
che è ed è giusto che sia riconosciuta come riforma
necessaria a favore dei lavoratori non contro di essi.
Questo breve elaborato si propone
di vagliare, in modo sicuramente non esaustivo,
utilizzando un linguaggio volutamente semplice, le
politiche per l’impiego succedesi negli anni in cui
maturò la l.276/2003, è di esporre le novità introdotte
con la legge che porta il nome del compianto Prof.
Biagi.
Paragrafo Primo
Breve analisi del diritto del
lavoro negli ultimi trenta anni, a partire dalla
promulgazione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970 ad
oggi.
Dalla legge istitutiva dello
statuto dei lavoratori negli anni settanta molte e
numerose sono state le normative che hanno modificato il
panorama normativo in oggetto, ricordiamo per
completezza d’esposizione dell’elaborato, la L.533 del
1973 legge madre di riforma del processo del lavoro che
ha permesso di accorciare i tempi lunghissimi di tale
procedimento.
Ricordiamo:
la legge del 1977 n. 203 sulla
parità tra i sessi come la legge 125/1991.
il libro bianco del Professor
Biagi, grande Giuslavorista, uomo dalla gran
lungimiranza che prima di tutti aveva capito che per
avere un lavoro di qualità bisognava uscire dal
sommerso.
Premesso brevemente questo cammino
di crescita fino ad arrivare alle legge che più mi
interessa e nello specifico la legge 30 del 2003 legge
quadro di riforma del mercato del lavoro che in simbiosi
con il d.lgs. 276/03 ha trasformato la normazione del
mercato del lavoro del nostro paese cosa necessaria
anche secondo il quadro normativo comunitario. Sono già
passati molti anni dalla promulgazione e non si può non
affermare che senza quella norma che introdusse varie
tipologie di lavoro flessibile oggi la crisi che
attanaglia non solo l’Italia avrebbe avuto effetti più
visibili su nostri livelli di occupazione.
L'art. 1 della l. 30/03 e il d.lgs
276/2003 nell’orientamento della legislazione
comunitaria, si propose l’obiettivo di portare il
mercato italiano a tassi d’occupazione in crescita, cosa
che e stata raggiunta seppur non visibilmente a causa
della crisi, tale norma ancora stenta a decollare come
dovrebbe forse a causa di troppi timori verso questa
riforma che è tacciata come una riforma che porta la
mercificazione della forza lavoro.
Il problema che la Comunità Europea
e l’Italia cercavano di risolvere con quelle normative
vedi la Strategia Europea per l'Occupazione , il Piano
Nazionale per l'Occupazione (Nap 2003), il Processo di
Lisbona del 2000, i Libri Bianchi di Delor (1993), è
quello creato in decenni di politica rigida in materia
di occupazione tesa più a garantire il posto di lavoro
che a fare in modo che la richiesta di forza lavoro
crescesse in maniere esponenziale.
Paragone sicuramente visibile agli
occhi di tutti è il confronto tra i tassi di
disoccupazioni europei, con un sistema irrigidito per
esempio dall’ art.18 della legge 300/1970, e quelli del
sistema Americano ove questa rigidità non esiste.
In Italia vi fù un breve stralcio
di tempo in cui si parlò di una modifica del suddetto
articolo in via sperimentale ma la volontà di alcuni non
ha permesso quella sperimentazione che a mio avviso
darebbe una ventata di cambiamento per il nostro mercato
del lavoro.
Un primo passo, in tal senso, è
l'art.8 del decreto 138/2011 da poco convertito dalla
Legge 14 settembre 2011, n. 148 che già definito:
sovvertimento dell’ordine delle fonti del diritto,
attentato ai diritti dei lavoratori, ma la stessa
lettera di Trichet e Draghi al Primo Ministro Italiano,
di questa estate, era chiara nel chiedere tali
cambiamenti come necessari.
L’art. 8 del D.L. n. 138/2011
“Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”
ha riconosciuto un maggior potere alla contrattazione
collettiva aziendale o territoriale statuisce che i
contratti collettivi di lavoro, aziendali o
territoriali, sottoscritti da associazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali
operanti in azienda possono realizzare specifiche intese
finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei
contratti di lavoro, alla emersione del lavoro
irregolare, agli incrementi di competitività e di
salario.
Fermo restando che qui non si sta
parlando dell’abolizione dell’art. 18 statuto dei
lavoratori sic et simpliciter, ma piuttosto di un equo
bilanciamento di interessi tra imprese e lavoratori.
E’ mio fermo convincimento che
l’imprenditore italiano e troppo imbrigliato da vari
paletti che non gli consentono, di esprimersi al meglio
e di far crescere l’impresa italiana legata da briglie
troppo strette.
Tutto questo forse nasce dal fatto
che troppi sono convinti che l’imprenditore libero dai
lacci suddetti cercherebbe di massimizzare i profitti
sfruttando i lavoratori, ma io sono convinto che la vera
natura dell’imprenditore, quello serio, è quella come
disse “ David Rockfeller in una sua biografia” di
mettere i propri capitali al servizi della comunità in
modo da, oltre che avere i propri profitti cosa
naturale, migliorare le condizioni di vita della
comunità.
Non bisogna certo pensare che
l’art. 18 dello statuto dei lavoratori sia l’unico
disincentivo ad attrarre capitali ed imprese estere ,
molti altri ve ne sono: infrastrutture che non sono
adeguate, burocrazia ancora eccessivamente lenta, la
giustizia civile che non funziona etc.
Per onesta intellettuale si
sottolinea che: nell’Employment Outlook del 1999 gli
esperti dell’Ocse hanno ammesso che vi è
un’impossibilità empirica nello stabilire rigide
relazioni causali tra le norme sul licenziamento e i
livelli di occupazione.
Nell’Economic Outlook del 2002 si
dichiara che le norme di tutela contro i licenziamenti
non sembrano essere un ostacolo allo sviluppo
tecnologico, ma potrebbero addirittura favorirlo
Ecco il quadro da cui nasce in
Italia il Dlgs 276/2003 al fine di dare più flessibilità
ad un mercato del lavoro troppo arretrato e rigido, come
ancora oggi nel 2011 affermato dalla Commissione
Europea.
Questa normativa introdusse nuove
tipologie contrattuali capaci di far crescere, a lungo
termine in maniera più visibile, il nostro mercato del
lavoro.
Il Libro Bianco, inoltre, suggeriva
agli Stati membri di adottare iniziative che favorissero
la riorganizzazione degli orari di lavoro, senza però
tentare di imporre la riduzione per via legislativa.
Gli strumenti per raggiungere tali
obiettivi dovevano e devono essere:
1. la negoziazione di un equilibrio
migliore in tema di tutela sociale fra lavoratori
permanenti e lavoratori a tempo determinato, in modo che
sia le imprese sia i lavoratori possano scegliere il
modello di lavoro preferito;
2. l'incoraggiamento della
riduzione della settimana lavorativa (utilizzando
maggiormente gli impianti se necessario e tutelando la
competitività);
3. l’elaborazione di misure atte a
favorire le persone iscritte alle liste di collocamento
laddove vi fossero nuove opportunità di impiego;
4. la riduzione delle ore di lavoro
su base annua e la possibilità di periodo di
interruzione dal lavoro e di congedi di formazione.
Premesso quanto sopra è chiaro a
molti che serviva un lavoro di sinergia tra politiche
sulla formazione e quelle sulle tematiche del lavoro,
come era stato sottolineato dalla commissione europea
quale condicio sine qua non per una migliore crescita
dei tassi d’occupazione.
Le vie che potevano portare alla
soluzione di un così annoso problema erano due: il
modello "Hire and Fire" degli Stati Uniti che fissavano
meno vincoli al licenziamento , modelli di impossibile
applicazione nella nostra Europa dato che la Carta dei
diritti fondamentali definita a Nizza proclamava il
principio per cui il licenziamento deve essere
giustificato.
Il modello in atto in Italia per
ragioni politiche e culturali era ed è quello del
dialogo sociale, modello concepito dalla tradizione
Europea come evidente modello garantista della parte più
debole del sinallagma lavorativo.
Fermo restando che per principio di
democrazia il dialogo tra le parti sociali dovrebbe e
deve essere cosa naturale,dialogo che in Italia non
sempre è possibile a causa dell’irrigidimento di certuni
che con la lente dell’ideologismo rimangono fermi sulle
proprie posizioni senza ascoltare cosa l’interlocutore
stia proponendo.
Tra 1995-2001 il mercato del lavoro
italiano ha avuto un segmento positivo dovuto agli
effetti di una svolta, sicuramente travagliata, delle
politiche sull’occupazione delle donne e dei giovani
producendo un miglioramento dell’occupazione di queste
categorie
Ricordiamo a pro di ciò le
disposizioni previste in occasione del Consiglio Europeo
di Lisbona del 2000.
Paragrafo Secondo
Il Pacchetto Treu L. 196/97
introduzione all’interinale
Il Lavoro detto “interinale” venne
introdotto dalla legge 196/1997 figlia di un nuovo modo
di vedere le cose e sintomo di un malessere che in
Europa andava emergendo.
Infatti, come già esposto, molti
erano i vincoli e le rigidità del sistema Europeo
dell’occupazione, dai anni del dopoguerra fino ad
arrivare al boom degli anni settanta, la prosperità ha
consentito di non preoccuparsi troppo di tali rigidità,
anche se è da sottolineare che diversi studi anno
specificato che
l’Italia nel periodo d’oro
presentava dei parametri di crescita dell’occupazione
sicuramente minori del dovuto. Inoltre fino al 2000, ma
forse ancora oggi seppur in misura minore, era consueto
in Italia lavorare in nero, quindi quelle protezioni di
alcuni le “ pagavano “ in molti lavorando senza
protezione alcuna.
Questo periodo dicevamo di “ vacche
grasse” e di spesa pubblica incontrollata ha permesso al
nostro paese di interessarsi poco delle politiche
dell’occupazione , questo disinteresse oggi nell’era
della globalizzazione non è più possibile.
Non si deve dimenticare che
l’Italia ha potuto in quegli anni permettersi di
continuare ad avere un apparato industriale poco consono
ad un paese di tale grandezza anche grazie alla
debolezza della lira che permetteva maggiori
esportazioni e grazie alla mano pubblica che finanziava
tutto, si ricorda che la Fiat è stata per decenni
finanziata dallo Stato ma non solo la Fiat.
Questo modo di gestire la res
publica ha creato arretratezza nel nostro Paese, poco
interessato ancora oggi ad investire sulla ricerca,
errore che invece altri paesi anche Europei non hanno
fatto e che adesso continuavo ad avere buoni tassi
d’esportazioni dovuti alla loro specializzazione in vari
settori.(vedi Germania).
Come recita l’art. 1 della legge in
oggetto di questo paragrafo il lavoro interinale è:
” Il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale
un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito
denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo
previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più
lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro
temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto
dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne
utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito
denominata "impresa utilizzatrice", per il
soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo”
Quindi un’impresa fornitrice
attraverso un contratto di fornitura di lavoro
temporaneo assume il lavoratore o i lavoratori
temporaneamente inviandolo alle dipendenze di un’impresa
utilizzatrice per adempiere alle mansioni a cui verrà
assegnato temporaneamente.
Detto questo è mia cura
sottolineare come questa legge ha permesso di diminuire
il tasso di disoccupazione di lunga durata e inoltre ha
creato una nuova singolare caratteristica, infatti il
lavoratore in oggetto si troverà ad avere due “datori di
lavoro” solidalmente responsabili per l’adempimento del
sinallagma del rapporto lavorativo.
Per una migliore comprensione del
lavoro interinale, ma non solo, basta collegarsi al sito
web del Ministero del Lavoro dove sarà possibile avere
molto materiale in merito, l’elenco delle agenzie
autorizzate e altro.
Una tra le Agenzie autorizzate tra
le più grandi è l’Adecco la quale ha un Home page molto
completa dove il candidato, in fieri, potrà visionare
tutte le offerte che sono di suo interesse e anche
inserire il proprio curriculum.
Il sistema permette al candidato di
registrarsi dotandolo di Username e Password che
serviranno ogni qual volta il soggetto vorrà modificare
il proprio c.v. aggiornandolo.
Paragrafo Terzo
L'iter parlamentare che ha condotto
alla legge di riforma, cd. Legge Biagi, nell’ambito
della “Strategia Europea per l’Occupazione” definita a
Lisbona
Con la legge di riforma del mercato
del lavoro, legge che verrà sicuramente rivalutata nel
lungo periodo da coloro che ancor oggi la tacciano come
legge fatta dai datori di lavoro per se stessi e che a
loro dire precarizza la posizione dei lavoratori,
mercificandoli.
Nasce nell’ambito della “ Strategie
Europee dell’ Occupazione” definita a Lisbona, mira al
raggiungimento di un mercato del lavoro meno rigido
quindi più flessibile capace di assorbire le sacche di
disoccupati di lunga durata che già dopo due anni
dall’entrata in vigore della legge 276/2003 sono
diminuiti.
A mio avviso queste legge,
sicuramente voluta in ambito Europeo e Nazionale da
molte persone, non precarizza, bisogna riflettere, con
serenità, sul fatto se sia meglio non lavorare per anni
o lavorare “ in nero”, costume al sud prima molto
diffuso, ma adesso in diminuzione, oppure lavorare con
tutte le garanzie contrattuali seppur a tempo
determinato.
Tale esperienza acquisita con
contratti flessibili permetterà al lavoratore, in
futuro, nel presentarsi al nuovo datore di lavoro di
poter spendere un bagaglio di esperienze lavorative
prima non possedute.
Altro nodo che, a mio avviso, dovrà
essere sciolto sono gli ammortizzatori sociali, quasi
assenti in Italia, che devono iniziare ad essere un
incentivo affinché il lavoratore si riqualifichi e
quindi si ricollochi nel mercato del lavoro.
Infatti, ancora oggi certi
ammortizzatori,come la cassa integrazione, fanno sì che
il lavoratore non sia attivo alla ricerca di un nuovo
posto di lavoro anche se vi sono norme che permettono
sgravi fiscali e contributivi ai datori di lavoro che
assumono un soggetto in cassa integrazione oppure in
mobilità.
Questo ho potuto personalmente
riscontrarlo anche dall’esperienza fatta come dipendente
di un centro per l’impiego dove certe persone in
mobilità rifiutavano offerte lavorative perché gli
conveniva prendere l’indennità ed essere liberi di
occuparsi ad altro anche lavorando a nero piuttosto che
accettare il posto.
Gli ammortizzatori così come i
fondi per la solidarietà sociale dovrebbero obbligare i
beneficiari a frequentare corsi di qualificazione e
riqualificazione professionale seri e adatti ad
insegnare un mestiere in modo da non essere fine a
stessi.
In tema di ammortizzatori sociali
moltissimo si deve fare ma i vincoli di bilancio di uno
Stato in crisi e la mancanza di politici lungimiranti
non permette tale auspicabile cambiamento.
Paragrafo Quarto
Il recepimento delle direttive
europee: Part-time e clausole flessibili ed elastiche.
Dopo il travagliato lavoro di un
gruppo di esperti impegnati in una tale riforma,
sicuramente non legati a nessun colore politico dato che
si svolse sotto due governo di colore politico opposto.
Molti maliziosi del mondo politico,
in quegli anni, parlarono di tradimenti e di
voltafaccia, ma chi ha detto questo ha dato prova di
poco intendersi di riforme che non hanno colore politico
quando vengono fatte per l’interesse della collettività
e da uomini che hanno passione per il proprio lavoro.
Mi stupisco sempre molto quando mi
accorgo che personaggi di un certo rilievo del mondo
politico, dei sindacati, persone che partecipano a
tavoli di concertazione e trasmissioni televisive di
contenuto politico affermano cose che un lettore non
troppo impegnato dei vari testi legislativi potrebbe
subito smentire, forse il mio stupore deriva da una
scarsa conoscenza del mondo politico avendo dedicato la
maggior parte del mio tempo alla lettura e allo studio
cosa che mi appaga più d’ogni altra cosa.
Finalmente si arriva anche in
Italia ad una normativa voluta soprattutto in ambito
Europeo e quindi necessariamente da recepire anche nel
nostro paese. La normativa già riferita e la legge
30/2003 e il D.lgs 276/2003 che finalmente diede al
sistema del mercato del lavoro una flessibilità ed
elasticità necessaria all’imprenditore che deve essere
messo sempre nelle migliori condizioni per lavorare e
far lavorare i propri dipendenti.
Purtroppo , tale normativa, in
assenza di una buona riforma degli ammortizzatori
sociali è stata assunta da alcuni politici e sindacati
come male assoluto da debellare.
La precedente normativa di
riferimento al lavoro par-time e a termine furono così
riprese e migliorate in modo da renderle maggiormente
utilizzabili.
Parlando di lavoro part-time è
doveroso innanzitutto sottolineare che nasce per dare
alle categorie di soggetti già impegnati in altro o che
in futuro vorrebbero più tempo per altre attività, di
poter anche avere un introito economico a seguito di
un’attività lavorativa ridotta, ricordiamo la categoria
delle casalinghe o degli studenti.
In secondo luogo bisogna dire che
abbiamo tre tipi di par-time,
Orizzontale: se la riduzione
d’orario è effettuata all'interno dell'orario
giornaliero.
Verticale : se la riduzione
d’orario è effettuata nell'ambito di periodi concordati
.
Misto : è una combinazione
delle due tipologie sopra descritte.
Il contratto di part-time è un
contratto individuale, stipulato in forma scritta ad
probationem, nel quale deve essere contenuta sia
indicazione della durata e riportato l'orario di lavoro.
Il datore di lavoro che non adempie
alla forma scritta, infatti, è soggetto, dietro ricorso
del lavoratore al giudice competente, a vedersi
trasformato il contratto par-time fraudolento in
contratto a tempo pieno.
Anche il contratto di lavoro
part-time può essere stipulato a tempo determinato.
Il decreto 276/2003 varia le
anteriori clausole elastiche differenziandole tra:
- clausole-flessibili
- clausole-elastiche
Le flessibili danno al datore di
lavoro la possibilità di variare l’orario di lavoro del
contratto a tempo parziale orizzontale, mentre le
elastiche si riconducono al contratto part time
verticale o misto.
Tali clausole devono essere
formalizzate per iscritto anche contestualmente alla
stipula del contratto e se richiesto dal lavoratore, in
presenza di un rappresentante sindacale aziendale, da
lui scelto.
Per la stipulazione delle suddette
clausole è necessario il consenso del lavoratore che può
rifiutare il patto elastico senza che ciò costituisca
giustificato motivo di licenziamento.
E’ implicito che come necessaria
conseguenza della diminuzione dell’orario di lavoro
scaturisce la proporzionale diminuzione dei relativi
benefici vedi ferie, retribuzione ecc.
Paragrafo- Quinto
La Riforma del Mercato del lavoro e
il mondo della formazione
Il d.lgs. 276/2003 è
intrinsecamente legato alla riforma della scuola, legame
a mio avviso, in maniera inscindibile per la piena
applicazione della stessa, infatti, questa sinergia di
riforme renderà il mercato più attivo, concorrenziale
assicurando un più naturale collocamento dei giovani nel
mondo del lavoro.
L’apprendistato e i tirocini si
fanno promotori per far accedere i giovani al lavoro,
tali strumenti nelle aziende diventando propedeutici al
lavoro in senso proprio.
L’apprendistato in tutte le sue
declinazioni si rende garante di un cammino formativo
introdotto dalla Riforma Moratti e che continua ancor
oggi con la Riforma Gelmini.
Lo stage, l’opportunità di
introdurre lo studente nella realtà aziendali con un
primo approccio è una opportunità straordinaria sia per
lo studente che per l’Università in modo da poter
adattare i piani di studio e l’offerta formativa alle
reali esigenze del mercato.
All’interno delle Università si
sono così creati gli stage-office capaci di essere un
punto di incontro tra offerta formativa e ricerca
lavorativa.
Le loro sue funzioni sono:
preparazione delle convenzioni
con le aziende ;
accostamento con le aziende e
le istituzioni, al fine di raccogliere e vagliare
l’offerta
formativa;
selezione delle richieste di
stage da parte degli studenti e dei laureati/diplomati
universitari;
contatto con il personale
docente disponibile a svolgere la funzione di tutor;
cooperazione con il tutor e con
i responsabili aziendali;
attuazione degli adempimenti
previsti dalla normativa;
osservazione costante sullo
svolgimento degli stage
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Politiche formative e politiche del
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I referendum sociali: un'occasione
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La riforma amministrativa e i
servizi per l'impiego, Castelmaggiore, Sinnea
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La riforma del collocamento in
Italia : fine del monopolio pubblico, conferimento
alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro e
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private di intermediazione, Castelmaggiore, Sinnea
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