Nel nostro ordinamento la proprietà e gli altri diritti
reali si trasferiscono o si costituiscono con un unico
contratto ad efficacia reale: si tratta del principio
del consenso traslativo sancito all'art. 1376 c.c. Il
consenso delle parti legittimamente manifestato è
pertanto sufficiente a produrre l'effetto reale.
Un' ipotesi che ha dato luogo a vivaci contrasti in
dottrina ed in giurisprudenza è quella relativa
all'ammissibilità del pagamento traslativo e al suo
inquadramento strutturale, quale strumento idoneo a
trasferire la proprietà o altro diritto reale. Per
pagamento traslativo si intende, in via di prima
approssimazione, l'atto con il quale una parte, in
adempimento di un obbligo, trasferisce all'altra la
proprietà o altro diritto reale.
Alcuni significativi esempi di pagamento traslativo sono
riscontrabili, secondo autorevole dottrina, nel mandato
ad acquistare senza rappresentanza beni immobili o
mobili registrati, nel legato ex art. 651 c.c., nella
collazione di immobili mediante conferimento in natura,
nel negozio fiduciario.
Soffermiamoci sulle prime due ipotesi.
Ai sensi dell'art. 1706 c.c. in caso di mandato senza
rappresentanza ad acquistare beni immobili o mobili
registrati, il mandatario, compiuto l'acquisto, è
obbligato a ritrasferirlo al mandante.
In caso, invece, di legato di cosa dell'onerato o di un
terzo, disciplinato all'art. 651 c.c., l'onerato, se
risulta che il testatore sapeva che la cosa legata
apparteneva ad un terzo, è obbligato ad acquistare la
proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al
legatario.
In entrambi i casi, ora il mandatario, ora l'onerato,
sono obbligati a trasferire la proprietà rispettivamente
al mandante e al legatario.
In tali ipotesi di pagamento traslativo il trasferimento
della proprietà avviene solvendi causa, in adempimento
di un preesistente obbligo che ha titolo nel contratto,
per il mandatario, e nel testamento, per l'onerato.
Una parte della dottrina ha sostenuto l'inammissibilità
di tale figura perchè in contrasto con il principio di
causalità dei trasferimenti. Si riteneva che tale
pagamento non trovasse causa in un negozio traslativo
tipico: essendo privo di causa veniva considerato nullo
per difetto di uno dei requisiti essenziali del
contratto richiesti dall'art. 1325 c.c. Tale tesi è da
considerare oramai superata.
Secondo un'altra impostazione, alla quale si aderisce,
il pagamento traslativo non va inquadrato come atto
privo di causa, bensì come negozio a causa esterna. Si
tratta, in particolare, di atti la cui giustficazione
causale viene mutata da quella dell'obbligazione che
viene adempiuta. La causa c'è, la si individua per
relationem.
La conseguenza operativa di un tale inquadramento è che
l'atto di pagamento traslativo con causa esterna
necessita di una expressio causae, ovverosia di una
indicazione espressa del diverso rapporto
giustificativo.
In altre parole dal contesto dell'atto deve risultare
(expressio causae) la funzione solutoria del pagamento
traslativo mediante il rinvio espresso all'obbligazione
da adempiere.
Tornando ai nostri esempi, nell'atto di trasferimento
della proprietà dei beni acquistati dal mandatario al
mandante deve risultare in modo espresso il riferimento
alla causa esterna (il mandato senza rappresentanza),
ovverosia al titolo da cui nasce l'obbligo del
trasferimento che con il pagamento traslativo si intende
adempiere.
Nell'atto di pagamento traslativo con cui l'onerato
trasferisce la proprietà della cosa acquistata dal terzo
al legatario, deve essere esplicitata la causa con
riferimento al titolo, il testamento, da cui nasce la
funzione solutoria del pagamento traslativo. L'onerato
trasferisce al legatario in adempimento di un obbligo
che ha titolo nel testamento. In tal caso l'atto di
ultima volontà rappresenta la causa, che è esterna, del
pagamento traslativo.
Sia il mandatario che l'onerato trasferiscono perchè
devono, perchè sono obbligati. Ecco perchè i loro atti
sono stipulati solvendi causa e mutano la
giustificazione causale dall'esterno: dal mandato e dal
testamento.
In entrambi gli esempi prospettati sembrerebbe
ravvisabile una separazione tra fase obbligatoria e fase
traslativa. Non vi è certo astrattezza causale poichè
l'atto traslativo viene ricollegato alla precedente
vicenda che origina l'obbligo di dare. La causa c'è. E'
esterna.
Secondo autorevole dottrina nell'ipotesi di pagamento
traslativo si ha un avvicinamento al diritto romano che
prevedeva la necessità della consegna della cosa ai fini
del trasferimento della proprietà distinguendosi tra
titulus adquirendi (l'accordo, la fonte dell'obbligo di
consegnare) e modus adquirendi (la consegna, la
traditio).
Infatti nel pagamento traslativo di una obbligazione di
dare il titulus adquirendi è rappresentato dal titolo
dal quale nasce l'obbligo (nei nostri esempi il mandato
ed il testamento); il modus adquirendi è costituito dal
successivo negozio di attribuzione stipulato causa
solvendi rispettivamente dal mandatario e dall'onerato
(l'atto di pagamento traslativo).
Per completezza di esposizione è opportuno accennare
brevemente al profilo operativo del pagamento
traslativo.
La prassi notarile, ad esempio, ispirandosi a criteri
tuzioristici, costruisce la fattispecie in termini di
contratto di trasferimento senza corrispettivo a causa
esterna, dove il trasferimento del diritto reale si
realizza a seguito del consenso legittimamente
manifestato dalle parti contraenti (entrambe costituite
in atto) in adempimento dell'obbligo risultante dal
titolo esterno.
L'estinzione del pregresso rapporto obbligatorio
rappresenta l'expressio causae (di solito esplicitata
nella premessa dell'atto pubblico) dell'atto di
pagamento traslativo.
Da qui la natura solutoria pacificamente riconosciuta al
negozio traslativo. |