Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

No al pignoramento della banca sulla base dell'estratto conto-Sole 24 ore-Diritto.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

di Francesco Machina

 

Nel caso in cui venga contestato dal cliente, l'estratto conto non è sufficiente a dimostrare l'entità del credito vantato dalla banca. Infatti, il saldo è da qualificarsi come un "atto unilaterale" proveniente

dal creditore stesso e come tale non può essere considerato di per sé come una prova. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9695/2011 (si legga il testo integrale su Guida Normativa), accogliendo un motivo di ricorso sollevato da una azienda di costruzioni della provincia di Ragusa contro un procedimento esecutivo portato avanti da una banca locale.

 

Prova più difficile per la banca

La suprema Corte, infatti, al termine di un lungo ragionamento, ha dato ragione alla società che aveva sollevato un quesito sul diritto della banca a procedere a esecuzione forzata dei crediti scaturenti da contratti di conto corrente documentati soltanto attraverso la produzione in giudizio «del solo estratto conto finale». Secondo i giudici, infatti, «deve escludersi l'idoneità probatoria dell'estratto di conto corrente» anche se certificato secondo le procedure previste dalla legge. Infatti, «esso in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell'azienda di credito dell'entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo». E perciò «non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste» dalla legge.

 

La necessità di un contraddittorio

Infatti, è vero che la norma prevede che il decreto d'ingiunzione possa basarsi esclusivamente sull'estratto conto - se certificato in modo conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido – ma sempre «nella prospettiva della sottoposizione al contraddittorio del debitore che dispiegasse opposizione». Insomma per piazza Cavour, sarà il giudice del rinvio a dover valutare sulla base della contabilità prodotta dalle parti se vi è o meno un credito esigibile da parte dell'istituto attenendosi al principio di diritto per cui «l'estratto di conto corrente, benché certificato […], non costituisce, in caso di contestazione, di per sé prova dell'entità del credito della banca».

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici