di Francesco Machina
Nel caso in cui venga contestato
dal cliente, l'estratto conto non è sufficiente a
dimostrare l'entità del credito vantato dalla banca.
Infatti, il saldo è da qualificarsi come un "atto
unilaterale" proveniente
dal creditore stesso e come tale
non può essere considerato di per sé come una prova. Lo
ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n.
9695/2011 (si legga il testo integrale su Guida
Normativa), accogliendo un motivo di ricorso sollevato
da una azienda di costruzioni della provincia di Ragusa
contro un procedimento esecutivo portato avanti da una
banca locale.
Prova più difficile per la banca
La suprema Corte, infatti, al
termine di un lungo ragionamento, ha dato ragione alla
società che aveva sollevato un quesito sul diritto della
banca a procedere a esecuzione forzata dei crediti
scaturenti da contratti di conto corrente documentati
soltanto attraverso la produzione in giudizio «del solo
estratto conto finale». Secondo i giudici, infatti,
«deve escludersi l'idoneità probatoria dell'estratto di
conto corrente» anche se certificato secondo le
procedure previste dalla legge. Infatti, «esso in caso
di contestazione, non può integrare di per sé prova a
favore dell'azienda di credito dell'entità del credito,
in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e
dovendo ritenersi eccezionale la valenza probatoria ad
esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto
ingiuntivo». E perciò «non estensibile al di fuori delle
ipotesi espressamente previste» dalla legge.
La necessità di un contraddittorio
Infatti, è vero che la norma
prevede che il decreto d'ingiunzione possa basarsi
esclusivamente sull'estratto conto - se certificato in
modo conforme alle scritture contabili da uno dei
dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì
dichiarare che il credito è vero e liquido – ma sempre
«nella prospettiva della sottoposizione al
contraddittorio del debitore che dispiegasse
opposizione». Insomma per piazza Cavour, sarà il giudice
del rinvio a dover valutare sulla base della contabilità
prodotta dalle parti se vi è o meno un credito esigibile
da parte dell'istituto attenendosi al principio di
diritto per cui «l'estratto di conto corrente, benché
certificato […], non costituisce, in caso di
contestazione, di per sé prova dell'entità del credito
della banca». |