Le competenze si estendono ai
tentativi di conciliazione e alle soluzioni arbitrali
delle controversie
Consulenti lavoro, al via le
commissioni di certificazione conciliazione e arbitrato
Via libera alle nuove commissioni
di certificazione, conciliazione e arbitrato presso i
consulenti del lavoro. A renderlo noto la circolare
numero 1056 firmata dalla p residente del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone.
È, infatti, entrato in vigore (dal primo maggio) il
nuovo regolamento che tiene conto delle novità
introdotte dal Collegato lavoro. Le competenze si
estendono ai tentativi di conciliazione e alle soluzioni
arbitrali delle controversie. Per quanto riguarda la
composizione, il numero minimo di membri della
commissione, compreso il presidente, è fissato a tre. I
membri durano in carica tre anni e, comunque, non oltre
il limite del mandato del Consiglio provinciale che li
ha nominati. Alla scadenza, la commissione rimane in
carica fino alla data di insediamento dei successivi
membri ordinari e supplenti, nominati dal Consiglio
provinciale entro i 60 giorni successivi al suo
insediamento. Tutti i i componenti delle commissioni e
sotto-commissioni, ordinari e supplenti esclusi gli
esterni, sono obbligati ad effettuare in ciascun anno
solare almeno 32 ore di formazione ripartite equamente
in due semestri con le modalità, contenuti e termini
definiti dal Consiglio nazionale con l'ausilio della
propria Fondazione studi. Non oltre il 50% delle ore di
formazione possono essere svolte con modalità e-learning.
Tra le nuove funzioni le commissioni sono tenute ad
esperire il tentativo di conciliazione. Questo è
obbligatorio, si legge nella circolare, se le parti o i
terzi intendono impugnare un contratto certificato.
Diventa facoltativo in mancanza di certificazione del
contratto o di clausole di esso. In ogni caso, il
tentativo rimane facoltativo se la causa della
controversia non attiene all'oggetto della
qualificazione di un contratto precedentemente
certificato, ovvero da quello di singole clausole
contrattuali anch'esse precedentemente certificate. Il
procedimento del tentativo di conciliazione è molto
snello: presentata l'istanza, la controparte ha 20
giorni di tempo per far pervenire eventuale scritti
difensivi. Quindi la commissione fissa entro i
successivi dieci giorni la comparizione delle parti per
esperire il tentativo di conciliazione che deve comunque
esaurirsi entro i successivi trenta giorni. Il
segretario della commissione provvederà al deposito di
una copia del verbale presso la direzione provinciale
del lavoro di competenza, entro il termine di 15 giorni
lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale
stesso. Il regolamento dovrà essere recepito in maniera
integrale, senza possibilità di modifiche. Il mancanza
del recepimento le commissioni dovranno limitare la loro
attività all'esaurimento delle eventuali istanze di
certificazione pendenti al primo maggio. |