In base all'art. 246 cod. proc.
civ. non possono essere assunti come testimoni le
persone aventi nella causa un interesse che potrebbe
legittimare la loro partecipazione al giudizio.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza di
legittimità in ordine all'interpretazione dell'art. 246
cod. proc. civ. è nel senso che l'incapacità a
testimoniare è correlabile soltanto ad un diretto
coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel
rapporto controverso, tale da legittimare una sua
assunzione della qualità di parte in senso sostanziale о
processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata
sussistenza di un qualche interesse di detta persona in
relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello
oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi.
E, comunque, la capacità a testimoniare differisce
dall'attendibilità del teste, operando le stesse su
piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246
cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse
giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare
la partecipazione del teste al giudizio, mentre la
seconda afferisce alla veridicità della deposizione che
il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua
di elementi dì natura oggettiva (la precisione e
completezza della dichiarazione, le possibili
contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la
credibilità della dichiarazione in relazione alle
qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche
all'eventuale interesse ad un determinato esito della
lite), con la precisazione che anche uno solo degli
elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di
particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare
una valutazione di inattendibilità. Il che significa che
la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto.
La suddetta interpretazione è
conforme anche alla ratio dell'art. 246 cod. proc. civ.,
che, come autorevolmente affermato dalla Corte
costituzionale, è una norma dettata «in funzione del
principio, proprio del nostro ordinamento processuale
civile, di incompatibilità delle posizioni di teste e di
parte nel giudizio», anche solo potenziale (Corte cost.
sentenze n. 248 del 1974; 62 de! 1995 e, da ultimo,
ordinanza n. 143 del 2009). Trattandosi di una antitesi
che «non è stata vista dal legislatore soltanto con
riguardo a colui che sia già parte formale del giudizio
ovvero parte in senso sostanziale, cioè quella in nome
della quale о contro la quale viene chiesta l'attuazione
della legge, ma anche rispetto al titolare о contitolare
della situazione giuridica dedotta in giudizio da altro
soggetto, il quale ultimo sia legittimato a farla valere
in nome proprio, e rispetto al titolare di una
situazione giuridica dipendente, sotto il profilo
sostanziale, da quella dedotta in giudizio».
Solo se si verificano, in concreto,
le suddette condizioni può ricorrersi all'applicazione
della disposizione in oggetto, non essendo
configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale
divieto di testimonianza e dovendosi invece verificare
di volta in volta la natura del diritto oggetto della
controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme
di stretta interpretazione delle disposizioni sulla
incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al
generale dovere di testimonianza, tanto più che
l'esclusione dell'incapacità a testimoniare non esclude,
comunque, la necessaria valutazione della attendibilità
del teste.
Il collega di lavoro del dipendente
sottoposto a procedimento disciplinare per fatto
addebitato ad entrambi in concorso non è titolare di
interesse, neppure ad adiuvamdum, che possa legittimare
la sua partecipazione al giudizio nel quale il
dipendente impugni la sanzione disciplinare irrogatagli,
avendo tale giudizio oggetto necessariamente limitato a
tale sanzione; ne consegue che la deposizione
testimoniale dello stesso è ammissibile e non può essere
esclusa a priori, restando peraltro attribuita al
prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui
valutazione è incensurabile in cassazione se
correttamente motivata, di verificare in concreto
l'attendibilità della deposizione testimoniale del
collega di lavoro. |