Aggiornamenti con qualche novità
Nel giro di qualche settimana il tribunale di Roma,
prima, e quello di Milano (per il tramite
dell’Osservatorio per la giustizia civile di Milano),
poi, hanno provveduto ad aggiornare le tabelle relative
al danno non patrimoniale.
Considerato il seguito che tali tabelle hanno presso
molti altri Fori, è comprensibile dunque il rumore che
la notizia ha provocato.
Prima di vedere le novità, riassumiamo in breve il
“perchè” delle tabelle.
1) Prima dell’intervento SS.UU.11/11/08, le tabelle (di
Milano e di Roma, ma anche quelle degli altri tribunali
che avevano deciso di non applicare una di queste bensì
di crearne delle proprie, come ad esempio è il caso del
Triveneto) si riferivano alla liquidazione del c.d.
“danno biologico”, con la previsione di una liquidazione
del cd. danno morale in percentuale sul biologico.
2) In particolare, la tabella di Roma venne presa come
riferimento dal legislatore allorquando con la legge
57/01 introdusse, nel solo settore dei danni da
circolazione stradale, la tabella unica nazionale per le
cd. micropermanenti, vale a dire per le lesioni comprese
tra 1 e 9%;
3) il quadro è stato, evidentemente, scompaginato con
l’intervento “a gamba tesa” delle già citate Sezioni
Unite 2008, che impongono la liquidazione di un unico
danno non patrimoniale, comprensivo di tutte le
possibili componenti ma con l’accortezza di evitare
duplicazioni di risarcimenti. In particolare, viene
dichiarato erronea la prassi di liquidare il danno da
sofferenza (il vecchio “morale”) in una percentuale del
danno biologico.
Ecco dunque, nei mesi successivi al terremoto provocato
dalle Sezioni Unite (e, soprattutto, dalle compagnie
assicurative che hanno preteso che le vecchie tabelle
del danno biologico, che pacificamente non comprendevano
il cd. danno morale, ora improvvisamente fossero
diventate onnicomprensive) che si è assistito alla
riorganizzazione da parte dei diversi tribunali, con
l’adozione di nuove tabelle.
Tra questi si sono imposti all’attenzione, sia per
tempestività, che per il successivo successo anche in
fori diversi, quelle di Milano e di Roma.
In entrambi i casi tali tabelle vengono utilizzate per
lesioni superiori al 9% ove si tratti di lesioni da
sinistro stradale, e in ogni altro caso di lesioni, a
prescindere dall’entità della lesione.
Peraltro, se per Milano è stato così da sempre, per Roma
dalle tabelle del 2009 si è deciso di seguire questa
strada, laddove prima si era deciso di estendere anche a
lesioni non derivanti da circolazione stradale la
tabella r.c.a..
Vediamo ora, brevemente, i punti di differenza tra le
due.
a) Il punto base di Milano ammonta a € 1,375,00, mentre
il punto base di Roma ammonta a € 765,62.
Milano espressamente rappresenta il valore medio
corrispondente all’ipotesi di incidenza per l’appunto
“media”, o standard che dir si voglia, sulla persona del
leso. La tabella di Milano, inoltre, indica il valore
della liquidazione, congiunta, sia del vecchio danno
biologico (“danno non patrimoniale conseguente a lesione
dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale) sia del vecchio danno morale
(“danno non patrimoniale conseguente alle medesime
lesioni in termini di “dolore” “sofferenza soggettiva).
Per quel che concerne Roma, invece, e la liquidazione
della componente di “sofferenza”, viene utilizzato di
nuovo il sistema della percentuale sul danno tabellare,
peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci
punti. Si parte così da un 15% per la fascia 0-10%, al
60& per la fascia di lesioni comprese tra il 90% e il
100%. In ogni caso viene lasciata espressamente al
giudice, nel caso concreto, libertà di aumentare fino al
50% o diminuire dello stesso 50% codesta percentuale.
Per fare un caso concreto, per una lesione del 45%, la
percentuale indicata di aumento è del 35%, potendo però
concretamente oscillare tra un 17,5% e un 62,5%.
Non c’è dubbio che a Milano si è scelto di redigere le
tabelle con l’occhio volto soprattutto alla possibilità
di una definizione stragiudiziale. Viceversa la scelta
di Roma lascia molto più le mani libere agli interpreti,
con tutti i vantaggi ma anche gli svantaggi che ciò può
comportare.
Da un punto di vista pratico se Milano è più generosa
per le invalidità fino al 50%, sopra tale soglia è Roma
invece a riconoscere i risarcimenti maggiori.
b) Per quanto riguarda l’indennità temporanea totale,
Milano anche in questo caso propone la liquidazione
congiunta del complessivo danno non patrimoniale
temporaneo indicandolo in una cifra compresa tra € 91,00
ed € 136,00 al giorno. Roma invece prevede l’indicazione
della “classica” inabilità temporanea indicando la somma
di € 100,00 al giorno.
c) Infine, per quanto concerne il risarcimento del danno
da morte del congiunto, in quest’ambito Roma continua a
percorrere la strada intrapresa nel 2007, con la
predisposizione anche per il danno parentale di una
tabella “a punti” tenendo conto di cinque fattori, vale
a dire: il rapporto parentale, l’età della vittima,
l’età del superstite, lo stato di convivenza o meno con
la vittima, la composizione complessiva del nucleo
familiare. Tutto ciò consente alla fine di tramutare
anche il danno parentale in un punteggio, da
moltiplicare poi per il punto base indicato per il 2011
in € 8.725,00. Peraltro, rispetto alla precedente
versione, le cinque classi sono state rese più
elastiche.
Milano, invece, prevede più semplicemente un minimo e un
massimo entro cui liquidare il danno parentale. |