Visconti Gianfranco
§ 1) Le tipologie di contratti
previste dall’articolo 69 del Codice del consumo
(Decreto Legislativo n° 206/2005).
La storia della disciplina
legislativa della multiproprietà nell’ordinamento
italiano inizia col Decreto Legislativo n° 427 del 1998
che recepì la Direttiva CE n° 47 del 1994 concernente i
“contratti relativi all’acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili”, vale a
dire le multiproprietà immobiliari.
La disciplina da esso dettata è
stata poi assorbita, con minime variazioni, negli
articoli da 69 ad 81 del Testo Unico delle Leggi di
tutela del consumatore denominato “Codice del consumo”
emanato col Decreto Legislativo n° 206 del 2005 e che
formano il Capo I del Titolo IV della Parte III di
questo atto legislativo, che ha contestualmente abrogato
il Dlgs 427/1998 (all’art. 146, 1° comma, lettera g).
La normativa in questione è stata
quindi rinnovata, a livello comunitario, dalla Direttiva
CE n° 122 del 2008, che ha ampliato l’ambito della sua
applicazione dai soli contratti di acquisto di una
multiproprietà a quelli “relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di
scambio”. I contratti di rivendita e di scambio a cui
pure si applicano queste norme hanno ad oggetto i
diritti di godimento a tempo parziale acquisiti con un
contratto di multiproprietà ed i diritti acquisiti coi
contratti relativi alle vacanze di lungo termine, che
esamineremo tra poco.
La Direttiva CE 122/2008 (che ha
abrogato la Direttiva CE 47/1994) è stata recepita
nell’ordinamento italiano attraverso l’art. 2 del
Decreto Legislativo n° 79 del 2011 che ha sostituito gli
articoli da 69 ad 81 del Dlgs 206/2005, il Codice del
consumo, con gli attuali articoli da 69 ad 81-bis.
I contratti a cui si applica la
disciplina contenuta negli artt. da 69 ad 81-bis del
Dlgs 206/2005 sono i seguenti (art. 69, 1° comma,
lettere da a a d):
i contratti di multiproprietà
che sono quelli, di durata superiore ad un anno, in base
ai quali un consumatore, cioè una persona fisica che non
acquista per motivi inerenti alla attività lavorativa,
professionale od imprenditoriale eventualmente svolta,
“acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su
uno o più alloggi per il pernottamento per più di un
periodo di occupazione”.
Il testo precedente dell’art. 69,
riteniamo in modo più chiaro, definiva il contratto di
multiproprietà (che doveva avere una durata di almeno
tre anni) come quello in cui “verso il pagamento di un
prezzo globale si costituisce (ex novo), si trasferisce
(un diritto già esistente) o si promette di costituire o
trasferire (con un contratto preliminare, quindi non
solo con un definitivo) un diritto reale (quasi sempre
la proprietà) o un altro diritto (quindi di
obbligazione) avente ad oggetto il godimento su uno o
più beni immobili, per un periodo determinato o
determinabile nell’anno non inferiore ad una settimana”;
i contratti relativi a un
prodotto per le vacanze di lungo termine che sono
quelli, di durata superiore ad un anno, in base ai quali
un consumatore “acquisisce a titolo oneroso
essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri
vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente od
unitamente al viaggio o ad altri servizi”. Con questi
contratti si può vendere, praticamente, soltanto un
soggiorno od anche un viaggio organizzato come oggi
definito dall’art. 34 del “Codice del turismo” (cioè la
combinazione di almeno due o di più di due servizi
turistici, principalmente il viaggio, cioè il trasporto
di persone, più il soggiorno, più altri servizi
turistici) contenuto nell’Allegato I del Dlgs 79/2011,
da ripetersi per più di un anno (ed anche più volte
nello stesso anno), senza che vi sia l’acquisto, da
parte del consumatore – acquirente, di un diritto di
godimento su un bene immobile per un periodo di tempo
limitato come avviene nel contratto di multiproprietà;
i contratti di rivendita che
sono quelli, di qualsiasi durata, con cui “un operatore
assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o
nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto (in
realtà, come abbiamo visto a punto precedente, di un
servizio o dell’acquisizione di un diritto) per le
vacanze di lungo termine”. Per “operatore” si deve
intendere il “professionista” definito dalla lettera c)
dell’art. 3 del Dlgs 206/2005 come “la persona, fisica o
giuridica, che opera nell’ambito della sua attività
imprenditoriale o professionale (quindi un’impresa od un
libero professionista), ovvero un suo intermediario
(agente, rappresentante, ecc.)”;
i contratti di scambio che sono
quelli, di qualsiasi durata, con cui “un consumatore
partecipa a titolo oneroso ad un sistema di scambio che
gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento
o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri
dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai
diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà
(in primo luogo il pernottamento in un alloggio)”.
Ai contratti di multiproprietà ed a
quelli relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine (cioè quelle ripetute nel tempo) possono essere
collegati dei contratti accessori con cui il consumatore
che li ha sottoscritti acquista dei servizi connessi
(per esempio, di ristorazione, di pratica sportiva,
quelli di uno stabilimento balneare, ecc.) a quelli
acquisiti coi contratti principali e che sono forniti
dall’operatore (intendendo per tale l’impresa, turistica
od immobiliare che sia, non l’intermediario) con cui li
ha stipulati oppure da un terzo sulla base di un
accordo, cioè di un contratto, fra il terzo e
l’operatore.
Infine, segnaliamo che per tutti
questi contratti la legge prevede la forma scritta a
pena di nullità (art. 72, 1° comma: questa disposizione,
che parla genericamente di “contratto”, vale, secondo
noi, anche per i contratti accessori).
§ 2) L’accesso alla giustizia ed
alle procedure stragiudiziali di composizione delle
controversie che hanno per oggetto questi contratti.
Per le controversie derivanti
dall’applicazione di questo Capo del Dlgs 206/2005 la
competenza territoriale inderogabile è quella del
giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato
italiano (2° comma). Quindi, per i consumatori residenti
od almeno domiciliati negli altri Stati membri
dell’Unione Europea, la competenza è dei giudici di
questi altri Stati e lo stesso vale per i consumatori
residenti o domiciliati in paesi extracomunitari.1
Oltre a ricorrere al giudice civile
ordinario i consumatori, sempre per le controversie
derivanti dall’applicazione di questo Capo del Dlgs
206/2005, possono utilizzare gli strumenti di tutela
previsti dagli artt. 27, 139, 140 e 141-bis sempre del
Codice del consumo (art. 79).
L’art. 27 del Dlgs 206/2005
disciplina la tutela amministrativa contro le pratiche
commerciali scorrette esercitata dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato o “Autorità Antitrust”.
Gli artt. 139 e 140 sempre del Dlgs
206/2005 riguardano la legittimazione ad agire, cioè a
promuovere un processo davanti al giudice civile a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, delle
associazioni degli stessi consumatori rappresentative a
livello nazionale inserite nell’elenco di cui all’art.
137 dello stesso Decreto, tenuto presso il Ministero
delle Attività Produttive e di attivare, prima del
ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
stragiudiziale (oggi di mediazione) prevista dall’art.
2, 2° comma, lettera g), della Legge n° 580 del 1993 (la
Legge sull’ordinamento delle Camere di Commercio così
come modificata dal Decreto Legislativo n° 23 del 2010),
dinanzi alla Camera di Commercio competente ai sensi
dell’art. 63 del Dlgs 206/2005 od agli altri organismi
di composizione stragiudiziale delle controversie (oggi
di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n° 28
del 2010).
L’art. 141-bis del Codice del
consumo, infine, disciplina l’azione di classe (o class
action), cioè l’azione collettiva risarcitoria che
tutela in modo unitario i diritti e gli interessi di una
pluralità consumatori danneggiati da un comportamento
dell’impresa.
Il 2° comma dell’art. 80 prevede
che per la risoluzione delle controversie riguardanti i
contratti definiti dall’art. 69 del Dlgs 206/2005,
compresi i contratti accessori, entrambe le parti
possono ricorrere alla procedura stragiudiziale della
mediazione finalizzata alla conciliazione disciplinata
dal Decreto Legislativo n° 28 del 2010 ed alle altre
procedure di negoziazione volontaria e paritetica
previste dal comma 2° dell’art. 2 di questo Decreto.
Il preventivo esperimento della
procedura di mediazione prima di promuovere una azione
davanti al giudice civile ordinario è obbligatorio per
la parte che ha questo obbiettivo, ai sensi del comma 1°
dell’art. 5 del Dlgs 28/2010, quando la controversia
riguardante uno di questi contratti ha per oggetto un
diritto reale. Ciò può succedere per i contratti di
multiproprietà, di rivendita e di scambio, ma non per
quelli relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine in cui può essere compreso il diritto di
alloggiare in una struttura ricettiva ma non un diritto
di godimento su un bene immobile finalizzato
all’alloggio nello stesso che caratterizza, come abbiamo
visto, il contratto di multiproprietà.
Se, invece, il contratto ha per
oggetto un diritto di obbligazione avente ad oggetto il
godimento su un bene immobile, allora esso è
assimilabile alla locazione (definita dall’art. 1571 del
Codice Civile come la concessione temporanea del
godimento di una cosa mobile o immobile verso un
determinato corrispettivo) che è anch’essa una delle
materie per cui è obbligatorio il preventivo esperimento
della procedura di mediazione prima di promuovere una
azione davanti al giudice civile ordinario ai sensi del
1° comma dell’art. 5 del Dlgs 28/2010.
Per le controversie riguardanti i
contratti definiti dall’art. 69 del Dlgs 206/2005 a cui
non si applica il 1° comma dell’art. 5 del Dlgs 28/2010
sulla mediazione obbligatoria (essenzialmente a quelle
sui contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, ma anche ai contratti di rivendita ed ai
contratti accessori), dato che questi contratti sono
qualificabili pressoché sempre come contratti di
fornitura di servizi turistici si applica ad essi il 1°
comma dell’art. 67 dell’Allegato I del Decreto
Legislativo n° 79 del 2011, il “Codice della normativa
statale in materia di turismo” o “Codice del turismo”,
che ha previsto un caso di mediazione obbligatoria se
l’esperimento di essa è previsto da una clausola di un
contratto di fornitura di servizi turistici (per
esempio, il contratto relativo ad un prodotto per le
vacanze di lungo termine o ad un contratto ad esso
accessorio, ecc.). Questo contratto deve avere forma
scritta (requisito richiesto dalla legge per i contratti
definiti dall’art. 69 del Dlgs 206/2005) e la clausola
di mediazione delle controversie che da esso possono
derivare deve essere specificamente approvata per
iscritto dal consumatore - turista, come avviene per le
clausole contrattuali vessatorie previste dal 2° comma
dell’art. 1341 c.c. In questo caso, il procedimento di
mediazione costituisce, per il 1° comma dell’art. 67 del
Codice del turismo, “condizione di procedibilità della
domanda giudiziale o arbitrale”, quindi il preventivo
esperimento di esso è obbligatorio per la parte che
voglia promuovere una azione davanti al giudice civile
ordinario.
Il 2° comma dell’art. 67 citato è,
infine, una norma piuttosto confusa e sostanzialmente
inutile che prevede che resta salva la facoltà del
consumatore di ricorrere, in caso di controversia
derivante da un contratto di fornitura di un servizio
turistico, ad altre procedure di negoziazione volontaria
o paritetica oppure alla procedura di conciliazione
(oggi di mediazione) innanzi alle commissioni
conciliative delle Camere di Commercio istituite ai
sensi dell’art. 2, comma 2°, lettera g) della Legge n°
580 del 1993.
1 Segnaliamo che questa regola
sulla competenza del giudice è molto più favorevole per
il consumatore di quella dell’art. 19 del Codice di
Procedura Civile che si applica alle controversie che
nascono dai contratti di acquisto dei pacchetti
turistici o viaggi organizzati definiti dall’art. 34 del
Codice del turismo (Allegato I del Decreto Legislativo
n° 79 del 2011) per i quali il giudice territorialmente
competente è quello della sede legale o della sede
effettiva dell’organizzatore o del venditore del viaggio
(su tale argomento rimandiamo al Paragrafo 3 della
Sezione I di questo Capitolo |