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LA CAPACITA' DI TESTIMONIARE DIFFERISCE DALL'ATTENDIBILITA' DEL TESTE - In base all'art. 246 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 21279 del 14 ottobre 2011, Pres. Roselli, Rel. Tria).-Legge e giustizia.it

 

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In base all'art. 246 cod. proc. civ. non possono essere assunti come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine all'interpretazione dell'art. 246 cod. proc. civ. è nel senso che l'incapacità a testimoniare è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale о processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi. E, comunque, la capacità a testimoniare differisce dall'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi dì natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto.

 

La suddetta interpretazione è conforme anche alla ratio dell'art. 246 cod. proc. civ., che, come autorevolmente affermato dalla Corte costituzionale, è una norma dettata «in funzione del principio, proprio del nostro ordinamento processuale civile, di incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio», anche solo potenziale (Corte cost. sentenze n. 248 del 1974; 62 de! 1995 e, da ultimo, ordinanza n. 143 del 2009). Trattandosi di una antitesi che «non è stata vista dal legislatore soltanto con riguardo a colui che sia già parte formale del giudizio ovvero parte in senso sostanziale, cioè quella in nome della quale о contro la quale viene chiesta l'attuazione della legge, ma anche rispetto al titolare о contitolare della situazione giuridica dedotta in giudizio da altro soggetto, il quale ultimo sia legittimato a farla valere in nome proprio, e rispetto al titolare di una situazione giuridica dipendente, sotto il profilo sostanziale, da quella dedotta in giudizio».

 

Solo se si verificano, in concreto, le suddette condizioni può ricorrersi all'applicazione della disposizione in oggetto, non essendo configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza e dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza, tanto più che l'esclusione dell'incapacità a testimoniare non esclude, comunque, la necessaria valutazione della attendibilità del teste.

 

Il collega di lavoro del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per fatto addebitato ad entrambi in concorso non è titolare di interesse, neppure ad adiuvamdum, che possa legittimare la sua partecipazione al giudizio nel quale il dipendente impugni la sanzione disciplinare irrogatagli, avendo tale giudizio oggetto necessariamente limitato a tale sanzione; ne consegue che la deposizione testimoniale dello stesso è ammissibile e non può essere esclusa a priori, restando peraltro attribuita al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione se correttamente motivata, di verificare in concreto l'attendibilità della deposizione testimoniale del collega di lavoro.

 

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