Il Consiglio nazionale forense sta
elaborando, sulla scorta di un lavoro preparatorio già
svolto dalla commissione deontologia, una integrazione
del codice deontologico forense per disciplinare il
comportamento dell’avvocato che assuma le funzioni del
mediatore/conciliatore. I coordinatori delle commissioni
consultiva, deontologica, mediazione e conciliazione e
gruppo di lavoro sull’attività giurisdizionale sono
stati investiti venerdì 29 aprile dal plenum del Cnf di
formulare una proposta di testo di un nuovo canone
deontologico che, da una parte, preveda un generalizzato
obbligo di osservanza degli obblighi propri della nuova
funzione e che poi declini, nella successiva
articolazione, i profili delle possibili
incompatibilità, conflitti di interessi, responsabilità
in caso di proposta di conciliazione non conforme al
diritto etc.
“In attesa e indipendentemente
dagli sviluppi giurisdizionali e politici sulla
mediazione”, rileva il Consiglio, “la messa a punto
deontologica appare passaggio urgente e ineludibile,
nella scia della linea d’azione generale del Consiglio
che se, da una parte, è impegnato a contrastare ed a far
superare le criticità della mediazione così come
disciplinata dalla attuale normativa, dall’altra non può
e non deve sottrarsi alla responsabilità di fornire il
dovuto e doveroso supporto ai Consigli degli Ordini per
il governo dell’istituto anche nei suoi aspetti
deontologici e nelle sue ricadute disciplinari”.
Il Consiglio ha ritenuto opportuno
procedere per questa strada tenendo conto del fatto che
la violazione da parte dell’avvocato-mediatore civile
degli obblighi propri come fissati dalla normativa
attualmente in vigore determina per lui conseguenze sul
piano disciplinare valutabili dal Consiglio dell’Ordine
“sia se si ritenga che l’esercizio dell’attività di
mediatore civile da parte di un avvocato rappresenta una
manifestazione di attività professionale, sia se si
ritenga il contrario”.
In particolare la legge 69/2009
prescrive per il mediatore un regime di incompatibilità
tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e lì
imparzialità del conciliatore; il decreto legislativo
28/2010 parla di imparzialità del mediatore, di
riservatezza, di inutilizzabilità nell’eventuale
successivo giudizio di quanto appreso nel procedimento
di mediazione; e impone il divieto di conflitti di
interessi; il dm 180/2010, infine, stabilisce che le
violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni
commesse da professionisti iscritti ad albi e collegi
professionali, costituiscono illecito disciplinare
sanzionabile ai sensi delle rispettive normative
deontologiche.
Il gruppo di lavoro dovrà elaborare
rapidamente il testo da sottoporre ai Consigli degli
Ordini per le loro osservazioni, da formulare “in un
congruo ma contenuto termine temporale”.
Contemporaneamente, saranno oggetto
di approfondimento anche possibili profili deontologici
dell’avvocato che assiste tecnicamente la parte nel
procedimento di mediazione, stante l’applicazione delle
attuali regole deontologiche proprie dell’attività
professionale.
D’altra parte, segnala il Cnf, i
Consigli degli Ordini stanno già inoltrando quesiti
chiedendo delucidazioni sulle prime applicazioni della
legge.
. Comunicato a cura di Claudia
Morelli, Responsabile CNF Comunicazione e rapporti con i
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