Ficarra Francesco
Premessa. In ambito di risarcimento
del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e
natanti la procedura del c.d. “indennizzo diretto” ha
comportato dei notevoli mutamenti sia nella disciplina
sostanziale del diritto delle assicurazioni, sia nella
prassi comune messa in atto dalle compagnie
assicurative. Detto istituto è stato introdotto dall’art
149 del D. Lgs 209/05 (c.d. “Codice delle Assicurazioni
Private”) a norma del quale è previsto che nel caso di
sinistro stradale intervenuto tra due veicoli i
rispettivi danneggiati debbano rivolgere le proprie
istanze risarcitorie, stragiudiziali e giudiziali,
ciascuno alla propria compagnia assicurativa. La
procedura di indennizzo diretto è stata così affiancata
alla procedura di indennizzo tradizionale (oggi
contemplata nel precedente art.144 del medesimo testo
normativo) la quale, suscettibile d’applicazione in via
residuale nei sinistri diversi dal tipo sopra descritto,
dispone invece che il danneggiato da sinistro stradale
deve rivolgere la propria richiesta risarcitoria alla
compagnia assicurativa del responsabile civile del
sinistro. Sul punto, e’ bene però sottolineare di come
recentemente una copiosa giurisprudenza operata dalla
Corte Costituzionale ha affermato che la procedura di
indennizzo diretto e la relativa azione diretta sono
facoltative per il danneggiato il quale, secondo il
Giudice delle Leggi, può dunque rivolgere le proprie
istanze anche nei confronti della compagnia assicurativa
del danneggiante responsabile (cfr. Corte Cost. Ord. N.
154 e 192/2010, Sent. n. 180/2009 e Ord. N. 205/2008).
Il problema. L’introduzione del
sistema di procedure liquidative considerate nel capo IV
del D. LGS 209/05 ha ingenerato non poca confusione
nell’intera galassia del risarcimento R.C.A. specie
riguardo la risarcibilità delle spese di assistenza
stragiudiziale affrontate dal danneggiato per la
richiesta risarcitoria da questi avanzata. Da un lato,
difatti, la ratio della procedura del c.d. “indennizzo
diretto” ex art 149 D.LGS 209/05 è (o quantomeno voleva
essere!) quella di agevolare una celere composizione
delle pratiche risarcitorie derivanti dalla tipologia di
sinistro stradale contemplato in detta disposizione,
evitando il proliferare di contenziosi in materia,
facendo sì che il danneggiato fruisca della necessaria
assistenza tecnica per la quantificazione e la
liquidazione dei propri pregiudizi direttamente dalla
propria compagnia assicurativa in modo da conseguire
l’agognato ristoro celermente e senza aver bisogno come
in passato dell’assistenza stragiudiziale prestata da un
legale di fiducia o da uno studio tecnico di
infortunistica stradale. A confermare tanto, e’ poi
intervenuto il D.P.R. n. 254/ 2006 il quale ha
espressamente escluso le spese legali dal novero dei
costi stragiudiziali rimborsabili in capo al
danneggiato. Dall’altro lato, però, è innegabile il
diritto all’assistenza stragiudiziale e, pertanto, che
le relative spese affrontate dal danneggiato da sinistro
stradale costituiscano per quest’ultimo un pregiudizio
patrimoniale degno e suscettibile di ristoro in virtù di
regole e principi tutti vigenti in tema di
responsabilità civile.
L’orientamento giurisprudenziale.
Di quest’ultimo avviso è stata una recente e consolidata
giurisprudenza di merito man mano formatasi nei vari
Tribunali ed Uffici del Giudice di Pace italiani la
quale si espressa nel senso che il danneggiato da
sinistro stradale ha diritto di farsi assistere da un
legale o da studi tecnici esperti in incidentistica
stradale anche nella fase stragiudiziale e di ottenere
il rimborso delle relative spese nonostante questi abbia
fatto ricorso alla procedura di indennizzo diretto di
cui all’art 149 D.Lgs 209/05 (così Trib. Napoli su App.
del 10/14-02-2011 n. 19611; G.d.P. Torino del
03/10-01-2011; Trib. Torino su App. del 18/22-12-2010 n.
7800; G.d.P. Torino del 04-10-2010; G.d.P. Mascalucia
del 30-06-2010; G.d.P. Torino del 07-07-2009; G.d.P.
Cittadella del 23-10-2008). In effetti la giurisprudenza
di legittimità era stata concorde con l’anzi citato
orientamento (sul punto v. Cass. S.U. 26973/2008, Cass.
2/2/2006 n. 2275, Cass. 12-07-2005 n. 14594, Cass.
31/5/2005 n. 11606, ecc…) anche se di recente la Suprema
Corte ha subordinato il rimborso delle spese
stragiudiziali alla presenza di ben precise condizioni
statuendo che:” In caso di sinistro stradale, qualora il
danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno
studio di infortunistica stradale ai fini dell’attività
stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del
danno asseritamente sofferto al responsabile e al suo
assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per
ottenere il riconoscimento del danno la configurabilità
della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza
come danno emergente non può essere esclusa per il fatto
che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto
recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in
ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto
di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale ma
va valutata considerando, in relazione all’esito della
lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata
e giustificata in funzione dell’attività di esercizio
stragiudiziale del diritto al risarcimento.” (Cass.
21/1/2010 n. 997).
Il punto sulla questione. Orbene,
nonostante la ratio della procedura del c.d. “indennizzo
diretto” ex art 149 D.LGS 209/05 e la novella
legislativa introdotta dal d.p.r. 254/2006 escludono la
risarcibilità delle spese stragiudiziali affrontate dal
danneggiato da sinistro stradale, in giurisprudenza si è
affermato, giustamente, tutto il contrario di ciò sulla
base che le spese relative all’assistenza tecnica nella
fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale
dell’illecito da sinistro stradale, secondo il principio
della regolarità causale ( art. 1223 c.c.). Certo
parimenti condivisibile è il temperamento operato in
tema dalla Suprema Corte per mezzo della succitata
pronunzia n. 997/2010, ma sarebbe un fuor d’opera
estromettere del tutto tale tipologia di pregiudizio
patrimoniale dal novero dei danni da incidente stradale
risarcibili all’assicurato-danneggiato. Fuori
discussione è dunque che il danneggiato da sinistri
stradale ha di certo diritto sia all'intervento legale
che quello peritale in quanto talvolta necessari non
solo per la complessità e la novità della disciplina, ma
anche per garantire un contraddittorio equilibrato tra
le parti coinvolte nella fase stragiudiziale tanto più
laddove si considerino da una parte l’ignoranza tecnica
del danneggiato e dall’altra l’organizzazione
professionale ed il potere economico più forte della
società di assicurazioni. Del resto a dar man forte a
quanto sin adesso sostenuto sono anche principi e regole
tutti vigenti in tema di tutela del consumatore in base
ai quali, in linea di massima, deve essere colmato lo
squilibrio contrattuale tra le parti rinvenibile nei
contratti tra consumatore e professionista come quello
di assicurazione. Ma a ben vedere anche il dato
normativo recepito dal diritto vivente non e’ poi così
in contrasto con quanto appena detto. L’art. 9 del
d.p.r. n. 254/2006, difatti, pone a carico
dell’assicuratore diretto anche l’obbligo di fornire al
danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile
per consentire la migliore prestazione del servizio e la
piena realizzazione del diritto al risarcimento del
danno, fornendo anche il supporto tecnico nella
compilazione della richiesta di risarcimento. Viene in
sostanza posto un preciso obbligo di assistenza a carico
dell’assicuratore e la sua inosservanza non potrà che
costituire inadempimento contrattuale con le relative
conseguenze sul piano debitorio. Quindi pare proprio che
il D.p.r. n. 254/2006 escluda si la risarcibilità delle
spese stragiudiziali postulando, però, che la società di
assicurazioni predisponga un’organizzazione tale da
sostituirsi alla tradizionale assistenza stragiudiziale
a cui, ad oggi, fa ancora ricorso
l’assicurato-danneggiato. Alla luce di tanto non è
dunque così esatto affermare che il risarcimento delle
spese relative all’assistenza tecnica nella fase
stragiudiziale è assolutamente escluso in forza del più
volte richiamato testo legislativo in quanto la mancata
prestazione dell’assistenza da parte della società di
assicurazioni rappresenta un inadempimento all’obbligo
contrattuale previsto dal richiamato art. 9 del
regolamento della disciplina del risarcimento diretto
che giustifica il ricorso del danneggiato-assicurato
all’ assistenza stragiudiziale ed il relativo diritto al
risarcimento delle spese inerenti. Infine,
specificatamente in ordine all’intervento del legale di
fiducia devesi aggiungere che il ricorso al patrocinio
è, inoltre, necessario anche per predisporre tutti gli
adempimenti per poter poi agire in giudizio nell'ipotesi
in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della
lite. Il riconoscimento delle spese stragiudiziali al
danneggiato trova, pertanto, fondamento anche nei
principi costituzionali della uguaglianza ex art 3 Cost.
e del diritto alla difesa ex art 24 Cost. (in questo
senso Cass. S.U. 26973/08).
Conclusioni. In ragione di quanto
sin qui esposto, si può pacificamente affermare che il
danneggiato da sinistro stradale ha diritto a farsi
assistere stragiudizialmente dal proprio legale di
fiducia o dallo studio tecnico di incidentistica
stradale e di richiedere l’indennizzo delle
consequenziali spese affrontate in loco
indipendentemente dal fatto che costui si sia avvalso o
meno della procedura del c.d. “indennizzo diretto”.
Tutto al più volendo aderire all’orientamento suddetto
espresso di recente dalla Suprema Corte le spese da
assistenza stragiudiziale nel sinistro stradale
sarebbero da risarcire quando in quanto detta assistenza
stragiudiziale sarebbe necessaria e giustificata tanto
determinando,però,alcune perplessità specie laddove si
tenga conto della complessità delle attuali procedure
liquidative in tema di assicurazioni obbligatoria per i
veicoli a motore e i natanti. Ad ogni buon conto al fine
di scongiurare il proliferare di spese da assistenza
stragiudiziale a loro carico, le compagnie di
assicurazioni dovrebbero invece dotarsi di apposite
strutture organizzative che sopperiscano all’esigenza
del assicurato-danneggiato di ricevere un’adeguata
assistenza durante l’iter di liquidazione del danno tale
da potergli far conseguire un congruo risarcimento in
tempi ragionevoli e ciò anche in adempimento
dell’obbligo di cui al sopra citato art. 9 del d.p.r. n.
254/2006, fermo restando che, in genere, pare alquanto
equivoco riporre una posizione creditoria alla
valutazione discrezionale del relativo debitore anziché
che a quella di un terzo super partes.
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